Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02674/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2025, proposto da
RE LD, rappresentato e difeso dall'avvocato RE LD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 320/25 pronunciata in data 7/2/25 da questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 320/25 pronunciata in data 7/2/25 da questo Tribunale Amministrativo Regionale, nei confronti del Ministero della Giustizia all’esito del ricorso per ottemperanza oggetto del procedimento iscritto al n. 1152/2024 r.g., con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare le spese di lite in favore di RE LD, liquidate in “€ 200,00 oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato ”.
Il ricorrente ha quantificato l’importo dovuto a titolo di sorte (€ 200,00), IVA, CPA, spese generali e CU in € 539,20, chiedendo in aggiunta gli “ interessi legali maturati e maturandi, rispettivamente dalla data di deposito della sentenza suddetta e dalla data di pagamento del detto contributo ”.
Il ricorrente ha chiesto anche la vittoria delle spese e la nomina di un commissario ad acta per il caso del persistente inadempimento.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 25.07.2025 con atto di pura forma.
Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la parte ricorrente ha rappresentato che, dopo il deposito del presente ricorso, è intervenuto il pagamento integrale delle somme dovute e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese; indi la causa è stata posta in decisione.
Tenuto conto dell’esecuzione integrale, in corso di causa, del titolo da ottemperare mediante il pagamento delle somme ivi liquidate, non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata interamente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
Ad una sommaria delibazione del caso, appaiono fondate le ragioni della parte ricorrente.
Consta, infatti, che la sentenza dispone la condanna pecuniaria del Ministero della Giustizia, che la stessa è passata in giudicato e che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.
Di converso, il suddetto Ministero, essendosi costituito solo formalmente, non ha provato di avere in precedenza già corrisposto le somme dovute né ha eccepito l’intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente. Al contrario, il pagamento in corso di causa degli importi di cui alla ricordata sentenza (confessoriamente riferito dal ricorrente) conferma l’esistenza – al tempo della proposizione del ricorso – della posizione debitoria della parte resistente in relazione al medesimo titolo esecutivo.
Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 200,00 (duecento/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e oltre contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
LO ON, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO ON | TE EN |
IL SEGRETARIO