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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/12/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GG EM
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1056/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma, C.F.
, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio C.F._3
in Parma, Viale A. Fratti n. 7 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4 e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “- accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
- accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del
28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente nonché l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito in legge dalla
L. 103/2023, nella parte in cui esclude il diritto dei precari con contratto fino al 30/6 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015; - per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore delle ricorrenti della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, o altro equipollente, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico indicato in premessa e in particolare: - quanto a per Parte_1
gli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 per una somma complessiva pari ad € 1.500,00, ovvero di quella minore o maggiore
Pag. 2 di 11 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- quanto a Pt_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
[...]
2022/2023 per una somma complessiva pari ad € 2.000,00, ovvero di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore procuratore che si dichiara antistatario.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per
l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda della ricorrente Pt_1
riferita all'a.s. 2024/25, ove ritenuta ammissibile, in quanto trattasi
[...]
di supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.202, le parti ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 3 di 11 a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Le parti ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, le parti ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
09.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle
Pag. 4 di 11 modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'anno scolastico Pt_1
2024/2025 in quanto la docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.12.2025.
*** *** ***
Pag. 5 di 11 Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento alla domanda della ricorrente per l' 2024/2025 è Pt_1 Pt_3
fondata, così come rilevato dal difensore delle ricorrenti nelle di trattazione scritta depositate il 12.12.2025.
Nulla è stato invece riconosciuto per le ulteriori domande delle ricorrenti.
Sulla domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2024/25 Pt_1
deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per Contro intervenuto riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le parti ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 6 di 11 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_1
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal Parte_2
10.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 12.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per
Pag. 7 di 11 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della
Pag. 8 di 11 contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 9 di 11 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle parti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il ha CP_1
prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1056/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 10 di 11 - agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di euro 2.000,00 a favore di Pt_2
oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento alla domanda di per l'a.s. 2024/2025, per avvenuto CP_9
riconoscimento del diritto.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_10
con distrazione in favore del procuratore antistatario le spese del giudizio liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.340,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 25/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 11 di 11
TRIBUNALE DI GG EM
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1056/2024 R.G.L. proposta da
(C.F. ; Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Cecere del Foro di Parma, C.F.
, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio C.F._3
in Parma, Viale A. Fratti n. 7 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_1
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4 e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni
Per le ricorrenti: “- accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge
2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
- accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del
28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 e s.m.i. attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente nonché l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito in legge dalla
L. 103/2023, nella parte in cui esclude il diritto dei precari con contratto fino al 30/6 all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 Legge 107/2015; - per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione in favore delle ricorrenti della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, o altro equipollente, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico indicato in premessa e in particolare: - quanto a per Parte_1
gli anni scolastici 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 per una somma complessiva pari ad € 1.500,00, ovvero di quella minore o maggiore
Pag. 2 di 11 ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione;
- quanto a Pt_2
per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
[...]
2022/2023 per una somma complessiva pari ad € 2.000,00, ovvero di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore procuratore che si dichiara antistatario.”
Per il : “1) in via preliminare dichiarare la carenza di CP_1
giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese.
3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede comunque di voler contenere la pretesa entro i limiti del giusto e del provato, e, per
l'effetto, si chiede rigettarsi in ogni caso la domanda della ricorrente Pt_1
riferita all'a.s. 2024/25, ove ritenuta ammissibile, in quanto trattasi
[...]
di supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. 4) Il tutto con la giusta e proporzionata compensazione delle spese di giudizio, in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.10.202, le parti ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 3 di 11 a mettere a disposizione, in favore Controparte_1
di ogni ricorrente, le somme rispettivamente specificate nelle rassegnate conclusioni, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
Le parti ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; Parte_1
- negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023.
In esecuzione di questi contratti, le parti ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
09.01.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle
Pag. 4 di 11 modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda della ricorrente riferita all'anno scolastico Pt_1
2024/2025 in quanto la docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 19.12.2025.
*** *** ***
Pag. 5 di 11 Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento alla domanda della ricorrente per l' 2024/2025 è Pt_1 Pt_3
fondata, così come rilevato dal difensore delle ricorrenti nelle di trattazione scritta depositate il 12.12.2025.
Nulla è stato invece riconosciuto per le ulteriori domande delle ricorrenti.
Sulla domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2024/25 Pt_1
deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per Contro intervenuto riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che le parti ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche ed in particolare:
Pag. 6 di 11 - nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal Parte_1
01.09.2022 al 30.06.2023; nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
- nell'a.s. 2019/2020 con contratto decorrente dal Parte_2
10.09.2019 al 30.06.2020; nell'a.s. 2020/2021 con contratto decorrente dal 12.09.2020 al 30.06.2021; nell'a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022; nell'a.s.
2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_8
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per
Pag. 7 di 11 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della
Pag. 8 di 11 contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 9 di 11 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalle parti, anche dagli “Stati matricolari completi” che il ha CP_1
prodotto in relazione a ciascuna ricorrente, non contestando specificamente i relativi contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00) e decisoria (€ 373,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 1056/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge
107/2015, con conseguente condanna del
[...]
a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento rispettivamente:
Pag. 10 di 11 - agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo di euro 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al Parte_1
soddisfo;
- agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, per un importo di euro 2.000,00 a favore di Pt_2
oltre interessi sino al soddisfo;
[...]
2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento alla domanda di per l'a.s. 2024/2025, per avvenuto CP_9
riconoscimento del diritto.
3) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, CP_10
con distrazione in favore del procuratore antistatario le spese del giudizio liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.340,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 25/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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