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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/11/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 706/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 706/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GD LE;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 10.08.2006 ha contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Crotone con (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di tale Comune, al n. 20, parte II, serie A, dell'anno 2006), dalla cui unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di separazione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le parti nel corso del procedimento hanno depositato in data 15.10.2025 un accordo sulle questioni accessorie, il quale può essere interamente recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 15.10.2025.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone, al n.
20, parte II, serie A, dell'anno 2006);
- omologa le condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 15.10.2025;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 706/2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Massimiliano Bianchi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GD LE;
CONVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 10.08.2006 ha contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Crotone con (trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di tale Comune, al n. 20, parte II, serie A, dell'anno 2006), dalla cui unione sono nati due figli, oggi entrambi maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
La convenuta ha aderito alla domanda di separazione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le parti nel corso del procedimento hanno depositato in data 15.10.2025 un accordo sulle questioni accessorie, il quale può essere interamente recepito, non ravvisandosi ragioni di segno contrario.
Sussistono dunque i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 15.10.2025.
Spese compensate, stante l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Crotone, al n.
20, parte II, serie A, dell'anno 2006);
- omologa le condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti in data 15.10.2025;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli