Sentenza 3 luglio 2014
Massime • 1
In tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2014, n. 44041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44041 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 03/07/2014
Dott. DE BERARDINIS S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1027
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 587/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG SC N. IL 02/06/1969;
UZ LI N. IL 31/08/1991;
avverso l'ordinanza n. 1051/2013 TRIBUNALE di PARMA, del 18/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.11.13 il GUP del Tribunale di Parma all'esito dell'udienza camerale, convalidava nei confronti di UG NC e UZ ID l'arresto, eseguito in data 17/11/2013, alle ore 12,00, in ordine ai reati di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 5 e L. n. 110 del 1975, art. 4 nonché
per la sola LL in ordine al reato di cui all'art. 707 c.p.. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, esponendo che le due ricorrenti erano state tratte in arresto definito come avvenuto nella flagranza del furto di un portafoglio, commesso in danno di una cliente di un supermercato (Centro Torri di Parma);
- che secondo gli atti una guardia giurata - Vedda Gaetano - in servizio nell'esercizio commerciale, aveva notato l'azione attraverso il sistema di videosorveglianza, e che - dopo l'azione le due donne erano state fermate dal predetto agente,ed una di esse aveva lasciato cadere il portafogli sottratto, che era stato restituito alla persona offesa - il suddetto agente aveva avvertito la Polizia, che era intervenuta traendo in arresto le due ricorrenti.
In base a tali elementi la difesa rilevava che l'arresto non era avvenuto nella flagranza della condotta delittuosa, ritenendo che la convalida fosse viziata dalla violazione degli artt. 381, 382 e 383 c.p.p., evidenziando che per l'ipotesi di reato ascritta non era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. A sostegno del gravame allegava documentazione comprensiva della sentenza emessa a seguito del giudizio direttissimo, il 18.11.13,con la quale le due ricorrenti risultano essere state condannate per i reati ad esse ascritti, rispettivamente la LL alla pena di anni due (di reclusione) e Euro 300 di multa, e la UZ, alla pena di mesi otto di reclusione Euro 120 di multa.
- concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatoli PG sede ha formulato richiesta di annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
Invero,come è stato affermato da questa Corte,in tema di arresto nella quasi-flagranza del reato,il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria,nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale,ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose " o le "tracce"del reato e dunque il susseguirsi,senza soluzione di continuità,della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Cass. Sez.
4 - n. 46159 del 16.9.2008 - RV 241756 - Conforme Sez. 4, n. 7305 del 10.11.2009 - RV 246496). In virtù di tale principio deve ritenersi priva di fondamento la censura avanzata dalla difesa delle ricorrenti, laddove sostiene la violazione di legge in riferimento alla convalida dell'arresto disposta dal giudice, essendo evidente che nella specie sussistevano le condizioni richieste dalla giurisprudenza per ritenere sussistente la quasi-flagranza della condotta illecita, che era stata percepita senza soluzioni di continuità.
Si intendono in tal senso superati tutti i rilievi della difesa ricorrente, onde va pronunziato il rigetto del ricorso, e ciascuna delle ricorrenti va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014