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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 26/01/2026 R.G. n. 1474/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari il 28/04/2025, depositato il successivo Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Nominativo_128/05/2025, (c.f. ), rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF010404222/2024 notificato in data 27/02/2025 mediante il quale l'Ufficio Finanziario, avendo riscontrato incoerenze tra i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari e quelli presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria, all'esito del contraddittorio per l'anno d'imposta 2018 aveva determinato un maggior reddito ed un maggior volume d'affari pari ad Euro 55.960,00 ed aveva conseguentemente richiesto il pagamento di Euro 32.624,00 per maggiori imposte dirette, Euro 12.311,00 per maggiore IVA, Euro 22.740,75,00 per sanzioni ed Euro 7.745,36 per interessi. Il ricorrente contestava l'accertamento in esame per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d DPR 600/73 e dell'art. 21 DPR 633/1972 nonché falsa rappresentazione della realtà. In particolare, per giustificare il maggior reddito in contestazione, produceva copia di una lista Società_1rappresentativa dei rapporti intercorsi con tra la società S.p.A. nonché copia della movimentazione bancaria primo trimestre 2018. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. In data 19/06/2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari che contestava i motivi del ricorso eccependo in primo luogo - ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che trova esplicita corrispondenza, in materia di IVA, nell'articolo 51, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972 - la preclusione della considerazione a favore del ricorrente della documentazione non prodotta in risposta agli inviti dell'Ufficio. In secondo luogo evidenziava che, in ogni caso, la documentazione prodotta solo in questa sede dal ricorrente non appare sufficientemente dettagliata e tale da modificare le conclusioni espresse nell'atto impugnato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 08/04/2025 l'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari depositava ulteriore documentazione. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto per i motivi di seguito illustrati. Pacifica tra le parti è vicenda presupposta all'emanazione dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso in esame. Infatti, nell'ambito di una attività antievasione, basata sull'analisi integrata delle informazioni contenute nell'Archivio dei Rapporti Finanziari e degli altri elementi presenti nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato per l'anno di imposta 2018 elementi di incoerenza relativi alla attività di “Commercio al dettaglio di generi di monopolio Ricorrente_1(tabaccherie) (472600)” esercitata da . In particolare erano risultati movimenti in entrata sui conti correnti pari ad € 459.550,00 incoerenti rispetto agli importi indicati nelle dichiarazioni trasmesse ai fini IRPEF, IRAP ed IVA a fronte di un reddito d'impresa dichiarato pari ad €.1.816,00. Sulla base di tale elementi, al fine di accertare l'esatta posizione fiscale del contribuente, la Agenzia delle Entrate notificava al contribuente (odierno ricorrente) l'invito n. I01066/2024 a mezzo PEC protocollo n. 237766 del 6 settembre 2024 chiedendo, ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di giustificare tali incongruenze e di fornire la documentazione contabile utile all'espletamento del controllo in atto per l'anno d'imposta 2018. Dagli atti risulta che l'odierno ricorrente, in data 01/10/2024, esibiva la seguente documentazione: registro dei corrispettivi;
n. 2 lettere comunicazione degli aggi;
n. 1 comunicazione aggio sigarette;
copia degli estratti conto trimestrali relativi al conto corrente n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 - filiale di Monopoli. Alla luce della documentazione presentata, secondo l'Agenzia delle Entrate risultavano giustificati incassi per € 403.589,50 su € 459.550,00 riscontrati nell'Archivio dei Rapporti finanziari. La restante
2 R.G. n. 1474/2025
parte dei movimenti in entrata per complessivi € 55.960,50 non era ritenuta giustificata dalla Agenzia delle Entrare giacché il ricorrente si era limitato ad ascriverli come versamenti personali, versamenti tracciabili e movimentazioni varie (v. voci n. 7, 8 e 9 della risposta all'invito n. I01066/2024) senza addurre alcuna documentazione giustificativa. Pertanto l'Agenzia delle Entrate li considerava come ricavi non contabilizzati e procedeva al relativo recupero a tassazione. L'Agenzia delle Entrare provvedeva, poi, ad attivare il contraddittorio preventivo notificando lo schema di atto TVFQ10404222/2024, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e, infine, scaduto il prescritto termine nell'inerzia della parte, notificava a Ricorrente_1 l'atto impositivo oggetto per presente giudizio. Con unico articolato motivo il ricorrente censura l'avviso di accertamento impugnato per aver l'Agenzia delle Entrate erroneamente ritenuto ingiustificati movimenti in entrata per € 55.960,50 perché: 1) i maggiori ricavi accertati quale differenza tra i movimenti in entrata del conto corrente e le operazioni giustificate sono spiegati dal servizio di incasso delle bollette (documentato mediante una lista rappresentativa dei rapporti intercorsi con tra la società Società_2); 2) i movimenti finanziari non possono trovare perfetta quadratura con le operazioni poste in essere considerato che le vincite vengono pagate dal gestore e successivamente accreditate sul conto pertanto ai fini finanziari vengono duplicate. Replica l'Agenzia delle Entrate eccependo che, non avendo a seguito di apposito invito l'odierno ricorrente fornito la documentazione giustificativa, è preclusa la possibilità di considerare a favore del ricorrente la documentazione prodotta solo in questa sede e che, in ogni caso, tale documentazione è inidonea a giustificare i movimenti in entrata oggetto della contestazione. Ciò posto, la questione verte in merito alla giustificazione da parte del ricorrente di movimenti in entrata per complessivi € 55.960,50. In particolare, considerando quanto dallo stesso ricorrente indicato nella risposta all'invito n. I01066/2024 [v. in atti il file denominato “prospetto incassi”], si tratta delle seguenti voci: 7) versamenti personali;
8) versamenti tracciabili e 9) movimentazioni varie. Orbene, ad avviso della Corte la documentazione prodotta dal ricorrente relativa ai rapporti intercorsi Società_1con la società S.p.A. per il servizio di incasso delle bollette è riconducibile alla categoria dei versamenti tracciabili (v. voce n. 7 della risposta all'invito). Si tratta, a giudizio della Corte, di documentazione sicuramente disponibile per il ricorrente fin dall'epoca in cui ebbe a ricevere l'invito e che non venne dallo stesso esibita all'Ufficio Finanziario. Né il ricorrente ha giustificato il motivo della mancata esibizione di tale documentazione all'epoca dell'invito (n. I01066/2024 spedito a mezzo PEC protocollo n. 237766 del 6 settembre 2024). La mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, nella fase introduttiva in risposta agli inviti dell'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che trova esplicita corrispondenza, in materia di IVA, nell'articolo 51, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, produce l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa. Pertanto, non potendosi tenere conto in questa sede giurisdizionale di tale documentazione in ragione della predetta preclusione imposta dalla Legge, i versamenti tracciabili in questione restano ingiustificati. Per quanto riguarda i versamenti personali e le movimentazione varie (v. voce nn. 8 e 9 della risposta all'invito) nessuna documentazione è stata prodotta dal ricorrente né in sede di risposta all'invito né in questa sede. Infatti il ricorrente si è limitato ad argomentare che il disallineamento dei movimenti dipende dai pagamenti delle vincite dei giochi. Ad avviso di questa Corte, l'argomento non è probante in quanto il ricorrente deve giustificare i movimenti per contanti in entrata sul conto corrente, mentre il pagamento delle vincite dei giochi contabilmente comporta altrettante uscite. Quindi anche con riferimento alle predette voci permane la assoluta mancanza di adeguata giustificazione. In definiva, atteso che - come di recente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordin. n. 24352 del 10/08/2023 - qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del contribuente si presume essere un reddito imponibile e che grava sul contribuente stesso l'onere della prova contraria, nella
3 R.G. n. 1474/2025
fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente provveduto a recuperare a tassazione i movimenti in entrata rimasti ingiustificati da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in euro 1.800,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
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Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF010404222 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 26/01/2026 R.G. n. 1474/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari il 28/04/2025, depositato il successivo Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Nominativo_128/05/2025, (c.f. ), rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TVF010404222/2024 notificato in data 27/02/2025 mediante il quale l'Ufficio Finanziario, avendo riscontrato incoerenze tra i dati presenti nell'archivio dei rapporti finanziari e quelli presenti nella banca dati dell'anagrafe tributaria, all'esito del contraddittorio per l'anno d'imposta 2018 aveva determinato un maggior reddito ed un maggior volume d'affari pari ad Euro 55.960,00 ed aveva conseguentemente richiesto il pagamento di Euro 32.624,00 per maggiori imposte dirette, Euro 12.311,00 per maggiore IVA, Euro 22.740,75,00 per sanzioni ed Euro 7.745,36 per interessi. Il ricorrente contestava l'accertamento in esame per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lettera d DPR 600/73 e dell'art. 21 DPR 633/1972 nonché falsa rappresentazione della realtà. In particolare, per giustificare il maggior reddito in contestazione, produceva copia di una lista Società_1rappresentativa dei rapporti intercorsi con tra la società S.p.A. nonché copia della movimentazione bancaria primo trimestre 2018. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. In data 19/06/2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari che contestava i motivi del ricorso eccependo in primo luogo - ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che trova esplicita corrispondenza, in materia di IVA, nell'articolo 51, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972 - la preclusione della considerazione a favore del ricorrente della documentazione non prodotta in risposta agli inviti dell'Ufficio. In secondo luogo evidenziava che, in ogni caso, la documentazione prodotta solo in questa sede dal ricorrente non appare sufficientemente dettagliata e tale da modificare le conclusioni espresse nell'atto impugnato. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 08/04/2025 l'Agenzia delle Entrate Direz. Prov. Bari depositava ulteriore documentazione. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene respinto per i motivi di seguito illustrati. Pacifica tra le parti è vicenda presupposta all'emanazione dell'avviso di accertamento oggetto del ricorso in esame. Infatti, nell'ambito di una attività antievasione, basata sull'analisi integrata delle informazioni contenute nell'Archivio dei Rapporti Finanziari e degli altri elementi presenti nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle Entrate aveva riscontrato per l'anno di imposta 2018 elementi di incoerenza relativi alla attività di “Commercio al dettaglio di generi di monopolio Ricorrente_1(tabaccherie) (472600)” esercitata da . In particolare erano risultati movimenti in entrata sui conti correnti pari ad € 459.550,00 incoerenti rispetto agli importi indicati nelle dichiarazioni trasmesse ai fini IRPEF, IRAP ed IVA a fronte di un reddito d'impresa dichiarato pari ad €.1.816,00. Sulla base di tale elementi, al fine di accertare l'esatta posizione fiscale del contribuente, la Agenzia delle Entrate notificava al contribuente (odierno ricorrente) l'invito n. I01066/2024 a mezzo PEC protocollo n. 237766 del 6 settembre 2024 chiedendo, ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di giustificare tali incongruenze e di fornire la documentazione contabile utile all'espletamento del controllo in atto per l'anno d'imposta 2018. Dagli atti risulta che l'odierno ricorrente, in data 01/10/2024, esibiva la seguente documentazione: registro dei corrispettivi;
n. 2 lettere comunicazione degli aggi;
n. 1 comunicazione aggio sigarette;
copia degli estratti conto trimestrali relativi al conto corrente n. Conto_Corrente_1 acceso presso la Banca_1 - filiale di Monopoli. Alla luce della documentazione presentata, secondo l'Agenzia delle Entrate risultavano giustificati incassi per € 403.589,50 su € 459.550,00 riscontrati nell'Archivio dei Rapporti finanziari. La restante
2 R.G. n. 1474/2025
parte dei movimenti in entrata per complessivi € 55.960,50 non era ritenuta giustificata dalla Agenzia delle Entrare giacché il ricorrente si era limitato ad ascriverli come versamenti personali, versamenti tracciabili e movimentazioni varie (v. voci n. 7, 8 e 9 della risposta all'invito n. I01066/2024) senza addurre alcuna documentazione giustificativa. Pertanto l'Agenzia delle Entrate li considerava come ricavi non contabilizzati e procedeva al relativo recupero a tassazione. L'Agenzia delle Entrare provvedeva, poi, ad attivare il contraddittorio preventivo notificando lo schema di atto TVFQ10404222/2024, emesso ai sensi dell'articolo 6-bis, commi 1 e 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e, infine, scaduto il prescritto termine nell'inerzia della parte, notificava a Ricorrente_1 l'atto impositivo oggetto per presente giudizio. Con unico articolato motivo il ricorrente censura l'avviso di accertamento impugnato per aver l'Agenzia delle Entrate erroneamente ritenuto ingiustificati movimenti in entrata per € 55.960,50 perché: 1) i maggiori ricavi accertati quale differenza tra i movimenti in entrata del conto corrente e le operazioni giustificate sono spiegati dal servizio di incasso delle bollette (documentato mediante una lista rappresentativa dei rapporti intercorsi con tra la società Società_2); 2) i movimenti finanziari non possono trovare perfetta quadratura con le operazioni poste in essere considerato che le vincite vengono pagate dal gestore e successivamente accreditate sul conto pertanto ai fini finanziari vengono duplicate. Replica l'Agenzia delle Entrate eccependo che, non avendo a seguito di apposito invito l'odierno ricorrente fornito la documentazione giustificativa, è preclusa la possibilità di considerare a favore del ricorrente la documentazione prodotta solo in questa sede e che, in ogni caso, tale documentazione è inidonea a giustificare i movimenti in entrata oggetto della contestazione. Ciò posto, la questione verte in merito alla giustificazione da parte del ricorrente di movimenti in entrata per complessivi € 55.960,50. In particolare, considerando quanto dallo stesso ricorrente indicato nella risposta all'invito n. I01066/2024 [v. in atti il file denominato “prospetto incassi”], si tratta delle seguenti voci: 7) versamenti personali;
8) versamenti tracciabili e 9) movimentazioni varie. Orbene, ad avviso della Corte la documentazione prodotta dal ricorrente relativa ai rapporti intercorsi Società_1con la società S.p.A. per il servizio di incasso delle bollette è riconducibile alla categoria dei versamenti tracciabili (v. voce n. 7 della risposta all'invito). Si tratta, a giudizio della Corte, di documentazione sicuramente disponibile per il ricorrente fin dall'epoca in cui ebbe a ricevere l'invito e che non venne dallo stesso esibita all'Ufficio Finanziario. Né il ricorrente ha giustificato il motivo della mancata esibizione di tale documentazione all'epoca dell'invito (n. I01066/2024 spedito a mezzo PEC protocollo n. 237766 del 6 settembre 2024). La mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, nella fase introduttiva in risposta agli inviti dell'Ufficio Finanziario, ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, che trova esplicita corrispondenza, in materia di IVA, nell'articolo 51, ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, produce l'effetto di impedirne la considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa. Pertanto, non potendosi tenere conto in questa sede giurisdizionale di tale documentazione in ragione della predetta preclusione imposta dalla Legge, i versamenti tracciabili in questione restano ingiustificati. Per quanto riguarda i versamenti personali e le movimentazione varie (v. voce nn. 8 e 9 della risposta all'invito) nessuna documentazione è stata prodotta dal ricorrente né in sede di risposta all'invito né in questa sede. Infatti il ricorrente si è limitato ad argomentare che il disallineamento dei movimenti dipende dai pagamenti delle vincite dei giochi. Ad avviso di questa Corte, l'argomento non è probante in quanto il ricorrente deve giustificare i movimenti per contanti in entrata sul conto corrente, mentre il pagamento delle vincite dei giochi contabilmente comporta altrettante uscite. Quindi anche con riferimento alle predette voci permane la assoluta mancanza di adeguata giustificazione. In definiva, atteso che - come di recente confermato dalla Corte di Cassazione con Ordin. n. 24352 del 10/08/2023 - qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del contribuente si presume essere un reddito imponibile e che grava sul contribuente stesso l'onere della prova contraria, nella
3 R.G. n. 1474/2025
fattispecie in esame l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente provveduto a recuperare a tassazione i movimenti in entrata rimasti ingiustificati da parte del ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate resistente, che liquida in euro 1.800,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari il 26/01/2026
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
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