TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 378 2025 R.G. promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( il primo rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Spedo, la C.F._2 seconda rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Salvalaggio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, giusta procure allegate al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) la revoca dell'assegno di divorzio a carico del Sig. ed in Parte_1 favore della signora . Parte_2
Spese e competenze di lite compensate tra le Parti.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 29-1-2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta ex art. 473bis. 51 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 22/2012 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, e successivamente modificata con la sentenza n. 438/2024, emessa sempre su ricorso congiunto.
I ricorrenti hanno infatti dedotto che, con la sentenza n. 438/2024, il Tribunale di Rovigo aveva provveduto alla parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riducendo a 100,00 euro al mese l'assegno di mantenimento dovuto dal alla . Parte_1 Pt_2
1 Nel ricorso introduttivo del presente procedimento i ricorrenti hanno allegato di aver raggiunto un nuovo accordo avente ad oggetto la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della . Parte_1 Pt_2
2. Con decreto depositato il 31-1-2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono i sopravvenuti giustificati motivi di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. per dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente, , di corrispondere Parte_1
l'assegno divorzile a , stante il nuovo accordo raggiunto dalle Parte_2 parti.
4. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 378/2025 R.V.G., promosso da e da , previa comunicazione Parte_1 Parte_2 degli atti al Pubblico Ministero,
- a parziale modifica della sentenza n. 22/2012 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , già modificata con la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 438/2024 del Tribunale di Rovigo, dichiara cessato l'obbligo di Parte_1
di contribuire al mantenimento di;
[...] Parte_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 5 febbraio 2025 la Presidente estensore
Paola Di Francesco
2
nella causa civile 378 2025 R.G. promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( il primo rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Spedo, la C.F._2 seconda rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Salvalaggio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei rispettivi difensori, giusta procure allegate al ricorso;
ricorrenti
atti comunicati al PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti 1) la revoca dell'assegno di divorzio a carico del Sig. ed in Parte_1 favore della signora . Parte_2
Spese e competenze di lite compensate tra le Parti.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 29-1-2025, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta ex art. 473bis. 51 c.p.c., avente ad oggetto la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 22/2012 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciata dal Tribunale di Rovigo, e successivamente modificata con la sentenza n. 438/2024, emessa sempre su ricorso congiunto.
I ricorrenti hanno infatti dedotto che, con la sentenza n. 438/2024, il Tribunale di Rovigo aveva provveduto alla parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riducendo a 100,00 euro al mese l'assegno di mantenimento dovuto dal alla . Parte_1 Pt_2
1 Nel ricorso introduttivo del presente procedimento i ricorrenti hanno allegato di aver raggiunto un nuovo accordo avente ad oggetto la revoca dell'obbligo del di contribuire al mantenimento della . Parte_1 Pt_2
2. Con decreto depositato il 31-1-2025, la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
3. Ricorrono i sopravvenuti giustificati motivi di cui all'art. 473bis.29 c.p.c. per dichiarare cessato l'obbligo del ricorrente, , di corrispondere Parte_1
l'assegno divorzile a , stante il nuovo accordo raggiunto dalle Parte_2 parti.
4. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 378/2025 R.V.G., promosso da e da , previa comunicazione Parte_1 Parte_2 degli atti al Pubblico Ministero,
- a parziale modifica della sentenza n. 22/2012 del Tribunale di Rovigo, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , già modificata con la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 438/2024 del Tribunale di Rovigo, dichiara cessato l'obbligo di Parte_1
di contribuire al mantenimento di;
[...] Parte_2
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 5 febbraio 2025 la Presidente estensore
Paola Di Francesco
2