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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/08/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 206/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario Avezzano in persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio RINALDI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ) alla Via M.P. Bagnoli n. 155, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella ROSATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ), Piazza Regina Margherita n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 15/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha precisato le conclusioni, appresso riportate, come da note depositate per l'udienza del
25.2.2025: “l'Avv. Rinaldi in via preliminare, insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di giudicato ed in riforma della sentenza impugnata chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 218/2020 emesso dal Giudice di pace di Avezzano perché illegittimo e perché l'importo ingiunto non è dovuto ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, si insiste per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Parte appellata ha rassegnato le conclusi, appresso trascritte, come da note depositate per l'udienza del
25.2.2025: “si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di riposta da intendersi qui trascritte insistendo per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di I grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
* * *
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di appello ritualmente notificato, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza appellata, di accertare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto del giudizio monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione n. 218/2020 ed integrale riforma della sentenza di rigetto dell'opposizione proposta n. 15/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avezzano in data 10.1.2022 e pubblicata in data 20.1.2022.
In particolare, parte appellante ha anzitutto eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2959 c.c. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dato applicazione all'istituto della prescrizione presuntiva, non applicabile al caso di specie, in luogo della prescrizione estintiva di cui all'art. 2948 c.c.; ha inoltre, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c. in quanto il Giudice di Pace avrebbe errato nel riconoscere alla missiva del 22.06.2015 il valore di un atto di riconoscimento del debito da parte dello ed ha, infine, Pt_1 eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Ha, dunque, insistito per l'integrale riforma della sentenza appellata, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Parte_2
[... i è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto con CP_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per carenza di fumus e periculum.
C. All'udienza del 15.6.2022 il giudice ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. per mancata prova del periculum
e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.3.2021.
D. Nelle more del giudizio, con istanza depositata telematicamente in data 20.9.2022 l'appellante ha chiesto anticiparsi l'udienza di precisazione delle conclusioni tenuto conto dell'avvenuto passaggio in giudicato di altra sentenza del Giudice di Pace vertente sulle medesime questioni e tra i medesimi soggetti, ed in seguito a diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25.2.2025.
1. L'eccezione di giudicato esterno proposta da parte appellante deve ritenersi fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Anzitutto si evidenzia come la formazione del giudicato sia sopravvenuta nel corso del presente giudizio, del che deve ritenersi ammissibile tanto l'eccezione di giudicato che la relativa produzione a sostegno, non riscontrandosi violazione dell'art. 345 c.p.c. Come noto, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di nova non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'inesistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha impedito per sua natura la possibilità di sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (Cass. Sez. 1, 5.7.2019, n. 18219).
2 Dalla documentazione in atti appare evidente che abbia azionato la propria pretesa creditoria sia CP_1 con ricorso per decreto ingiuntivo che con ordinanza – ingiunzione di pagamento della Soget S.p.a. in relazione agli stessi crediti, ovvero dei canoni di acqua relativi agli anni 2013 – 2015.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo per il quale è stata proposta opposizione, confermato dalla sentenza 15/2022 oggetto di odierno giudizio di appello è stato emesso in virtù delle fatture nn. 13BR000000644, 13BR000100107,
13BR000168236, 14BR000047200, 14BR000103978, 14BR000208088, 15BR000000649, 15BR000072920,
15BR000158503, 15BR000227100 per un totale di euro 786,83, tutte ricomprese pure (assieme ad altre) nell'ingiunzione di pagamento della Soget S.p.a. opposta dinnanzi al Giudice di Pace (proc. 1258/2022 R.G.) e concluso con la predetta sentenza n. 248/22, passata in giudicato in data 20.9.2022. Il Giudice di Pace, a mezzo di tale sentenza, ha così disposto: “(…) accoglie la domanda promossa dall'attore nei Parte_1 confronti della S.o.g.e.t. S.p.a. e de e per l'effetto, dichiara Controparte_1 che la S.o.g.e.t. S.p.a. non ha alcun diritto di esigere le somme portate dall'ingiunzione di pagamento n.
00878844 dell'11.11.2021 dell'importo di euro 1.189,00 emessa dalla società S.o.g.e.t. S.p.a.”.
Ne deriva la coincidenza soggettiva nonché oggettiva delle domande e del thema decidendum dei due giudizi di opposizione e, correlativamente, dell'efficacia obiettiva del giudicato: la sentenza sopra indicata ha accertato irretrattabilmente l'inesistenza del credito vantato da oggetto di cognizione in questa sede del che CP_1
l'eccezione di giudicato esterno è fondata.
La circostanza che il Giudice di Pace, nel proc. 1258/2022 R.G. non abbia rilevato l'esistenza della presente causa posto è priva di conseguenze posto che le norme in tema di litispendenza (art. 39 c.p.c.) e riunione (artt.
273, 274 c.p.c.) intendono attuare l'economia dei giudizi prevenendo il contrasto pratico di giudicati ma laddove, come nel caso di specie, la decisione sulla causa prevenuta passi in cosa giudicata essa si impone ab externo pure nel giudizio preveniente, osservati modi e tempi della sua deduzione nello stesso. Peraltro, proprio la formazione del giudicato, determinando la cessazione della pendenza della lite, è momento preclusivo del rilievo della stessa, possibile in ogni stato e grado.
Pertanto, l'eccezione di giudicato di parte appellante deve trovare accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per farvi deroga e tenuto pure conto della duplicità di iniziative da parte del n relazione al medesimo credito. I compensi sono CP_1 sono liquidati per il doppio grado di giudizio come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 ss.mm.ii. ai valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre. E' altresì dovuto il rimborso di contributo unificato e marca del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado appello, così provvede:
3 - ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano e pubblicata in data 20.1.2022, accoglie l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 218/2020 pronunciato dal Giudice di Pace di Avezzano;
- CONDANNA il alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante che liquida in complessivi € 703,00 per compensi oltre spese generali (15%), CPA (4%)
e IVA (22%) se dovuta oltre al rimborso della somma di € 134,50 per esborsi.
Così deciso, in data 5 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario Avezzano in persona del Giudice Dott. Paolo LEPIDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio RINALDI ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ) alla Via M.P. Bagnoli n. 155, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Fiorella ROSATI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Celano (AQ), Piazza Regina Margherita n. 6, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Avezzano n. 15/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante ha precisato le conclusioni, appresso riportate, come da note depositate per l'udienza del
25.2.2025: “l'Avv. Rinaldi in via preliminare, insiste per l'accoglimento dell'eccezione preliminare di giudicato ed in riforma della sentenza impugnata chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 218/2020 emesso dal Giudice di pace di Avezzano perché illegittimo e perché l'importo ingiunto non è dovuto ed in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare, si insiste per l'accoglimento dell'appello e delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi qui da intendersi integralmente riportate e trascritte”.
Parte appellata ha rassegnato le conclusi, appresso trascritte, come da note depositate per l'udienza del
25.2.2025: “si chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e di riposta da intendersi qui trascritte insistendo per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza di I grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
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1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A. Con atto di appello ritualmente notificato, ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva della sentenza appellata, di accertare l'intervenuta prescrizione del credito oggetto del giudizio monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione n. 218/2020 ed integrale riforma della sentenza di rigetto dell'opposizione proposta n. 15/2022, emessa dal Giudice di Pace di Avezzano in data 10.1.2022 e pubblicata in data 20.1.2022.
In particolare, parte appellante ha anzitutto eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2959 c.c. in quanto il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dato applicazione all'istituto della prescrizione presuntiva, non applicabile al caso di specie, in luogo della prescrizione estintiva di cui all'art. 2948 c.c.; ha inoltre, eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 2944 c.c. in quanto il Giudice di Pace avrebbe errato nel riconoscere alla missiva del 22.06.2015 il valore di un atto di riconoscimento del debito da parte dello ed ha, infine, Pt_1 eccepito la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure avrebbe ritenuto non contestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Ha, dunque, insistito per l'integrale riforma della sentenza appellata, accertando e dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da Parte_2
[... i è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto con CP_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado, previo rigetto dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per carenza di fumus e periculum.
C. All'udienza del 15.6.2022 il giudice ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. per mancata prova del periculum
e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.3.2021.
D. Nelle more del giudizio, con istanza depositata telematicamente in data 20.9.2022 l'appellante ha chiesto anticiparsi l'udienza di precisazione delle conclusioni tenuto conto dell'avvenuto passaggio in giudicato di altra sentenza del Giudice di Pace vertente sulle medesime questioni e tra i medesimi soggetti, ed in seguito a diversi rinvii, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25.2.2025.
1. L'eccezione di giudicato esterno proposta da parte appellante deve ritenersi fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Anzitutto si evidenzia come la formazione del giudicato sia sopravvenuta nel corso del presente giudizio, del che deve ritenersi ammissibile tanto l'eccezione di giudicato che la relativa produzione a sostegno, non riscontrandosi violazione dell'art. 345 c.p.c. Come noto, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di nova non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'inesistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha impedito per sua natura la possibilità di sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (Cass. Sez. 1, 5.7.2019, n. 18219).
2 Dalla documentazione in atti appare evidente che abbia azionato la propria pretesa creditoria sia CP_1 con ricorso per decreto ingiuntivo che con ordinanza – ingiunzione di pagamento della Soget S.p.a. in relazione agli stessi crediti, ovvero dei canoni di acqua relativi agli anni 2013 – 2015.
Nello specifico, il decreto ingiuntivo per il quale è stata proposta opposizione, confermato dalla sentenza 15/2022 oggetto di odierno giudizio di appello è stato emesso in virtù delle fatture nn. 13BR000000644, 13BR000100107,
13BR000168236, 14BR000047200, 14BR000103978, 14BR000208088, 15BR000000649, 15BR000072920,
15BR000158503, 15BR000227100 per un totale di euro 786,83, tutte ricomprese pure (assieme ad altre) nell'ingiunzione di pagamento della Soget S.p.a. opposta dinnanzi al Giudice di Pace (proc. 1258/2022 R.G.) e concluso con la predetta sentenza n. 248/22, passata in giudicato in data 20.9.2022. Il Giudice di Pace, a mezzo di tale sentenza, ha così disposto: “(…) accoglie la domanda promossa dall'attore nei Parte_1 confronti della S.o.g.e.t. S.p.a. e de e per l'effetto, dichiara Controparte_1 che la S.o.g.e.t. S.p.a. non ha alcun diritto di esigere le somme portate dall'ingiunzione di pagamento n.
00878844 dell'11.11.2021 dell'importo di euro 1.189,00 emessa dalla società S.o.g.e.t. S.p.a.”.
Ne deriva la coincidenza soggettiva nonché oggettiva delle domande e del thema decidendum dei due giudizi di opposizione e, correlativamente, dell'efficacia obiettiva del giudicato: la sentenza sopra indicata ha accertato irretrattabilmente l'inesistenza del credito vantato da oggetto di cognizione in questa sede del che CP_1
l'eccezione di giudicato esterno è fondata.
La circostanza che il Giudice di Pace, nel proc. 1258/2022 R.G. non abbia rilevato l'esistenza della presente causa posto è priva di conseguenze posto che le norme in tema di litispendenza (art. 39 c.p.c.) e riunione (artt.
273, 274 c.p.c.) intendono attuare l'economia dei giudizi prevenendo il contrasto pratico di giudicati ma laddove, come nel caso di specie, la decisione sulla causa prevenuta passi in cosa giudicata essa si impone ab externo pure nel giudizio preveniente, osservati modi e tempi della sua deduzione nello stesso. Peraltro, proprio la formazione del giudicato, determinando la cessazione della pendenza della lite, è momento preclusivo del rilievo della stessa, possibile in ogni stato e grado.
Pertanto, l'eccezione di giudicato di parte appellante deve trovare accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, non ravvisandosi ragioni per farvi deroga e tenuto pure conto della duplicità di iniziative da parte del n relazione al medesimo credito. I compensi sono CP_1 sono liquidati per il doppio grado di giudizio come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 ss.mm.ii. ai valori medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per tutte le altre. E' altresì dovuto il rimborso di contributo unificato e marca del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando in grado appello, così provvede:
3 - ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 15/2022 emessa dal Giudice di
Pace di Avezzano e pubblicata in data 20.1.2022, accoglie l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo n. 218/2020 pronunciato dal Giudice di Pace di Avezzano;
- CONDANNA il alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore CP_1 dell'appellante che liquida in complessivi € 703,00 per compensi oltre spese generali (15%), CPA (4%)
e IVA (22%) se dovuta oltre al rimborso della somma di € 134,50 per esborsi.
Così deciso, in data 5 agosto 2025.
Il Giudice
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