Art. 3.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge rispettivamente negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si fara' fronte per lire 500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 2.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal fondo speciale di cui ad capitolo 495 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge rispettivamente negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si fara' fronte per lire 500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 2.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal fondo speciale di cui ad capitolo 495 dello stato di previsione del Ministero dei tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.