Articolo 6 della Legge 11 marzo 1953, n. 205
Articolo 5
Versione
29 aprile 1953
Art. 6.
Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.
La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovra' aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.

Entrata in vigore il 29 aprile 1953