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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del giudice dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. RG 40/2022 promossa da:
( nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ig nr. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Gazzola del Foro di Treviso ( ) con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco C.F._2
X Aprile n. 13, giusta procura in atti
- attore - contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
e in Mestre-Venezia (VE) Via Don Tosatto n. 147 (P.Iva ), P.IVA_1 rappresent a dall'Avv. Daniela Andriolo del Foro di Vicenza ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in C.F._3
), Corte Capuleti n. 11, giusta procura in atti,
- convenuta -
In punto: risarcimento danni ex art.2043 c.c.
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2022 l'attore conveniva Parte_1 avanti il Tribunale di Venezia l' affinché fosse accertata la Controparte_1 responsabilità della convenuta dannoso subito a seguito dell'intervento chirurgico dell'11.12.2017, eseguito presso l'Ospedale , chiedendo: CP_2
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' nr. 3 Controparte_1
“ ” nella causazione dell'evento dannoso per cui è cau Sig. CP_1
, dopo l'intervento chirurgico subito in data 11/12/2017 presso il Parte_1
(VE) e, per l'effetto, condannare nr. 3 CP_2 Controparte_1
1
“ ” al risarcimento, in favore del Sig. di tutti i danni occorsigli, CP_1 Parte_1
c o non patrimoniale, secondo la qua all'attore nel presente atto in applicazione della relazione medico legale, quantificati, complessivamente, nell'importo di € 109.398,76, o in quelle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare, sulla base della documentazione medica versata in atti e su quella in possesso della A.U.L.L.S., nr. 3 relativamente al sinistro occorso al Sig. CP_1 [...]
se i danni patiti dall'attore a c mplicazioni insorte a seguito dell'interve Parte_1 ea dell'11/12/2017, effettuato presso la Sede di siano riconducibili a negligenza CP_2
e/o imprudenza e/o imperizia dei sanitari della struttura, nell'esecuzione delle operazioni preoperatorie, quelle operatorie o anche solo per l'inosservanza delle c.d. Linee Guida CDC per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, oltre che l'esatta natura ed entità dei danni subiti. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, co. 6) c.p.c. IN OGNI CASO: Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, oltre accessori di legge, con espressa richiesta di distrazione a mente dell'art. 93 C.p.c.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2022 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: Controparte_1
“in via principale, il riget e perché infondate in fatto e in diritto in via subordinata, la riduzione delle pretese attore a quanto di diritto e in ogni caso con determinazione del grado di responsabilità imputabile alla convenuta e il grado di responsabilità attribuibile a terzi e/o all'attore stesso, limitando la condanna della convenuta solo alla quota di responsabilità alla stessa attribuibile”. Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., disposta CTU medico legale, successivamente ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. In fatto: A seguito di un infortunio avvenuto in data 6.9.2017 , veniva Parte_1 condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Dolo (VE) ove gli veniva riscontata un'ampia ferita “al terzo distale” della gamba sinistra causata dalla caduta di una lamiera durante il lavoro, con lesione tendinea;
ricoverato presso l'O.C. di Dolo, Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia veniva sottoposto ad un intervento di tenorrafia del tendine achilleo, con prescrizione di una doccia gessata per 28 giorni e terapia con Clexane 4000 1 fl s.c./die fino alla ripresa del carico completo dell'arto operato. In data 21.11.2017 il veniva sottoposto ad una nuova visita di controllo, resasi Pt_1 necessaria dal perma rti dolori all'arto infortunato. Successivamente in data 11.12.2017 veniva ricoverato nuovamente presso l'ospedale di Dolo – U.L.S.S. ” dove, a seguito della diagnosi di una “rirottura del Parte_2 tendine m. tibiale iva sottoposto ad un nuovo intervento di plastica tendinea mediante doppio trapianto per traslazione. Alla visita ortopedica di controllo successiva, effettuata in data 19.12.2017, veniva applicato un tutore Walker e riscontrata “Ferita a lembo sofferente”.
In data 27.12.2017 veniva eseguito un nuovo controllo, sempre presso la Unità Operativa di , Ospedale di , dove, ancora una Controparte_3 CP_2 volta, veniva riscontrata “ferita sofferente ma non necrotica” e veniva rimossa la sutura. Successivamente, temendo un'infezione della ferita (la stessa risultava maleodorante e secernente), l'attore di recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Montebelluna (TV) ove veniva diagnosticato che “la ferita si presenta sofferente con iniziale zona di necrosi a livello della porzione centrale della ferita chirurgica – Si medica con garza imbevuta di Rifocin – Augmentin 1 gr 2 volte die – Si prescrive valutazione chirurgo plastico” che rilevava “affetto da piaghe gamba sinistra post. Traumatica e con lesione del tendine tibiale anteriore. Praticata toilette chirurgica ancora esposizione tendinea per cui innesto di cute sarebbe vano” In data 18.1.2018 veniva disposta, presso la di Montebelluna, un'indagine Parte_3 batteriologica sui tessuti interessati, e veniva “cocchi gram positivi. Crescita di Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae” In data 30.1.2018, l'attore veniva sottoposto a visita dal Dott. , direttore Persona_1 dell'U.O.C. dell'Ospedale di Padova e sottoposto ad un primo Controparte_4
“intervento as one … ed altra riparazione o ricostruzione di cute o tessuto sottocutaneo” e ad un secondo per la ricostruzione cutanea e tendinea con lembo microchirurgico composito. Dopo una serie di visite di controllo, in data 5.7.2018 veniva refertato il persistere di una
“minuta area cruenta a livello dell'apice distale del lembo, sottoposta a toilette con cucchiaio di volkman e medicazione con Aquacel. Non palpabile il tendine perché in corrispondenza del Gap perché sostituito con avvolgimenti di fascia lata …Via libera a fisioterapia in piscina”. Il consulente di parte cui si è rivolto l'attore al termine della malattia ha individuato il momento dell'infezione al secondo ricovero presso l'Ospedale di Dolo, allorquando l'attore è stato sottoposto all'intervento chirurgico di plastica tendinea. In particolare, la negligenza è da individuarsi nella superficialità con cui, a due settimane dall'intervento, i sanitari, ad esito di un controllo, non hanno rinvenuto alcuna anomalia alla ferita e, ciò, nonostante l'attore, a distanza di soli due giorni dal secondo intervento, si fosse recato preso il pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, lamentando che la ferita fosse maleodorante. In conclusione, ha ritenuto che il caso in oggetto rientrasse, senza ombra alcuna di dubbio, nei criteri CDC, come infezione profonda del sito chirurgico, causata da un'inadeguata gestione della ferita, prima dell'intervento chirurgico plastico, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico.
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Sul nesso di causalità È necessario innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra l'operazione di plastica tendinea e l'infezione batterica nosocomiale. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attore e l'ente ospedaliero, sicché risulta altamente probabile che in occasione del secondo ricovero dall'attore presso il PS di abbia CP_2 contratto il batterio nosocomiale. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra l'operazione e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta. Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver posto in essere tutti i controlli volti ad escluderne l'eventuale infezione. La struttura sanitaria convenuta dovrà, quindi, provare che la prestazione è stata eseguita con la dovuta diligenza e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da fattori imprevedibili;
compete alla convenuta provare di aver tenuto un comportamento diligente e di non aver commesso, durante tutte le fasi dell'intervento alcun errore causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto il proprio onere probatorio, allegando il rapporto negoziale instauratosi tra le parti a seguito e per effetto del ricovero presso il PS di , peraltro documentato e non contestato dalle parti, e allegando, quale fatto CP_2 co o della sua pretesa risarcitoria, l'inadempimento da parte della predetta società delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità intercorso tra le parti. La società convenuta, invece, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento della prestazione, ovvero la non imputabilità del suo mancato adempimento. La convenuta, infatti, si è limitata ad affermare che la responsabilità dell'infezione generatasi non fosse imputabile al personale sanitario che aveva curato il paziente nel rispetto dei criteri di diligenza, prudenza e perizia richiesti dalla scienza medica. A sostegno di tale tesi difensiva, la convenuta ha richiamato i trattamenti antibiotici prestati, l'intervento chirurgico eseguito. Tali circostanze, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare la prova liberatoria della debitrice e a dimostrare che la stessa abbia correttamente adempiuto la propria obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza, adottando misure precauzionali adeguate all'età, alle condizioni psico fisiche, allo stato di salute del paziente ed idonee a prevenire l'insorgere dell'infezione nosocomiale riscontrata o, quantomeno, a ridurne gli effetti negativi. Gli esiti della CTU, infatti, non lasciano spazio a dubbi circa la sussistenza della responsabilità della convenuta e circa l'assoluta inadeguatezza dell'operato tenuto dal personale sanitario della struttura per far fronte all'infezione contratta a seguito dell'intervento di plastica tendinea. Esiti che appaiono perfettamente condivisibili, in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi. In particolare, i consulenti Dott.ssa e prof. hanno Persona_2 Per_3 concluso:
“Le infezioni da MSSA e da Enterobacter Cloacae non sono assimilabili ad una ICA in quanto il profilo di sensibilità definisce questi batteri normali commensali della cute. Essi hanno causato una infezione dei tessuti molli nella caviglia sinistra, già provata da precedente trauma. - L'infezione è intervenuta in occasione del secondo intervento all'Ospedale di - Vi è stato un colpevole ritardo CP_2 nell'effettuazione del tampone per individuare l'infezione. - La terapia antibiotica prescritta all'Ospedale di il 2 gennaio 2018 non era a dosaggio adeguato. - Si doveva applicare la vaacum therapy, come CP_2 co ente è stato fatto in Chirurgia Plastica a Padova. - Il ritardo nella diagnosi dell'infezione e la cattiva gestione della stessa, anche dopo la diagnosi prima del passaggio in cura alla Chirurgia Plastica, ha determinato la progressione del processo infettivo con esito in necrosi tessutale con perdita di sostanza cutanea e tendine. - Si è reso necessario così l'intervento riparatore chirurgo-plastico a cui è seguito un lungo trattamento terapeutico medico e chirurgico nonché riabilitativo”. Valutando gli specialisti un:
“danno biologico permanente da attribuirsi alla colpa professionale e come tale risarcibile risulta corrispondere ad una invalidità del 6-7%. Ricorre la fattispecie del danno differenziale per cui nella trasformazione economica il calcolo monetario deve essere effettuato con l'indicazione del valore tabellare del punto a partire dalla fascia superiore al 10%. Appare, inoltre, evidente una ripercussione negativa del quadro menomante su un'attività lavorativa che comporta sforzi e sollevamento di pesi, quale l'attività svolta dall'attore. Risulta, quindi, prospettabile una rivalutazione del parametro economico di riferimento, nella trasformazione patrimoniale del danno biologico indicato, così come previsto per
fattispecie analoghe anche dall'articolo 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni. Il livello di sofferenza psico-fisica è stato di grado elevato per 10 giorni di malattia, di grado medio-elevato per 60 giorni, di grado medio per 90 giorni e di grado medio-lieve per gli ultimi 20 giorni, come lo è oggi a postumi stabilizzati”. Risultano poi congrue spese di cura e riabilitazione pari ad € 1.075,48, le spese per la perizia medico-legale di parte pari a € 1.722,00.
Pertanto, il danno subito da può essere calcolato come di Parte_1 seguito: età 48 anni - percentuale di invalidità permanente 6/7% - punto danno biologico con incremento € 2.612,40 - punto base I.T.T. € 115,00 - Giorni di invalidità temporanea totale 10 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20; totale generale € 26.064,00 con personalizzazione € 31.660,00, oltre spese mediche congrue pari ad € 2.797,48, totale € 34.457,48, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Ne consegue che l' è tenuta a risarcire all'attore detta somma. Controparte_5
Le spese di lite se sì come le spese di CTU che vengono poste in via definitiva e per l'intero a carico alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_5 Pt_1
57,48 oltre interessi legali dalla sente
[...] saldo.
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di parte Controparte_5 attrice che liq pensi, oltre anticipazioni € 786,00, oltre accessori e rimborso forfettario 15%, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
3) pone le spese di CTU in via definitiva e per l'intero a carico di CP_5
[...]
Così deciso in Venezia, 20 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
in persona del giudice dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. RG 40/2022 promossa da:
( nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ig nr. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Gazzola del Foro di Treviso ( ) con domicilio eletto presso il suo studio in Castelfranco C.F._2
X Aprile n. 13, giusta procura in atti
- attore - contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
e in Mestre-Venezia (VE) Via Don Tosatto n. 147 (P.Iva ), P.IVA_1 rappresent a dall'Avv. Daniela Andriolo del Foro di Vicenza ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in C.F._3
), Corte Capuleti n. 11, giusta procura in atti,
- convenuta -
In punto: risarcimento danni ex art.2043 c.c.
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Con atto di citazione notificato in data 4.1.2022 l'attore conveniva Parte_1 avanti il Tribunale di Venezia l' affinché fosse accertata la Controparte_1 responsabilità della convenuta dannoso subito a seguito dell'intervento chirurgico dell'11.12.2017, eseguito presso l'Ospedale , chiedendo: CP_2
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c. dell' nr. 3 Controparte_1
“ ” nella causazione dell'evento dannoso per cui è cau Sig. CP_1
, dopo l'intervento chirurgico subito in data 11/12/2017 presso il Parte_1
(VE) e, per l'effetto, condannare nr. 3 CP_2 Controparte_1
1
“ ” al risarcimento, in favore del Sig. di tutti i danni occorsigli, CP_1 Parte_1
c o non patrimoniale, secondo la qua all'attore nel presente atto in applicazione della relazione medico legale, quantificati, complessivamente, nell'importo di € 109.398,76, o in quelle diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA: Disporsi C.T.U. medico legale volta ad accertare, sulla base della documentazione medica versata in atti e su quella in possesso della A.U.L.L.S., nr. 3 relativamente al sinistro occorso al Sig. CP_1 [...]
se i danni patiti dall'attore a c mplicazioni insorte a seguito dell'interve Parte_1 ea dell'11/12/2017, effettuato presso la Sede di siano riconducibili a negligenza CP_2
e/o imprudenza e/o imperizia dei sanitari della struttura, nell'esecuzione delle operazioni preoperatorie, quelle operatorie o anche solo per l'inosservanza delle c.d. Linee Guida CDC per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, oltre che l'esatta natura ed entità dei danni subiti. Con riserva di integrare, modificare, ampliare e formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183, co. 6) c.p.c. IN OGNI CASO: Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi, oltre accessori di legge, con espressa richiesta di distrazione a mente dell'art. 93 C.p.c.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.03.2022 si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo: Controparte_1
“in via principale, il riget e perché infondate in fatto e in diritto in via subordinata, la riduzione delle pretese attore a quanto di diritto e in ogni caso con determinazione del grado di responsabilità imputabile alla convenuta e il grado di responsabilità attribuibile a terzi e/o all'attore stesso, limitando la condanna della convenuta solo alla quota di responsabilità alla stessa attribuibile”. Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c., disposta CTU medico legale, successivamente ritenuta la causa matura per la decisione, il GOP tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. In fatto: A seguito di un infortunio avvenuto in data 6.9.2017 , veniva Parte_1 condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Dolo (VE) ove gli veniva riscontata un'ampia ferita “al terzo distale” della gamba sinistra causata dalla caduta di una lamiera durante il lavoro, con lesione tendinea;
ricoverato presso l'O.C. di Dolo, Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia veniva sottoposto ad un intervento di tenorrafia del tendine achilleo, con prescrizione di una doccia gessata per 28 giorni e terapia con Clexane 4000 1 fl s.c./die fino alla ripresa del carico completo dell'arto operato. In data 21.11.2017 il veniva sottoposto ad una nuova visita di controllo, resasi Pt_1 necessaria dal perma rti dolori all'arto infortunato. Successivamente in data 11.12.2017 veniva ricoverato nuovamente presso l'ospedale di Dolo – U.L.S.S. ” dove, a seguito della diagnosi di una “rirottura del Parte_2 tendine m. tibiale iva sottoposto ad un nuovo intervento di plastica tendinea mediante doppio trapianto per traslazione. Alla visita ortopedica di controllo successiva, effettuata in data 19.12.2017, veniva applicato un tutore Walker e riscontrata “Ferita a lembo sofferente”.
In data 27.12.2017 veniva eseguito un nuovo controllo, sempre presso la Unità Operativa di , Ospedale di , dove, ancora una Controparte_3 CP_2 volta, veniva riscontrata “ferita sofferente ma non necrotica” e veniva rimossa la sutura. Successivamente, temendo un'infezione della ferita (la stessa risultava maleodorante e secernente), l'attore di recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Montebelluna (TV) ove veniva diagnosticato che “la ferita si presenta sofferente con iniziale zona di necrosi a livello della porzione centrale della ferita chirurgica – Si medica con garza imbevuta di Rifocin – Augmentin 1 gr 2 volte die – Si prescrive valutazione chirurgo plastico” che rilevava “affetto da piaghe gamba sinistra post. Traumatica e con lesione del tendine tibiale anteriore. Praticata toilette chirurgica ancora esposizione tendinea per cui innesto di cute sarebbe vano” In data 18.1.2018 veniva disposta, presso la di Montebelluna, un'indagine Parte_3 batteriologica sui tessuti interessati, e veniva “cocchi gram positivi. Crescita di Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae” In data 30.1.2018, l'attore veniva sottoposto a visita dal Dott. , direttore Persona_1 dell'U.O.C. dell'Ospedale di Padova e sottoposto ad un primo Controparte_4
“intervento as one … ed altra riparazione o ricostruzione di cute o tessuto sottocutaneo” e ad un secondo per la ricostruzione cutanea e tendinea con lembo microchirurgico composito. Dopo una serie di visite di controllo, in data 5.7.2018 veniva refertato il persistere di una
“minuta area cruenta a livello dell'apice distale del lembo, sottoposta a toilette con cucchiaio di volkman e medicazione con Aquacel. Non palpabile il tendine perché in corrispondenza del Gap perché sostituito con avvolgimenti di fascia lata …Via libera a fisioterapia in piscina”. Il consulente di parte cui si è rivolto l'attore al termine della malattia ha individuato il momento dell'infezione al secondo ricovero presso l'Ospedale di Dolo, allorquando l'attore è stato sottoposto all'intervento chirurgico di plastica tendinea. In particolare, la negligenza è da individuarsi nella superficialità con cui, a due settimane dall'intervento, i sanitari, ad esito di un controllo, non hanno rinvenuto alcuna anomalia alla ferita e, ciò, nonostante l'attore, a distanza di soli due giorni dal secondo intervento, si fosse recato preso il pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, lamentando che la ferita fosse maleodorante. In conclusione, ha ritenuto che il caso in oggetto rientrasse, senza ombra alcuna di dubbio, nei criteri CDC, come infezione profonda del sito chirurgico, causata da un'inadeguata gestione della ferita, prima dell'intervento chirurgico plastico, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista terapeutico.
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Sul nesso di causalità È necessario innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra l'operazione di plastica tendinea e l'infezione batterica nosocomiale. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attore e l'ente ospedaliero, sicché risulta altamente probabile che in occasione del secondo ricovero dall'attore presso il PS di abbia CP_2 contratto il batterio nosocomiale. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra l'operazione e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta. Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver posto in essere tutti i controlli volti ad escluderne l'eventuale infezione. La struttura sanitaria convenuta dovrà, quindi, provare che la prestazione è stata eseguita con la dovuta diligenza e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da fattori imprevedibili;
compete alla convenuta provare di aver tenuto un comportamento diligente e di non aver commesso, durante tutte le fasi dell'intervento alcun errore causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso.
Nel caso di specie, l'attore ha soddisfatto il proprio onere probatorio, allegando il rapporto negoziale instauratosi tra le parti a seguito e per effetto del ricovero presso il PS di , peraltro documentato e non contestato dalle parti, e allegando, quale fatto CP_2 co o della sua pretesa risarcitoria, l'inadempimento da parte della predetta società delle obbligazioni nascenti dal contratto di spedalità intercorso tra le parti. La società convenuta, invece, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento della prestazione, ovvero la non imputabilità del suo mancato adempimento. La convenuta, infatti, si è limitata ad affermare che la responsabilità dell'infezione generatasi non fosse imputabile al personale sanitario che aveva curato il paziente nel rispetto dei criteri di diligenza, prudenza e perizia richiesti dalla scienza medica. A sostegno di tale tesi difensiva, la convenuta ha richiamato i trattamenti antibiotici prestati, l'intervento chirurgico eseguito. Tali circostanze, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare la prova liberatoria della debitrice e a dimostrare che la stessa abbia correttamente adempiuto la propria obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza, adottando misure precauzionali adeguate all'età, alle condizioni psico fisiche, allo stato di salute del paziente ed idonee a prevenire l'insorgere dell'infezione nosocomiale riscontrata o, quantomeno, a ridurne gli effetti negativi. Gli esiti della CTU, infatti, non lasciano spazio a dubbi circa la sussistenza della responsabilità della convenuta e circa l'assoluta inadeguatezza dell'operato tenuto dal personale sanitario della struttura per far fronte all'infezione contratta a seguito dell'intervento di plastica tendinea. Esiti che appaiono perfettamente condivisibili, in quanto conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi. In particolare, i consulenti Dott.ssa e prof. hanno Persona_2 Per_3 concluso:
“Le infezioni da MSSA e da Enterobacter Cloacae non sono assimilabili ad una ICA in quanto il profilo di sensibilità definisce questi batteri normali commensali della cute. Essi hanno causato una infezione dei tessuti molli nella caviglia sinistra, già provata da precedente trauma. - L'infezione è intervenuta in occasione del secondo intervento all'Ospedale di - Vi è stato un colpevole ritardo CP_2 nell'effettuazione del tampone per individuare l'infezione. - La terapia antibiotica prescritta all'Ospedale di il 2 gennaio 2018 non era a dosaggio adeguato. - Si doveva applicare la vaacum therapy, come CP_2 co ente è stato fatto in Chirurgia Plastica a Padova. - Il ritardo nella diagnosi dell'infezione e la cattiva gestione della stessa, anche dopo la diagnosi prima del passaggio in cura alla Chirurgia Plastica, ha determinato la progressione del processo infettivo con esito in necrosi tessutale con perdita di sostanza cutanea e tendine. - Si è reso necessario così l'intervento riparatore chirurgo-plastico a cui è seguito un lungo trattamento terapeutico medico e chirurgico nonché riabilitativo”. Valutando gli specialisti un:
“danno biologico permanente da attribuirsi alla colpa professionale e come tale risarcibile risulta corrispondere ad una invalidità del 6-7%. Ricorre la fattispecie del danno differenziale per cui nella trasformazione economica il calcolo monetario deve essere effettuato con l'indicazione del valore tabellare del punto a partire dalla fascia superiore al 10%. Appare, inoltre, evidente una ripercussione negativa del quadro menomante su un'attività lavorativa che comporta sforzi e sollevamento di pesi, quale l'attività svolta dall'attore. Risulta, quindi, prospettabile una rivalutazione del parametro economico di riferimento, nella trasformazione patrimoniale del danno biologico indicato, così come previsto per
fattispecie analoghe anche dall'articolo 138, comma 3, del Codice delle Assicurazioni. Il livello di sofferenza psico-fisica è stato di grado elevato per 10 giorni di malattia, di grado medio-elevato per 60 giorni, di grado medio per 90 giorni e di grado medio-lieve per gli ultimi 20 giorni, come lo è oggi a postumi stabilizzati”. Risultano poi congrue spese di cura e riabilitazione pari ad € 1.075,48, le spese per la perizia medico-legale di parte pari a € 1.722,00.
Pertanto, il danno subito da può essere calcolato come di Parte_1 seguito: età 48 anni - percentuale di invalidità permanente 6/7% - punto danno biologico con incremento € 2.612,40 - punto base I.T.T. € 115,00 - Giorni di invalidità temporanea totale 10 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 - Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20; totale generale € 26.064,00 con personalizzazione € 31.660,00, oltre spese mediche congrue pari ad € 2.797,48, totale € 34.457,48, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. Ne consegue che l' è tenuta a risarcire all'attore detta somma. Controparte_5
Le spese di lite se sì come le spese di CTU che vengono poste in via definitiva e per l'intero a carico alla convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_5 Pt_1
57,48 oltre interessi legali dalla sente
[...] saldo.
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di parte Controparte_5 attrice che liq pensi, oltre anticipazioni € 786,00, oltre accessori e rimborso forfettario 15%, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore antistatario.
3) pone le spese di CTU in via definitiva e per l'intero a carico di CP_5
[...]
Così deciso in Venezia, 20 ottobre 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo