Articolo 2 della Legge 26 giugno 1954, n. 457
Articolo 1
Versione
3 agosto 1954
Art. 2.
Al secondo comma dell'art. 44 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni, sostituito dal secondo comma dell'art. 15 della legge 2 luglio 1952, n. 703 , e' aggiunto il seguente periodo:
"Per quanto riguarda l'imposta di consumo sulle bevande vinose la riscossione deve essere fatta a tariffa, anche nelle ipotesi previste dal successivo art. 71 e dall' art. 176 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138 , con le sole eccezioni di vendita al consumatore che si effettui in locali situati a piu' di tre chilometri di distanza dal capoluogo del Comune quando non si tratti di frazioni aventi almeno 200 abitanti, ridotta tale distanza ad oltre un chilometro quando l'allacciamento al capoluogo puo' avvenire solo con mulattiere o sentieri di montagna".

Entrata in vigore il 3 agosto 1954