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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4337 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato D'EMILIO DANILA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avvocato BALUGANI GIANFRANCO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte depositate il
30/01/2025 dalla ricorrente e il 01/02/2025 dal resistente.
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena in data 02/09/2006 e dalla loro unione era in precedenza nata la figlia il 23/09/2000, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
2. Con ricorso del 05/09/2024, ha chiesto la separazione dal Parte_1
marito, nonché statuizioni accessorie di natura economica.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, dando atto di aver raggiunto un accordo con la moglie, trasfuso nelle seguenti conclusioni rassegnate poi da ambo le parti:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali vengono autorizzati a vivere separatamente nel Controparte_1
reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno, con il solo obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata a.r.;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Pt_1 mensile di Euro 500,00 (rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT) a titolo di mantenimento entro e non oltre il 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, a partire dal deposito della presente istanza;
3) dichiarare che null'altro è dovuto tra le parti avendo le stesse regolato ogni altra pendenza economica eventualmente esistente tra i medesimi, compresa anche la suddivisione dei beni durante il periodo di loro convivenza;
4) ordinare al Comune di Modena di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dichiarare compensate le spese di lite.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché
pagina 2 di 3 non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a Controparte_1
ASCOLI SA (FG) il 20/01/1964) che hanno contratto matrimonio in data
02/09/2006 a MODENA, come risulta dall'atto n. 23, parte 2, serie C/3, anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MODENA;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti e trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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