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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437/2024 R.G.
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con Avv. Federico Donovan opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.4.2024 ritualmente notificato la ditta in epigrafe premesso che in data 27.9.2022 e 20.10.2023 erano stati notificati gli avvisi di addebito n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000, esponeva che l' CP_1 aveva in seguito notificato degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva pena, in mancanza, il rilascio del DURC con esito non regolare.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito relativo all'anno 2021 con estremi n. 9051 pure riportato nell'invito a regolarizzare e sosteneva che l'omessa notifica di tale atto inficiava di nullità i successivi inviti a regolarizzare.
Assumeva, altresì, la nullità degli avvisi di addebito opposti per la pendenza di un piano di rateizzazione nonchè l'intervenuto pagamento dell'importo preteso
1 con l'avviso di addebito n. 33420220002947968000 e, sostenendo di aver diritto al rilascio di un DURC con esito regolare, concludeva chiedendo “[..] Nel merito ed in via principale, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito nn. 33420220002948170000 33420220002947968000,
33420230002050404000 e 33420230002051111000, nonché l'avviso di addebito relativo all'anno 2021, con estremi avviso n. 9051, nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nel merito, ordinare per l'effetto a il rilascio del Durc regolare [..]”. CP_1
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente chiede l'annullamento – in tutto o in parte – degli avvisi di addebito n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000 ma la domanda è inammissibile in questa sede in quanto tardiva, avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito che, per ammissione della parte ricorrente, sono stati ritualmente notificati in data
27.9.2022 e 20.10.2023 sicchè l'omessa impugnazione di tali atti ha determinato il consolidamento della pretesa creditoria precludendo le censure che attengono al merito.
La parte ricorrente deduce l'esistenza di fattori estintivi del debito successivi alla notifica degli avvisi di addebito – quali la pendenza del piano di rateizzazione ed il pagamento dell'importo preteso con l'avviso di addebito n.
33420220002947968000 – e tali eventi estintivi dell'altrui diritto di credito avrebbe potuto far valere avverso i successivi atti con i quali il creditore (nella specie l' ) esercita la pretesa creditoria: nella specie, tuttavia, parte CP_1 ricorrente non ha proposto alcuna domanda relativa agli inviti a regolarizzare, con i quali l' ha fatto valere il proprio credito contributivo. CP_2
2 Quanto poi all'omessa notifica dell'avviso di addebito “con estremo n. 9051” si osserva che ciò non determina ex sé la inefficacia del successivo invito a regolarizzare e che, da un lato, la parte ricorrente è comunque venuta a conoscenza di tale atto mercè l'invito a regolarizzare e, dall'altro, che in questa sede non ha sollevato rispetto a tale avviso di addebito alcuna censura sul merito della pretesa (né relativamente all'an né al quantum).
Neppure può trovare accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto ordinarsi all' il rilascio del DURC con esito regolare. CP_1
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
5825/2021) ha affermato che “Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E”.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che “[..] la previsione dell'art. 4, I. n.
2248/1865, all. E [..] nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo
[..]; ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiesta [..]”.
3 La domanda la quale la parte ricorrente ha chiesto “ordinare [..] a il CP_1 rilascio del Durc regolare” non può dunque proporsi in questa sede essendo preclusa al giudice adito la pronuncia richiesta.
Ciò detto, deve in ogni caso rilevarsi che con le note scritte depositate il
16.12.2024 l' ha dedotto che “[..] Ad impedire il rilascio del durc positivo, CP_1 oltre che le inadempienze oggetto di rateizzazione (richieste dopo l'emissione del durc negativo) erano i due AVA n. 9051/2021 e 29481/2022 che risultano pagati il 3/10/2024 a seguito di intervento sostitutivo del comune di Rende debitore del ricorrente per il saldo di prestazioni dallo stesso eseguite. All'esito di tale pagamento è stato rilasciato il 18/10/2024 durc positivo [..]”.
L'avvenuto rilascio del DURC positivo determina in parte qua la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite rimangono compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1437/2024 R.G.
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con Avv. Federico Donovan opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.4.2024 ritualmente notificato la ditta in epigrafe premesso che in data 27.9.2022 e 20.10.2023 erano stati notificati gli avvisi di addebito n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000, esponeva che l' CP_1 aveva in seguito notificato degli inviti a regolarizzare la posizione contributiva pena, in mancanza, il rilascio del DURC con esito non regolare.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di addebito relativo all'anno 2021 con estremi n. 9051 pure riportato nell'invito a regolarizzare e sosteneva che l'omessa notifica di tale atto inficiava di nullità i successivi inviti a regolarizzare.
Assumeva, altresì, la nullità degli avvisi di addebito opposti per la pendenza di un piano di rateizzazione nonchè l'intervenuto pagamento dell'importo preteso
1 con l'avviso di addebito n. 33420220002947968000 e, sostenendo di aver diritto al rilascio di un DURC con esito regolare, concludeva chiedendo “[..] Nel merito ed in via principale, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, annullare, in tutto o in parte, gli avvisi di addebito nn. 33420220002948170000 33420220002947968000,
33420230002050404000 e 33420230002051111000, nonché l'avviso di addebito relativo all'anno 2021, con estremi avviso n. 9051, nonché tutti gli atti ad essi presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Nel merito, ordinare per l'effetto a il rilascio del Durc regolare [..]”. CP_1
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.12.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Parte ricorrente chiede l'annullamento – in tutto o in parte – degli avvisi di addebito n. 33420220002948170000, n. 33420220002947968000, n.
33420230002050404000 e n. 33420230002051111000 ma la domanda è inammissibile in questa sede in quanto tardiva, avendo dovuto/potuto essere proposta con la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito che, per ammissione della parte ricorrente, sono stati ritualmente notificati in data
27.9.2022 e 20.10.2023 sicchè l'omessa impugnazione di tali atti ha determinato il consolidamento della pretesa creditoria precludendo le censure che attengono al merito.
La parte ricorrente deduce l'esistenza di fattori estintivi del debito successivi alla notifica degli avvisi di addebito – quali la pendenza del piano di rateizzazione ed il pagamento dell'importo preteso con l'avviso di addebito n.
33420220002947968000 – e tali eventi estintivi dell'altrui diritto di credito avrebbe potuto far valere avverso i successivi atti con i quali il creditore (nella specie l' ) esercita la pretesa creditoria: nella specie, tuttavia, parte CP_1 ricorrente non ha proposto alcuna domanda relativa agli inviti a regolarizzare, con i quali l' ha fatto valere il proprio credito contributivo. CP_2
2 Quanto poi all'omessa notifica dell'avviso di addebito “con estremo n. 9051” si osserva che ciò non determina ex sé la inefficacia del successivo invito a regolarizzare e che, da un lato, la parte ricorrente è comunque venuta a conoscenza di tale atto mercè l'invito a regolarizzare e, dall'altro, che in questa sede non ha sollevato rispetto a tale avviso di addebito alcuna censura sul merito della pretesa (né relativamente all'an né al quantum).
Neppure può trovare accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente ha chiesto ordinarsi all' il rilascio del DURC con esito regolare. CP_1
Sul punto va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
5825/2021) ha affermato che “Il giudizio di accertamento circa la regolarità contributiva, intrapreso per il mancato rilascio del cd. DURC, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è, tuttavia, precluso emanare una pronuncia di condanna dell'ente previdenziale alla consegna dello stesso, sia pure in presenza di una richiesta in tal senso del privato, stante il divieto posto dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E”.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che “[..] la previsione dell'art. 4, I. n.
2248/1865, all. E [..] nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo
[..]; ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiesta [..]”.
3 La domanda la quale la parte ricorrente ha chiesto “ordinare [..] a il CP_1 rilascio del Durc regolare” non può dunque proporsi in questa sede essendo preclusa al giudice adito la pronuncia richiesta.
Ciò detto, deve in ogni caso rilevarsi che con le note scritte depositate il
16.12.2024 l' ha dedotto che “[..] Ad impedire il rilascio del durc positivo, CP_1 oltre che le inadempienze oggetto di rateizzazione (richieste dopo l'emissione del durc negativo) erano i due AVA n. 9051/2021 e 29481/2022 che risultano pagati il 3/10/2024 a seguito di intervento sostitutivo del comune di Rende debitore del ricorrente per il saldo di prestazioni dallo stesso eseguite. All'esito di tale pagamento è stato rilasciato il 18/10/2024 durc positivo [..]”.
L'avvenuto rilascio del DURC positivo determina in parte qua la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite rimangono compensate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 2 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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