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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/07/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Proc. n.3003-2013
Il G.u., visti gli atti e verbali di causa, decide la presente causa ai sensi dell' art 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza del 26 - 06 -2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'udienza del 26-06- 2025 ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3003/2013
, Cod. Fisc.: rapp.to e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Nappi, domiciliato come in atti attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in AN Controparte_1
AN (NA) alla Via Petrarca n. 92 (Cod. Fisc.: P.IVA_1
convenuta contumace nonché
Cod. Fisc. , in proprio e quale esercente la Controparte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sui minori ed , quali eredi di Persona_1 Persona_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3 C.F._3
Carmine Schettino e Raffaele Annunziata, domiciliati come in atti. -Intervenuta-
nonché
, Cod. Fisc. e Cod. Fisc. Controparte_3 C.F._4 CP_4
, rapp.ti e difesi, dall'avv. Giuseppina Amato e dall'avv. Felice C.F._5
Tafuro, domiciliati come in atti
Chiamati in causa nonché
Cod. Fisc. ), Cod. Fisc. CP_5 C.F._6 Controparte_6
Cod. Fisc. , C.F._7 CP_7 C.F._8 Controparte_8
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. , C.F._11 Controparte_11 C.F._12
(Cod. Fisc. ), Cod. Fisc. Parte_2 C.F._13 Parte_3
, Cod. Fisc. C.F._14 Controparte_12 C.F._15 CP_13
Cod. Fisc. rappr. e difesi dagli avv.ti Avv. Carmine
[...] C.F._16
Schettino e Raffaele Annunziata, domiciliati come in atti,
Chiamati in causa nonché
c.f. , rapp. e difesa dall' avv. Sposito Antonio e CP_14 C.F._17
D'Aniello Giulia, domiciliata come in atti
Chiamati in causa nonché
c. f. rapp.ta e difesa dall' Avv. Iovine Assunta , CP_15 C.F._18 domiciliata come in atti
Chiamati in causa nonché
rapp.to e difeso avvocato Peluso Argentina, domiciliati come in atti CP_16
Chiamato in causa nonché
dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN CP_17
(NA);, dom.ta in S. AN alla via Appia n. 57 ; Controparte_18 Controparte_19 dom.to in S. AN alla via Appia n. 57 ; dom.to in S. Controparte_20
AN alla via Appia n. 57; dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; Controparte_21 dom.to alla via V. Emanuele n.234 Castello di Cisterna;
Controparte_22 Controparte_23 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_24 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);
[...]
dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN CP_25
(NA); dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN Controparte_26
AN (NA); dom.to in di Marigliano alla via Ponte dei Cani CP_27 CP_28
n. 6 ; dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN Controparte_29
AN (NA); dom.to alla via G. Marconi n. 63 LA;
CP_30 CP_31
dom. ta alla via Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom. ta
[...] CP_32 alla via Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom.to in Controparte_33
Marigliano alla Via Pontecidra, I Traversa SX n. 7 ; dom.to alla via CP_34
Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);
Chiamati in causa contumaci
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande espresse sono accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte istante, ha citato in giudizio la
[...]
chiedendo una pronuncia volta ad accertare la Controparte_35 titolarietà in ordine a nr. 3 posti auto coperti al piano seminterrato dell'immobile sito in
AN AN (NA) alla Via Petrarca n.67-bis. In virtù” l'atto di permuta del 28.03.2008 per
Notar n. rep.60699 ed atto di avveramento di condizioni e di identificazione Persona_4 catastale del 21.09.2010 n. rep.240943 per Notar a conferma delle statuizioni Per_5 dell'atto di premuta”.
Chiedeva, altresì, al IB , sul presupposto della sussistenza di fenomeni infiltrativi, dettagliatamente descritti in atti, un provvedimento finalizzato a far cessare detti fenomeni infiltrativi e l'eliminazione della causa di detti fenomeni dannosi per il box auto di sua proprietà. L' organo Giudicante disponeva la c.t.u, al fine di accertare i fatti acclarati da parte attrice.
Tuttavia in seguito al deposito della relazione peritale, considerata sussistenza di ulteriori soggetti permutanti (altri condomini), direttamente interessati dalla vicenda giudiziaria, il Giudice, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi e quindi né ordinava la chiamata in causa.
In particolare con provvedimento del 15-01-2015 il G.U. affermata “sciogliendo la riservata del 14.01.2016, letti gli atti ed i verbali di causa, letta la C.T.U. depositata;
rilevato che, ai fini della determinazione dei posti auto da assegnare all'attore, non possa farsi esclusivo riferimento al prospetto redatto dall'amministratore su mandato dell'assemblea conferito con delibera del 04.04.2013, in quanto, come risulta dallo stesso verbale assembleare, lo stesso andava poi ratificato dall'assemblea con successiva delibera, che non è stata prodotta;
rilevato che l'assegnazione dei posti tra i 37 individuati vada ad incidere sul diritto degli altri condomini Caccavale permutanti e sul diritto del Condominio, cui rimarrebbero assegnati tutti gli altri posti auto residui;
ritenuto che
per i suddetti motivi debba essere disposta sul punto (assegnazione posti auto) la integrazione del contraddittorio con tutti i predetti soggetti onera l'attore a notificare agli stessi atto di chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. (contenente anche copia dei verbali di udienza e la planimetria dei posti auto numerati estratta dalla
C.T.U. depositata) entro e non oltre il 31.03.2016, rinviando la causa per trattazione all'udienza del 06.10.2016.”
Parte attrice provvedeva ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini, oltre che nei riguardi dl CP_36
Si costituivano in giudizio, in virtù di una difesa comune i condomini : , CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , , , i quali non CP_11 Parte_2 Parte_3 Controparte_12 CP_13 si opponevano alla domanda attorea e chiedevano, previo accertamento della domanda attorea, disporre l'assegnazione dei posto di auto coperti di cui l'attore abbia diritto in separata sede.
Si costituiva , la chiamata chiedendo in via preliminare integrare il CP_15 contraddittorio e dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva , la chiamata, , nella sua qualità di nuda proprietaria di uno CP_14 degli appartamenti posti all'interno del condominio “Petrarca” eccependo, in via preliminare dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; sempre in via preliminare la riunione con i proc. n. 7408/2012 e 3884/2013; in via pregiudiziale disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di nella sua qualità di Persona_6 usufruttario dell'immobile, per la quale la stessa era titolare del diritto reale di nuda proprietà; in via riconvenzionale chiedeva ordinarsi alla convenuta Controparte_1
l'adempimento degli obblighi assunti con il preliminare del 01-10-2010 e di
[...] conseguenza “ il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà del posto auto coperto al piano seminterrato del Via Petrarca , preventivamente CP_36 Parte_4 procedendo alla individuazione dello stesso nella superfice e nel confine, all'accatastamento e alla rettifica della planimetria catastale dell'area comune posta al piano seminterrato attualmente interamente identificato come area di manovra;
..chiedendo inoltre “ assegnare (alla stessa) il posto auto n. 16 dalla stessa stabilmente occupato fin dal trasferimento del possesso delle unità immobiliari acquistate con l'atto del Notar del 09-11-2010.. ovvero quello diverso che avesse ad essere individuato Per_5 dal consulente tecnico d'ufficio (di cui è stata richiesta la nomina).
Si costituiva, inoltre, chiedendo in via preliminare disporsi la riunione CP_16 con i proc. n. 7408/2012 e 3884/2013; sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile il presente giudizio, ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedendo, inoltre, :” valutare il diritto del sig. Parte_5
a godere del bene comune denominato “area di manovra”( o spazio libero come ha inteso chiamarlo il c.t.u.) in virtù dell'atto di acquisto del 16 Aprile 2013 che nel caso di assegnazione dei posti auto, egli ne subirebbe una limitazione dei godimenti..”
Si costituivano, altresì, la chiamata e chiedendo “in via CP_4 Controparte_37 preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e/o dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei comparenti;
II. nel merito, rigettare in toto le domande avverse, per tutto quanto esposto in atto e in particolare per insussistenza dei presupposti legittimanti le stesse ed emettere tutti i consequenziali provvedimenti.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio in quanto, per omesso integrazione del contraddittorio nei riguardi del condomino , al Controparte_38 riguardo va evidenziato quanto segue: il IB, in diversa composizione, sciogliendo la riservata del 14.12.2017, ha affermato che “rilevato che la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio alla IG per stessa ammissione dell'attore è Controparte_39 stata omessa;
rilevato che l'attore ha giustificato detta omissione asserendo che in realtà la IG non sarebbe condomina e quindi non sarebbe legittimata ad essere CP_38 chiamata nel presente giudizio quale litisconsorte necessaria;
rilevato che l'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti (Cass. 1739/2016); ritenuto necessario, prima di pronunciare l'eventuale estinzione del giudizio, verificare la legittimità del precedente ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della IG , rinvia la Controparte_38 causa all'udienza del 05.04.2018 alle ore 12:00, onerando parte attrice a documentare quanto da essa asserito a verbale.
Successivamente, sciogliendo la riservata del 09.11.2017.. “letti gli atti ed i verbali di causa, dispone che l'attore provveda ad integrare il contraddittorio chiamando in causa anche il
in persona dell'amministratore pro tempore, entro il 15.09.2018; rilevato, CP_36 inoltre, che la questione in esame involge l'uso di beni condominiali (cd. spazio di manovra), letto l'art. 5 del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28, dispone che le parti introducano procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. includendo tra gli invitati alla mediazione anche i contumaci ed il in persona CP_36 del suo legale rappresentante pro tempore. Rinvia per l'eventuale prosieguo, all'udienza del
17.01.2019”.
In tale udienza del 17-01-2019 è stato eccepito, altresì, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi del , il difensore di + altri convenuti, CP_36 CP_5 asserisce che doveva ricevere anch'esso la notifica per la Mediazione andava effettuata anche nei suoi riguardi oltre che della parte, eccezione chiaramente infondata.
Il g.u. sciogliendo la riservata di tale udienza, con provvedimento del 22-01-2019 così provvedeva “letto l'art. 1131, comma 2°, c.c. e considerato che esso, con il riconoscimento della legittimazione processuale passiva in capo all'amministratore, intende solo rendere più agevole ai terzi la evocazione in giudizio del che, altrimenti, richiederebbe in CP_36 ogni caso per le parti comuni la citazione di tutti i condomini;
ritenuto che
la legittimazione processuale passiva dell'amministratore (mandatario), pur se sufficiente in via generale a garantire l'integrità del contraddittorio nelle cause aventi ad oggetto le parti comuni, non possa considerarsi esclusiva rispetto alla legittimazione dei singoli condomini (mandanti), con la conseguenza che se il terzo anziché citare il solo amministratore optasse per la citazione di tutti i condomini e non dell'amministratore il contraddittorio risulterebbe altrettanto integro (in altri termini, si ritiene che un'eventuale questione di integrazione del contraddittorio possa sorgere solo nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il solo amministratore e non in quella opposta di evocazione in giudizio di tutti i condomini con esclusione dell'amministratore, che, quale loro mandatario, non potrebbe assumere rispetto alla causa in corso posizioni diverse e contrastanti); rilevato che, nel caso di specie, anche se non è stato citato l'amministratore del risultano, comunque, citati tutti i CP_36 condomini;
ritenuta, dunque, per quanto detto, sussistente l'integrità del contraddittorio già prima dell'ordine di integrazione non ottemperato dall'attore, revoca lo stesso con conseguente rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3°,
c.p.c. sollevata dai convenuti. Rinvia la causa, nuovamente, per la trattazione all'udienza del
06.06.2019 ..”alle ore 11:00.
Non sussistono ragioni di segno contrario per discostarsi da cotal decisione.
Va ugualmente rigettata l'istanza, eccepita dalla chiamata , di integrazione CP_14 del contraddittorio nei riguardi dell'usufruttario.
La Suprema Corte, con una pronuncia data e non smentita da successive pronunce, nell' affrontare, un caso analogo, di un giudizio promosso contro il proprietario per costruire sul fondo una servitù coattiva, ha affermato :” non comporta la presenza necessaria in dell'usufruttuario del fondo stesso, dal momento che nel giudizio non si controverte affatto dell'esistenza del suo diritto;
e, se dall'esito della controversia dovesse scaturire una limitazione del diritto di godimento dell'usufruttuario, questa non sarebbe che un effetto riflesso dell'imposizione di un peso sullo stesso fondo e, quindi, della limitazione del diritto del proprietario, che egli, in quanto usufruttuario, è costretto a subire. Diversa, infatti, è
l'ipotesi in cui sia l'usufruttuario ad agire in negatoria servitutis, poiché nel relativo giudizio il proprietario è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 1012 c.c.” (Cass. civ. n. 3441/1974).
Ciò posto, va detto che, all'udienza del 5-11-2019 il G.U. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente con provvedimento del 14-10-2021 veniva conferito incarico peritale all'arch. Persona_7
Esperita la c.t.u., il giudizio veniva trattenuto in decisione con i termini ordinari, per poi essere rimesso sul ruolo ed interrotto ex art 300 c.p.c., in conseguenza del decesso della parte . Persona_3
Successivamente in seguito alla riassunzione della causa la stessa, veniva fissata udienza del 13-05-2025, all'esito della quale la causa veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17-06-2025. Passando al merito della vicenda, oltre alle corpose prove documentali, in assenza di ulteriori prove orali, assume rilevanza decisiva, considerata la peculiarità della vicenda, la consulenza redatta dall' arch. trattandosi di controversia fondantesi su Persona_7 compendio istruttorio per tabulas.
Il mentovato tecnico, in risposta ai quesiti formulati ha riscontrato, dalla documentazione versata in atti e sulla scorta delle indagini esperite e delle osservazioni pervenute che, :
In punto di diritto il codice civile, all'art. 1102, riconosce a ogni condomino la possibilità di utilizzare le parti comuni, compreso il parcheggio, purché rispetti la loro destinazione e non ne limiti l'uso agli altri.
L'uso del cortile e l'assegnazione dei posti auto sono appannaggio dell'assemblea condominiale, che delibera secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136 c.c.
Tale fondamento statutario trova conferma nella sentenza 9069/2022 espressa dalla
Suprema Corte , la quale ha ribadito che la regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell'unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini, stabilito dal citato art. 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.
Tuttavia - ad avviso della Corte - la delibera condominiale non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture.
Ergo la modalità più utilizzata per la ripartizione dei posti auto condominiali è quella che si basa sui millesimi di proprietà.
In pratica, ogni condòmino possiede una quota di proprietà dell'intero condominio, espressa in millesimi, che tiene conto della superficie dell'appartamento, della sua posizione e del valore relativo.
In base a questo sistema, i posti auto vengono assegnati proporzionalmente ai millesimi di ciascun appartamento.
Non ricorrendo , pertanto, ipotesi di nullità dell'elaborato peritale, il quale ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti posti e questo giudice dichiara di condividere metodo e merito( eccetto che nella parte che di seguito si dirà) della consulenza a cui si rinvia integralmente Il c.t.u., riguardo all'attribuzione dei posti auto, è giunto alle seguenti conclusioni che si riportano integralmente.
“Dall'analisi della documentazione in atti e in base ai titoli edilizi abilitativi, nonché in forza del regolamento di condominio e del verbale di assemblea condominiale del 04-04-2013, i tre posti auto coperti da “TRASFERIRE” all'attore, in virtù dell'atto di permuta del 28-03-
2008 rep. n. 60699 autenticato dal Notaio di Marigliano e dell'atto di Persona_4 avveramento di condizione e di identificazione catastale del 21-09-2010 rep. n. 240943 autenticato dal Notaio , potrebbero essere individuati nel cd spazio libero CP_40 posto al piano seminterrato, non in contrasto con le aree di accesso e di manovra ai locali autorimessa, coincidenti con gli stalli numeri 6-7-16, (stante tra l'altro la richiesta dell'attore, nelle proprie memorie, di vedersi trasferito, tra l'altro, lo stallo 16 in luogo dello stallo 30 temporaneamente occupato), di cui alla planimetria del piano cantinato con la suddivisione dei posti auto predisposta dall'amministrazione di condominio, identificati in base al criterio della vicinanza degli stessi ai tre box auto già di proprietà dell'attore (individuati con i sub
65-66-67), mentre alla convenuta , facendo valere anche per la stessa il CP_14 criterio della vicinanza del posto auto al box auto già di proprietà (individuato col sub 60), il posto auto da “ASSEGNARE” a quest'ultima, tra i 37 (trentasette) disponibili sulla base dell'allegata tabella condominiale, potrebbe coincidere con lo stallo numero 5 – [trasferendo definitivamente all'attore e attribuendo ovvero assegnando con occupazione turnaria alla convenuta (non essendone essa di fatto proprietaria), in tal modo, i posti auto individuati sulla base del principio della vicinanza degli stessi ai rispettivi box auto, già di proprietà, indipendentemente dall'attuale stato di occupazione degli stalli)”.
Ciò posto, va detto che, seppur si condividono le attribuzioni, ipotizzate dal consulente, delle aree parcheggio, si ritiene che in relazione alle stesse non vi possa essere un trasferimento di proprietà, ma, solamente un riconoscimento di utilizzo da parte dei soggetti richiedenti.
In quanto risulta chiaro che, a differenza che nella permuta, nell'atto di avveramento di condizione, non si fa alcun riferimento ad alcuna riserva di proprietà.
Inoltre la proprietà dei richiesti posti auto, non risulta in ogni caso provata, in alcun modo.
Diverso è il discorso per la mera assegnazione.
Come sopra accennato l'azione promossa da è partita supportando il prefato Parte_1 principio convocando, dinanzi al presente Ufficio Giudiziario, tutti i condomini facenti parte della compagine condominiale , determinandone, nella parte dispositiva della sentenza, la condanna in via solidale, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota.
Lo stesso Regolamento condominiale, inoltre, nel descrivere i beni comuni, all'art. 2, include tra essi “l'area di manovra in cui sono ubicati i posti auto”. Tale chiara espressione lascia intendere che quell'area sia destinata all'uso di tutti i condomini nel rispetto di quanto disposto per le nuove costruzioni dall'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42, che dispone “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”
Ne consegue che “va riconosciuta la sussistenza del diritto reale d'uso sull'area di parcheggio in capo al condomino che ha acquistato un immobile in un fabbricato di nuova costruzione, in virtù di quanto prescritto dall'art. 41-sexies, l. n. 1150/1942, introdotto dall'art. 18, l. n. 765/1967 e tale diritto non può essere violato né con disposizioni che dispongano in contrasto con lo stesso, né con pattuizioni che ne comportino una elusione di tipo sostanziale.” (Cass. 1445/22).
Pertanto, il diritto d'uso andrà riconosciuto all'attore , non in quanto Parte_1 acquirente dello stesso, ma in qualità di condomino, essendo proprietario di una pluralità di unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale.
Tale assunto sembra essere confermato anche dalla espressione adottata nel successivo atto di avveramento di condizione e di identificazione catastale ove è scritto che “È altresì compresa nella permuta, come legensi nell'atto per notaio del 28.03.2008, Persona_4 innanzi citato, il diritto di parcheggio, in comune ed indiviso tra essi germani di Parte_1 numero dodici posti auto da identificarsi nelle aree condominiali con successivo regolamento di condominio”.
Si ritiene, dunque, che l'assegnazione del diritto di parcheggio prescinda dall'esistenza di un titolo di acquisto, ma discenda, per legge, dalla sussistenza della qualità di condomino.
“I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, sono caratterizzati da un vincolo di carattere pubblicistico, che determina un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Ove, tuttavia, manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con conseguente competenza assembleare circa il relativo uso e godimento” (Cass. 18029/20) .
Deve ritenersi, pertanto, che le assegnazioni ai singoli condomini non debbano escludere il diritto di parcheggio sulla stessa area comune degli altri condomini, nel qual caso si renderebbe necessaria una delibera condominiale disciplinante l'uso della cosa comune.
Negli stessi limiti e per le stesse ragioni potrà essere riconosciuto anche il diritto di parcheggio degli altri condomini costituiti, che ne hanno fatto richiesta in via riconvenzionale.
Stante le conclusioni rese dal consulente tecnico incaricato, pertanto, va accolta la domanda e per l'effetto va attribuito , nei limiti di cui in parte motivata, in favore dell'attore il diritto di uso dei posti auto contrassegnati in relazione d'ufficio con Parte_1
i nn. 6, 7, e 16.
Va, altresì, accolta, la domanda riconvenzionale della chiamata e per CP_14
l'effetto attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore della stessa il diritto di uso del posto auto contrassegnato in relazione d'ufficio con il n. 5.
Riguardo alla domanda risarcitoria espressa va condannata la Controparte_1
alla somma occorrente per gli interventi edilizi pari ad € 33.000,00, oltre
[...] interessi di legge. Ciò posto, il fondamento della prefata azione risarcitorio instà nella nota disposizione ex art. 2051 c.c. sulla scorta della quale se le infiltrazioni provengono da parti comuni dell'edificio , il in quanto custode dei beni CP_36 comuni, è responsabile e quindi i costi di riparazione e risarcimento dei danni.
Il c.t.u. in relazione ai danni da infiltrazione il c.t.u. è giunto alle seguenti conclusioni :
“ - Sussistenza dei danni lamentati dall'attore, individuazione delle cause e loro imputabilità
Dai sopralluoghi effettuati presso i locali autorimessa posti al piano seminterrato di proprietà dell'attore si è potuto constatare, in particolare, nel locale distinto col subalterno 67, la presenza di fenomeni infiltrativi.
Difatti, sul soffitto del locale in oggetto si è potuto constatare la presenza di macchie di umidità da infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal terrazzo scoperto , ad esso sovrapposto, in corrispondenza (grossomodo) del canale di CP_41 drenaggio delle acque piovane ivi presente.
Dunque il fenomeno infiltrativo, legato alla percolazione di acqua meteorica, lamentato dall'attore, che interessa il locale autorimessa posto al piano seminterrato,
è riconducibile o all'inadeguata impermeabilizzazione della pavimentazione della terrazza ad esso sovrapposta oppure all'inadeguata CP_41 impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche.
La pavimentazione della terrazza esterna è costituita da un pavimento industriale realizzato in calcestruzzo dello spessore di ca 15 cm armato con una rete elettrosaldata di 6 mm di diametro posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con “spolvero” di quarzo di cemento e provvisto di giunti di dilatazione a riquadri di ca 8-9 mq (ca mt 2,70 x 3,00) con apposita sigillatura.
Tale pavimentazione non risulta impermeabilizzata, difatti a seguito del sondaggio già effettuato in occasione di un precedente sopralluogo in data 16-07-2015, nell'ambito del medesimo giudizio, si è potuto constatare che tra la gettata del pavimento industriale e la soletta in calcestruzzo armato del solaio di calpestio di detta terrazza scoperta è presente un foglio di polietilene avente funzione di strato separatore e non di impermeabilità, quindi inidoneo nel contesto nel quale è stato inserito.
Detta pavimentazione, quindi, risulta priva di impermeabilizzazione, pertanto l'acqua meteorica percolando attraverso i giunti di dilatazione che in alcuni punti non risultano adeguatamente sigillati e percolando, altresì, dalle fessure della pavimentazione ivi presenti, ha danneggiato e danneggia tutt'ora il solaio di copertura del box auto di proprietà dell'attore. Ad aggravare la situazione, inoltre, concorre in maniera significativa anche
l'insufficiente impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche, composto da canali modulari (presumibilmente) in polietilene ricoperti con apposite griglie zincate, che risultano già essere stati oggetto di precedente impermeabilizzazione superficiale con prodotti a base di leganti cementizi (dunque tale intervento lascia presupporre l'azione di un pregresso tentativo di mitigazione del fenomeno infiltrativo).
Accertata, dunque, la sussistenza di fenomeni infiltrativi dovuti alla percolazione di acqua meteorica proveniente dal terrazzo di copertura del box auto (distinto catastalmente col subalterno 67) posto al piano seminterrato, la causa di detti fenomeni è dovuta: - all'assenza di uno strato avente funzione di impermeabilità tra la gettata del pavimento industriale e la soletta in calcestruzzo armato del solaio di calpestio di detto terrazzo scoperto;
- all'insufficiente (o addirittura all'assenza di) impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche, composto, quest'ultimo, da canali modulari in polietilene, ricoperti con apposite griglie zincate.
Alla luce delle verifiche effettuate si ritiene che le cause di detti fenomeni infiltrativi, lamentati dall'attore, siano riconducibili esclusivamente ad una esecuzione dei lavori non effettuata a regola d'arte.
Pertanto, le cause di detti fenomeni infiltrativi sono imputabili alla società venditrice- costruttrice.
Opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati e relativi costi
Per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati occorre procedere come segue:
- impermeabilizzare la pavimentazione dell'area scoperta di proprietà , CP_41 sovrapposta in proiezione verticale al locale autorimessa distinto catastalmente con il subalterno 67, previo ricontrollo della sigillatura dei giunti di dilatazione dei riquadri ivi presenti;
- sostituire la canalizzazione dell'attuale sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche con nuovi canali modulari in polietilene adeguatamente impermeabilizzati.
Il sottoscritto architetto propone-suggerisce un intervento di impermeabilizzazione del pavimento industriale in calcestruzzo da eseguirsi all'estradosso, in quanto l'ipotetica rimozione della soletta in calcestruzzo armato di ca 15 cm per l'intera superficie oggetto
d'intervento comporterebbe grosse sollecitazioni alla struttura, nonché ingenti costi legati soprattutto al trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ai relativi oneri di discarica. Dunque il sottoscritto architetto propone l'impermeabilizzazione del pavimento industriale mediante rivestimento multistrato da eseguirsi con resina poliuretanica altamente elastica, bicomponente e senza solventi, con l'impiego di prodotti della IK (con l'adozione di un ciclo di lavorazione della IK Italia SpA denominato “parcheggi”).
L'intervento consiste nella realizzazione di detto rivestimento multistrato ad alta capacità di far ponte sulle fessure, colorato, ottenuto mediante l'applicazione di specifici prodotti della
IK. Il rivestimento multistrato della pavimentazione dell'area scoperta, insistente sul locale autorimessa, consente, quindi, di eliminare le problematiche connesse alle lamentate infiltrazioni di acqua meteorica.
Si ritiene di dover intervenire su una superficie scoperta del terrazzo di circa 150 mq, considerando, in proiezione verticale sul terrazzo, oltre l'area di sedime del box auto, uno spazio laterale al box stesso con distanza costante non inferiore a 5,00 mt dal suo perimetro;
trattasi dunque di una superficie esterna di mt 15,00x10,00 (corrispondente a 150 mq).
Si ritiene, inoltre, di sostituire un tratto di canalizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche della lunghezza di almeno 6,00 mt.
Il costo complessivo degli interventi edilizi e delle spese tecniche per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati dall'attore corrisponde (in via presuntiva e all'attualità) ad €.
33.000,00”.
Ciò posto, si ritiene, come sopra evidenziato, di riconoscere l'importo, determinato dal c.t.u. di € 33.000,00, da corrispondere dalla convenuta a favore di parte attrice e
[...]
Controparte_1
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio, in merito alla domanda risarcitoria tra l'attore e la la le stesse seguono il principio di soccombenza ex art .91 Controparte_1 cpc e vanno liquidate secondo i parametri disposti dal DM 55 -2014;
relativamente alla istanza di assegnazione di posti auto, stante l'accoglimento parziale della domanda limitatamente al mero diritto d'uso;
considerato che
lo stesso è stato riconosciuto sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali costituitisi a seguito della instaurazione del processo, vanno del tutto compensate tra le parti, ivi comprese quelle della CTU;
PQM
il IB di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, in ordine al proc. n. 3003-2013 r.g. cosi' definitivamente provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_42
dichiara la contumacia dei chiamati in causa dom.to alla via Francesco CP_17
Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);, dom.ta in S. Controparte_18
AN alla via Appia n. 57 ; dom.to in S. AN alla via Appia n. Controparte_19
57 ; dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; Controparte_20 CP_21
dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; dom.to alla via V.
[...] Controparte_22
Emanuele n.234 Castello di Cisterna;
dom.to alla via Francesco Petrarca Controparte_23 n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to alla via Francesco Controparte_24
Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to alla via CP_25
Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to Controparte_26 alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_27 dom.to in di Marigliano alla via Ponte dei Cani n. 6 ; CP_28 Controparte_29 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_30
dom.to alla via G. Marconi n. 63 LA;
dom. ta alla via
[...] CP_31
Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom. ta alla via Nicholas Green CP_32
n. 5, AN AN (NA); dom.to in Marigliano alla Via Pontecidra, Controparte_33
I Traversa SX n. 7 ; dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco CP_34
Petrarca, AN AN (NA);
accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale di risarcimento del danno nei confronti della;
Controparte_1
per lo effetto condanna la soc. a pagare, in Controparte_1 favore dell' attore , la somma di € 33.000,00,oltre interessi di legge dal dì della domanda,
Accoglie la domanda e per l'effetto attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore dell'attore il diritto di uso dei posti auto contrassegnati in relazione Parte_1
d'ufficio con i nn. 6, 7 e 16;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale della chiamata e per l'effetto CP_14 attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore della stessa il diritto di uso del posto auto contrassegnato in relazione d'ufficio (a pag. 16) con il n.5;
compensa del tutte tra le parti del giudizio limitatamente alla prefata domanda , le spese e competenze di giudizio;
Pone definitivamente a carico della convenuta soc. il 50 % Controparte_1 delle spese di CTU onerando, per la residuale quota del 50% le altre parti del processo in solido tra loro, come da separato decreto.
Così deciso in Nola 01 07 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata
I SEZIONE CIVILE
Proc. n.3003-2013
Il G.u., visti gli atti e verbali di causa, decide la presente causa ai sensi dell' art 281 sexies c.p.c., allegata al verbale di udienza del 26 - 06 -2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice Dott. Alfredo Granata, all'udienza del 26-06- 2025 ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3003/2013
, Cod. Fisc.: rapp.to e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Nappi, domiciliato come in atti attore
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in AN Controparte_1
AN (NA) alla Via Petrarca n. 92 (Cod. Fisc.: P.IVA_1
convenuta contumace nonché
Cod. Fisc. , in proprio e quale esercente la Controparte_2 C.F._2 responsabilità genitoriale sui minori ed , quali eredi di Persona_1 Persona_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Persona_3 C.F._3
Carmine Schettino e Raffaele Annunziata, domiciliati come in atti. -Intervenuta-
nonché
, Cod. Fisc. e Cod. Fisc. Controparte_3 C.F._4 CP_4
, rapp.ti e difesi, dall'avv. Giuseppina Amato e dall'avv. Felice C.F._5
Tafuro, domiciliati come in atti
Chiamati in causa nonché
Cod. Fisc. ), Cod. Fisc. CP_5 C.F._6 Controparte_6
Cod. Fisc. , C.F._7 CP_7 C.F._8 Controparte_8
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. C.F._9 CP_9 C.F._10 CP_10
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. , C.F._11 Controparte_11 C.F._12
(Cod. Fisc. ), Cod. Fisc. Parte_2 C.F._13 Parte_3
, Cod. Fisc. C.F._14 Controparte_12 C.F._15 CP_13
Cod. Fisc. rappr. e difesi dagli avv.ti Avv. Carmine
[...] C.F._16
Schettino e Raffaele Annunziata, domiciliati come in atti,
Chiamati in causa nonché
c.f. , rapp. e difesa dall' avv. Sposito Antonio e CP_14 C.F._17
D'Aniello Giulia, domiciliata come in atti
Chiamati in causa nonché
c. f. rapp.ta e difesa dall' Avv. Iovine Assunta , CP_15 C.F._18 domiciliata come in atti
Chiamati in causa nonché
rapp.to e difeso avvocato Peluso Argentina, domiciliati come in atti CP_16
Chiamato in causa nonché
dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN CP_17
(NA);, dom.ta in S. AN alla via Appia n. 57 ; Controparte_18 Controparte_19 dom.to in S. AN alla via Appia n. 57 ; dom.to in S. Controparte_20
AN alla via Appia n. 57; dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; Controparte_21 dom.to alla via V. Emanuele n.234 Castello di Cisterna;
Controparte_22 Controparte_23 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_24 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);
[...]
dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN CP_25
(NA); dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN Controparte_26
AN (NA); dom.to in di Marigliano alla via Ponte dei Cani CP_27 CP_28
n. 6 ; dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN Controparte_29
AN (NA); dom.to alla via G. Marconi n. 63 LA;
CP_30 CP_31
dom. ta alla via Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom. ta
[...] CP_32 alla via Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom.to in Controparte_33
Marigliano alla Via Pontecidra, I Traversa SX n. 7 ; dom.to alla via CP_34
Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);
Chiamati in causa contumaci
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande espresse sono accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la parte istante, ha citato in giudizio la
[...]
chiedendo una pronuncia volta ad accertare la Controparte_35 titolarietà in ordine a nr. 3 posti auto coperti al piano seminterrato dell'immobile sito in
AN AN (NA) alla Via Petrarca n.67-bis. In virtù” l'atto di permuta del 28.03.2008 per
Notar n. rep.60699 ed atto di avveramento di condizioni e di identificazione Persona_4 catastale del 21.09.2010 n. rep.240943 per Notar a conferma delle statuizioni Per_5 dell'atto di premuta”.
Chiedeva, altresì, al IB , sul presupposto della sussistenza di fenomeni infiltrativi, dettagliatamente descritti in atti, un provvedimento finalizzato a far cessare detti fenomeni infiltrativi e l'eliminazione della causa di detti fenomeni dannosi per il box auto di sua proprietà. L' organo Giudicante disponeva la c.t.u, al fine di accertare i fatti acclarati da parte attrice.
Tuttavia in seguito al deposito della relazione peritale, considerata sussistenza di ulteriori soggetti permutanti (altri condomini), direttamente interessati dalla vicenda giudiziaria, il Giudice, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi e quindi né ordinava la chiamata in causa.
In particolare con provvedimento del 15-01-2015 il G.U. affermata “sciogliendo la riservata del 14.01.2016, letti gli atti ed i verbali di causa, letta la C.T.U. depositata;
rilevato che, ai fini della determinazione dei posti auto da assegnare all'attore, non possa farsi esclusivo riferimento al prospetto redatto dall'amministratore su mandato dell'assemblea conferito con delibera del 04.04.2013, in quanto, come risulta dallo stesso verbale assembleare, lo stesso andava poi ratificato dall'assemblea con successiva delibera, che non è stata prodotta;
rilevato che l'assegnazione dei posti tra i 37 individuati vada ad incidere sul diritto degli altri condomini Caccavale permutanti e sul diritto del Condominio, cui rimarrebbero assegnati tutti gli altri posti auto residui;
ritenuto che
per i suddetti motivi debba essere disposta sul punto (assegnazione posti auto) la integrazione del contraddittorio con tutti i predetti soggetti onera l'attore a notificare agli stessi atto di chiamata in causa ex art. 102 c.p.c. (contenente anche copia dei verbali di udienza e la planimetria dei posti auto numerati estratta dalla
C.T.U. depositata) entro e non oltre il 31.03.2016, rinviando la causa per trattazione all'udienza del 06.10.2016.”
Parte attrice provvedeva ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini, oltre che nei riguardi dl CP_36
Si costituivano in giudizio, in virtù di una difesa comune i condomini : , CP_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , , , i quali non CP_11 Parte_2 Parte_3 Controparte_12 CP_13 si opponevano alla domanda attorea e chiedevano, previo accertamento della domanda attorea, disporre l'assegnazione dei posto di auto coperti di cui l'attore abbia diritto in separata sede.
Si costituiva , la chiamata chiedendo in via preliminare integrare il CP_15 contraddittorio e dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si costituiva , la chiamata, , nella sua qualità di nuda proprietaria di uno CP_14 degli appartamenti posti all'interno del condominio “Petrarca” eccependo, in via preliminare dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; sempre in via preliminare la riunione con i proc. n. 7408/2012 e 3884/2013; in via pregiudiziale disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di nella sua qualità di Persona_6 usufruttario dell'immobile, per la quale la stessa era titolare del diritto reale di nuda proprietà; in via riconvenzionale chiedeva ordinarsi alla convenuta Controparte_1
l'adempimento degli obblighi assunti con il preliminare del 01-10-2010 e di
[...] conseguenza “ il trasferimento in piena ed esclusiva proprietà del posto auto coperto al piano seminterrato del Via Petrarca , preventivamente CP_36 Parte_4 procedendo alla individuazione dello stesso nella superfice e nel confine, all'accatastamento e alla rettifica della planimetria catastale dell'area comune posta al piano seminterrato attualmente interamente identificato come area di manovra;
..chiedendo inoltre “ assegnare (alla stessa) il posto auto n. 16 dalla stessa stabilmente occupato fin dal trasferimento del possesso delle unità immobiliari acquistate con l'atto del Notar del 09-11-2010.. ovvero quello diverso che avesse ad essere individuato Per_5 dal consulente tecnico d'ufficio (di cui è stata richiesta la nomina).
Si costituiva, inoltre, chiedendo in via preliminare disporsi la riunione CP_16 con i proc. n. 7408/2012 e 3884/2013; sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile il presente giudizio, ovvero disporre l'esperimento del tentativo di mediazione di cui al D.Lgs 28/2010; nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
chiedendo, inoltre, :” valutare il diritto del sig. Parte_5
a godere del bene comune denominato “area di manovra”( o spazio libero come ha inteso chiamarlo il c.t.u.) in virtù dell'atto di acquisto del 16 Aprile 2013 che nel caso di assegnazione dei posti auto, egli ne subirebbe una limitazione dei godimenti..”
Si costituivano, altresì, la chiamata e chiedendo “in via CP_4 Controparte_37 preliminare e pregiudiziale, dichiarare improcedibile il presente procedimento ovvero disporre l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010 e/o dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei comparenti;
II. nel merito, rigettare in toto le domande avverse, per tutto quanto esposto in atto e in particolare per insussistenza dei presupposti legittimanti le stesse ed emettere tutti i consequenziali provvedimenti.
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità del presente giudizio in quanto, per omesso integrazione del contraddittorio nei riguardi del condomino , al Controparte_38 riguardo va evidenziato quanto segue: il IB, in diversa composizione, sciogliendo la riservata del 14.12.2017, ha affermato che “rilevato che la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio alla IG per stessa ammissione dell'attore è Controparte_39 stata omessa;
rilevato che l'attore ha giustificato detta omissione asserendo che in realtà la IG non sarebbe condomina e quindi non sarebbe legittimata ad essere CP_38 chiamata nel presente giudizio quale litisconsorte necessaria;
rilevato che l'estinzione del processo, per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c., postula la legittimità del relativo ordine, e, pertanto, va esclusa, ove quest'ultimo venga revocato nel prosieguo del giudizio per difetto dei suoi presupposti (Cass. 1739/2016); ritenuto necessario, prima di pronunciare l'eventuale estinzione del giudizio, verificare la legittimità del precedente ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della IG , rinvia la Controparte_38 causa all'udienza del 05.04.2018 alle ore 12:00, onerando parte attrice a documentare quanto da essa asserito a verbale.
Successivamente, sciogliendo la riservata del 09.11.2017.. “letti gli atti ed i verbali di causa, dispone che l'attore provveda ad integrare il contraddittorio chiamando in causa anche il
in persona dell'amministratore pro tempore, entro il 15.09.2018; rilevato, CP_36 inoltre, che la questione in esame involge l'uso di beni condominiali (cd. spazio di manovra), letto l'art. 5 del D.Lgs. 04.03.2010 n. 28, dispone che le parti introducano procedimento di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. includendo tra gli invitati alla mediazione anche i contumaci ed il in persona CP_36 del suo legale rappresentante pro tempore. Rinvia per l'eventuale prosieguo, all'udienza del
17.01.2019”.
In tale udienza del 17-01-2019 è stato eccepito, altresì, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi del , il difensore di + altri convenuti, CP_36 CP_5 asserisce che doveva ricevere anch'esso la notifica per la Mediazione andava effettuata anche nei suoi riguardi oltre che della parte, eccezione chiaramente infondata.
Il g.u. sciogliendo la riservata di tale udienza, con provvedimento del 22-01-2019 così provvedeva “letto l'art. 1131, comma 2°, c.c. e considerato che esso, con il riconoscimento della legittimazione processuale passiva in capo all'amministratore, intende solo rendere più agevole ai terzi la evocazione in giudizio del che, altrimenti, richiederebbe in CP_36 ogni caso per le parti comuni la citazione di tutti i condomini;
ritenuto che
la legittimazione processuale passiva dell'amministratore (mandatario), pur se sufficiente in via generale a garantire l'integrità del contraddittorio nelle cause aventi ad oggetto le parti comuni, non possa considerarsi esclusiva rispetto alla legittimazione dei singoli condomini (mandanti), con la conseguenza che se il terzo anziché citare il solo amministratore optasse per la citazione di tutti i condomini e non dell'amministratore il contraddittorio risulterebbe altrettanto integro (in altri termini, si ritiene che un'eventuale questione di integrazione del contraddittorio possa sorgere solo nell'ipotesi in cui sia evocato in giudizio il solo amministratore e non in quella opposta di evocazione in giudizio di tutti i condomini con esclusione dell'amministratore, che, quale loro mandatario, non potrebbe assumere rispetto alla causa in corso posizioni diverse e contrastanti); rilevato che, nel caso di specie, anche se non è stato citato l'amministratore del risultano, comunque, citati tutti i CP_36 condomini;
ritenuta, dunque, per quanto detto, sussistente l'integrità del contraddittorio già prima dell'ordine di integrazione non ottemperato dall'attore, revoca lo stesso con conseguente rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3°,
c.p.c. sollevata dai convenuti. Rinvia la causa, nuovamente, per la trattazione all'udienza del
06.06.2019 ..”alle ore 11:00.
Non sussistono ragioni di segno contrario per discostarsi da cotal decisione.
Va ugualmente rigettata l'istanza, eccepita dalla chiamata , di integrazione CP_14 del contraddittorio nei riguardi dell'usufruttario.
La Suprema Corte, con una pronuncia data e non smentita da successive pronunce, nell' affrontare, un caso analogo, di un giudizio promosso contro il proprietario per costruire sul fondo una servitù coattiva, ha affermato :” non comporta la presenza necessaria in dell'usufruttuario del fondo stesso, dal momento che nel giudizio non si controverte affatto dell'esistenza del suo diritto;
e, se dall'esito della controversia dovesse scaturire una limitazione del diritto di godimento dell'usufruttuario, questa non sarebbe che un effetto riflesso dell'imposizione di un peso sullo stesso fondo e, quindi, della limitazione del diritto del proprietario, che egli, in quanto usufruttuario, è costretto a subire. Diversa, infatti, è
l'ipotesi in cui sia l'usufruttuario ad agire in negatoria servitutis, poiché nel relativo giudizio il proprietario è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 1012 c.c.” (Cass. civ. n. 3441/1974).
Ciò posto, va detto che, all'udienza del 5-11-2019 il G.U. concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Successivamente con provvedimento del 14-10-2021 veniva conferito incarico peritale all'arch. Persona_7
Esperita la c.t.u., il giudizio veniva trattenuto in decisione con i termini ordinari, per poi essere rimesso sul ruolo ed interrotto ex art 300 c.p.c., in conseguenza del decesso della parte . Persona_3
Successivamente in seguito alla riassunzione della causa la stessa, veniva fissata udienza del 13-05-2025, all'esito della quale la causa veniva rinviata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17-06-2025. Passando al merito della vicenda, oltre alle corpose prove documentali, in assenza di ulteriori prove orali, assume rilevanza decisiva, considerata la peculiarità della vicenda, la consulenza redatta dall' arch. trattandosi di controversia fondantesi su Persona_7 compendio istruttorio per tabulas.
Il mentovato tecnico, in risposta ai quesiti formulati ha riscontrato, dalla documentazione versata in atti e sulla scorta delle indagini esperite e delle osservazioni pervenute che, :
In punto di diritto il codice civile, all'art. 1102, riconosce a ogni condomino la possibilità di utilizzare le parti comuni, compreso il parcheggio, purché rispetti la loro destinazione e non ne limiti l'uso agli altri.
L'uso del cortile e l'assegnazione dei posti auto sono appannaggio dell'assemblea condominiale, che delibera secondo le maggioranze di cui all'articolo 1136 c.c.
Tale fondamento statutario trova conferma nella sentenza 9069/2022 espressa dalla
Suprema Corte , la quale ha ribadito che la regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell'unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini, stabilito dal citato art. 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene.
Tuttavia - ad avviso della Corte - la delibera condominiale non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture.
Ergo la modalità più utilizzata per la ripartizione dei posti auto condominiali è quella che si basa sui millesimi di proprietà.
In pratica, ogni condòmino possiede una quota di proprietà dell'intero condominio, espressa in millesimi, che tiene conto della superficie dell'appartamento, della sua posizione e del valore relativo.
In base a questo sistema, i posti auto vengono assegnati proporzionalmente ai millesimi di ciascun appartamento.
Non ricorrendo , pertanto, ipotesi di nullità dell'elaborato peritale, il quale ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti posti e questo giudice dichiara di condividere metodo e merito( eccetto che nella parte che di seguito si dirà) della consulenza a cui si rinvia integralmente Il c.t.u., riguardo all'attribuzione dei posti auto, è giunto alle seguenti conclusioni che si riportano integralmente.
“Dall'analisi della documentazione in atti e in base ai titoli edilizi abilitativi, nonché in forza del regolamento di condominio e del verbale di assemblea condominiale del 04-04-2013, i tre posti auto coperti da “TRASFERIRE” all'attore, in virtù dell'atto di permuta del 28-03-
2008 rep. n. 60699 autenticato dal Notaio di Marigliano e dell'atto di Persona_4 avveramento di condizione e di identificazione catastale del 21-09-2010 rep. n. 240943 autenticato dal Notaio , potrebbero essere individuati nel cd spazio libero CP_40 posto al piano seminterrato, non in contrasto con le aree di accesso e di manovra ai locali autorimessa, coincidenti con gli stalli numeri 6-7-16, (stante tra l'altro la richiesta dell'attore, nelle proprie memorie, di vedersi trasferito, tra l'altro, lo stallo 16 in luogo dello stallo 30 temporaneamente occupato), di cui alla planimetria del piano cantinato con la suddivisione dei posti auto predisposta dall'amministrazione di condominio, identificati in base al criterio della vicinanza degli stessi ai tre box auto già di proprietà dell'attore (individuati con i sub
65-66-67), mentre alla convenuta , facendo valere anche per la stessa il CP_14 criterio della vicinanza del posto auto al box auto già di proprietà (individuato col sub 60), il posto auto da “ASSEGNARE” a quest'ultima, tra i 37 (trentasette) disponibili sulla base dell'allegata tabella condominiale, potrebbe coincidere con lo stallo numero 5 – [trasferendo definitivamente all'attore e attribuendo ovvero assegnando con occupazione turnaria alla convenuta (non essendone essa di fatto proprietaria), in tal modo, i posti auto individuati sulla base del principio della vicinanza degli stessi ai rispettivi box auto, già di proprietà, indipendentemente dall'attuale stato di occupazione degli stalli)”.
Ciò posto, va detto che, seppur si condividono le attribuzioni, ipotizzate dal consulente, delle aree parcheggio, si ritiene che in relazione alle stesse non vi possa essere un trasferimento di proprietà, ma, solamente un riconoscimento di utilizzo da parte dei soggetti richiedenti.
In quanto risulta chiaro che, a differenza che nella permuta, nell'atto di avveramento di condizione, non si fa alcun riferimento ad alcuna riserva di proprietà.
Inoltre la proprietà dei richiesti posti auto, non risulta in ogni caso provata, in alcun modo.
Diverso è il discorso per la mera assegnazione.
Come sopra accennato l'azione promossa da è partita supportando il prefato Parte_1 principio convocando, dinanzi al presente Ufficio Giudiziario, tutti i condomini facenti parte della compagine condominiale , determinandone, nella parte dispositiva della sentenza, la condanna in via solidale, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota.
Lo stesso Regolamento condominiale, inoltre, nel descrivere i beni comuni, all'art. 2, include tra essi “l'area di manovra in cui sono ubicati i posti auto”. Tale chiara espressione lascia intendere che quell'area sia destinata all'uso di tutti i condomini nel rispetto di quanto disposto per le nuove costruzioni dall'art. 41 sexies della Legge n. 1150/42, che dispone “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”
Ne consegue che “va riconosciuta la sussistenza del diritto reale d'uso sull'area di parcheggio in capo al condomino che ha acquistato un immobile in un fabbricato di nuova costruzione, in virtù di quanto prescritto dall'art. 41-sexies, l. n. 1150/1942, introdotto dall'art. 18, l. n. 765/1967 e tale diritto non può essere violato né con disposizioni che dispongano in contrasto con lo stesso, né con pattuizioni che ne comportino una elusione di tipo sostanziale.” (Cass. 1445/22).
Pertanto, il diritto d'uso andrà riconosciuto all'attore , non in quanto Parte_1 acquirente dello stesso, ma in qualità di condomino, essendo proprietario di una pluralità di unità immobiliari all'interno dell'edificio condominiale.
Tale assunto sembra essere confermato anche dalla espressione adottata nel successivo atto di avveramento di condizione e di identificazione catastale ove è scritto che “È altresì compresa nella permuta, come legensi nell'atto per notaio del 28.03.2008, Persona_4 innanzi citato, il diritto di parcheggio, in comune ed indiviso tra essi germani di Parte_1 numero dodici posti auto da identificarsi nelle aree condominiali con successivo regolamento di condominio”.
Si ritiene, dunque, che l'assegnazione del diritto di parcheggio prescinda dall'esistenza di un titolo di acquisto, ma discenda, per legge, dalla sussistenza della qualità di condomino.
“I parcheggi realizzati ai sensi dell'art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 18 della l. n. 765 del 1967, sono caratterizzati da un vincolo di carattere pubblicistico, che determina un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Ove, tuttavia, manchi un'espressa riserva di proprietà o sia stato omesso qualsiasi riferimento al riguardo, nei singoli atti di trasferimento delle unità immobiliari, le aree in questione, globalmente considerate, devono essere ritenute parti comuni dell'edificio condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c., con conseguente competenza assembleare circa il relativo uso e godimento” (Cass. 18029/20) .
Deve ritenersi, pertanto, che le assegnazioni ai singoli condomini non debbano escludere il diritto di parcheggio sulla stessa area comune degli altri condomini, nel qual caso si renderebbe necessaria una delibera condominiale disciplinante l'uso della cosa comune.
Negli stessi limiti e per le stesse ragioni potrà essere riconosciuto anche il diritto di parcheggio degli altri condomini costituiti, che ne hanno fatto richiesta in via riconvenzionale.
Stante le conclusioni rese dal consulente tecnico incaricato, pertanto, va accolta la domanda e per l'effetto va attribuito , nei limiti di cui in parte motivata, in favore dell'attore il diritto di uso dei posti auto contrassegnati in relazione d'ufficio con Parte_1
i nn. 6, 7, e 16.
Va, altresì, accolta, la domanda riconvenzionale della chiamata e per CP_14
l'effetto attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore della stessa il diritto di uso del posto auto contrassegnato in relazione d'ufficio con il n. 5.
Riguardo alla domanda risarcitoria espressa va condannata la Controparte_1
alla somma occorrente per gli interventi edilizi pari ad € 33.000,00, oltre
[...] interessi di legge. Ciò posto, il fondamento della prefata azione risarcitorio instà nella nota disposizione ex art. 2051 c.c. sulla scorta della quale se le infiltrazioni provengono da parti comuni dell'edificio , il in quanto custode dei beni CP_36 comuni, è responsabile e quindi i costi di riparazione e risarcimento dei danni.
Il c.t.u. in relazione ai danni da infiltrazione il c.t.u. è giunto alle seguenti conclusioni :
“ - Sussistenza dei danni lamentati dall'attore, individuazione delle cause e loro imputabilità
Dai sopralluoghi effettuati presso i locali autorimessa posti al piano seminterrato di proprietà dell'attore si è potuto constatare, in particolare, nel locale distinto col subalterno 67, la presenza di fenomeni infiltrativi.
Difatti, sul soffitto del locale in oggetto si è potuto constatare la presenza di macchie di umidità da infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal terrazzo scoperto , ad esso sovrapposto, in corrispondenza (grossomodo) del canale di CP_41 drenaggio delle acque piovane ivi presente.
Dunque il fenomeno infiltrativo, legato alla percolazione di acqua meteorica, lamentato dall'attore, che interessa il locale autorimessa posto al piano seminterrato,
è riconducibile o all'inadeguata impermeabilizzazione della pavimentazione della terrazza ad esso sovrapposta oppure all'inadeguata CP_41 impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche.
La pavimentazione della terrazza esterna è costituita da un pavimento industriale realizzato in calcestruzzo dello spessore di ca 15 cm armato con una rete elettrosaldata di 6 mm di diametro posizionata nell'estradosso inferiore, trattato in superficie con “spolvero” di quarzo di cemento e provvisto di giunti di dilatazione a riquadri di ca 8-9 mq (ca mt 2,70 x 3,00) con apposita sigillatura.
Tale pavimentazione non risulta impermeabilizzata, difatti a seguito del sondaggio già effettuato in occasione di un precedente sopralluogo in data 16-07-2015, nell'ambito del medesimo giudizio, si è potuto constatare che tra la gettata del pavimento industriale e la soletta in calcestruzzo armato del solaio di calpestio di detta terrazza scoperta è presente un foglio di polietilene avente funzione di strato separatore e non di impermeabilità, quindi inidoneo nel contesto nel quale è stato inserito.
Detta pavimentazione, quindi, risulta priva di impermeabilizzazione, pertanto l'acqua meteorica percolando attraverso i giunti di dilatazione che in alcuni punti non risultano adeguatamente sigillati e percolando, altresì, dalle fessure della pavimentazione ivi presenti, ha danneggiato e danneggia tutt'ora il solaio di copertura del box auto di proprietà dell'attore. Ad aggravare la situazione, inoltre, concorre in maniera significativa anche
l'insufficiente impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche, composto da canali modulari (presumibilmente) in polietilene ricoperti con apposite griglie zincate, che risultano già essere stati oggetto di precedente impermeabilizzazione superficiale con prodotti a base di leganti cementizi (dunque tale intervento lascia presupporre l'azione di un pregresso tentativo di mitigazione del fenomeno infiltrativo).
Accertata, dunque, la sussistenza di fenomeni infiltrativi dovuti alla percolazione di acqua meteorica proveniente dal terrazzo di copertura del box auto (distinto catastalmente col subalterno 67) posto al piano seminterrato, la causa di detti fenomeni è dovuta: - all'assenza di uno strato avente funzione di impermeabilità tra la gettata del pavimento industriale e la soletta in calcestruzzo armato del solaio di calpestio di detto terrazzo scoperto;
- all'insufficiente (o addirittura all'assenza di) impermeabilizzazione del sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche, composto, quest'ultimo, da canali modulari in polietilene, ricoperti con apposite griglie zincate.
Alla luce delle verifiche effettuate si ritiene che le cause di detti fenomeni infiltrativi, lamentati dall'attore, siano riconducibili esclusivamente ad una esecuzione dei lavori non effettuata a regola d'arte.
Pertanto, le cause di detti fenomeni infiltrativi sono imputabili alla società venditrice- costruttrice.
Opere necessarie per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati e relativi costi
Per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati occorre procedere come segue:
- impermeabilizzare la pavimentazione dell'area scoperta di proprietà , CP_41 sovrapposta in proiezione verticale al locale autorimessa distinto catastalmente con il subalterno 67, previo ricontrollo della sigillatura dei giunti di dilatazione dei riquadri ivi presenti;
- sostituire la canalizzazione dell'attuale sistema di drenaggio lineare delle acque meteoriche con nuovi canali modulari in polietilene adeguatamente impermeabilizzati.
Il sottoscritto architetto propone-suggerisce un intervento di impermeabilizzazione del pavimento industriale in calcestruzzo da eseguirsi all'estradosso, in quanto l'ipotetica rimozione della soletta in calcestruzzo armato di ca 15 cm per l'intera superficie oggetto
d'intervento comporterebbe grosse sollecitazioni alla struttura, nonché ingenti costi legati soprattutto al trasporto a rifiuto del materiale di risulta e ai relativi oneri di discarica. Dunque il sottoscritto architetto propone l'impermeabilizzazione del pavimento industriale mediante rivestimento multistrato da eseguirsi con resina poliuretanica altamente elastica, bicomponente e senza solventi, con l'impiego di prodotti della IK (con l'adozione di un ciclo di lavorazione della IK Italia SpA denominato “parcheggi”).
L'intervento consiste nella realizzazione di detto rivestimento multistrato ad alta capacità di far ponte sulle fessure, colorato, ottenuto mediante l'applicazione di specifici prodotti della
IK. Il rivestimento multistrato della pavimentazione dell'area scoperta, insistente sul locale autorimessa, consente, quindi, di eliminare le problematiche connesse alle lamentate infiltrazioni di acqua meteorica.
Si ritiene di dover intervenire su una superficie scoperta del terrazzo di circa 150 mq, considerando, in proiezione verticale sul terrazzo, oltre l'area di sedime del box auto, uno spazio laterale al box stesso con distanza costante non inferiore a 5,00 mt dal suo perimetro;
trattasi dunque di una superficie esterna di mt 15,00x10,00 (corrispondente a 150 mq).
Si ritiene, inoltre, di sostituire un tratto di canalizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche della lunghezza di almeno 6,00 mt.
Il costo complessivo degli interventi edilizi e delle spese tecniche per l'eliminazione delle cause dei danni lamentati dall'attore corrisponde (in via presuntiva e all'attualità) ad €.
33.000,00”.
Ciò posto, si ritiene, come sopra evidenziato, di riconoscere l'importo, determinato dal c.t.u. di € 33.000,00, da corrispondere dalla convenuta a favore di parte attrice e
[...]
Controparte_1
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio, in merito alla domanda risarcitoria tra l'attore e la la le stesse seguono il principio di soccombenza ex art .91 Controparte_1 cpc e vanno liquidate secondo i parametri disposti dal DM 55 -2014;
relativamente alla istanza di assegnazione di posti auto, stante l'accoglimento parziale della domanda limitatamente al mero diritto d'uso;
considerato che
lo stesso è stato riconosciuto sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali costituitisi a seguito della instaurazione del processo, vanno del tutto compensate tra le parti, ivi comprese quelle della CTU;
PQM
il IB di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, in ordine al proc. n. 3003-2013 r.g. cosi' definitivamente provvede:
Dichiara la contumacia della Controparte_42
dichiara la contumacia dei chiamati in causa dom.to alla via Francesco CP_17
Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA);, dom.ta in S. Controparte_18
AN alla via Appia n. 57 ; dom.to in S. AN alla via Appia n. Controparte_19
57 ; dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; Controparte_20 CP_21
dom.to in S. AN alla via Appia n. 57; dom.to alla via V.
[...] Controparte_22
Emanuele n.234 Castello di Cisterna;
dom.to alla via Francesco Petrarca Controparte_23 n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to alla via Francesco Controparte_24
Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to alla via CP_25
Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); dom.to Controparte_26 alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_27 dom.to in di Marigliano alla via Ponte dei Cani n. 6 ; CP_28 Controparte_29 dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco Petrarca, AN AN (NA); CP_30
dom.to alla via G. Marconi n. 63 LA;
dom. ta alla via
[...] CP_31
Nicholas Green n. 5, AN AN (NA); dom. ta alla via Nicholas Green CP_32
n. 5, AN AN (NA); dom.to in Marigliano alla Via Pontecidra, Controparte_33
I Traversa SX n. 7 ; dom.to alla via Francesco Petrarca n.67 bis, parco CP_34
Petrarca, AN AN (NA);
accoglie, per quanto di ragione, la domanda principale di risarcimento del danno nei confronti della;
Controparte_1
per lo effetto condanna la soc. a pagare, in Controparte_1 favore dell' attore , la somma di € 33.000,00,oltre interessi di legge dal dì della domanda,
Accoglie la domanda e per l'effetto attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore dell'attore il diritto di uso dei posti auto contrassegnati in relazione Parte_1
d'ufficio con i nn. 6, 7 e 16;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale della chiamata e per l'effetto CP_14 attribuisce, nei limiti di cui in parte motiva, in favore della stessa il diritto di uso del posto auto contrassegnato in relazione d'ufficio (a pag. 16) con il n.5;
compensa del tutte tra le parti del giudizio limitatamente alla prefata domanda , le spese e competenze di giudizio;
Pone definitivamente a carico della convenuta soc. il 50 % Controparte_1 delle spese di CTU onerando, per la residuale quota del 50% le altre parti del processo in solido tra loro, come da separato decreto.
Così deciso in Nola 01 07 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata