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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12387 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54465/24 del Ruolo Generale e promossa da
nato a Faridpur in [...], c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Gela, via Pio X n.18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanfilippo Monachino, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento di diniego Parte_1 della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Dhaka in data 17.10.2024 e notificato il 20.10.24 nei confronti dei genitori del ricorrente, Per_1
nato il [...], e nata il [...].
[...] Per_2
pagina 1 di 7 Si legge nel provvedimento impugnato che la domanda di visto è stata respinta “per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli 28, 29 e 29 bis del decreto Lgs. 286/1998. Dagli articoli 2 e 6 del DPR
394/1999, nonché del Decreto Interministeriale n.850/2011, Allegato A, punto 10, e s.m.i., e in particolare poiché non rientra tra i familiari stabiliti dall'art.29 del Decreto Lgs. 286/1998 in quanto è stata accertata la presenza di altri figli nel Paese”.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “la competenza sull'esistenza dei presupposti di legge per la concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare è attribuita dalla legge solo all'organo istituito presso la Prefettura, acquisito il parere della Questura”. Quanto ai requisiti di cui all'art.29 TUI, il ricorrente allega, per la vivenza a carico, che “provvede continuamente ad inviare denaro ai suoi genitori per mantenerli come da disposizioni bancarie che si allegano (all.16) pertanto è assolutamente pacifica la dipendenza materiale degli stessi con il figlio”. Per quanto riguarda invece l'assenza di altri figli in Bangladesh, il ricorrente deduce che, pur essendo presente sul territorio un'altra figlia, questa “non è in grado di aiutare economicamente i genitori in quanto vive distante, è coniugata ed è totalmente a carico del marito (all.21-23-24-25)”.
Il ricorrente chiede “In via preliminare: ritenere e dichiarare nullo o comunque illegittimo il provvedimento impugnato per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito: dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi familiari in favore dei genitori Sig.ri
e ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. C del D.Lgs. 286/98 e per l'effetto ordinare Persona_1 Per_2 al in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei genitori Sig.ri e ”. Persona_1 Per_3
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, ricevuta di pagamento, nulla osta al ricongiungimento dei genitori della Prefettura di Agrigento, copia passaporto dei genitori, copia documenti del ricorrente, permesso di soggiorno per casi speciali del ricorrente, permesso provvisorio, rettifica di generalità, richiesta di protezione internazionale del ricorrente del 03.10.17, provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria, nr.25 ricevute invio denaro dal ricorrente ai genitori, certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente, contratto di locazione immobile ad uso abitativo del ricorrente, idoneità alloggiativa, certificato di famiglia con traduzione, certificato di matrimonio dei genitori, certificato di matrimonio della sorella del ricorrente, dichiarazione affidavit di e della madre del ricorrente. . Persona_4
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 pagina 2 di 7 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccepisce che, nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova dell'assenza di altri figli nel paese di origine, con conseguente insussistenza di un presupposto indispensabile ai fini del richiesto ricongiungimento.
Più precisamente, nella ricostruzione dei fatti di causa l'Amministrazione allega che “essendo i richiedenti genitori rientranti nella categoria degli under 65, l'Ambasciata disponeva, a seguito di provvedimento di sospensione dei termini del 30.4.2024 (All. 7), un'ispezione ad opera degli addetti della (All. 8)” da cui “ emergeva che, in realtà, i genitori del ricorrente, avessero un'altra Parte_2 figlia in Bangladesh, ED KT”. Inoltre, dall'ispezione emergeva la presenza di altri familiari in luoghi prossimi agli interessati. Secondo parte resistente, “tale profilo è risultato assorbente anche rispetto alla già carente dimostrazione della c.d. vivenza a carico”.
Con note del 09/09/25, il ricorrente chiede un rinvio per l'audizione del ricorrente o per discussione.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori della ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
pagina 3 di 7 La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
A tal riguardo, nell'atto introduttivo del presente giudizio, il difensore erroneamente parifica la posizione del titolare dello status di rifugiato al titolare di protezione umanitaria.
La domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato (e in virtù dell'art. 22, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007, modificato dal D.Lgs. n. 18/2014, ai soggetti titolari di protezione sussidiaria, che sono equiparati ai titolari di status di rifugiato anche con riguardo al ricongiungimento familiare), è caratterizzata da aspetti di evidente specialità (Cass. 27812/22), visto che il considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE richiama la particolare attenzione che richiede la situazione dei rifugiati, "in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare " , che giustifica
"condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare" ( Cass.
20127/21).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27812/2022) è univoca nel confermare l'eccezionalità di tale interpretazione limitatamente ai soggetti titolari di protezione internazionale, tanto che in un caso pagina 4 di 7 sovrapponibile a quello in esame ( il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno all'ascendente per coesione familiare con il figlio soggiornante di lungo periodo in presenza di un altro figlio nel Paese di origine) ha precisato che “ la fattispecie della domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato e caratterizzato da aspetti di evidente specialità (cfr. considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE)….. né la direttiva europea 2003/86/CE, volta a riconoscere tutela all'unità familiare (cfr. considerando 9 con specifico riferimento alla famiglia nucleare, coniuge e figli minori) ed a facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, riconosce tale diritto incondizionatamente agli ascendenti, rispetto ai quali ammette la possibilità che lo Stato membro fissi della condizioni (cfr.considerando 10) senza che esse costituiscano violazioni dell'art. 8 della
CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”.
Nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto confermato anche dal ricorrente stesso, che i genitori - aventi entrambi un'età inferiore ai 65 anni- hanno un'altra figlia, ED KT, sposata e residente nel
Paese di origine.
Alla luce della normativa di riferimento e della citata giurisprudenza, risulta evidente che la presenza di un secondo figlio in Bangladesh impedisce il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Invero, in tale sede non rileva che il ricorrente invii denaro ai genitori e che la sorella non abbia più legami con la famiglia di origine perché sposata. Nel ricorso, viene allegato che la sorella del ricorrente “non è individuabile come familiare adeguato a garantire il sostegno economico di cui necessitano i genitori”; tale assunto non è pertinente al caso di specie in quanto tale interpretazione del requisito della vivenza a carico è limitata alle ipotesi di ricongiungimento di ascendenti del titolare di protezione internazionale (quale non è l'odierno ricorrente, all.9) in ragione di un favor previsto viste le condizioni peculiari di tali soggetti (il requisito della vivenza a carico , - per il ricongiungimento di familiari di persone titolari di protezione internazionale - , ricorre quando il rifugiato appare il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario e “tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti”
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18) .
A ciò si aggiunga che dall'istruttoria effettuata dall'Ambasciata emerge che il padre dell'odierno ricorrente svolge attività di agricoltore e che, oltre la sorella, altri familiari vivono in Bangladesh, nella medesima città di origine, indicando ciò la presenza di una più ampia rete di sostegno.
Neppure rileva l'allegata violazione del diritto all'unità familiare, visto che pacificamente con riferimento al diritto all'unità familiare la Corte Costituzionale ha precisato che ( ord. 368/06) “
l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela pagina 5 di 7 con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori>>; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine e genitori, il legislatore ben può bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n.
224 del 2005 e ordinanza n. 464 del 2005); che la scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un <> (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 232 del 2001); che, in particolare, la Corte ha affermato, con riferimento ai diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia < il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza>> (sentenza n. 224 del
2005); che anche la censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti è stata già dichiarata infondata dalla Corte, < una disciplina differente...... Si e' gia' detto che il diritto al godimento della vita familiare deve essere garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso puo' anche subire restrizioni, purche' nei limiti della ragionevolezza>> (sentenza n. 224 del
2005); in quest'ultima sentenza si precisa ulteriormente che “ tale limite non risulta superato nella previsione normativa in esame, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unita' familiare”.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla domanda di rilascio del visto in favore dei genitori infrasessantacinquenni del ricorrente non essendo stata dimostrata la sussistenza dei requisiti ex art. 29 comma 1 lett.d) del d.lgs.286/98.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, onorari minimi, fase studio, introduttiva : 1453 euro, oltre accessori di legge ).
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
pagina 6 di 7 - condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in 1453 euro, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott.ssa Antonella Di Tullio, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 54465/24 del Ruolo Generale e promossa da
nato a Faridpur in [...], c.f. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Gela, via Pio X n.18, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sanfilippo Monachino, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente –
nei confronti di
Controparte_1
( ), in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente –
Fatto e diritto
Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento di diniego Parte_1 della domanda di visto di ingresso per ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia a
Dhaka in data 17.10.2024 e notificato il 20.10.24 nei confronti dei genitori del ricorrente, Per_1
nato il [...], e nata il [...].
[...] Per_2
pagina 1 di 7 Si legge nel provvedimento impugnato che la domanda di visto è stata respinta “per mancanza dei requisiti prescritti dagli articoli 28, 29 e 29 bis del decreto Lgs. 286/1998. Dagli articoli 2 e 6 del DPR
394/1999, nonché del Decreto Interministeriale n.850/2011, Allegato A, punto 10, e s.m.i., e in particolare poiché non rientra tra i familiari stabiliti dall'art.29 del Decreto Lgs. 286/1998 in quanto è stata accertata la presenza di altri figli nel Paese”.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto “la competenza sull'esistenza dei presupposti di legge per la concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare è attribuita dalla legge solo all'organo istituito presso la Prefettura, acquisito il parere della Questura”. Quanto ai requisiti di cui all'art.29 TUI, il ricorrente allega, per la vivenza a carico, che “provvede continuamente ad inviare denaro ai suoi genitori per mantenerli come da disposizioni bancarie che si allegano (all.16) pertanto è assolutamente pacifica la dipendenza materiale degli stessi con il figlio”. Per quanto riguarda invece l'assenza di altri figli in Bangladesh, il ricorrente deduce che, pur essendo presente sul territorio un'altra figlia, questa “non è in grado di aiutare economicamente i genitori in quanto vive distante, è coniugata ed è totalmente a carico del marito (all.21-23-24-25)”.
Il ricorrente chiede “In via preliminare: ritenere e dichiarare nullo o comunque illegittimo il provvedimento impugnato per le motivazioni di cui in narrativa;
Nel merito: dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi familiari in favore dei genitori Sig.ri
e ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. C del D.Lgs. 286/98 e per l'effetto ordinare Persona_1 Per_2 al in persona del legale Controparte_1 rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare con il ricorrente in favore dei genitori Sig.ri e ”. Persona_1 Per_3
Questi deposita la seguente documentazione: provvedimento impugnato, ricevuta di pagamento, nulla osta al ricongiungimento dei genitori della Prefettura di Agrigento, copia passaporto dei genitori, copia documenti del ricorrente, permesso di soggiorno per casi speciali del ricorrente, permesso provvisorio, rettifica di generalità, richiesta di protezione internazionale del ricorrente del 03.10.17, provvedimento di riconoscimento della protezione umanitaria, nr.25 ricevute invio denaro dal ricorrente ai genitori, certificato di residenza e stato di famiglia del ricorrente, contratto di locazione immobile ad uso abitativo del ricorrente, idoneità alloggiativa, certificato di famiglia con traduzione, certificato di matrimonio dei genitori, certificato di matrimonio della sorella del ricorrente, dichiarazione affidavit di e della madre del ricorrente. . Persona_4
Si costituisce in giudizio il che, Controparte_1 pagina 2 di 7 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccepisce che, nel caso di specie, non è stata raggiunta la prova dell'assenza di altri figli nel paese di origine, con conseguente insussistenza di un presupposto indispensabile ai fini del richiesto ricongiungimento.
Più precisamente, nella ricostruzione dei fatti di causa l'Amministrazione allega che “essendo i richiedenti genitori rientranti nella categoria degli under 65, l'Ambasciata disponeva, a seguito di provvedimento di sospensione dei termini del 30.4.2024 (All. 7), un'ispezione ad opera degli addetti della (All. 8)” da cui “ emergeva che, in realtà, i genitori del ricorrente, avessero un'altra Parte_2 figlia in Bangladesh, ED KT”. Inoltre, dall'ispezione emergeva la presenza di altri familiari in luoghi prossimi agli interessati. Secondo parte resistente, “tale profilo è risultato assorbente anche rispetto alla già carente dimostrazione della c.d. vivenza a carico”.
Con note del 09/09/25, il ricorrente chiede un rinvio per l'audizione del ricorrente o per discussione.
***
Deve anzi tutto premettersi, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio del visto di ingresso in favore dei genitori della ricorrente, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui al sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato.
Occorre anzi tutto rilevare, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
“lo straniero può chiedere il ricongiungimento per […] i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”.
L'art. 29 prosegue evidenziando che “…la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare […] è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta;
[che] l'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo
4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso [mentre] il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute”.
pagina 3 di 7 La concessione del diritto al ricongiungimento familiare è il risultato di un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale, ad una prima fase di competenza della prefettura, funzionale alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, se ne innesta una seconda di pertinenza della rappresentanza diplomatica, alla quale spetta la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre che la verifica, ai sensi dell'art. 29 comma 7 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, della sussistenza dei presupposti di parentela, coniugio e minore età del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso.
A tal riguardo, trattandosi di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio, la dimostrazione dei presupposti per il ricongiungimento richiesto grava in capo all'istante.
Occorre rilevare che all'Autorità Consolare spetta senza dubbio la verifica dell'autenticità della documentazione presentata nonché della situazione soggettiva del richiedente, dovendo valutare anche l'autenticità del legame familiare.
Più nel dettaglio, l'art. 29 lettera d) d.lgs. 286/ 98 prevede in linea generale, ai fini del ricongiungimento, il requisito della vivenza a carico del genitore, che costituisce un limite di ordine generale alla tutela del diritto all'unità familiare, salvo poi distinguere il genitore con età inferiore o superiore a 65 anni , stabilendo per il primo l'inesistenza di altri figli nel paese di origine o di provenienza, per il secondo l'impossibilità di altri figli al loro sostentamento per problemi di salute.
Il diritto all'unità familiare, pertanto, è garantito nelle situazioni di grave bisogno in cui versano i genitori, quando non abbiano alcuna possibilità di provvedere al proprio mantenimento.
A tal riguardo, nell'atto introduttivo del presente giudizio, il difensore erroneamente parifica la posizione del titolare dello status di rifugiato al titolare di protezione umanitaria.
La domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato (e in virtù dell'art. 22, comma 3 e comma 4, del D.Lgs. n. 251/2007, modificato dal D.Lgs. n. 18/2014, ai soggetti titolari di protezione sussidiaria, che sono equiparati ai titolari di status di rifugiato anche con riguardo al ricongiungimento familiare), è caratterizzata da aspetti di evidente specialità (Cass. 27812/22), visto che il considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE richiama la particolare attenzione che richiede la situazione dei rifugiati, "in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare " , che giustifica
"condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare" ( Cass.
20127/21).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27812/2022) è univoca nel confermare l'eccezionalità di tale interpretazione limitatamente ai soggetti titolari di protezione internazionale, tanto che in un caso pagina 4 di 7 sovrapponibile a quello in esame ( il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno all'ascendente per coesione familiare con il figlio soggiornante di lungo periodo in presenza di un altro figlio nel Paese di origine) ha precisato che “ la fattispecie della domanda di ricongiungimento fatta da straniero titolare dello status di rifugiato e caratterizzato da aspetti di evidente specialità (cfr. considerando 8 della direttiva 2003/1986/CE)….. né la direttiva europea 2003/86/CE, volta a riconoscere tutela all'unità familiare (cfr. considerando 9 con specifico riferimento alla famiglia nucleare, coniuge e figli minori) ed a facilitare l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, riconosce tale diritto incondizionatamente agli ascendenti, rispetto ai quali ammette la possibilità che lo Stato membro fissi della condizioni (cfr.considerando 10) senza che esse costituiscano violazioni dell'art. 8 della
CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo”.
Nel caso di specie, risulta pacifico, in quanto confermato anche dal ricorrente stesso, che i genitori - aventi entrambi un'età inferiore ai 65 anni- hanno un'altra figlia, ED KT, sposata e residente nel
Paese di origine.
Alla luce della normativa di riferimento e della citata giurisprudenza, risulta evidente che la presenza di un secondo figlio in Bangladesh impedisce il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare.
Invero, in tale sede non rileva che il ricorrente invii denaro ai genitori e che la sorella non abbia più legami con la famiglia di origine perché sposata. Nel ricorso, viene allegato che la sorella del ricorrente “non è individuabile come familiare adeguato a garantire il sostegno economico di cui necessitano i genitori”; tale assunto non è pertinente al caso di specie in quanto tale interpretazione del requisito della vivenza a carico è limitata alle ipotesi di ricongiungimento di ascendenti del titolare di protezione internazionale (quale non è l'odierno ricorrente, all.9) in ragione di un favor previsto viste le condizioni peculiari di tali soggetti (il requisito della vivenza a carico , - per il ricongiungimento di familiari di persone titolari di protezione internazionale - , ricorre quando il rifugiato appare il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale necessario e “tenendo conto della situazione particolare in cui si trovano i rifugiati e dopo un esame individualizzato che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti”
(Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 12 dicembre 2019 nella causa C-519/18) .
A ciò si aggiunga che dall'istruttoria effettuata dall'Ambasciata emerge che il padre dell'odierno ricorrente svolge attività di agricoltore e che, oltre la sorella, altri familiari vivono in Bangladesh, nella medesima città di origine, indicando ciò la presenza di una più ampia rete di sostegno.
Neppure rileva l'allegata violazione del diritto all'unità familiare, visto che pacificamente con riferimento al diritto all'unità familiare la Corte Costituzionale ha precisato che ( ord. 368/06) “
l'inviolabilità del diritto all'unità familiare è certamente invocabile e deve ricevere la più ampia tutela pagina 5 di 7 con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in formazione e, quindi, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e con i figli minori>>; mentre, nei casi di ricongiungimento tra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine e genitori, il legislatore ben può bilanciare "l'interesse all'affetto" con altri interessi meritevoli di tutela (sentenza n.
224 del 2005 e ordinanza n. 464 del 2005); che la scelta del legislatore di limitare il ricongiungimento alle ipotesi in cui vi è una effettiva e grave situazione di bisogno di quei familiari che non possono in alcun modo soddisfare autonomamente le proprie esigenze primarie di vita, risultando, altresì, privi di altri figli nel Paese di origine in grado di sostentarli, risulta del tutto ragionevole, in quanto il legislatore può regolare l'accesso degli stranieri nel territorio nazionale sulla base di scelte che tengano conto di un <> (sentenza n. 224 del 2005 e ordinanza n. 232 del 2001); che, in particolare, la Corte ha affermato, con riferimento ai diritto al ricongiungimento familiare, che la discrezionalità del legislatore risulta ancora più ampia < il concetto di solidarietà non implica necessariamente quello di convivenza, essendo ben possibile adempiere il relativo obbligo mediante modalità diverse dalla convivenza>> (sentenza n. 224 del
2005); che anche la censura relativa all'asserita disparità di trattamento tra richiedenti il ricongiungimento che abbiano fratelli e richiedenti che invece ne siano sprovvisti è stata già dichiarata infondata dalla Corte, < una disciplina differente...... Si e' gia' detto che il diritto al godimento della vita familiare deve essere garantito senza condizioni a favore dei coniugi e dei nuclei familiari con figli minori, mentre negli altri casi esso puo' anche subire restrizioni, purche' nei limiti della ragionevolezza>> (sentenza n. 224 del
2005); in quest'ultima sentenza si precisa ulteriormente che “ tale limite non risulta superato nella previsione normativa in esame, ove si consideri ad esempio l'ipotesi che vi siano altri figli nel paese d'origine e siano pertanto possibili altre forme di conservazione dell'unita' familiare”.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla domanda di rilascio del visto in favore dei genitori infrasessantacinquenni del ricorrente non essendo stata dimostrata la sussistenza dei requisiti ex art. 29 comma 1 lett.d) del d.lgs.286/98.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, onorari minimi, fase studio, introduttiva : 1453 euro, oltre accessori di legge ).
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
pagina 6 di 7 - condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano in 1453 euro, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Roma, 10 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio
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