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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5368/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401 566583 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13036/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti n. 112401566583 relativamente all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_2 per un totale di euro 313,00.
Nel ricosro si rilevava che la stessa aveva presentato istanza di autotutole in data 11.02.2025.
Parte ricorrente evidenziava che vi era un errore nella richiesta formulata da Roma Capitale in quanto la stessa non era proprietaria dell'immobile oggetto di accertamento ma di altro immobile, peraltro locato, esistente al civico 45 della stessa strada.
Si concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con liquidazione di spese di giudizio.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 5368/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'atto di accertamento è relativo all'immobile sito in Indirizzo_2 comunque identificato al catasto urbano al Dati Catastali Tale avviso è relativo alla cessazione di utenza avvenuta in data 31.12.2020 e richiede il pagamento del solo anno 2020.
Il G.I. rileva che dai documenti depositati l'accertamento è stato effettuato correttamente nei confronti della contribuente in quanto dall'atto di locazione dell'immobile di proprietà della stessa, depositato da parte ricorrente, si individua catastalmente lo stesso immobile oggetto di accertamento.
Nel merito deve rilevarsi che soggetto passivo di imposta risulterebbe essere la società conduttrice dell'immobile accertato essendo il contratto di locazione decorrente dal 11 febbraio 2019 fino al 12 febbraio
2024 salvo rinnovo tacito. Non risulta agli atti nessun documento attestante la dichiarazioni ai fini dell'imposta
TARI da parte della conduttrice.
Tuttavia non essendoci la costituzione dell'Ente – Roma Capitale – non vi è contestazione di quanto asserito da parte della ricorrente e il ricorso deve essere accolto anche in applicazione del principio enunciato nell'art.115 c.p.c.
Per quanto in motivazione le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il G.I. accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5368/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401 566583 TARI 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13036/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio sito in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti n. 112401566583 relativamente all'immobile sito in Roma alla Indirizzo_2 per un totale di euro 313,00.
Nel ricosro si rilevava che la stessa aveva presentato istanza di autotutole in data 11.02.2025.
Parte ricorrente evidenziava che vi era un errore nella richiesta formulata da Roma Capitale in quanto la stessa non era proprietaria dell'immobile oggetto di accertamento ma di altro immobile, peraltro locato, esistente al civico 45 della stessa strada.
Si concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con liquidazione di spese di giudizio.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 5368/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'atto di accertamento è relativo all'immobile sito in Indirizzo_2 comunque identificato al catasto urbano al Dati Catastali Tale avviso è relativo alla cessazione di utenza avvenuta in data 31.12.2020 e richiede il pagamento del solo anno 2020.
Il G.I. rileva che dai documenti depositati l'accertamento è stato effettuato correttamente nei confronti della contribuente in quanto dall'atto di locazione dell'immobile di proprietà della stessa, depositato da parte ricorrente, si individua catastalmente lo stesso immobile oggetto di accertamento.
Nel merito deve rilevarsi che soggetto passivo di imposta risulterebbe essere la società conduttrice dell'immobile accertato essendo il contratto di locazione decorrente dal 11 febbraio 2019 fino al 12 febbraio
2024 salvo rinnovo tacito. Non risulta agli atti nessun documento attestante la dichiarazioni ai fini dell'imposta
TARI da parte della conduttrice.
Tuttavia non essendoci la costituzione dell'Ente – Roma Capitale – non vi è contestazione di quanto asserito da parte della ricorrente e il ricorso deve essere accolto anche in applicazione del principio enunciato nell'art.115 c.p.c.
Per quanto in motivazione le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il G.I. accoglie il ricorso e compensa le spese.