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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1855/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8996/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006926 IMU 2021
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0977620250000218000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1327/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso accerti e dichiari, la prescrizione del credito portato nell'avviso di accertamento sopra riportato e nel provvedimento di comunicazione preventiva di ipoteca notificata in parte qua per i motivi di cui alla premessa ed, entro detti limiti, ne accerti la non debenza Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
Resistente: "rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato e l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IMU 2021; • condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del suo l.r.p.t Sig. Nominativo_1, con sede in Roma (RM), ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 19/07/2024, nella parte relativa al debito tributario della sottesa comunicazione di presa in carico n.
6972499900004303000, recante l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui all'Avviso di accertamento per un importo di € 71.636,58 per IMU dell'a.i. 2021 relativa agli immobili siti in Roma 1) in Indirizzo_1
e 2) in Indirizzo_2 P. T, 3) Indirizzo_2 P. T , 4) Indirizzo_2, Indirizzo_2 P. T-1.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che intende contestare l'asserita notifica dell'avviso di accertamento esecutivo Avviso di accertamento n. 6926 con conseguente nullità derivata della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per i seguenti motivi:
-omessa notifica dell'avviso prodromico;
-prescrizione del credito.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, contestando le affermazioni e le pretese del ricorso instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato nel fascicolo telematico i seguenti documenti:
2. Prospetto informatizzato comunicazione di presa in carico del ruolo;
3. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. IMU 2021; 4. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. IMU 2021; 5. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2018; 6. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2019; 7. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2018; 8. Procedure esecutive AdeR. C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti è del parere di respingere le eccezioni sollevate dalla Ricorrente_1 79 S.r.l relativamente all'omessa notifica e prescrizione ed al contenuto dell'avviso di accertamento sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in quanto la stessa risponde a tutti i requisiti richiesti dall'art. 77 del DPR 602/1973.
-)A fronte dell'allegazione della Società ricorrente di non aver ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento Imu, l'Ente impositore ha l'onere di provare l'avvenuta notifica di tale avviso.
Tale onere risulta adempiuto dall'Ente impositore costituito, che in atti ha depositato le relate di notifica dell'Avviso consegnato in data 9.7.2022 presso la residenza del rappresentante legale e in data 30.6.2022 presso la sede legale della Società (all. 3 e 4).
Sono condivisibili le evidenze delle controdeduzioni di Roma Capitale: “...si allega copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata come indicato sullo stesso avviso di ricevimento, è riportata l'esatta numerazione dell'atto intestato alla Ricorrente in epigrafe, con relativa data di emissione (in senso conforme, CTP Roma, sent. n. 127/29/11 del 30/03/2011 e CTP Roma, sent. n. 399/10/09 del 07/07/2009). Proprio l'indicazione del numero del provvedimento ha lo scopo di consentire al ricevente di verificare, riguardo al contenuto, la corrispondenza tra quanto viene indicato sulla cartolina e quello che è il contenuto effettivo della busta e, pertanto, di presentare all'Amministrazione finanziaria eventuali contestazioni nel caso in cui si riscontrino irregolarità. Ad ulteriore conferma, si evidenzia che il succitato numero di raccomandata è riportato anche sul frontespizio dell'avviso IMU asseritamente non notificato, laddove viene indicato anche il numero di protocollo che lo identifica nonché la data di produzione dell' atto medesimo. (Doc. cit. 1). All'uopo si specifica che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento
IMU relativo all'annualità 2021 è stata tempestivamente eseguita in data 28/06/2022 (data di consegna alle poste) con raccomandata n. 78548517369-2 presso la residenza del Rappresentante legale Signor Nominativo_1. In data 04/07/2022 c'è stato un primo tentativo di notifica, ma l'agente postale in assenza di persone abilitate al ritiro della corrispondenza ha rilasciato la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale. (Doc. 3) il plico è stato ritirato il 09/07/2022. (Doc. cit.
3) Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 28/06/2022, (data di consegna alle poste) con raccomandata n. 78548517367-0 presso la sede legale. (Doc. 4)".
-) Con il secondo motivo di ricorso la Parte ha eccepito l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione quinquennale dell'Imu per l'anno di imposta 2021 non è maturata a deorrere dal
9.7.2022/30.6.2022.
Il comma 161 della legge n. 296/06, legge finanziaria per il 2007, che ha modificato l'art. 11 del D. Lgs.
504/92, introducendo l'unificazione dei termini di accertamento per i tributi locali come segue: “… Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena d decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. In buona sostanza il comma citato, a partire dal 1° gennaio 2007, ha stabilito il termine unico di cinque anni per l'effettuazione sia dell'accertamento d'ufficio sia l'accertamento in rettifica e ha comportato in tal modo, l'automatica eliminazione della fase della liquidazione”.
-) Si rileva inoltre che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata contiene la puntuale indicazione dell'accertamento presupposto impugnato notificato al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, di per sé sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione dell'atto da parte dell'Ente della riscossione. Oltre alle suindicate informazioni, l'atto impugnato reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà all'emanazione del provvedimento ed, infine, i termini e le modalità di impugnazione dello stesso. E' soddisfatta in tal modo l'esigenza motivazionale, quale atto di preavviso di una misura cautelare adottata dall'Ente di riscossione in sede di esazione a mezzo ruoli ( Cass.
31 gennaio 2006, n. 2053).
-) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto essere respinto.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti, tenuto conto della produzione delle relate di notifica dell'avviso di accertamento e dell'esito del giudizio per le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 5.2.2026
Il Giudice relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8996/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000006926 IMU 2021
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0977620250000218000 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1327/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “in accoglimento del presente ricorso accerti e dichiari, la prescrizione del credito portato nell'avviso di accertamento sopra riportato e nel provvedimento di comunicazione preventiva di ipoteca notificata in parte qua per i motivi di cui alla premessa ed, entro detti limiti, ne accerti la non debenza Con vittoria di spese, spese generali (15%), diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”
Resistente: "rigettare il ricorso e confermare l'atto impugnato e l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio IMU 2021; • condannare la parte ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L., in persona del suo l.r.p.t Sig. Nominativo_1, con sede in Roma (RM), ha ritualmente impugnato dinanzi a questa Corte la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data 19/07/2024, nella parte relativa al debito tributario della sottesa comunicazione di presa in carico n.
6972499900004303000, recante l'iscrizione a ruolo dell'importo di cui all'Avviso di accertamento per un importo di € 71.636,58 per IMU dell'a.i. 2021 relativa agli immobili siti in Roma 1) in Indirizzo_1
e 2) in Indirizzo_2 P. T, 3) Indirizzo_2 P. T , 4) Indirizzo_2, Indirizzo_2 P. T-1.
-A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che intende contestare l'asserita notifica dell'avviso di accertamento esecutivo Avviso di accertamento n. 6926 con conseguente nullità derivata della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per i seguenti motivi:
-omessa notifica dell'avviso prodromico;
-prescrizione del credito.
Tanto premesso ha formulato le conclusioni sopra riportate.
B) Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, contestando le affermazioni e le pretese del ricorso instando per la sua reiezione con vittoria di spese.
A supporto delle controdeduzioni ha depositato nel fascicolo telematico i seguenti documenti:
2. Prospetto informatizzato comunicazione di presa in carico del ruolo;
3. Avviso ricevimento raccomandata A/R rappr. leg. IMU 2021; 4. Avviso ricevimento raccomandata A/R sede leg. IMU 2021; 5. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2018; 6. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2019; 7. Comunicazione di presa in carico avviso IMU 2018; 8. Procedure esecutive AdeR. C) All'udienza del giorno 5.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti è del parere di respingere le eccezioni sollevate dalla Ricorrente_1 79 S.r.l relativamente all'omessa notifica e prescrizione ed al contenuto dell'avviso di accertamento sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in quanto la stessa risponde a tutti i requisiti richiesti dall'art. 77 del DPR 602/1973.
-)A fronte dell'allegazione della Società ricorrente di non aver ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento Imu, l'Ente impositore ha l'onere di provare l'avvenuta notifica di tale avviso.
Tale onere risulta adempiuto dall'Ente impositore costituito, che in atti ha depositato le relate di notifica dell'Avviso consegnato in data 9.7.2022 presso la residenza del rappresentante legale e in data 30.6.2022 presso la sede legale della Società (all. 3 e 4).
Sono condivisibili le evidenze delle controdeduzioni di Roma Capitale: “...si allega copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata come indicato sullo stesso avviso di ricevimento, è riportata l'esatta numerazione dell'atto intestato alla Ricorrente in epigrafe, con relativa data di emissione (in senso conforme, CTP Roma, sent. n. 127/29/11 del 30/03/2011 e CTP Roma, sent. n. 399/10/09 del 07/07/2009). Proprio l'indicazione del numero del provvedimento ha lo scopo di consentire al ricevente di verificare, riguardo al contenuto, la corrispondenza tra quanto viene indicato sulla cartolina e quello che è il contenuto effettivo della busta e, pertanto, di presentare all'Amministrazione finanziaria eventuali contestazioni nel caso in cui si riscontrino irregolarità. Ad ulteriore conferma, si evidenzia che il succitato numero di raccomandata è riportato anche sul frontespizio dell'avviso IMU asseritamente non notificato, laddove viene indicato anche il numero di protocollo che lo identifica nonché la data di produzione dell' atto medesimo. (Doc. cit. 1). All'uopo si specifica che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento
IMU relativo all'annualità 2021 è stata tempestivamente eseguita in data 28/06/2022 (data di consegna alle poste) con raccomandata n. 78548517369-2 presso la residenza del Rappresentante legale Signor Nominativo_1. In data 04/07/2022 c'è stato un primo tentativo di notifica, ma l'agente postale in assenza di persone abilitate al ritiro della corrispondenza ha rilasciato la raccomandata con la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'Ufficio postale. (Doc. 3) il plico è stato ritirato il 09/07/2022. (Doc. cit.
3) Lo stesso avviso è stato notificato tempestivamente in data 28/06/2022, (data di consegna alle poste) con raccomandata n. 78548517367-0 presso la sede legale. (Doc. 4)".
-) Con il secondo motivo di ricorso la Parte ha eccepito l'avvenuta estinzione dell'obbligazione per prescrizione.
Il motivo è infondato.
La prescrizione quinquennale dell'Imu per l'anno di imposta 2021 non è maturata a deorrere dal
9.7.2022/30.6.2022.
Il comma 161 della legge n. 296/06, legge finanziaria per il 2007, che ha modificato l'art. 11 del D. Lgs.
504/92, introducendo l'unificazione dei termini di accertamento per i tributi locali come segue: “… Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena d decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. In buona sostanza il comma citato, a partire dal 1° gennaio 2007, ha stabilito il termine unico di cinque anni per l'effettuazione sia dell'accertamento d'ufficio sia l'accertamento in rettifica e ha comportato in tal modo, l'automatica eliminazione della fase della liquidazione”.
-) Si rileva inoltre che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata contiene la puntuale indicazione dell'accertamento presupposto impugnato notificato al contribuente, il carico iscritto a ruolo, notificato e non pagato, di per sé sufficiente ad esaudire la motivazione dell'adozione dell'atto da parte dell'Ente della riscossione. Oltre alle suindicate informazioni, l'atto impugnato reca, altresì, l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si procederà all'emanazione del provvedimento ed, infine, i termini e le modalità di impugnazione dello stesso. E' soddisfatta in tal modo l'esigenza motivazionale, quale atto di preavviso di una misura cautelare adottata dall'Ente di riscossione in sede di esazione a mezzo ruoli ( Cass.
31 gennaio 2006, n. 2053).
-) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso, e pertanto il ricorso alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto essere respinto.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa per gravi motivi la compensazione delle spese di giudizio, tra le parti, tenuto conto della produzione delle relate di notifica dell'avviso di accertamento e dell'esito del giudizio per le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 5.2.2026
Il Giudice relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Maria Laura Petrongari)