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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10583 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 7090/2023
VERBALE DI CAUSA
Oggi 14 luglio 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte ricorrente/attrice è presente l'avvocato Roberta Federico, in sostituzione dell'avvocato IZ SGANDURRA GRADANTE, la quale si oppone alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.,
Per parte convenuta/resistente l'avvocato Daniele Miconi, in sostituzione dell'avv.
LU CA, il quale si riporta alle note conclusive depositate, insiste nella sospensione necessaria del presente giudizio pendenti dalla Corte di Giustizia, in punto dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE;
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Francesca NISCO.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nell'atto introduttivo del giudizio e richiamate nelle note conclusive e parte compara di comparsa di costituzione e risposta e richiamate nelle note conclusive.
I procuratori delle parti invitati a discutere sui fatti rilevanti di causa illustrano le rispettive posizioni.
Terminata la discussione il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito emana il seguente provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7090/2023
promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IZ SC Gradante, indirizzo digitale pec:
, giusta procura in calce al Email_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTE/ATTORE
contro
C.F. , con sede in Roma, Via XX Settembre, 30, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. LU Maresca, indirizzo digitale, pec: giusta procura in calce alla Email_2
comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE/CONVENUTA
Pag. 3 di 14 Oggetto: MUTUO (cessione del quinto - Estinzione anticipata)
Conclusioni:
per parte ricorrente/attore: Nel merito: - previo eventuale accertamento della nullità
per violazione di norma imperativa e/o della vessatoria della clausola contrattuale n. 3,
per i motivi di cui in atti;
- accertare e dichiarare comunque l'indebito arricchimento
perpetrato dalla resistente in sede di estinzione anticipata del finanziamento de quo per
i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a restituire al
ricorrente l'importo complessivo di €. 5.451,94, o la diversa somma liquidanda in corso
di causa oltre interessi 1284 co. 4 c.c. In ogni caso: - Con vittoria delle spese, anche
stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali (15%) sull'importo delle
competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Per parte resistente/convenuta:NEL MERITO, 1) rigettare le domande di parte
ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
2) dichiarare che quanto corrisposto a
titolo di commissioni di intermediazione e di premio assicurativo non debba essere
Con rimborsato alla parte ricorrente, ovvero che non debba essere rimborsato da ,
accertata la sua carenza di legittimazione passiva;
IN VIA SUBORDINATA 3) nella
denegata ipotesi di pronuncia che riconosca la legittimità della pretesa creditoria
Con azionata con il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. o di condanna di al pagamento totale o
parziale degli importi richiesti, determinare le somme dovute alla parte ricorrente con
il metodo di riduzione progressivo utilizzato per gli interessi corrispettivi;
IN OGNI
CASO 4) con vittoria di spese e competenze di lite ivi incluso il rimborso delle spese
generali, oltre oneri di legge.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, stante il cambiamento di rito, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c.
Ancora in via preliminare va disattesa la istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dalla parte convenuta, poiché non si ravvisano i presupposti della sospensione necessaria, in considerazione del richiamo alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta innanzi alla Corte di giustizia europea dal giudice di pace di
Palermo, Causa C-239 del 28/03/2025, e ritenuto di poter decidere nella controversia in oggetto, concernente l'accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e vessatorietà della clausola di finanziamento di cui all'art. 3 e azione di indebito arricchimento per ritenuto rimborso spese non corretto a seguito di estinzione anticipata contratto di cessione del quinto.
Va altresì disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla carenza di legittimazione passiva relativamente ai cc.dd. “costi di intermediazione”, che assume non dovuto il rimborso di tali costi al cliente, trattandosi di onere incamerato da un soggetto differente dall'istituto finanziario. Rileva che il costo di intermediazione pari ad € 4.185,00 è stato comunque ricompreso nel capitale finanziato, importo lordo €
Pag. 5 di 14 37.200,00, netto erogato € 22.174,42, (cfr. contratto di prestito personale - doc. 1 fasc.
di parte attrice) e, quindi, anch'esso rimborsato in quota parte insieme alla quota capitale, alla quota interessi e alla quota relativa al costo degli ulteriori oneri. Ne
consegue che i “costi intermediari”, sono stati inglobati nel complessivo capitale finanziato, e pertanto corrisposti dall'attore nei confronti dell'istituto bancario.
Si ritiene pertanto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'istituto citato in giudizio relativamente al rimborso dei “costi di intermediazione”.
Va ritenuta altresì infondata l'ulteriore eccezione prospettata dalla convenuta, secondo cui al contratto di finanziamento contro cessione del quinto non si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 125sexies T.U.B.
La “cessione del quinto” è una tipologia di finanziamento offerta ai dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente a un quinto dell'importo ricevuto come stipendio o trattamento pensionistico: tale contratto, disciplinato dal D.P.R. 5
gennaio 1950 n. 180 è stato ulteriormente dettagliato in occasione dell'introduzione della disciplina sul credito ai consumatori ove, nella definizione di “contratto di credito”
di cui all'art. 121 T.U.B. (quale quello con cui “un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”). L'art. 6 bis nel citato D.P.R. precisa che alla cessione dei quinto si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del T.U.B (D Lgs 385/1993).
Si tratta dunque di una forma di credito riconducibile alla suddetta categoria ed in quanto tale sottoposta al complesso di nome speciali ad essa dedicate. La sua
Pag. 6 di 14 tipizzazione appare dunque indubbia così come l'applicazione di tutte le regole specifiche al fine di presidiare la relazione con il cliente. Di questa particolare forma di finanziamento alla categoria generale del credito ai consumatori è in linea con l'obiettivo del legislatore di ampliare il raggio di azione della tutela del cliente finale nella sua veste più debole, estendendo appunto una particolare protezione a tutta una serie di rapporti contrattuali intercorrenti tra finanziatori e consumatori. Ciò premesso,
parte attrice asserisce di aver stipulato, con la società odierna convenuta, il contratto di prestito personale, con cessione del 1/5 dello stipendio n. 325144, del 21/12/2011, per un importo totale lordo di € 37.200,00, erogato € 22.174,42, da rimborsare in numero
120 rate mensili di € 310,00 ciascuna;
l'istituto finanziario provvedeva a contrarre una polizza assicurativa a garanzia del credito, il cui costo veniva posto a carico del ricorrente ed al momento della stipula, l'attore corrispondeva oltre agli interessi pattuiti,
le seguenti spese: commissioni di gestione € 1.229,88, commissioni di attivazione €
1.253,81, costi di intermediazione 4.185,0, estingueva dopo numero 20 rate, e dunque anticipatamente il finanziamento, con decorrenza 31/10/2023, con pagamento della somma di 25.554,88, con rimborso di € 926,71, come da conteggio estintivo (cfr. docc.
2 e 4 fasc. di parte).
Nell'ambito del diritto europeo la materia del credito al consumo è regolata dalla direttiva 2008/48/CE. L'art. 16, disciplina il diritto del consumatore all'adempimento anticipato degli obblighi derivanti dal contratto. In questi casi, al consumatore è
garantita una «riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i
costi dovuti per la restante durata del contratto», mentre al creditore spetta «un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente
Pag. 7 di 14 collegati al rimborso anticipato del credito (…)». Lo Stato italiano ha recepito detta direttiva mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito il disposto dell'art. 125-sexies,
con una formulazione quasi identica al menzionato art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
Le pronunce della giurisprudenza di merito e dell'arbitro bancario finanziario susseguitesi a ridosso della riforma, hanno fornito una interpretazione restrittiva dell'inciso «per la vita residua del contratto», nel senso di ritenere che il diritto alla riduzione potesse includere esclusivamente i costi correlati alla durata del contratto (c.d.
costi recurring), restando esclusi i costi sostenuti dal consumatore all'avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione (c.d. costi up-front). Clausole di prassi abusive nelle pratiche di finanziamento - consistenti nello “svuotamento” dei costi
recurring, con contestuale incremento di quelli up-front non soggetti a riduzione - ha condotto ad adottare disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di finanziamento, prescrivendo la necessità di quantificare in modo trasparente e dettagliato l'imputazione dei costi nei contratti di credito al consumo. In questo quadro si è inserito l'intervento della Corte di Giustizia (sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019
“Lexitor”).
Su rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice europeo ha stabilito che una disciplina nazionale di riduzione del costo del credito ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front, risulta incompatibile con la direttiva
2008/48/CE e ha evidenziato che l'art. 16 debba essere interpretato «non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte». A differenza della disciplina previgente,
che prevedeva il diritto per il consumatore ad una «equa riduzione del costo
Pag. 8 di 14 complessivo del credito» in caso di estinzione anticipata del contratto, la nuova normativa stabilisce il diritto ad una più precisa «riduzione del costo totale del credito».
La nuova direttiva mira a garantire un'elevata protezione al consumatore in ragione della sua posizione di contraente debole e tale finalità risulterebbe frustrata, secondo i giudici europei se il diritto alla riduzione comprendesse i soli costi recurring. Il
legislatore italiano si è attivato per adeguare la normativa interna alla pronuncia della
Corte di giustizia, intervenendo con l'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 ad innovare la formulazione dell'art. 125-sexies TUB per chiarirne la portata. Il nuovo articolo 125-
sexies parla ora di diritto alla riduzione, «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Al fine di regolamentare la disciplina di carattere intertemporale, il legislatore ha introdotto, poi, al comma secondo del citato art. 11-octies una specifica disposizione che prescrive l'applicabilità della versione aggiornata dell'art. 125-sexies ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola), mentre ai rimborsi anticipati dei contratti sottoscritti in data antecedente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo
125-sexies (…) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Tale
ultima disposizione è stata sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, è intervenuta ha evidenziato, preliminarmente, che le sentenze del giudice europeo - cui gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi - sono dotate di efficacia dichiarativa e producono effetti che retroagiscono alla data di entrata in vigore
Pag. 9 di 14 della norma oggetto del quesito, come se quest'ultima avesse stabilito sin dalla sua origine quanto chiarito dalla Corte di giustizia.
La Corte costituzionale, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ha pertanto dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». A
seguito della pronuncia richiamata, l'art. 125-sexies T.U.B. va letto ed interpretato nel senso che esso obbliga le banche, e i soggetti finanziatori in generale, al rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche dei costi c.dd. up front.
Sulla questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023,
la Corte di Cassazione, aderendo ai principi già enunciati dalla Corte costituzionale ha chiarito nuovamente che, in caso di assenza di una norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (c.dd. costi up front). È pertanto nulla, secondo la Suprema Corte, la clausola contrattuale (nel nostro caso si tratta precipuamente della clausola 3.1, nella parte in cui esclude il rimborso dei costi A), B) e G) (cfr. contratto di finanziamento depositato in atti) che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005 (c.d. clausola abusiva o vessatoria).
Pag. 10 di 14 Da ultimo è intervenuto sulla spinosa questione anche il legislatore che con il d.lgs. n.
104 del 10 agosto 2023, all'art. 27 ha introdotto una nuova disciplina delle estinzioni anticipate, prevedendo espressamente che: “all'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel
rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-
sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.» Il decreto-legge in commento è
stato poi definitivamente convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha cristallizzato definitivamente, anche a livello normativo, il principio secondo cui, in caso di estinzioni anticipate, il consumatore ha diritto al rimborso non solo dei costi
recurring, ma anche di quelli up-front, sostenuti per l'apertura della procedura di finanziamento concesso ab origine. Va disattesa l'eccezione sollevata dalla convenuta,
secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai contratti in esame, essendo stati essi stipulati in data antecedente rispetto alle vicende novative dell'art. 125 - sexies
T.U.B., essendo intervenuta la disciplina intertemporale una pronuncia di illegittimità
costituzionale.
Pag. 11 di 14 Al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l. 11 marzo 1953, n.87, la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione della pronuncia del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. I
mutamenti normativi prodotti da una pronuncia di illegittimità costituzionale,
configurandosi come ius superveniens, impongono - in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione - la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e l'applicazione della regola iuris risultante dalla decisione anzidetta.
La rinuncia al rimborso dei costi sostenuti in ipotesi di estinzione anticipata contenuta in una delle clausole del contratto si palesa nulla, in continuità con l'orientamento della
Sezione di questo Tribunale (sent. dott. , del 22/10/2020 e sent. dott. , Per_1 Per_2
12470 del 16/09/2020), risulta contraria all'art. 125 sexies T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituti di credito e cliente consumatore. La
deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla.
Non assume peraltro rilevanza la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c.
nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore.
Deve essere accolta la domanda dell'attore di rimborso dei costi non maturati, a seguito dell'estinzione anticipata, determinato dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, a titolo di commissioni, oneri e premio polizza, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato
Pag. 12 di 14 per il numero di rate residuanti alla scadenza naturale del contratto, c.d. criterio proporzionale pro-rata temporis, come indicato dall'attore (cfr. pagg. 15 e 16 del ricorso introduttivo), nella misura di € 5.451,94, al netto della somma già rimborsata.
Conclusivamente, è riconosciuto all'attore il rimborso dei costi a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote dello stipendio n. 325144 erogato da del 21.12.2011, estinto in via anticipata con Controparte_1
decorrenza 31/12/2013, nella misura di € 5.451,94, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo. Va dichiarata nulla per violazione di norme imperative la clausola enunciante la rinuncia al rimborso dei costi di cui al contratto ex art. 3.1., limitatamente alla parte: “Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli
importi indicati nelle lettere A), B) e G) e le spese di gestione documentale del
prospetto economico non saranno rimborsabili…”
Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n. 4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n.
12123/2013; Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4346/2013).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 13 di 14 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
dichiara la nullità parziale, in quanto in violazione di norme imperative, della clausola n.
Con
3.1. delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da e sottoscritte dall'attore, nella parte in cui dispone: Resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati nelle lettere A), B) e G) e le spese di gestione documentale del prospetto economico non saranno rimborsabili”;
accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli ulteriori
[...]
costi pari ad € 5.451,94, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così come modificato dalla L.162/2014; condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.500,00 oltre iva c.p.a e spese generali 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 20,30.
Roma, 14/07/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
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