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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. UNIT. N. 20-1/2025 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): LA MANNA
GEMMA
OCC: DOTT. ALESSANDRO SCIMECA
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 20-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
c.f. residente in [...] C.F._1
48, Palermo
RICORRENTE
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss.
CCII, depositata in data 24/01/2025 dalla ricorrente;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2,
CCII; letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 05/03/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 06/02/2025 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni del creditore CE SP S.r.l.
(già BdS), con cui è stata contestata la congruità della proposta rispetto a quanto realizzabile nell'alternativa ipotesi costituita dalla liquidazione controllata;
1 tenuto conto del provvedimento con il quale il giudice delegato, “al fine di risolvere ogni contestazione”, ex art, 70, CCII, ha fissato, a tale fine, le udienze del 10 aprile 2025 del 15 maggio 2025;
*** rilevato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologata per i seguenti motivi;
considerato che l'art. 70, comma 7, del CCII prevede che “il giudice, verificata
l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;
rilevato che, come anticipato, il creditore CE SP S.r.l. (già ) ha Controparte_1 formulato osservazioni alla proposta di piano attinenti alla mancata convenienza della stessa rispetto a quanto realizzabile nell'ipotesi di liquidazione controllata, anche in considerazione delle somme acquisite nell'ambito della pendente procedura esecutiva
R.G.Es. n. 954/93 - 80/94 (cfr. osservazioni del 26.02.2025);
considerato che il professionista, alla luce delle osservazioni formulate dal creditore
IO SP, con le proprie relazioni depositate, ha rinnovato la valutazione sulla convenienza della proposta di piano rispetto all'ipotesi della liquidazione controllata, argomentando sul valore di mercato degli immobili in proprietà della ricorrente sottoposti alla predetta procedura esecutiva, siti in Fondo Mineo, nn. 9, 10, 10/A, 10/B, e Via
Valdemone, 57, Palermo, indicato in complessivi di € 109.979,95;
considerato che in sede di liquidazione controllata l'istante sarebbe tenuta al versamento alla procedura di una quota della propria pensione - che, al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare (stimate in €1.231,00), ammonta ad € 1.370,00 mensili, per la durata di trentasei mensilità e per un importo pari a € 49.320,00;
considerato, pertanto, che il professionista OCC ha quantificato il valore del patrimonio liquidabile in complessivi euro 159.299,95, a fronte di una proposta di soddisfacimento dei creditori, leggermente superiore, pari ad euro 161.513,87;
evidenziato che il piano prevede il versamento, in favore del creditore chirografario
CE SP S.r.l. della somma di € 56.843,66, a fronte di un'esposizione complessiva nei suoi confronti, pari a € 254.099,87;
considerato che
, ai fini della valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, con le osservazioni il creditore CE SP S.r.l. ha posto in evidenza la mancata considerazione, ad opera del professionista, di ulteriori poste attive,
e segnatamente: i) € 31.809.70, a titolo di indennità di occupazione degli immobili oggetto 2 della procedura esecutiva immobiliare R. G. Es. n.954/93-80/94 – “ e CP_2 Parte_1
, così come esposto dal Custode Giudiziario nominato, dr. , con
[...] Persona_2 relazione del 18/12/2024; ii) € 20.500,00, a titolo di perdita della cauzione relativa all'aggiudicazione del 26/09/2023, così come da comunicazione allegata, del delegato alla vendita, Notaio;
Persona_3
considerato che, a fronte di tal poste attive - non emerse in sede di ricorso introduttivo e relativa documentazione – il Professionista con relazione ex art 70, comma 6, CCII ha prospettato di acquisire i predetti importi residuati nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 954/93+80/94, al fine di un'immissione degli stessi al servizio del piano;
considerato che
tale prospettazione non è accoglibile, anzitutto, poiché lo strumento azionato in questa sede è un piano del consumatore, strutturalmente differente dalla liquidazione controllata che determina l'apprensione automatica alla procedura di tutte le utilità del debitore, con la conseguenza che in questa sede non è configurabile un intervento diretto di apprensione da parte del giudice delegato alla procedura concorsuale sulle somme acquisite nella procedura esecutiva;
considerato, altresì, che la soluzione prospettata non può essere accolta perché, anche laddove una tale apprensione fosse configurabile, lo sarebbe solo figurativamente;
più nello specifico, si osserva che una parte delle somme sopra indicate trova la propria fonte nella indennità di occupazione degli immobili, come tale suscettibile di variazione incrementale legata allo stato di occupazione dei beni medesimi;
considerato, infine, che i ribassi che hanno interessato il valore del patrimonio immobiliare sono stati determinati da plurime e sistematiche aggiudicazioni dei relativi lotti cui hanno fatto seguito altrettante sistematiche decadenze del relativo aggiudicatario per inadempimento dell'obbligo di versamento del residuo prezzo nel termine stabilito dall'ordinanza di vendita, circostanza questa che ha attribuito un decremento di valore non fisiologico dei beni posti all'asta; considerato, da ultimo, che nelle valutazioni prospettate neppure vi è stata una indicazione, ai fini dell'incremento del fabbisogno creditorio del piano proposto, dei costi già sostenuti nella summenzionata procedura esecutiva immobiliare;
considerato, pertanto, che degli importi acquisiti nell'ambito della suddetta procedura esecutiva (come detto, le indennità di occupazione ricavate dagli immobili pignorati e quelle inerenti la perdita della cauzione già depositata, a titolo di multa, ammontanti complessivamente a € 52.309,70), non sono apprensibili in questa sede e potrebbero, quindi, essere destinati ai creditori;
rilevato, pertanto, che un'eventuale vendita dell'immobile in sede di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII (che potrebbe anche comportare un intervento del liquidatore in sede esecutiva), consentirebbe, unitamente alle altre poste attive, di ricavare una somma tale da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore rispetto 3 a quella offerta nel piano, tenuto conto che, a fronte di una proposta di euro 161.513,87, la somma complessivamente realizzabile in sede di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss., CCII sarebbe pari a € 211.608,95; considerato, in conclusione, che il requisito di cui all'art. 70, comma 7, CCII, non risulta soddisfatto;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
RIGETTA Pa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
c.f. C.F._1 revoca, per l'effetto, la sospensione della procedura esecutiva procedura esecutiva immobiliare R. G. Es. n.954/93-80/94 pendente dinanzi al tribunale di Palermo;
lascia le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del prsente provvedimento ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Palermo, 04 giugno 2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 4
GEMMA
OCC: DOTT. ALESSANDRO SCIMECA
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Alessia Giampietro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 20-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
c.f. residente in [...] C.F._1
48, Palermo
RICORRENTE
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss.
CCII, depositata in data 24/01/2025 dalla ricorrente;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2,
CCII; letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Persona_1 contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché
l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
dato atto che, con nota depositata il 05/03/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 06/02/2025 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni del creditore CE SP S.r.l.
(già BdS), con cui è stata contestata la congruità della proposta rispetto a quanto realizzabile nell'alternativa ipotesi costituita dalla liquidazione controllata;
1 tenuto conto del provvedimento con il quale il giudice delegato, “al fine di risolvere ogni contestazione”, ex art, 70, CCII, ha fissato, a tale fine, le udienze del 10 aprile 2025 del 15 maggio 2025;
*** rilevato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologata per i seguenti motivi;
considerato che l'art. 70, comma 7, del CCII prevede che “il giudice, verificata
l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;
rilevato che, come anticipato, il creditore CE SP S.r.l. (già ) ha Controparte_1 formulato osservazioni alla proposta di piano attinenti alla mancata convenienza della stessa rispetto a quanto realizzabile nell'ipotesi di liquidazione controllata, anche in considerazione delle somme acquisite nell'ambito della pendente procedura esecutiva
R.G.Es. n. 954/93 - 80/94 (cfr. osservazioni del 26.02.2025);
considerato che il professionista, alla luce delle osservazioni formulate dal creditore
IO SP, con le proprie relazioni depositate, ha rinnovato la valutazione sulla convenienza della proposta di piano rispetto all'ipotesi della liquidazione controllata, argomentando sul valore di mercato degli immobili in proprietà della ricorrente sottoposti alla predetta procedura esecutiva, siti in Fondo Mineo, nn. 9, 10, 10/A, 10/B, e Via
Valdemone, 57, Palermo, indicato in complessivi di € 109.979,95;
considerato che in sede di liquidazione controllata l'istante sarebbe tenuta al versamento alla procedura di una quota della propria pensione - che, al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare (stimate in €1.231,00), ammonta ad € 1.370,00 mensili, per la durata di trentasei mensilità e per un importo pari a € 49.320,00;
considerato, pertanto, che il professionista OCC ha quantificato il valore del patrimonio liquidabile in complessivi euro 159.299,95, a fronte di una proposta di soddisfacimento dei creditori, leggermente superiore, pari ad euro 161.513,87;
evidenziato che il piano prevede il versamento, in favore del creditore chirografario
CE SP S.r.l. della somma di € 56.843,66, a fronte di un'esposizione complessiva nei suoi confronti, pari a € 254.099,87;
considerato che
, ai fini della valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, con le osservazioni il creditore CE SP S.r.l. ha posto in evidenza la mancata considerazione, ad opera del professionista, di ulteriori poste attive,
e segnatamente: i) € 31.809.70, a titolo di indennità di occupazione degli immobili oggetto 2 della procedura esecutiva immobiliare R. G. Es. n.954/93-80/94 – “ e CP_2 Parte_1
, così come esposto dal Custode Giudiziario nominato, dr. , con
[...] Persona_2 relazione del 18/12/2024; ii) € 20.500,00, a titolo di perdita della cauzione relativa all'aggiudicazione del 26/09/2023, così come da comunicazione allegata, del delegato alla vendita, Notaio;
Persona_3
considerato che, a fronte di tal poste attive - non emerse in sede di ricorso introduttivo e relativa documentazione – il Professionista con relazione ex art 70, comma 6, CCII ha prospettato di acquisire i predetti importi residuati nella procedura esecutiva immobiliare
R.G. n. 954/93+80/94, al fine di un'immissione degli stessi al servizio del piano;
considerato che
tale prospettazione non è accoglibile, anzitutto, poiché lo strumento azionato in questa sede è un piano del consumatore, strutturalmente differente dalla liquidazione controllata che determina l'apprensione automatica alla procedura di tutte le utilità del debitore, con la conseguenza che in questa sede non è configurabile un intervento diretto di apprensione da parte del giudice delegato alla procedura concorsuale sulle somme acquisite nella procedura esecutiva;
considerato, altresì, che la soluzione prospettata non può essere accolta perché, anche laddove una tale apprensione fosse configurabile, lo sarebbe solo figurativamente;
più nello specifico, si osserva che una parte delle somme sopra indicate trova la propria fonte nella indennità di occupazione degli immobili, come tale suscettibile di variazione incrementale legata allo stato di occupazione dei beni medesimi;
considerato, infine, che i ribassi che hanno interessato il valore del patrimonio immobiliare sono stati determinati da plurime e sistematiche aggiudicazioni dei relativi lotti cui hanno fatto seguito altrettante sistematiche decadenze del relativo aggiudicatario per inadempimento dell'obbligo di versamento del residuo prezzo nel termine stabilito dall'ordinanza di vendita, circostanza questa che ha attribuito un decremento di valore non fisiologico dei beni posti all'asta; considerato, da ultimo, che nelle valutazioni prospettate neppure vi è stata una indicazione, ai fini dell'incremento del fabbisogno creditorio del piano proposto, dei costi già sostenuti nella summenzionata procedura esecutiva immobiliare;
considerato, pertanto, che degli importi acquisiti nell'ambito della suddetta procedura esecutiva (come detto, le indennità di occupazione ricavate dagli immobili pignorati e quelle inerenti la perdita della cauzione già depositata, a titolo di multa, ammontanti complessivamente a € 52.309,70), non sono apprensibili in questa sede e potrebbero, quindi, essere destinati ai creditori;
rilevato, pertanto, che un'eventuale vendita dell'immobile in sede di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII (che potrebbe anche comportare un intervento del liquidatore in sede esecutiva), consentirebbe, unitamente alle altre poste attive, di ricavare una somma tale da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore rispetto 3 a quella offerta nel piano, tenuto conto che, a fronte di una proposta di euro 161.513,87, la somma complessivamente realizzabile in sede di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss., CCII sarebbe pari a € 211.608,95; considerato, in conclusione, che il requisito di cui all'art. 70, comma 7, CCII, non risulta soddisfatto;
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
RIGETTA Pa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
c.f. C.F._1 revoca, per l'effetto, la sospensione della procedura esecutiva procedura esecutiva immobiliare R. G. Es. n.954/93-80/94 pendente dinanzi al tribunale di Palermo;
lascia le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del prsente provvedimento ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. . Persona_1
Palermo, 04 giugno 2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 4