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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1366/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale
Promossa da:
, nato a [...] il giorno 07.11.1986, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rugantino Marcantoni
- RICORRENTE –
Nei confronti di:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enza Pepe
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 12.3.2025:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno, anche all'estero
2) In attesa della pronta messa in vendita a terzi mediante avviso su piattaforma di annunci privati o ricorso ad agenzia immobiliare, dietro corrispettivo meramente indicativo di € 160.000, la casa coniugale sita in S. Stefano Magra alla via Carpaneto 16b, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata al sig. - che ne ha il godimento esclusivo essendosi vista costretta la Parte_1
resistente ad alloggiare altrove provvisoriamente – il quale nel frattempo si onererà dell'integrale pagamento delle rate del mutuo ipotecario cointestato ammontante ad oggi a circa 90.000 €, del prestito personalmente contratto con trattenuta del quinto in busta paga, delle utenze e di qualsivoglia esborso connesso (a titolo meramente esemplificativo: imposta TARI, manutenzione ecc.). Il ricavato della vendita, da rogitarsi non prima del 1/12/25, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle passività (mutuo e il prestito Prexta Spa contratto da;
Pt_1
3) Le chiavi dell'immobile verranno consegnate da al ricorrente al momento del ritiro CP_1
degli oggetti di appartenenza della convenuta e/o dei di lei genitori.
3) Il libretto postale Smart n. 000047696027, cointestato, verrà estinto con ripartizione al 50% tra i coniugi della provvista pari ad oggi a € 16.782,84, detratta la somma di euro 3.000,00 che i genitori del ricorrente hanno depositato a loro figlio a titolo di regalo.
4) L'attuale provvista del conto bancario n.72200518 acceso presso verrà Controparte_2
ripartito al 50% tra i coniugi
5) s'impegna a costituire la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento contratto Pt_1
dalla resistente per l'acquisto del telefono Iphone in sua dotazione, a scadenza ottobre 2025 o pagare le rate residue dello stesso fino all'estinzione.
6) Rebus sic stantibus in termini di capacità reddituale, il sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della sig.ra l'importo di € 125,00 mensili, mediante CP_1 versamento sulla carta Postepay Evolution intestata a quest'ultima, codice Iban
[...], entro il giorno cinque del mese, da marzo 2025 sino a novembre
2025.
7) Spese del procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1366/24 pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, giudice delegato dott. Ettore Di Roberto, integralmente compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 10.9.2024, con il quale ha dedotto: di aver Pt_1 contratto matrimonio con l'odierna convenuta alla Spezia il giorno 29.11.2016; che dall'unione non sono nati figli;
che la relazione sentimentale è terminata a seguito della scoperta del tradimento della moglie;
che il comportamento asseritamente tenuto dal coniuge nel frangente gli avrebbe causato ingenti danni alla dignità e alla salute, oltre che patrimoniali;
che la casa coniugale, sita in Santo
Stefano di Magra, alla Via Carpaneto n.14, è in comproprietà con;
che il bene è gravato CP_1
da mutuo ipotecario;
di godere di un reddito da lavoro analogo a quello della moglie.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione, con richiesta di addebito;
di prevedere che controparte gli corrisponda un assegno di mantenimento di 100,00 euro al mese;
di prevedere che l'ex casa coniugale restai nella sua esclusiva disponibilità.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. La resistente si è costituita con comparsa in data 15.11.2024: non opponendosi alla pronuncia in punto status; chiedendo di respingere la richiesta di addebito a proprio carico e di addebitare di contro la separazione al ricorrente;
rappresentando di essere in procinto di trasferirsi in immobile condotto in locazione;
formulando domanda volta ad ottenere un contributo di 200,00 euro per il proprio mantenimento, stante la differenza dei rispettivi redditi;
con liquidazione della quota di proprietà dell'immobile ex casa coniugale di spettanza ed estromissione dal contratto di mutuo.
Dopo il deposito delle memorie di rito le parti sono comparse personalmente all'udienza delegata del
18.12.2024.
Al tentativo di conciliazione effettuato in quella sede sono seguite trattative.
La discussione in merito alle condizioni di un possibile accordo è proseguita da ultimo all'udienza del 12.3.2025.
All'esito le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, nei termini riportati in epigrafe.
Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene di poter pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo sopraggiunto, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge.
Dopo che il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, in data 15.3.2025 ha CP_1 depositato istanza in cui ha rappresentato di essere incorsa in errore (“frutto di distrazione”) al momento della lettura del foglio contenente le condizioni dell'accordo come predisposto dal giudice all'esito della discussione svoltasi in sede di udienza e poi riportate nelle conclusioni a verbale;
tanto con particolare riguardo all'indicazione del termine finale della corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di (fino a novembre del 2025 piuttosto che, secondo quanto già Pt_1 proposto nelle note di trattazione scritta del 9.2.2025, “fino alla liquidazione della quota parte della vendita della casa”).
E' stato quindi chiesto al Tribunale di assumere “ogni più opportuno provvedimento per la rettifica e/o per il nuovo tentativo di conciliazione e/o la prosecuzione del giudizio”.
In data 20.3.2025 ha depositato memoria in risposta. Pt_1 L'istanza non merita accoglimento: non è questa, infatti, la sede per valutare eventuali errori in cui possa essere incorsa la parte nel frangente, nel caso rendendosi necessaria l'attivazione di apposito procedimento impugnatorio da parte dell'interessata.
Deve, infine, intendersi rinunciata la domanda cumulata di divorzio originariamente formulata dalle parti, nulla al riguardo essendo stato previsto nelle conclusioni congiuntamente rassegnate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1366/2024 R.G.A.C., così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi alla Spezia in data 29.11.2016, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, n. 171, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno, anche all'estero;
2) In attesa della pronta messa in vendita a terzi mediante avviso su piattaforma di annunci privati o ricorso ad agenzia immobiliare, dietro corrispettivo meramente indicativo di € 160.000, la casa coniugale sita in S. Stefano Magra alla via Carpaneto 16b, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata al sig. - che ne ha il godimento esclusivo essendosi vista costretta la Parte_1
resistente ad alloggiare altrove provvisoriamente – il quale nel frattempo si onererà dell'integrale pagamento delle rate del mutuo ipotecario cointestato ammontante ad oggi a circa 90.000 €, del prestito personalmente contratto con trattenuta del quinto in busta paga, delle utenze e di qualsivoglia esborso connesso (a titolo meramente esemplificativo: imposta TARI, manutenzione ecc.). Il ricavato della vendita, da rogitarsi non prima del 1/12/25, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle passività (mutuo e il prestito Prexta Spa contratto da;
Pt_1
3) Le chiavi dell'immobile verranno consegnate da al ricorrente al momento del ritiro CP_1
degli oggetti di appartenenza della convenuta e/o dei di lei genitori.
3) Il libretto postale Smart n. 000047696027, cointestato, verrà estinto con ripartizione al 50% tra i coniugi della provvista pari ad oggi a € 16.782,84, detratta la somma di euro 3.000,00 che i genitori del ricorrente hanno depositato a loro figlio a titolo di regalo.
4) L'attuale provvista del conto bancario n.72200518 acceso presso verrà Controparte_2
ripartito al 50% tra i coniugi;
5) s'impegna a costituire la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento contratto Pt_1
dalla resistente per l'acquisto del telefono Iphone in sua dotazione, a scadenza ottobre 2025 o pagare le rate residue dello stesso fino all'estinzione. 6) Rebus sic stantibus in termini di capacità reddituale, il sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della sig.ra l'importo di € 125,00 mensili, mediante CP_1 versamento sulla carta Postepay Evolution intestata a quest'ultima, codice Iban
[...], entro il giorno cinque del mese, da marzo 2025 sino a novembre
2025”;
7) Spese del procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1366/24 pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, giudice delegato dott. Ettore Di Roberto, integralmente compensate”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1366/2024 avente per oggetto: separazione giudiziale
Promossa da:
, nato a [...] il giorno 07.11.1986, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rugantino Marcantoni
- RICORRENTE –
Nei confronti di:
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Enza Pepe
- CONVENUTA -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 12.3.2025:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno, anche all'estero
2) In attesa della pronta messa in vendita a terzi mediante avviso su piattaforma di annunci privati o ricorso ad agenzia immobiliare, dietro corrispettivo meramente indicativo di € 160.000, la casa coniugale sita in S. Stefano Magra alla via Carpaneto 16b, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata al sig. - che ne ha il godimento esclusivo essendosi vista costretta la Parte_1
resistente ad alloggiare altrove provvisoriamente – il quale nel frattempo si onererà dell'integrale pagamento delle rate del mutuo ipotecario cointestato ammontante ad oggi a circa 90.000 €, del prestito personalmente contratto con trattenuta del quinto in busta paga, delle utenze e di qualsivoglia esborso connesso (a titolo meramente esemplificativo: imposta TARI, manutenzione ecc.). Il ricavato della vendita, da rogitarsi non prima del 1/12/25, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle passività (mutuo e il prestito Prexta Spa contratto da;
Pt_1
3) Le chiavi dell'immobile verranno consegnate da al ricorrente al momento del ritiro CP_1
degli oggetti di appartenenza della convenuta e/o dei di lei genitori.
3) Il libretto postale Smart n. 000047696027, cointestato, verrà estinto con ripartizione al 50% tra i coniugi della provvista pari ad oggi a € 16.782,84, detratta la somma di euro 3.000,00 che i genitori del ricorrente hanno depositato a loro figlio a titolo di regalo.
4) L'attuale provvista del conto bancario n.72200518 acceso presso verrà Controparte_2
ripartito al 50% tra i coniugi
5) s'impegna a costituire la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento contratto Pt_1
dalla resistente per l'acquisto del telefono Iphone in sua dotazione, a scadenza ottobre 2025 o pagare le rate residue dello stesso fino all'estinzione.
6) Rebus sic stantibus in termini di capacità reddituale, il sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della sig.ra l'importo di € 125,00 mensili, mediante CP_1 versamento sulla carta Postepay Evolution intestata a quest'ultima, codice Iban
[...], entro il giorno cinque del mese, da marzo 2025 sino a novembre
2025.
7) Spese del procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1366/24 pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, giudice delegato dott. Ettore Di Roberto, integralmente compensate”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso del 10.9.2024, con il quale ha dedotto: di aver Pt_1 contratto matrimonio con l'odierna convenuta alla Spezia il giorno 29.11.2016; che dall'unione non sono nati figli;
che la relazione sentimentale è terminata a seguito della scoperta del tradimento della moglie;
che il comportamento asseritamente tenuto dal coniuge nel frangente gli avrebbe causato ingenti danni alla dignità e alla salute, oltre che patrimoniali;
che la casa coniugale, sita in Santo
Stefano di Magra, alla Via Carpaneto n.14, è in comproprietà con;
che il bene è gravato CP_1
da mutuo ipotecario;
di godere di un reddito da lavoro analogo a quello della moglie.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione, con richiesta di addebito;
di prevedere che controparte gli corrisponda un assegno di mantenimento di 100,00 euro al mese;
di prevedere che l'ex casa coniugale restai nella sua esclusiva disponibilità.
Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. La resistente si è costituita con comparsa in data 15.11.2024: non opponendosi alla pronuncia in punto status; chiedendo di respingere la richiesta di addebito a proprio carico e di addebitare di contro la separazione al ricorrente;
rappresentando di essere in procinto di trasferirsi in immobile condotto in locazione;
formulando domanda volta ad ottenere un contributo di 200,00 euro per il proprio mantenimento, stante la differenza dei rispettivi redditi;
con liquidazione della quota di proprietà dell'immobile ex casa coniugale di spettanza ed estromissione dal contratto di mutuo.
Dopo il deposito delle memorie di rito le parti sono comparse personalmente all'udienza delegata del
18.12.2024.
Al tentativo di conciliazione effettuato in quella sede sono seguite trattative.
La discussione in merito alle condizioni di un possibile accordo è proseguita da ultimo all'udienza del 12.3.2025.
All'esito le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente, nei termini riportati in epigrafe.
Tanto premesso, può osservarsi in termini generali che ex art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene di poter pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo sopraggiunto, le pattuizioni concordate fra i coniugi essendo conformi a legge.
Dopo che il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, in data 15.3.2025 ha CP_1 depositato istanza in cui ha rappresentato di essere incorsa in errore (“frutto di distrazione”) al momento della lettura del foglio contenente le condizioni dell'accordo come predisposto dal giudice all'esito della discussione svoltasi in sede di udienza e poi riportate nelle conclusioni a verbale;
tanto con particolare riguardo all'indicazione del termine finale della corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte di (fino a novembre del 2025 piuttosto che, secondo quanto già Pt_1 proposto nelle note di trattazione scritta del 9.2.2025, “fino alla liquidazione della quota parte della vendita della casa”).
E' stato quindi chiesto al Tribunale di assumere “ogni più opportuno provvedimento per la rettifica e/o per il nuovo tentativo di conciliazione e/o la prosecuzione del giudizio”.
In data 20.3.2025 ha depositato memoria in risposta. Pt_1 L'istanza non merita accoglimento: non è questa, infatti, la sede per valutare eventuali errori in cui possa essere incorsa la parte nel frangente, nel caso rendendosi necessaria l'attivazione di apposito procedimento impugnatorio da parte dell'interessata.
Deve, infine, intendersi rinunciata la domanda cumulata di divorzio originariamente formulata dalle parti, nulla al riguardo essendo stato previsto nelle conclusioni congiuntamente rassegnate.
PER TALI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1366/2024 R.G.A.C., così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi alla Spezia in data 29.11.2016, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016, n. 171, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno, anche all'estero;
2) In attesa della pronta messa in vendita a terzi mediante avviso su piattaforma di annunci privati o ricorso ad agenzia immobiliare, dietro corrispettivo meramente indicativo di € 160.000, la casa coniugale sita in S. Stefano Magra alla via Carpaneto 16b, in comproprietà dei coniugi al 50%, verrà assegnata al sig. - che ne ha il godimento esclusivo essendosi vista costretta la Parte_1
resistente ad alloggiare altrove provvisoriamente – il quale nel frattempo si onererà dell'integrale pagamento delle rate del mutuo ipotecario cointestato ammontante ad oggi a circa 90.000 €, del prestito personalmente contratto con trattenuta del quinto in busta paga, delle utenze e di qualsivoglia esborso connesso (a titolo meramente esemplificativo: imposta TARI, manutenzione ecc.). Il ricavato della vendita, da rogitarsi non prima del 1/12/25, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi al netto delle passività (mutuo e il prestito Prexta Spa contratto da;
Pt_1
3) Le chiavi dell'immobile verranno consegnate da al ricorrente al momento del ritiro CP_1
degli oggetti di appartenenza della convenuta e/o dei di lei genitori.
3) Il libretto postale Smart n. 000047696027, cointestato, verrà estinto con ripartizione al 50% tra i coniugi della provvista pari ad oggi a € 16.782,84, detratta la somma di euro 3.000,00 che i genitori del ricorrente hanno depositato a loro figlio a titolo di regalo.
4) L'attuale provvista del conto bancario n.72200518 acceso presso verrà Controparte_2
ripartito al 50% tra i coniugi;
5) s'impegna a costituire la provvista necessaria all'estinzione del finanziamento contratto Pt_1
dalla resistente per l'acquisto del telefono Iphone in sua dotazione, a scadenza ottobre 2025 o pagare le rate residue dello stesso fino all'estinzione. 6) Rebus sic stantibus in termini di capacità reddituale, il sig. corrisponderà a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della sig.ra l'importo di € 125,00 mensili, mediante CP_1 versamento sulla carta Postepay Evolution intestata a quest'ultima, codice Iban
[...], entro il giorno cinque del mese, da marzo 2025 sino a novembre
2025”;
7) Spese del procedimento di separazione giudiziale R.G. n. 1366/24 pendente dinanzi al Tribunale della Spezia, giudice delegato dott. Ettore Di Roberto, integralmente compensate”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, 27.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI