Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 249
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d DPR 600/73 e dell'art. 21 DPR 633/1972

    La Corte ha ritenuto che la documentazione relativa ai rapporti con la società per il servizio di incasso delle bollette fosse riconducibile ai versamenti tracciabili e che non sia stata esibita tempestivamente all'Ufficio Finanziario. Pertanto, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, tale documentazione non può essere considerata a favore del contribuente in sede contenziosa. Per quanto riguarda i versamenti personali e le movimentazioni varie, nessuna documentazione è stata prodotta. La Corte ha inoltre sottolineato che ogni accredito sul conto corrente si presume reddito imponibile e grava sul contribuente l'onere della prova contraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 249
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 249
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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