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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 16.04.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5347/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Fernando Rizzo e Andrea Vadalà;
e
(c.f. a ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore delegato, resistente rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna
Capoluongo e Patrizia Giustino;
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti.
Oggetto: licenziamento e crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, , premesso di Parte_1 essere stato assunto in data 20.07.2004 presso la sede di Messina della Controparte_3
(oggi con qualifica di impiegato di 4° livello, CCNL aziende Controparte_1 del settore turismo e precisato che attualmente la resistente gestisce 4 grandi CP_4 strutture alberghiere: il Milan Marriott Hotel a Milano, il Rome Marriott Park Hotel a
Roma, l' Sicily a Siracusa ed il Delta Hotels - Marriott a Giardini Naxos Controparte_5
(stagionale), mentre risulta allo stato chiuso il Russott Hotel di Venezia, deduceva che negli ultimi quindici anni, a partire dal 2007, il si era sempre occupato della elaborazione Pt_1 di tutti gli adempimenti inerenti l'ufficio paghe e contributi della Controparte_1 in tutta Italia con una gestione di circa 400 dipendenti. Evidenziava che le sue
[...] mansioni erano consistite, sino all'aprile 2022, nella elaborazione dei cedolini paga per tutti i dipendenti del gruppo, poi inviati via mail;
aveva provveduto all'invio telematico tramite portale “CoSicilia” delle assunzioni, delle cessazioni, delle proroghe contrattuali dei co.co.co. di volta in volta assunti, aveva predisposto i contratti dei co.co.co. e inviato, mensilmente, le comunicazioni telematiche dei contributi (emens) tramite operatore CP_2 ced della sede. Aggiungeva che aveva detenuto le credenziali di accesso ai portali ed CP_2
; aveva provveduto alla elaborazione del libro unico del lavoro (lul) e alla CP_6 autoliquidazione con invio telematico sul relativo portale;
aveva predisposto la CP_6 certificazione unica del modello 770 nella sezione lavoro dipendente, mentre il susseguente invio telematico delle dichiarazioni veniva effettuato dallo Studio Cutugno di Messina, quale professionista autorizzato all'invio delle paghe. Rilevava quindi di essersi occupato di tutta l'attività fiscale e contributiva dei lavoratori delle strutture di tutta Italia, da solo e con la collaborazione di altro dipendente, mediante l'impiego di varie piattaforme digitali e dei sistemi applicativi. Rilevava che, in forza della sua dedizione all'impresa e al suo impegno aziendale, aveva acquisito uno stretto rapporto fiduciario con i titolari della società che con lettera del 31.03.2022 gli comunicavano che, a far data dal 01.04.2022, sarebbe stato promosso dal 4° al 3° livello contrattuale, nel nuovo CCNL rinominato C1, nonché gli sarebbe stata riconosciuta “la nuova mansione di impiegato di Coordinamento per Elaborazione Paghe
e Contributi per tutte le strutture del gruppo , con contestuale Controparte_1 riconoscimento dell'aumento retributivo. Lamentava che l'11.04.2022 il ricorrente veniva colpito da un attacco ischemico e gli veniva diagnosticato un ictus e, più esattamente, una vasculopatia cerebrale, che lo costringeva a comunicare al datore di lavoro il proprio stato di malattia e, conseguentemente, il relativo congedo sino al 05.10.2022. Riferiva che, dal
06.10.2022 al 02.05.2023, il dipendente alternava periodi di ferie al servizio con riduzioni degli orari di lavoro e che, sebbene il 03.05.2023 il ricorrente rientrava in servizio presso la sede di Messina, il 26.05.2023 la datrice di lavoro, incurante della grave patologia cui affetto, lo trasferiva presso l'albergo Delta sito in Giardini Naxos gestito della Controparte_7 medesima società con un cambio mansioni quale “addetto alle rilevazioni della presenza del personale unitamente alle ulteriori attività di supporto amministrativo del personale”. Aggiungeva che in data 15.06.2023, a causa dello stato e del rischio di ricadute in cui versava, il era Pt_1 costretto a congedarsi per malattia dal posto di lavoro e che, in data 01.12.2023, inviava a mezzo pec formale richiesta sia per la fruizione delle ferie maturate e non godute sino ad allora, sia per essere sottoposto alla visita medica di idoneità alla mansione, all'esito della quale, in data 11.12.2023, lo stesso veniva “dichiarato NON idoneo temporaneamente allo svolgimento della mansione di impiegato” con riferimento ai motivi legati al “rumore” ed ai “video terminali”. Riferiva che a decorrere da gennaio 2024 il dipendente proseguiva il periodo di
2 comporto per malattia e che in data 28.06.2024 inviava una comunicazione a mezzo pec con la quale, preso atto che era prossimo lo spirare del periodo di comporto, chiedeva di potersi avvalere dei riposi arretrati maturati e non goduti equivalenti a 519 giorni, come risultanti dal software gestionale della società al 31.12.2022, o in subordine la liquidazione relativa al suddetto periodo. Esponeva che al suo rientro, in data 10.07.2024, il ricorrente si sottoponeva alla visita medica di idoneità allo svolgimento della mansione all'esito della quale veniva dichiarato “NON idoneo permanente allo svolgimento della mansione di impiegato” e che in data 22.07.2024 la società resistente comunicava al l'avvio della procedura Pt_1 di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 1, comma 40, L. 92/2012.
Lamentava che nonostante il 30.07.2024 venisse esperito il tentativo di conciliazione presso l' di Messina, lo stesso si concludeva con esito negativo Controparte_8
e che in data 02.08.2024 gli veniva recapitato il licenziamento formale con decorrenza anteriore al 22.07.2024.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato per insussistenza del fatto su cui si fonda il licenziamento o, in via subordinata, per difetto di giustificazione e/o per violazione dell'obbligo di repechage; per l'effetto, che venisse annullato il licenziamento de quo ordinando la reintegra del nel posto di lavoro ai Pt_1 sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge 300/1970; sempre per l'effetto, che venisse condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed alla corresponsione di 12 mensilità a titolo di indennità risarcitoria, oltreché al versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento e sino alla effettiva reintegra;
in via gradata che venisse dichiarato risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore (59 anni al momento del licenziamento e 20 di dipendenza), tenuto conto del numero dei dipendenti occupati (circa 400), delle dimensioni dell'attività economica (5 alberghi di proprietà), del comportamento e delle condizioni delle parti;
che venisse condannata la al pagamento dell'indennità sostitutiva dei Controparte_1 riposi non goduti, per un ammontare di 519 giorni e quindi alla somma di € 67.760,00 oltre
€ 19.637,03 per i versamenti contributivi dovuti ad o in quella diversa misura che CP_2 verrà accertata in sede di CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dal diritto al soddisfo;
che venisse condannata la Controparte_1 CP_1 alle spese, competenze e onorari del giudizio.
[...]
3 2. Con memoria depositata il 28.11.2024 si costituiva in giudizio l contestando CP_2 tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, l' evidenziava che alcuna domanda CP_2 era stata proposta nei confronti dell' in punto di fatto e dava atto che il Controparte_9 ricorrente è iscritto all'AGO FPLD denunciato dalla società convenuta per i periodi di cui al giudizio e per le settimane esposte nell'estratto conto previdenziale. Chiedeva, pertanto, che venisse presa una decisione secondo diritto.
3. Con memoria depositata il 05.12.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale esponeva che il si occupava di rilevare la presenza e l'orario
[...] Pt_1 prestato dal personale adibito alla sede di Messina specificando che l'orario di 40 ore settimanali veniva prestato dal lunedì al venerdì con riposo goduto il sabato e la domenica.
Riferiva che con comunicazione del 31.03.2022 la società datrice attribuiva al ricorrente il superiore livello di inquadramento (3°) con mansioni di “Impiegato Coordinamento
Elaborazione Paghe e Contributi” ed un incremento retributivo e che dall'11.04.2022 al
05.10.2022 il si assentava ininterrottamente per un lungo periodo di malattia, dal Pt_1
06.10.2022 al 02.05.2023, intervallando brevi periodi di lavoro a periodi di ferie.
Evidenziava che dal gennaio 2023 l'elaborazione dei cedolini di tutti i dipendenti e le connesse attività di paghe e contributi venivano esternalizzate determinando la soppressione dell'Ufficio paghe ove era adibito il ricorrente al quale veniva comunicato in data 26.05.2023 il suo trasferimento presso l'unità operativa di Giardini Naxos. Lamentava che dal 15.06.2023 il ricorrente si assentava nuovamente per malattia e che in data
01.12.2023, in vista del rientro previsto per il successivo 11.12.2022, il chiedeva di Pt_1 poter usufruire di un ulteriore periodo di ferie e asseriti riposi non goduti dall'11.12.2022 al 31.03.2024. Riferiva quindi che con comunicazione del 07.12.2023 la Società, comunicato di non poter dar seguito all'ulteriore richiesta di ferie, invitava il a sottoporsi a Pt_1 visita obbligatoria all'esito della quale il lavoratore veniva dichiarato “non idoneo temporaneamente allo svolgimento della mansione di impiegato”. Con successiva comunicazione del
22.12.2022 la Società comunicava al dipendente la nuova data fissata per la visita alla quale però il lavoratore non si presentava protraendo la sua assenza sulla base di ulteriori certificati medici e rivendicando il proprio diritto ad usufruire di asseriti 519 giorni di riposo arretrati, maturati e non goduti. La Società resistente aggiungeva che con comunicazione del 04.04.2024, preso atto della fine del periodo di malattia, invitava il ricorrente alla ripresa del servizio per la data del 10.07.2024 e a sottoporsi ad ulteriore visita presso il medico competente che, con certificato del 10.07.2024 dichiarava il “NON idoneo permanente Pt_1 allo svolgimento della mansione di impiegato”. Quindi con comunicazione del 22.07.2024 la avviava la procedura di licenziamento per giustificato motivo Controparte_1
4 oggettivo ex art. 1, comma 40. L. 92/2012 stante l'impossibilità di individuare possibili ricollocazioni non riconducibili alla categoria impiegatizie proponendo una possibile assegnazione con mansioni di operaio ai reparti ristorazione o manutenzione delle strutture ricettive di Milano, Roma e Ortigia. Quanto alla disamina dei tabulati inerenti la situazione riposi alle date del 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022 si evidenziava un'anomalia nel gestionale dell'epoca utilizzato solo dal e solo con riferimento agli addetti degli Pt_1 uffici di sede di Messina in favore dei quali il programma conteggiava n. 104 riposi (in termini di giornate) all'anno “maturati” (probabilmente 2 giorni per ciascuna delle 52 settimane dell'anno) ed alcuno goduto, benché il sabato e la domenica gli uffici di Messina fossero regolarmente chiusi ed il personale ai medesimi adibito godesse senz'altro dei rispettivi riposi settimanali. Evidenziava dunque che la mancata contabilizzazione dei
“riposi” così erroneamente conteggiati determinava il progressivo incremento annuale di ulteriori 104 giorni del dato riportato nella colonna dei riposi maturati alla data del
31.12.2022.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte dal nei confronti della Pt_1 perché infondate e temerarie. Con vittoria di spese, diritti Controparte_1 ed onorari di causa.
4. L'udienza del 16.04.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Nel merito va preliminarmente rilevato che secondo la giurisprudenza di legittimità incombe sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966, e dimostrare in caso di sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore, l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli. Quest'ultimo onere può essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.
Applicando tali principi al caso in questione il recesso deve ritenersi legittimo.
Infatti dall'esame della documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato dichiarato con certificato medico del 10.07.2024 “NON idoneo permanente alla mansione di impiegato”; certificato medico non impugnato dal ricorrente.
5 Occorre quindi richiamare l'art. 41, c. 6 dlgs 81 del 2008 che prevede che “6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.”
Tale norma prevede alla lettera a) l'ipotesi di "idoneità" senza limitazioni che si differenzia da quella prevista dalla lettera b) "parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni" e dalla lettera d) che prevede invece l'inidoneità permanente.
Orbene nel caso di specie il ricorrente non è stato dichiarato idoneo parzialmente con prescrizioni o limitazioni ma è stato dichiarato non idoneo permanentemente allo svolgimento di mansioni di impiegato.
Risulta pertanto corretto il comportamento del datore di lavoro che non ha provveduto ad assegnare il ricorrente ad altre mansioni impiegatizie, senza che possa assumere rilevanza la circostanza che vi siano mansioni impiegatizie che comportino l'uso marginale di videoterminali.
Inoltre risulta che la resistente ha proposto, al fine di salvaguardare il posto CP_4 di lavoro del dipendente, mansioni alternative riconducibili alla categoria di operaio, quale addetto alla ristorazione ovvero alla manutenzione presso le strutture di Milano, Roma e
Ortigia.
In particolare dalla documentazione in atti, nella specie il verbale di conciliazione del
30.07.2024 presso la Commissione Provinciale di Messina, si evince che l'Azienda ha formulato una proposta alternativa al ricorrente, il quale ha rifiutato di essere ricollocato con mansioni di operaio. Deve pertanto ritenersi legittimo il recesso operato dalla società resistente.
Con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennizzo corrispondente a 519 giorni di riposi compensativi maturati e non goduti formulata dal ricorrente, giova rilevare che la resistente ha contestato la legittimità della richiesta, rilevando che il CP_4 ricorrente non avesse svolto lavoro straordinario tale giustificare la maturazione di tale numero di giorni di riposo compensativi. In particolare parte resistente ha evidenziato che la richiesta dei giorni di permessi derivava da un errore nel conteggio dei giorni di riposi settimanali, atteso che il ricorrente lavorava solo dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica gli uffici erano chiusi.
Orbene sebbene parte ricorrente abbia dichiarato di aver lavorato tutti i giorni nessuna prova per testi risulta indicata in ricorso.
6 Né risulta idonea a fondare la richiesta la documentazione in atti, atteso che la stessa non risulta sottoscritta dal datore di lavoro, il quale ha invece rilevato la sussistenza di un errore nell'elaborazioni dati.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
Atteso l'esito della lite e le ragioni della decisione vanno compensate le spese tra il ricorrente e l' CP_2
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della società resistente in euro 6.697,50 oltre spese generali iva e cpa;
- Compensa le spese tra il ricorrente e l' CP_2
Messina 17.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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