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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe IOnni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7308/2023 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”;
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_24 [...]
CP_3 Parte_25 Controparte_4 Controparte_5
con l'Avv. Parte_26 Parte_27 Controparte_6
Concetto Ferrarotto;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_7 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_8
- Resistente -
****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.6.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo di avere lavorato e lavorare in qualità di docenti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o fino al 31 agosto nei termini risultanti dalla documentazione in atti e di non avere fruito della c.d. “Carta elettronica del docente” riservata ai sensi dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al solo personale docente a tempo indeterminato hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63
e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_9
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al beneficio dell'incentivo di €.
500,00 annui, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015;
- Conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_7 suo e legale rappresentante pro tempore, alla concreta attribuzione in favore dei CP_10 medesimi ricorrenti della precisata Carta elettronica completa del relativo importo, od anche del solo corrispondente importo di € 500,00, per tutti gli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato a far data dall'a.s. 2015/16, compreso l'attuale anno scolastico 2022/2023, oltre che per gli anni scolastici a seguire in cui i ricorrenti si troveranno ancora a prestare servizio a tempo determinato;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di cui al precedente punto 1, sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L.87/1953, dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124
2 della L. 107/2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35,
e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e
117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la
Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Concetto Ferrarotto.”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.12.2023, si è costituito in giudizio il deducendo – tra l'altro – che “…La parte ricorrente Controparte_7
, poi, è in servizio in provincia di Imperia, mentre Pt_28 Parte_15
è in servizio in provincia di Siracusa, in provincia di Ragusa,
[...] Pt_21 in provincia di Trapani e in provincia di Torino, con Controparte_4 Pt_27 conseguente competenza territoriale dei relativi Tribunali circondariali” e formulando, quindi, le seguenti conclusioni “…In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia;
Dichiarare il difetto di competenza territoriale in relazione ai ricorrenti supra individuati, dichiarando la competenza dei
Tribunali dei luoghi supra indicati”.
Con ordinanza emessa in data 4.5.2024 è stata dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in relazione alla domanda del solo docente Per_1
in favore del Tribunale di Imperia;
con la predetta ordinanza, in particolare, è
[...] stata disposta “…la separazione della causa promossa dal ricorrente Parte_29
da quella promossa dagli altri ricorrenti” ed è stata quindi dichiarata “…in
[...] relazione alla causa promossa dal ricorrente , Parte_29
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
3 Imperia”, mentre con riguardo ai restanti ricorrenti per i quali è stata eccepita o sollevata ex officio la medesima questione è stata ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito (cfr. ordinanza del 4.5.2024, cit., qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 8.4.2025 e in data 4.7.2025 il procuratore di parte attrice ha – da ultimo – precisato la durata degli incarichi di supplenza e le annualità rivendicate nel presente procedimento in relazione a ciascuno dei docenti ricorrenti (id est: : a.s. 2019/2020; e Parte_2 Controparte_1 [...]
a.s. 2020/2021; , , Parte_24 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_4
, e : a.s. 2021/2022;
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27
: aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023; : aa.ss. 2018/2019, Controparte_6 Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, Parte_8
2018/2019 e 2019/2020; : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_10
2019/2020 e 2020/2021; : aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023; : aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022; aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021). Parte_25
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. In via preliminare, va esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, limitatamente alla pretesa relativa agli anni scolastici e ai ricorrenti di seguito indicati (sul punto cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 2361/2024 emessa in data 30.4.2024 nel proc. n. 1980/2024 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.2. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961/2023, l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4, c.c..
4 Con riguardo alla decorrenza del termine, la Suprema Corte ha precisato che “...la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In particolare, l'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016 prevede che “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
[…]”.
2.3. Stante quanto sopra e venendo al caso di specie, l'eccezione di prescrizione è fondata nei seguenti termini:
• Con riferimento alla ricorrente risulta prescritta la pretesa Parte_10 relativa all'anno scolastico 2016/2017.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 20.9.2016, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data del 30.11.2016 sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida inviata con nota raccomandata A/R all'amministrazione scolastica in data
30.6.2022 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente) e la cui ricezione non è stata specificamente contestata dall'amministrazione resistente (sul punto cfr. C. Cass. n. 28580/2024 “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile”).
5 Stante l'anzidetto atto interruttivo spedito in data 30.6.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2017/2018 al 2020/2021.
• con riferimento al ricorrente risulta prescritta la pretesa relativa Parte_8 all'anno scolastico 2016/2017.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 21.10.2016, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data del 30.11.2016 sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida inviata con nota raccomandata A/R all'amministrazione scolastica in data
5.7.2022 (cfr. doc. 9 ricorrente e stato matricolare parte resistente), in difetto di alcuna specifica contestazione del convenuto sul punto (cfr. C. Cass. CP_7
n. 28580/2024, cit.).
Stante l'anzidetto atto interruttivo spedito in data 5.7.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2017/2018 al 2019/2020.
• Con riferimento alla ricorrente risulta prescritta la pretesa Controparte_3 relativa all'anno scolastico 2017/2018.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 26.9.2017, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida notificata all'amministrazione scolastica resistente in data 13.12.2022 (doc. 28 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal convenuto). CP_7
Stante l'anzidetto atto interruttivo del 13.12.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal
2018/2019 al 2021/2022.
• Con riferimento alla ricorrente infine, risulta prescritta la Parte_25 pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018 (cfr. stato matricolare prodotto dal convenuto) poiché il primo atto interruttivo della prescrizione CP_7 documentato in atti è rappresentato dal ricorso introduttivo notificato in data
11.7.2023 (cfr. ricorso notificato prodotto in data 7.8.2023).
Stante l'anzidetta notifica del ricorso in data 11.7.2023, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021.
6 2.4. Nel resto, l'eccezione di prescrizione va disattesa con riguardo alle pretese fatte valere dagli ulteriori ricorrenti per gli anni scolastici dal 2018/2019, tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della documentata notifica del ricorso in data
11.7.2023.
2.5. Ciò posto, con precipuo riguardo agli anzidetti anni scolastici (come da ultimo precisati nelle note di parte ricorrente del 4.7.2025) e ai ricorrenti per i quali non risulta maturata la prescrizione il ricorso è fondato nei seguenti termini e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.6. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. DA – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G., sentenza n. 4800/2023 emessa nel proc. n. 6901/2023 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L. DA – e sentenza n.
1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
<...IO …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_7
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_7 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
7 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_7 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
8 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_7
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_7 professionali a distanza….».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre Persona_2
2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto Per_3
41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo Persona_4
2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
IO ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si
9 osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
10 2.7. Nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione in atti, la natura del lavoro svolto dai ricorrenti negli anni precisati nelle citate note del 4.7.2025 e di seguito indicati è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Ciò, in particolare, riguarda il lavoro svolto dai ricorrenti nei seguenti anni scolastici (come da ultimo precisati nelle note del 4.7.2025):
- , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Controparte_11 Parte_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Controparte_4 Controparte_5
e nell'anno scolastico 2021/2022; Parte_26 Parte_27
- nell'anno scolastico 2019/2020; Parte_2
- e nell'anno scolastico 2020/2021; Controparte_1 Parte_24
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_6
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 (sul punto, da ultimo cfr. note del 4.7.2025 in cui è stato precisato che il predetto “…nell'a.s. 2018/2019 ha avuto incarico con contratto in scadenza al 29/06/2019, ma ricadendo il 29 giugno nel giorno di “sabato” la scadenza è da intendersi quale
“termine delle attività didattiche” (anticipato al sabato, essendo il 30 giugno domenica) e pertanto il contratto è da considerarsi come fosse al 30/06. Sotto altro profilo si fa ammenda di precedente errore materiale e si precisa che le annualità rivendicate sono 4 e che è pertanto richiesto un totale di euro 2.000”);
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (cfr., da ultimo, Parte_8 note del 4.7.2025 in cui è stato precisato che il predetto “…è stato immesso in ruolo nell'a.s 2020/2021 pertanto rinuncia a rivendicare il diritto al riconoscimento della carta docente per gli a.s. 2020/2021 – 2021/2022. Ne deriva quindi una riduzione della richiesta
a sole 4 annualità : 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 per un totale di
2.000 euro”);
11 - negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_10
2020/2021;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_3
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte_25
2.8. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente e stati matricolari prodotti dal convenuto), i ricorrenti sono stati CP_7 assunti nei predetti anni scolastici come docenti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche
(ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) o con supplenza annuale fino al 31 agosto, e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, L. 124/1999 (id est: , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Controparte_11 Parte_21
, , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Controparte_1 CP_4
, e nell'anno
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27 scolastico 2021/2022; nell'anno scolastico 2019/2020; Parte_2 Controparte_6 negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; negli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; negli anni scolastici 2017/2018, Parte_8
2018/2019 e 2019/2020; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e Parte_10
2020/2021; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022 e negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021); Parte_25 inoltre, come precisato nelle note del 4.7.2025, ha svolto servizio Parte_1 anche nell'anno scolastico 2018/2019 in ragione di una serie di supplenze temporanee succedutesi senza intervalli di tempo dall'11.12.2018 fino al sabato 29.6.2019 (cfr. doc. n.
1 di parte ricorrente e note del 4.7.2025); infine, risulta avere svolto Parte_10 servizio anche nell'anno scolastico 2017/2018 in ragione di una serie di supplenze temporanee succedutesi senza intervalli di tempo dal 2.10.2017 fino al 26.6.2018 (cfr. doc.
n. 11 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal resistente). CP_7
12 La situazione lavorativa dei ricorrenti sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.9. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363- bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_7
Come altresì evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…4.3. Vero è, quanto agli incarichi di docente fino al termine delle attività didattiche, che la evidenziata assimilabilità alla situazione lavorativa di un docente assunto a tempo indeterminato trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Va, tuttavia, rilevato che la Corte ha CP_7 enunciato il principio ora riportato comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui esso non è stato affrontato.
4.4. E però, deve ritenersi, avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo […] ad un
13 rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa. […]” (cfr., in particolare, sentenza n.
4800/2023 del Tribunale di Catania, cit.; sul punto, da ultimo, v. altresì CGUE del
3.7.2025 nella causa C-268/2024 secondo cui “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”).
2.10. Stante quanto sopra e in difetto di ulteriori e documentate deduzioni contrarie di parte resistente, in definitiva, va accertato il conseguente diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti nei seguenti termini: Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_11 Parte_9 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Controparte_11 Parte_21 [...]
, , , e Parte_22 Parte_23 Controparte_4 Controparte_5 Parte_26
e per l'incarico conferito nell'anno scolastico 2021/2022 e così per Parte_27
€ 500,00 ciascuno;
per l'incarico conferito nell'anno scolastico Parte_2
2019/2020 e così per complessivi € 500,00; e Controparte_1 Parte_24 per l'incarico conferito nell'anno scolastico 2020/2021 e così per complessivi €
[...]
500,00 ciascuna;
per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2021/2022 Controparte_6
e 2022/2023 e così per complessivi € 1.000,00; per gli incarichi Parte_1
14 conferiti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e così per complessivi € 2.000,00; per gli incarichi conferiti negli anni scolastici Parte_8
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e così per complessivi € 1.500,00; Parte_10 per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 e così per complessivi € 2.000,00; per gli incarichi conferiti Controparte_2 negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e così per complessivi
€ 2.000,00; per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2018/2019, Controparte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e così per complessivi € 2.000,00; Parte_25 per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e così per complessivi € 1.500,00.
Da ciò discende la corrispondente condanna del agli adempimenti CP_7 conseguenti al fine di rendere fruibile alle parti ricorrenti – nei predetti termini – la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Stante la evidenziata soccombenza con riferimento alle suindicate annualità prescritte, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/6; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 2 e 4 ivi contenuto (cfr. C. Cass. n. 10367/2024), va posta a carico di parte convenuta e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_4
, e di fruire della
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto, condanna il
15 all'attribuzione a ciascuno dei predetti ricorrenti Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto, condanna il Controparte_7
all'attribuzione in favore della stessa della Carta elettronica nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione in favore dello stesso della Carta elettronica nei Controparte_7 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di e di fruire Controparte_1 Parte_24 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore di ciascuna della predette Controparte_7 ricorrenti della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore dello stesso Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
16 accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore dello stesso della Carta Controparte_7 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_25
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa della Carta Controparte_7 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00,
17 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente e in CP_7 ragione di 5/6, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
4.107,70 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore;
compensa la restante parte.
Catania, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe IOnni Di Benedetto
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe IOnni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'8.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7308/2023 R.G.L., avente a oggetto “Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015”;
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20 [...]
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
, Controparte_1 Controparte_2 Parte_24 [...]
CP_3 Parte_25 Controparte_4 Controparte_5
con l'Avv. Parte_26 Parte_27 Controparte_6
Concetto Ferrarotto;
- Ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_7 tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; Controparte_8
- Resistente -
****
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.6.2023 i ricorrenti indicati in epigrafe, premettendo di avere lavorato e lavorare in qualità di docenti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica convenuta in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o fino al 31 agosto nei termini risultanti dalla documentazione in atti e di non avere fruito della c.d. “Carta elettronica del docente” riservata ai sensi dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 al solo personale docente a tempo indeterminato hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- In via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63
e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del CP_9
15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]”, nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al beneficio dell'incentivo di €.
500,00 annui, a far data dall'a.s. 2015/16, nelle modalità di erogazione previste dalla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della
L.107/2015;
- Conseguentemente condannarsi il , in persona del Controparte_7 suo e legale rappresentante pro tempore, alla concreta attribuzione in favore dei CP_10 medesimi ricorrenti della precisata Carta elettronica completa del relativo importo, od anche del solo corrispondente importo di € 500,00, per tutti gli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio a tempo determinato a far data dall'a.s. 2015/16, compreso l'attuale anno scolastico 2022/2023, oltre che per gli anni scolastici a seguire in cui i ricorrenti si troveranno ancora a prestare servizio a tempo determinato;
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui non sia accolta la domanda di cui al precedente punto 1, sollevare - poiché rilevante e non manifestamente infondata - la questione di legittimità costituzionale, ai sensi della L.87/1953, dell'art. 1, commi 121, 122, 123 e 124
2 della L. 107/2015, pubblicata su Gazz. Uff. 15 luglio 2015, n. 162, rispetto agli artt. 3, 35,
e 97 Cost., nella parte in cui non riconoscono l'obbligatorietà della formazione in servizio del personale a tempo determinato e conseguentemente non devolvono, al personale non di ruolo, l'incentivo di €. 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione permanente, nelle modalità previste dalle citate norme, per violazione dell'art. 3 Cost., in materia di tutela del principio di uguaglianza;
dell'art. 35, in materia di tutela del diritto alla formazione riconosciuto a tutti i lavoratori senza distinzione basata sulla durata del rapporto di impiego;
dell'art. 97 Cost., in materia di tutela del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione;
nonché per violazione degli artt. 11 e
117 Cost. in materia di recepimento dei Trattati e del diritto dell'Unione atteso che la
Clausola 4 e 6 alla Direttiva 1999/70/Ce e gli artt. 14, 20, 21 e 47 della Carta FDUE, tutelano, in via diretta e verticale, il principio di non discriminazione, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato comparabile.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Concetto Ferrarotto.”.
Con memoria difensiva depositata in data 29.12.2023, si è costituito in giudizio il deducendo – tra l'altro – che “…La parte ricorrente Controparte_7
, poi, è in servizio in provincia di Imperia, mentre Pt_28 Parte_15
è in servizio in provincia di Siracusa, in provincia di Ragusa,
[...] Pt_21 in provincia di Trapani e in provincia di Torino, con Controparte_4 Pt_27 conseguente competenza territoriale dei relativi Tribunali circondariali” e formulando, quindi, le seguenti conclusioni “…In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia;
Dichiarare il difetto di competenza territoriale in relazione ai ricorrenti supra individuati, dichiarando la competenza dei
Tribunali dei luoghi supra indicati”.
Con ordinanza emessa in data 4.5.2024 è stata dichiarata l'incompetenza per territorio di questo Tribunale in relazione alla domanda del solo docente Per_1
in favore del Tribunale di Imperia;
con la predetta ordinanza, in particolare, è
[...] stata disposta “…la separazione della causa promossa dal ricorrente Parte_29
da quella promossa dagli altri ricorrenti” ed è stata quindi dichiarata “…in
[...] relazione alla causa promossa dal ricorrente , Parte_29
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
3 Imperia”, mentre con riguardo ai restanti ricorrenti per i quali è stata eccepita o sollevata ex officio la medesima questione è stata ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito (cfr. ordinanza del 4.5.2024, cit., qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 8.4.2025 e in data 4.7.2025 il procuratore di parte attrice ha – da ultimo – precisato la durata degli incarichi di supplenza e le annualità rivendicate nel presente procedimento in relazione a ciascuno dei docenti ricorrenti (id est: : a.s. 2019/2020; e Parte_2 Controparte_1 [...]
a.s. 2020/2021; , , Parte_24 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_4
, e : a.s. 2021/2022;
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27
: aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023; : aa.ss. 2018/2019, Controparte_6 Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, Parte_8
2018/2019 e 2019/2020; : aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, Parte_10
2019/2020 e 2020/2021; : aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023; : aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022; aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021). Parte_25
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'8.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. In via preliminare, va esaminata e parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione formulata dall'amministrazione resistente, limitatamente alla pretesa relativa agli anni scolastici e ai ricorrenti di seguito indicati (sul punto cfr. sentenza del Tribunale di Catania n. 2361/2024 emessa in data 30.4.2024 nel proc. n. 1980/2024 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.2. Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
29961/2023, l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948 co. 1 n. 4, c.c..
4 Con riguardo alla decorrenza del termine, la Suprema Corte ha precisato che “...la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
In particolare, l'art. 5 del DPCM del 28 novembre 2016 prevede che “
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
[…]”.
2.3. Stante quanto sopra e venendo al caso di specie, l'eccezione di prescrizione è fondata nei seguenti termini:
• Con riferimento alla ricorrente risulta prescritta la pretesa Parte_10 relativa all'anno scolastico 2016/2017.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 20.9.2016, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data del 30.11.2016 sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida inviata con nota raccomandata A/R all'amministrazione scolastica in data
30.6.2022 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto da parte resistente) e la cui ricezione non è stata specificamente contestata dall'amministrazione resistente (sul punto cfr. C. Cass. n. 28580/2024 “La raccomandata inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile”).
5 Stante l'anzidetto atto interruttivo spedito in data 30.6.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2017/2018 al 2020/2021.
• con riferimento al ricorrente risulta prescritta la pretesa relativa Parte_8 all'anno scolastico 2016/2017.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 21.10.2016, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data del 30.11.2016 sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida inviata con nota raccomandata A/R all'amministrazione scolastica in data
5.7.2022 (cfr. doc. 9 ricorrente e stato matricolare parte resistente), in difetto di alcuna specifica contestazione del convenuto sul punto (cfr. C. Cass. CP_7
n. 28580/2024, cit.).
Stante l'anzidetto atto interruttivo spedito in data 5.7.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2017/2018 al 2019/2020.
• Con riferimento alla ricorrente risulta prescritta la pretesa Controparte_3 relativa all'anno scolastico 2017/2018.
In particolare, a fronte dell'incarico conferito in data 26.9.2017, il termine quinquennale di prescrizione è decorso dalla predetta data sino al primo atto interruttivo allegato e documentato in atti, rappresentato dalla diffida notificata all'amministrazione scolastica resistente in data 13.12.2022 (doc. 28 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal convenuto). CP_7
Stante l'anzidetto atto interruttivo del 13.12.2022, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal
2018/2019 al 2021/2022.
• Con riferimento alla ricorrente infine, risulta prescritta la Parte_25 pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018 (cfr. stato matricolare prodotto dal convenuto) poiché il primo atto interruttivo della prescrizione CP_7 documentato in atti è rappresentato dal ricorso introduttivo notificato in data
11.7.2023 (cfr. ricorso notificato prodotto in data 7.8.2023).
Stante l'anzidetta notifica del ricorso in data 11.7.2023, l'eccepita prescrizione non risulta invece maturata con riguardo alla pretesa relativa ai successivi aa.ss. dal 2018/2019 al 2020/2021.
6 2.4. Nel resto, l'eccezione di prescrizione va disattesa con riguardo alle pretese fatte valere dagli ulteriori ricorrenti per gli anni scolastici dal 2018/2019, tenuto conto – in disparte ogni ulteriore considerazione – della documentata notifica del ricorso in data
11.7.2023.
2.5. Ciò posto, con precipuo riguardo agli anzidetti anni scolastici (come da ultimo precisati nelle note di parte ricorrente del 4.7.2025) e ai ricorrenti per i quali non risulta maturata la prescrizione il ricorso è fondato nei seguenti termini e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.6. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data 15.11.2022 nel proc.
n. 5471/2022 R.G. – est. dott.ssa L. DA – e sentenza n. 3798/2022 emessa in data
9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino;
cfr. altresì sentenza n.
138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G., sentenza n. 4800/2023 emessa nel proc. n. 6901/2023 R.G. e sentenza n. 4613/2023 emessa il 17.11.2023 nel proc. n. 8772/2023 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo, cfr. sentenza n. 1297/2024 emessa in data 6.3.2024 nel proc. n. 634/2024 R.G. – est. dott.ssa L. DA – e sentenza n.
1411/2024 emessa in data 13.3.2024 nel proc. n. 12802/2023 R.G. – est. dott. M.
Fiorentino).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania, n. 3798/2022:
<...IO …..richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_7
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_7 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
7 comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui
“spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, CP_7 si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo … … giurisprudenza costante … … … , la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea
a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva
1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del
8 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21l ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_7
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_7 professionali a distanza….».
……..
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per
l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre Persona_2
2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility C-574/16, punto Per_3
41, ordinanze del 21 settembre 2016, C-631/15, punto 34, e 22 marzo Persona_4
2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_5
IO ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nei precedenti in esame secondo cui <<...Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si
9 osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/8968, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016,
n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del
Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis,
C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)...>> (cfr. sentenza n. 3798/2022 del
Tribunale di Catania, cit.).
10 2.7. Nella fattispecie in esame, come emerge dalla documentazione in atti, la natura del lavoro svolto dai ricorrenti negli anni precisati nelle citate note del 4.7.2025 e di seguito indicati è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico che non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione, come ha ricordato la Corte di Giustizia, ed anzi dovendo concludersi nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Ciò, in particolare, riguarda il lavoro svolto dai ricorrenti nei seguenti anni scolastici (come da ultimo precisati nelle note del 4.7.2025):
- , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Controparte_11 Parte_21
, , , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Controparte_4 Controparte_5
e nell'anno scolastico 2021/2022; Parte_26 Parte_27
- nell'anno scolastico 2019/2020; Parte_2
- e nell'anno scolastico 2020/2021; Controparte_1 Parte_24
- negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_6
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Parte_1
2021/2022 (sul punto, da ultimo cfr. note del 4.7.2025 in cui è stato precisato che il predetto “…nell'a.s. 2018/2019 ha avuto incarico con contratto in scadenza al 29/06/2019, ma ricadendo il 29 giugno nel giorno di “sabato” la scadenza è da intendersi quale
“termine delle attività didattiche” (anticipato al sabato, essendo il 30 giugno domenica) e pertanto il contratto è da considerarsi come fosse al 30/06. Sotto altro profilo si fa ammenda di precedente errore materiale e si precisa che le annualità rivendicate sono 4 e che è pertanto richiesto un totale di euro 2.000”);
- negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 (cfr., da ultimo, Parte_8 note del 4.7.2025 in cui è stato precisato che il predetto “…è stato immesso in ruolo nell'a.s 2020/2021 pertanto rinuncia a rivendicare il diritto al riconoscimento della carta docente per gli a.s. 2020/2021 – 2021/2022. Ne deriva quindi una riduzione della richiesta
a sole 4 annualità : 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 per un totale di
2.000 euro”);
11 - negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_10
2020/2021;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023;
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; Controparte_3
- negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Parte_25
2.8. Tale comparabilità risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
Come si desume dalla documentazione versata in atti (contratti prodotti da parte ricorrente e stati matricolari prodotti dal convenuto), i ricorrenti sono stati CP_7 assunti nei predetti anni scolastici come docenti a tempo determinato dall'inizio dell'anno scolastico -o poco dopo l'inizio dello stesso- fino al termine delle attività didattiche
(ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno) o con supplenza annuale fino al 31 agosto, e ciò sulla base di incarichi per docenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, L. 124/1999 (id est: , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, ,
[...] Parte_9 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, ,
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
, Parte_18 Controparte_11 Parte_21
, , ,
[...] Parte_22 Parte_23 Controparte_1 CP_4
, e nell'anno
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27 scolastico 2021/2022; nell'anno scolastico 2019/2020; Parte_2 Controparte_6 negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; negli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; negli anni scolastici 2017/2018, Parte_8
2018/2019 e 2019/2020; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e Parte_10
2020/2021; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_2
2022/2023; negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e Controparte_3
2021/2022 e negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021); Parte_25 inoltre, come precisato nelle note del 4.7.2025, ha svolto servizio Parte_1 anche nell'anno scolastico 2018/2019 in ragione di una serie di supplenze temporanee succedutesi senza intervalli di tempo dall'11.12.2018 fino al sabato 29.6.2019 (cfr. doc. n.
1 di parte ricorrente e note del 4.7.2025); infine, risulta avere svolto Parte_10 servizio anche nell'anno scolastico 2017/2018 in ragione di una serie di supplenze temporanee succedutesi senza intervalli di tempo dal 2.10.2017 fino al 26.6.2018 (cfr. doc.
n. 11 di parte ricorrente e stato matricolare prodotto dal resistente). CP_7
12 La situazione lavorativa dei ricorrenti sulla base dei suddetti contratti a tempo determinato è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
2.9. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363- bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_7
Come altresì evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde,
“…4.3. Vero è, quanto agli incarichi di docente fino al termine delle attività didattiche, che la evidenziata assimilabilità alla situazione lavorativa di un docente assunto a tempo indeterminato trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Va, tuttavia, rilevato che la Corte ha CP_7 enunciato il principio ora riportato comunque precisando come fosse estraneo al giudizio
a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui esso non è stato affrontato.
4.4. E però, deve ritenersi, avendo riguardo alla finalità sottesa alla previsione della
Carta docente, che le supplenze brevi siano da ricomprendersi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione se e in quanto diano luogo, seppure frammentate ma tali da succedersi sostanzialmente senza interruzioni di qualche rilievo […] ad un
13 rapporto di lavoro fino al 30 giugno, facendo emergere, sia pure ex post, il carattere continuativo della prestazione lavorativa e dunque l'esigenza del miglioramento dell'offerta formativa sicché la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto è resa su base annuale giustifica, per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa. […]” (cfr., in particolare, sentenza n.
4800/2023 del Tribunale di Catania, cit.; sul punto, da ultimo, v. altresì CGUE del
3.7.2025 nella causa C-268/2024 secondo cui “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”).
2.10. Stante quanto sopra e in difetto di ulteriori e documentate deduzioni contrarie di parte resistente, in definitiva, va accertato il conseguente diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli incarichi ricevuti nei seguenti termini: Pt_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_11 Parte_9 Parte_12 Parte_13 Pt_14
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17 [...]
, , Parte_18 Controparte_11 Parte_21 [...]
, , , e Parte_22 Parte_23 Controparte_4 Controparte_5 Parte_26
e per l'incarico conferito nell'anno scolastico 2021/2022 e così per Parte_27
€ 500,00 ciascuno;
per l'incarico conferito nell'anno scolastico Parte_2
2019/2020 e così per complessivi € 500,00; e Controparte_1 Parte_24 per l'incarico conferito nell'anno scolastico 2020/2021 e così per complessivi €
[...]
500,00 ciascuna;
per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2021/2022 Controparte_6
e 2022/2023 e così per complessivi € 1.000,00; per gli incarichi Parte_1
14 conferiti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e così per complessivi € 2.000,00; per gli incarichi conferiti negli anni scolastici Parte_8
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e così per complessivi € 1.500,00; Parte_10 per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 e così per complessivi € 2.000,00; per gli incarichi conferiti Controparte_2 negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e così per complessivi
€ 2.000,00; per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2018/2019, Controparte_3
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e così per complessivi € 2.000,00; Parte_25 per gli incarichi conferiti negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e così per complessivi € 1.500,00.
Da ciò discende la corrispondente condanna del agli adempimenti CP_7 conseguenti al fine di rendere fruibile alle parti ricorrenti – nei predetti termini – la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Spese.
Stante la evidenziata soccombenza con riferimento alle suindicate annualità prescritte, le spese di lite possono compensarsi in ragione di 1/6; la restante parte segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014
(come modificato ex D.M. 147/2022), facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 2 e 4 ivi contenuto (cfr. C. Cass. n. 10367/2024), va posta a carico di parte convenuta e distratta ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accerta il diritto di , Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Parte_9 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, , Pt_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20
, Parte_21 Parte_22 Parte_23 CP_4
, e di fruire della
[...] Controparte_5 Parte_26 Parte_27
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'effetto, condanna il
15 all'attribuzione a ciascuno dei predetti ricorrenti Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto, condanna il Controparte_7
all'attribuzione in favore della stessa della Carta elettronica nei termini e per le
[...] ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_6
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna il
[...]
all'attribuzione in favore dello stesso della Carta elettronica nei Controparte_7 termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di e di fruire Controparte_1 Parte_24 della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore di ciascuna della predette Controparte_7 ricorrenti della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore dello stesso Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
16 accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_8
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore dello stesso della Carta Controparte_7 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_10
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Controparte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa Controparte_7 della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di €
2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_25
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e per l'effetto, condanna il all'attribuzione in favore della stessa della Carta Controparte_7 elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00,
17 oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il convenuto al pagamento, in favore di parte ricorrente e in CP_7 ragione di 5/6, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi €
4.107,70 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore;
compensa la restante parte.
Catania, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe IOnni Di Benedetto
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