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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/07/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 422/2025 tra
(C.F.: ) residente a [...]con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Erica Vacchiano del Foro di Udine
Ricorrente - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]con gli CP_1 C.F._2
Avv.ti Susan Di Biagio e Giulio Deotti del Foro di Udine
Resistente - Opposta
*
Oggetto: opposizione tardiva a convalida di sfratto
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 18.2.2025, depositato il 19.2.2025, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o intimato e/o conduttore) ha Pt_1
opposto ex art. 668 c.p.c. l'ordinanza di convalida emessa il 9.12.2024 a seguito di ricorso ex art. 657 c.p.c. di risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo ed intimazione di sfratto richiesto dalla signora CP_1
(di seguito anche: e/o resistente e/o intimante e/o locatrice) CP_1
proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Palmanova (UD) Via dei Carpini n. 16, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palmanova, foglio 6, particella 360, Sub. 16, Cat. A/2 e sub. 9, Cat. C/6.
Il ricorrente ha esposto:
➢ di non aver avuto conoscenza della notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. con deposito del plico presso il Comune di Palmanova trovandosi detenuto dal 21.9.2024 presso la Casa Circondariale di Udine presso la quale non gli
è pervenuta nessuna comunicazione;
➢ che la era a conoscenza del proprio stato di detenzione dal CP_1
settembre del 2024 poiché risiede nel medesimo complesso condominiale;
➢ che la notifica eseguita in un luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione integra un'ipotesi di nullità della notifica;
➢ l'irregolarità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.;
➢ che la convivente abita nello stesso appartamento sin dalla CP_2
sottoscrizione del contratto di comodato, ma non è mai stata interpellata dall'Ufficiale Giudiziario, né ha ricevuto avvisi da sottoscrivere;
➢ che nella relata di notifica dell'atto notificato non risulta alcuna informazione degli accertamenti compiuti dall'Ufficiale Giudiziario in merito all'assenza del destinatario e dei familiari conviventi;
➢ che non si comprende come sia stata definita l'irreperibilità del destinatario;
➢ che la convivente ha saputo dall'assistente sociale del Comune di
Palmanova della presenza di atti giudiziari da ritirare presso il Comune;
➢ che la notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. e la sua rinnovazione sono nulle, come pure quelle del titolo e dell'atto di precetto;
➢ che la procura alle liti conferita da al legale costituito è nulla per CP_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 essere stata rilasciata per promuovere un'azione di intimazione di sfratto nei confronti di , mentre il procedimento è stato promosso nei CP_2
confronti di Parte_1
➢ che la domanda di risoluzione contrattuale e di rilascio dell'immobile è infondata per illegittimità ed inefficacia della risoluzione:
• per mancanza di urgenza e necessità in quanto:
a) non sussiste alcuna morosità poiché è la stessa ad aver CP_1
mantenuto la residenza e l'intestazione delle utenze e a non averle pagate, con la conseguenza che non è titolata a richiederne il rimborso, inoltre non vi è prova della disdetta del contratto di comodato non risultando depositata la ricevuta di ritorno della raccomandata;
b) con tale disdetta la proprietà non fa alcun riferimento ad una presunta morosità del , né a proprie difficoltà economiche, ma Pt_1
si limita ad affermare di voler rientrare nella disponibilità dell'immobile;
c) che nella fattispecie in esame il contratto di comodato era stato stipulato senza la previsione del termine di riconsegna con la conseguenza che non può essere risolto per espressa volontà ad nutum del comodante e che, in ipotesi di comodato d'immobile destinato ad esigenze familiari, il bene può essere richiesto solo a fronte di un bisogno urgente ed imprevedibile;
d) che nel contratto in esame era prevista la possibilità di recedere solo in presenza di sopraggiunta necessità ed urgenza non esplicitate né nella lettera di disdetta, né nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c., avendo la solo riferito che a seguito dell'interruzione del rapporto di CP_1
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 lavoro aveva la necessità di disporre dell'immobile;
e) che non si comprende il collegamento tra il termine del rapporto di lavoro con la concessione dell'immobile a titolo gratuito di comodato;
• per la sussistenza di un contratto dissimulato di locazione ad uso abitativo in quanto:
a) è inverosimile che la abbia concesso in comodato l'immobile CP_1
ad una famiglia di sconosciuti, quando in realtà, unitamente alla madre fin dall'inizio del rapporto ha chiesto il Controparte_3
versamento mensile dell'importo di €.600,00;
b) il contratto di comodato, privo di data e di registrazione, è stato imposto al;
Pt_1
c) la dapprima tramite la madre e, poi, personalmente, ha CP_1
sempre richiesto ed ottenuto il pagamento mensile del canone di locazione con il medesimo concordato;
d) la proprietà ha deciso di inviare una lettera di risoluzione non appena ha saputo della notifica del decreto di carcerazione emesso del
; Pt_1
e) che il contratto sottoscritto è in realtà un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni con prima scadenza a settembre 2024 e rinnovato fino a settembre 2028 e non risulta inviata disdetta entro i termini di cui all'art. 3 della Legge n.431 del
1998;
➢ che nell'ipotesi in cui il contratto dovesse essere qualificato come comodato ad uso abitativo, lo stesso avrebbe comunque una finalità abitativa per il nucleo familiare e controparte avrebbe dovuto provare il venir meno della suddetta finalità.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Il ricorrente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e, nel merito, di accertare e dichiarare la simulazione del contratto di comodato a titolo gratuito ad uso abitativo e l'effettiva sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso abitativo con pattuizione di un canone mensile di €.600,00; di dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di comodato richiesta da ed, in via subordinata, CP_1
di dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di comodato trattandosi di un contratto di comodato ad uso abitativo per esigenze familiari.
Con decreto del 20.2.2025 è stata fissata l'udienza del 21.2.2025 per la decisione sull'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida ed ex art. 420
c.p.c. l'udienza del 15.4.2025.
Tenutasi l'udienza del 21.2.2025 con ordinanza del 27.2.2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata.
Con memoria difensiva del 4.4.2025 si è costituita contestando le CP_1
deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ di conoscere da tempo la signora e di aver deciso di farla CP_2
vivere nel proprio appartamento nel quale successivamente si è trasferito anche il compagno di quest'ultima, l'odierno ricorrente;
➢ che in data 30.9.2020 il ricorrente ha richiesto la residenza al Comune di
Palmanova depositando il contratto di comodato dell'immobile ad uso abitativo a titolo gratuito;
➢ che nel 2024 il le ha rappresentato la volontà di voler acquistare Pt_1
l'immobile, pertanto, si è rivolta all'agenzia immobiliare Macoratti per una stima dell'unità abitativa, valutata in €.98.650,00;
➢ che il ha offerto la somma di €.70.000,00; Pt_1
➢ di aver invitato il ricorrente a pagare le bollette delle utenze a lei intestate,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 ma rimaste insolute e riferite ai consumi dell'immobile dato in comodato;
➢ che in mancanza di accordo sul prezzo di vendita i hanno proposto Pt_1
alla resistente di sottoscrivere un contratto di locazione al fine di mantenere la residenza nell'immobile concesso in comodato;
➢ che a seguito della mancata proroga del proprio contratto di lavoro in scadenza ad aprile 2024, le è sorta la necessità di riavere in restituzione l'immobile per poterlo locare ed incamerare un affitto;
➢ che, pertanto, ha sollecitato i a pagare le bollette ed a determinarsi Pt_1
in merito alla volontà di voler prendere in locazione dell'immobile;
➢ che, in assenza di risposte, in data 1.7.2024 ha inviato al ricorrente la disdetta del contratto di comodato, alla quale sono seguiti comportamenti intimidatori e ritorsivi da parte dei con danneggiamenti all'immobile, Pt_1
e chiusura con un lucchetto del portone condominiale;
➢ che la notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. è stata eseguita dapprima a mani e, poi, accertata dall'Ufficiale Giudiziario l'assenza del destinatario e di persone conviventi, ex art. 140 c.p.c. in data 27.9.2024;
➢ che ordinata dal giudice il rinnovo della notifica per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 660 c.p.c., la stessa è stata nuovamente eseguita il
25.10.2024 sempre ex art. 140 c.p.c. cui seguiva l'emissione dell'ordinanza di convalida all'udienza del 9.12.2024;
➢ che decorso il termine per il rilascio, l'ordinanza di convalida unitamente all'atto di precetto per il rilascio è stata notificata al ricorrente sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed in data 13.2.2025 ha provveduto a notificare il preavviso di rilascio;
La resistente ha, quindi:
➢ eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per formazione del giudicato
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 sostanziale formatosi sull'esistenza del proprio diritto derivante dal contratto di comodato e che quanto dedotto dal resistente dovevano essere proposto ed eccepito nel procedimento di convalida dello sfratto;
➢ ribadito la regolarità della notifica dell'intimazione di sfratto e l'irrilevanza che il ricorrente fosse detenuto presso la Casa Circondariale di Udine tenuto conto che ex art. 45, comma 4, della Legge n.354 del 1975 al condannato
è data la possibilità di decidere se mantenere la precedente residenza anagrafica ovvero trasferirla presso la struttura dove è detenuto;
➢ evidenziato che il ricorrente ha preferito mantenere la residenza presso l'immobile dato in comodato presso il cui indirizzo è stata eseguita regolarmente la notifica dell'intimazione;
➢ ribadito che poiché presso l'abitazione di Via dei Carpini n. 16 - dove il ricorrente ha la residenza e dove continua a risiedere anche la convivente - risultano recapitati gli avvisi delle raccomandate degli atti notificati successivamente restituite al mittente per compiuta giacenza, il non Pt_1
può sostenere di non averne avuto conoscenza per caso fortuito o forza maggiore essendosi volontariamente sottratto al ricevimento degli stessi;
➢ ribadito la regolarità e validità della procura alle liti rilasciata agli Avv.ti Di
Biagio e Giulio Deotti avente ad oggetto l'intimazione di sfratto nei confronti di regolarmente depositata nella procedura RG Parte_1
2651/2024 il cui fascicolo telematico è stato consultato dal legale del ricorrente;
➢ ribadito che la contestazione dell'asserita infondatezza della domanda di risoluzione è inammissibile in quanto l'ordinanza di convalida è coperta da giudicato e che ex art. 1810 cod. civ. la richiesta del comodante di restituzione della cosa data in comodato non richiede una motivazione e/o
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 una allegazione essendo il comodatario tenuto alla restituzione non appena ricevuta la richiesta di consegna;
➢ eccepito che la prova dell'asserita simulazione del contratto di comodato e l'esistenza di un contratto di locazione dissimulato spetta al ricorrente e non può essere fornita attraverso presunzioni semplici o per testi ex artt.
1417 e 2729 cod. civ., ma solo mediante una controdichiarazione che il ricorrente non ha dimesso.
La resistente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di respingere l'opposizione tardiva.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 3.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione e decisione della causa l'udienza del
15.7.2025 successivamente rinviata d'ufficio dal nuovo giudice istruttore per il giorno 29.7.2025 nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
QUANTO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO EX ART. 657 C.P.C. E DEI SUCCESSIVI ATTI
GIUDIZIARI
Il ricorrente lamenta che le notifiche del ricorso ex art. 657 c.p.c. del
27.9.2024 e quella in rinnovazione del 7.11.2024, come pure dell'ordinanza di convalida e dell'atto di precetto per rilascio del 14.1.2025, sono state eseguite presso l'abitazione di Via Carpini n.16 a Palmanova, nonostante lo stesso dal
21.9.2024 fosse detenuto nella Casa Circondariale di Udine – circostanza nota alla resistente – luogo presso il quale ritiene dovessero essere eseguite le suddette notifiche, trovandosi, quindi, nell'impossibilità di conoscere dell'intimazione dello sfratto e di presenziare alle udienze.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Tale contestazione non coglie nel segno e va rigettata.
Si condivide quanto già affermato dal precedente giudice istruttore nella fase cautelare di sospensione del titolo esecutivo con l'ordinanza del 27.2.2025 con la quale si è evidenziato che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova residenza e che l'art. 45, comma 4, della
Legge n.354 del 26.7.1975 stabilisce che “Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata” e che, non avendo il ritenuto di esercitare il suo diritto di Pt_1
trasferire la residenza presso il luogo di detenzione preferendo, invece, mantenerla nel luogo dove la compagna ed i figli continuano a risiedere, come da lui stesso dichiarato, le suddette notifiche devono ritenersi regolarmente avvenute e l'asserita mancata conoscenza è frutto di una scelta personale del ricorrente, facilmente evitabile con il trasferimento della residenza nel luogo di detenzione.
A tal ultimo proposito va rilevato che è evidente che, se il avesse Pt_1
optato – avendone facoltà – per la scelta di mantenere la residenza presso la struttura di detenzione, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza diretta ed immediata delle notifiche a lui indirizzate in quanto sarebbero pervenute presso la Casa Circondariale. Mantenendo, invece, il ricorrente la residenza anagrafica presso l'abitazione di Via Caprini n.16 in Palmanova, era altrettanto evidente che lo stesso non avrebbe mai avuto una conoscenza diretta ed immediata delle notifiche a lui indirizzate, in quanto quest'ultime sarebbero state consegnate a mani dei familiari conviventi, nella fattispecie in esame della compagna . CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Anzi a ciò si aggiunga che il ricorrente nel mantenere la precedente residenza anagrafica ha corso il rischio che ogni notifica a lui indirizzata potesse essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza per quanto qui di seguito si dirà – in caso di irreperibilità della convivente, irreperibilità che banalmente può nel quotidiano verificarsi per il solo fatto che quest'ultima poteva trovarsi fuori casa per sbrigare i normali servizi o per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola o dal pediatra e, comunque, per qualsivoglia attività o faccenda.
È chiaro che se l'Ufficiale Giudiziario nell'accedere al luogo non ha rinvenuto la compagna o altro familiare convivente con il ricorrente, non poteva far altro che procedere con la notifica ex art. 140 c.p.c. ed analogamente ha provveduto l'agente postale nel consegnare la raccomandata contenente l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. provvedendo a lasciare l'avviso del passaggio nella cassetta postale e portare la raccomandata presso l'Ufficio Postale di competenza per il successivo ritiro.
Va da sé che se la convivente non era presente durante l'accesso, prima, dell'Ufficiale Giudiziario e, poi, dell'agente postale, la raccomandata contenente l'avviso rimane in giacenza presso l'ufficio postale in quanto – salvo deleghe per le quali il ricorrente nulla ha dedotto – l'unico soggetto abilitato a ritiro della corrispondenza era lo stesso ricorrente, ma all'evidenza impossibilitato perché detenuto.
Quanto, infine, alla questione della irreperibilità della compagna convivente, richiamando quanto sopra dedotto, va evidenziato che l'Ufficiale Giudiziario nell'eseguire la notifica a mani ed accertata l'assenza di persone nell'abitazione
(accertamento implicito per il solo fatto di aver apposto nella relata di notifica sotto il nome del ricorrente il timbro degli adempimenti ex art. 140 c.p.c.)
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 provvede ex art. 140 c.p.c. a meno che non rinvenga i nominativi nel campanello o nella cassetta delle lettere, ma sul punto nulla ha riferito il ricorrente, pertanto, deve darsi per scontato che il nominativo del ricorrente era facilmente individuabile nell'abitazione di Via Caprini n.16.
Appurata, quindi, l'assenza del soggetto destinatario della notifica, l'Ufficiale
Giudiziario non era tenuto ad accertare l'irreperibilità della convivente tenuto conto che quest'ultimo non può conoscere quante persone convivino insieme al destinatario dell'atto.
Va, infine, respinta l'ulteriore affermazione del ricorrente secondo cui anche alle notifiche civili dovrebbe estendersi con interpretazione analogica il sistema di notifica tracciato nel sistema penale.
Tale soluzione è stata da tempo respinta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che: “a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale (si veda, sul punto, Cass. pen., Sez. Un., n. 12778/2020) - manca una specifica regola per le notificazioni a detenuti nell'ambito del codice di procedura civile e della stessa legislazione speciale, sicché (ovviamente esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni procedurali penalistiche) non possono che trovare applicazione le regole ordinarie ………..… - del resto, questa Corte ha già affermato - benché con decisione risalente - che “In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza” (Cass. n. 9279/1998)” (Cass.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Civ., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.4.2025) ed ancora “
1.7. in altri termini, nel caso in cui la notificazione venga eseguita a mezzo posta e
l'agente postale l'esegua, secondo le forme indicate dall'art. 7, primo
(«L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario...») e secondo comma («Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ... a persona di famiglia che conviva anche
5 temporaneamente con lui...») della legge n. 890 del 1982, «nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare», è da presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario, laddove, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha
l'onere di fornirne idonea prova contraria, la quale, però, non può essere costituita dalla produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione
(cfr. Cass. 9 maggio 2014 n. 10107; Cass. 19 luglio 2005, n.15200; Cass. 23 settembre 2004, n.19132; Cass. 26 luglio 2002, n.11077; Cass. 14 giugno
1999, n. 5884), dal momento che siffatte risultanze, di valore semplicemente dichiarativo, offrono, a loro volta, una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi capaci di evidenziare, in concreto, la diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario dell'atto, presso la quale la notificazione, anche ai fini di cui all'art.3, secondo comma, della già citata legge n.890/1982, è validamente eseguita ed il cui accertamento, come compiuto dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi della relativa motivazione (cfr. Cass. 30 marzo 2012 n. 5201; Cass. 20 marzo 2006, n.6101; Cass. 5 agosto 2005, n.16525; Cass. 26 maggio 1999,
n. 5076);
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025
1.8. la Commissione tributaria regionale ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, l'avviso di rettifica e liquidazione, sotteso alla cartella esattoriale impugnata, risultava validamente notificato al legale rappresentante della società contribuente a mani di familiare convivente, avendo la ricorrente omesso di dedurre e documentare che « - contrariamente a quanto certificato dal Messo Speciale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo … nella relazione di notifica trascritta in calce all'avviso di rettifica e liquidazione prodotto in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – l'atto impositivo in oggetto non sia stato consegnato il 03/04/2008 in Via Provinciale n. 56, Carini, a moglie CP_4
convivente del suo legale rappresentante, ; CP_5
1.9. a fronte della mancata prova, dunque, da parte del destinatario della notifica, circa il diverso luogo di residenza, dimora o domicilio, la Commissione tributaria regionale ha correttamente affermato la legittimità della notifica eseguita a persona diversa dal legale rappresentante presso la sua abitazione;
1.10. in merito, inoltre, a quanto dedotto dalla ricorrente circa la detenzione in carcere del legale rappresentante alla data della notifica dell'atto impositivo, è assorbente, rispetto ad ogni altra questione, evidenziare che in tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, al che consegue che, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (cfr. Cass. n. 9279 del 17 settembre 1998) come nel caso in esame” (Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza n.
34824 del 13.12.2023).
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Si condivide, infine, che lo stato di detenzione non può costituire una causa di forza maggiore impeditiva della comparizione in udienza, tenuto conto che il detenuto può richiedere ex art. 35, comma 3 del D.P.R. n. 230 del 30.6.2000 la sua traduzione o rilasciare una procura ad un legale.
Per quanto motivato, ne consegue che le notifiche del ricorso ex art. 657 c.p.c. nonché del titolo e dell'atto di precetto per rilascio eseguite su richiesta della resistente sono da ritenersi valide e l'opposizione risulta infondata.
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OPPOSIZIONE EX ART. 668 C.P.C. E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'ORDINANZA DI
CONVALIDA
Dato atto della regolarità e validità delle notifiche occorre ora svolgere alcune riflessioni in merito all'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c. ed all'eccezione di giudicato dell'ordinanza di convalida svolta dalla resistente.
L'art. 668 c.p.c. al comma 1 stabilisce che “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” ed al comma 2 che “Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata”.
E' evidente che tale opposizione riguarda la sola e specifica ipotesi in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico per un vizio di notifica dell'intimazione di licenza o di sfratto, perché irregolare o inesistente (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13879 del
19.5.2023) o perché ciò è avvenuto per un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3629 del 14.2.2018).
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Ed, infatti, “ancora diversa è l'ipotesi in cui la violazione dello schema processuale abbia riguardato soltanto la conoscenza dell'intimazione e la possibilità del conduttore di esprimere la propria opposizione: in questo caso - che è quello contemplato dall'art. 668 c.p.c. e da Corte Cost. n. 89/1972 - soccorre il rimedio dell'opposizione tardiva, che consente all'intimato - che provi di essere stato impedito ad opporsi - di recuperare la possibilità di proporre opposizione e di far valere, per tale via, le proprie ragioni di merito.”
(Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 15230 del 3.7.2014)
Circostanze tutte, per quanto sopra motivato, già escluse nella fattispecie in esame poiché la regolarità della notifica non ha impedito al ricorrente di opporsi all'ordinanza di convalida.
Ne consegue che nella fattispecie in esame l'ordinanza di convalida del
9.12.2024 ha acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale e sono, infatti,
“numerose le pronunce secondo le quali l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, tuttavia, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento, e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi (Cass., 3,
n. 4292 del 17/11/1976; Cass., 3, n. 12994 del 2013; Cass., 3 n. 15904 del
2014), tranne il caso, pacificamente escluso nell'ipotesi in esame, in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, nel quale caso il giudicato avrebbe coperto anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. 24/7/2007 n. 16319)”
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17049 del 11.7.2017) ed ancora
“L'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, preclusa
l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull'esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione, se la scadenza del medesimo, richiesta e accordata dal giudice, è strettamente collegata alla tipologia del contratto.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 411 del 11.1.2017).
Principi che valgono anche nella (nuova) fattispecie in esame in cui lo sfratto per finita locazione è stato richiesto per un contratto di comodato di bene immobile.
La regolarità delle notifiche comporta l'inammissibilità – e quindi la preclusione
– dell'opposizione tardiva con acquisizione di efficacia di cosa giudicata sostanziale dell'ordinanza di convalida non solo sull'esistenza del comodato, sulla qualità di comodante dell'intimante e di comodatario dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione.
Ne consegue che le contestazioni di merito svolte dal ricorrente con riferimento all'illegittimità ed inefficacia della risoluzione, alla asserita sussistenza di un contratto dissimulato di locazione ad uso abitativo, alla finalità abitativa del contratto del comodato in esame sono inammissibili.
*
QUANTO ALLA NULLITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO EX ART. 657 C.P.C.
Il ricorrente ha contestato che la procura alle liti rilasciata dalla al legale CP_1
costituito sarebbe nulla in quanto rilasciata per dar corso ad un procedimento
16
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 di sfratto per scadenza del termine di comodato nei confronti di CP_2
e non nei confronti di Parte_1
La resistente ha replicato alla suddetta eccezione rappresentando che la procura alle liti dimessa nella procedura di convalida di sfratto ha ad oggetto l'intimazione di sfratto nei confronti di ed è stata depositata Parte_1
regolarmente e tempestivamente.
Premesso che anche tale questione è coperta dal giudicato e come tale inammissibile, la stessa risulta, comunque, infondata.
Il ricorrente ha dimesso quale doc. 1 la copia del ricorso ex art. 657 c.p.c. notificato nel quale vi è collazionata la procura alle liti con l'indicazione a mano a seguito di correzione del nome di Parte_1
Esaminando d'ufficio il fascicolo della procedura di sfratto R.G. 2651/2024 emerge che la ricorrente ha dimesso copia dell'originale notificato del ricorso ex art. 657 c.p.c. che riporta allegata identica procura (ovviamente quella del doc. 1 di è una copia), contestualmente ha dimesso altra procura che Pt_1
riporta l'indicazione del nominativo di . CP_2
Considerato che la procedura di sfratto è stata promossa con ricorso ex art. 657 c.p.c. (i.e. atto di citazione) notificato prima dell'iscrizione a ruolo è evidente che tra le due procure l'unica procura valida è quella allegata all'originale dell'atto notificato la cui copia è stata allegata all'atto notificato al che quest'ultimo ha dimesso quale doc. 1. Pt_1
E' altrettanto manifesto l'errore materiale in cui è incorsa la ricorrente che, prima di notificare l'atto, ha provveduto a correggere la procura la cui copia ante modifica era stata scannerizzata e successivamente, all'evidenza per mero errore, allegata in fase di iscrizione a ruolo.
L'eccezione è, pertanto, inammissibile ed infondata.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 *
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, Pt_1
del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022.
Tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 con riduzione del 50% delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal CP_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.5.260,50 (di cui
€.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.903,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 29.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
EX ARTT. 447 BIS E 429 C.P.C nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 422/2025 tra
(C.F.: ) residente a [...]con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Erica Vacchiano del Foro di Udine
Ricorrente - Opponente
CONTRO
(C.F.: ) residente in [...]con gli CP_1 C.F._2
Avv.ti Susan Di Biagio e Giulio Deotti del Foro di Udine
Resistente - Opposta
*
Oggetto: opposizione tardiva a convalida di sfratto
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 18.2.2025, depositato il 19.2.2025, il signor Parte_1
(di seguito anche: e/o ricorrente e/o intimato e/o conduttore) ha Pt_1
opposto ex art. 668 c.p.c. l'ordinanza di convalida emessa il 9.12.2024 a seguito di ricorso ex art. 657 c.p.c. di risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo ed intimazione di sfratto richiesto dalla signora CP_1
(di seguito anche: e/o resistente e/o intimante e/o locatrice) CP_1
proprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo sita in Palmanova (UD) Via dei Carpini n. 16, identificata al N.C.E.U. del Comune di Palmanova, foglio 6, particella 360, Sub. 16, Cat. A/2 e sub. 9, Cat. C/6.
Il ricorrente ha esposto:
➢ di non aver avuto conoscenza della notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. con deposito del plico presso il Comune di Palmanova trovandosi detenuto dal 21.9.2024 presso la Casa Circondariale di Udine presso la quale non gli
è pervenuta nessuna comunicazione;
➢ che la era a conoscenza del proprio stato di detenzione dal CP_1
settembre del 2024 poiché risiede nel medesimo complesso condominiale;
➢ che la notifica eseguita in un luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione integra un'ipotesi di nullità della notifica;
➢ l'irregolarità della notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.;
➢ che la convivente abita nello stesso appartamento sin dalla CP_2
sottoscrizione del contratto di comodato, ma non è mai stata interpellata dall'Ufficiale Giudiziario, né ha ricevuto avvisi da sottoscrivere;
➢ che nella relata di notifica dell'atto notificato non risulta alcuna informazione degli accertamenti compiuti dall'Ufficiale Giudiziario in merito all'assenza del destinatario e dei familiari conviventi;
➢ che non si comprende come sia stata definita l'irreperibilità del destinatario;
➢ che la convivente ha saputo dall'assistente sociale del Comune di
Palmanova della presenza di atti giudiziari da ritirare presso il Comune;
➢ che la notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. e la sua rinnovazione sono nulle, come pure quelle del titolo e dell'atto di precetto;
➢ che la procura alle liti conferita da al legale costituito è nulla per CP_1
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 essere stata rilasciata per promuovere un'azione di intimazione di sfratto nei confronti di , mentre il procedimento è stato promosso nei CP_2
confronti di Parte_1
➢ che la domanda di risoluzione contrattuale e di rilascio dell'immobile è infondata per illegittimità ed inefficacia della risoluzione:
• per mancanza di urgenza e necessità in quanto:
a) non sussiste alcuna morosità poiché è la stessa ad aver CP_1
mantenuto la residenza e l'intestazione delle utenze e a non averle pagate, con la conseguenza che non è titolata a richiederne il rimborso, inoltre non vi è prova della disdetta del contratto di comodato non risultando depositata la ricevuta di ritorno della raccomandata;
b) con tale disdetta la proprietà non fa alcun riferimento ad una presunta morosità del , né a proprie difficoltà economiche, ma Pt_1
si limita ad affermare di voler rientrare nella disponibilità dell'immobile;
c) che nella fattispecie in esame il contratto di comodato era stato stipulato senza la previsione del termine di riconsegna con la conseguenza che non può essere risolto per espressa volontà ad nutum del comodante e che, in ipotesi di comodato d'immobile destinato ad esigenze familiari, il bene può essere richiesto solo a fronte di un bisogno urgente ed imprevedibile;
d) che nel contratto in esame era prevista la possibilità di recedere solo in presenza di sopraggiunta necessità ed urgenza non esplicitate né nella lettera di disdetta, né nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c., avendo la solo riferito che a seguito dell'interruzione del rapporto di CP_1
3
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 lavoro aveva la necessità di disporre dell'immobile;
e) che non si comprende il collegamento tra il termine del rapporto di lavoro con la concessione dell'immobile a titolo gratuito di comodato;
• per la sussistenza di un contratto dissimulato di locazione ad uso abitativo in quanto:
a) è inverosimile che la abbia concesso in comodato l'immobile CP_1
ad una famiglia di sconosciuti, quando in realtà, unitamente alla madre fin dall'inizio del rapporto ha chiesto il Controparte_3
versamento mensile dell'importo di €.600,00;
b) il contratto di comodato, privo di data e di registrazione, è stato imposto al;
Pt_1
c) la dapprima tramite la madre e, poi, personalmente, ha CP_1
sempre richiesto ed ottenuto il pagamento mensile del canone di locazione con il medesimo concordato;
d) la proprietà ha deciso di inviare una lettera di risoluzione non appena ha saputo della notifica del decreto di carcerazione emesso del
; Pt_1
e) che il contratto sottoscritto è in realtà un contratto di locazione ad uso abitativo della durata di quattro anni con prima scadenza a settembre 2024 e rinnovato fino a settembre 2028 e non risulta inviata disdetta entro i termini di cui all'art. 3 della Legge n.431 del
1998;
➢ che nell'ipotesi in cui il contratto dovesse essere qualificato come comodato ad uso abitativo, lo stesso avrebbe comunque una finalità abitativa per il nucleo familiare e controparte avrebbe dovuto provare il venir meno della suddetta finalità.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Il ricorrente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida e, nel merito, di accertare e dichiarare la simulazione del contratto di comodato a titolo gratuito ad uso abitativo e l'effettiva sottoscrizione di un contratto di locazione ad uso abitativo con pattuizione di un canone mensile di €.600,00; di dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di comodato richiesta da ed, in via subordinata, CP_1
di dichiarare l'inefficacia della risoluzione del contratto di comodato trattandosi di un contratto di comodato ad uso abitativo per esigenze familiari.
Con decreto del 20.2.2025 è stata fissata l'udienza del 21.2.2025 per la decisione sull'istanza di sospensione dell'ordinanza di convalida ed ex art. 420
c.p.c. l'udienza del 15.4.2025.
Tenutasi l'udienza del 21.2.2025 con ordinanza del 27.2.2025 l'istanza di sospensione è stata rigettata.
Con memoria difensiva del 4.4.2025 si è costituita contestando le CP_1
deduzioni del ricorrente ed affermando:
➢ di conoscere da tempo la signora e di aver deciso di farla CP_2
vivere nel proprio appartamento nel quale successivamente si è trasferito anche il compagno di quest'ultima, l'odierno ricorrente;
➢ che in data 30.9.2020 il ricorrente ha richiesto la residenza al Comune di
Palmanova depositando il contratto di comodato dell'immobile ad uso abitativo a titolo gratuito;
➢ che nel 2024 il le ha rappresentato la volontà di voler acquistare Pt_1
l'immobile, pertanto, si è rivolta all'agenzia immobiliare Macoratti per una stima dell'unità abitativa, valutata in €.98.650,00;
➢ che il ha offerto la somma di €.70.000,00; Pt_1
➢ di aver invitato il ricorrente a pagare le bollette delle utenze a lei intestate,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 ma rimaste insolute e riferite ai consumi dell'immobile dato in comodato;
➢ che in mancanza di accordo sul prezzo di vendita i hanno proposto Pt_1
alla resistente di sottoscrivere un contratto di locazione al fine di mantenere la residenza nell'immobile concesso in comodato;
➢ che a seguito della mancata proroga del proprio contratto di lavoro in scadenza ad aprile 2024, le è sorta la necessità di riavere in restituzione l'immobile per poterlo locare ed incamerare un affitto;
➢ che, pertanto, ha sollecitato i a pagare le bollette ed a determinarsi Pt_1
in merito alla volontà di voler prendere in locazione dell'immobile;
➢ che, in assenza di risposte, in data 1.7.2024 ha inviato al ricorrente la disdetta del contratto di comodato, alla quale sono seguiti comportamenti intimidatori e ritorsivi da parte dei con danneggiamenti all'immobile, Pt_1
e chiusura con un lucchetto del portone condominiale;
➢ che la notifica del ricorso ex art. 657 c.p.c. è stata eseguita dapprima a mani e, poi, accertata dall'Ufficiale Giudiziario l'assenza del destinatario e di persone conviventi, ex art. 140 c.p.c. in data 27.9.2024;
➢ che ordinata dal giudice il rinnovo della notifica per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 660 c.p.c., la stessa è stata nuovamente eseguita il
25.10.2024 sempre ex art. 140 c.p.c. cui seguiva l'emissione dell'ordinanza di convalida all'udienza del 9.12.2024;
➢ che decorso il termine per il rilascio, l'ordinanza di convalida unitamente all'atto di precetto per il rilascio è stata notificata al ricorrente sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ed in data 13.2.2025 ha provveduto a notificare il preavviso di rilascio;
La resistente ha, quindi:
➢ eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per formazione del giudicato
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 sostanziale formatosi sull'esistenza del proprio diritto derivante dal contratto di comodato e che quanto dedotto dal resistente dovevano essere proposto ed eccepito nel procedimento di convalida dello sfratto;
➢ ribadito la regolarità della notifica dell'intimazione di sfratto e l'irrilevanza che il ricorrente fosse detenuto presso la Casa Circondariale di Udine tenuto conto che ex art. 45, comma 4, della Legge n.354 del 1975 al condannato
è data la possibilità di decidere se mantenere la precedente residenza anagrafica ovvero trasferirla presso la struttura dove è detenuto;
➢ evidenziato che il ricorrente ha preferito mantenere la residenza presso l'immobile dato in comodato presso il cui indirizzo è stata eseguita regolarmente la notifica dell'intimazione;
➢ ribadito che poiché presso l'abitazione di Via dei Carpini n. 16 - dove il ricorrente ha la residenza e dove continua a risiedere anche la convivente - risultano recapitati gli avvisi delle raccomandate degli atti notificati successivamente restituite al mittente per compiuta giacenza, il non Pt_1
può sostenere di non averne avuto conoscenza per caso fortuito o forza maggiore essendosi volontariamente sottratto al ricevimento degli stessi;
➢ ribadito la regolarità e validità della procura alle liti rilasciata agli Avv.ti Di
Biagio e Giulio Deotti avente ad oggetto l'intimazione di sfratto nei confronti di regolarmente depositata nella procedura RG Parte_1
2651/2024 il cui fascicolo telematico è stato consultato dal legale del ricorrente;
➢ ribadito che la contestazione dell'asserita infondatezza della domanda di risoluzione è inammissibile in quanto l'ordinanza di convalida è coperta da giudicato e che ex art. 1810 cod. civ. la richiesta del comodante di restituzione della cosa data in comodato non richiede una motivazione e/o
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 una allegazione essendo il comodatario tenuto alla restituzione non appena ricevuta la richiesta di consegna;
➢ eccepito che la prova dell'asserita simulazione del contratto di comodato e l'esistenza di un contratto di locazione dissimulato spetta al ricorrente e non può essere fornita attraverso presunzioni semplici o per testi ex artt.
1417 e 2729 cod. civ., ma solo mediante una controdichiarazione che il ricorrente non ha dimesso.
La resistente ha, quindi, chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di respingere l'opposizione tardiva.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.4.2025, il precedente giudice istruttore con ordinanza del 3.6.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione e decisione della causa l'udienza del
15.7.2025 successivamente rinviata d'ufficio dal nuovo giudice istruttore per il giorno 29.7.2025 nel corso della quale le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa.
*
QUANTO ALLA NOTIFICA DEL RICORSO EX ART. 657 C.P.C. E DEI SUCCESSIVI ATTI
GIUDIZIARI
Il ricorrente lamenta che le notifiche del ricorso ex art. 657 c.p.c. del
27.9.2024 e quella in rinnovazione del 7.11.2024, come pure dell'ordinanza di convalida e dell'atto di precetto per rilascio del 14.1.2025, sono state eseguite presso l'abitazione di Via Carpini n.16 a Palmanova, nonostante lo stesso dal
21.9.2024 fosse detenuto nella Casa Circondariale di Udine – circostanza nota alla resistente – luogo presso il quale ritiene dovessero essere eseguite le suddette notifiche, trovandosi, quindi, nell'impossibilità di conoscere dell'intimazione dello sfratto e di presenziare alle udienze.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Tale contestazione non coglie nel segno e va rigettata.
Si condivide quanto già affermato dal precedente giudice istruttore nella fase cautelare di sospensione del titolo esecutivo con l'ordinanza del 27.2.2025 con la quale si è evidenziato che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova residenza e che l'art. 45, comma 4, della
Legge n.354 del 26.7.1975 stabilisce che “Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata” e che, non avendo il ritenuto di esercitare il suo diritto di Pt_1
trasferire la residenza presso il luogo di detenzione preferendo, invece, mantenerla nel luogo dove la compagna ed i figli continuano a risiedere, come da lui stesso dichiarato, le suddette notifiche devono ritenersi regolarmente avvenute e l'asserita mancata conoscenza è frutto di una scelta personale del ricorrente, facilmente evitabile con il trasferimento della residenza nel luogo di detenzione.
A tal ultimo proposito va rilevato che è evidente che, se il avesse Pt_1
optato – avendone facoltà – per la scelta di mantenere la residenza presso la struttura di detenzione, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza diretta ed immediata delle notifiche a lui indirizzate in quanto sarebbero pervenute presso la Casa Circondariale. Mantenendo, invece, il ricorrente la residenza anagrafica presso l'abitazione di Via Caprini n.16 in Palmanova, era altrettanto evidente che lo stesso non avrebbe mai avuto una conoscenza diretta ed immediata delle notifiche a lui indirizzate, in quanto quest'ultime sarebbero state consegnate a mani dei familiari conviventi, nella fattispecie in esame della compagna . CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Anzi a ciò si aggiunga che il ricorrente nel mantenere la precedente residenza anagrafica ha corso il rischio che ogni notifica a lui indirizzata potesse essere eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – con notifica perfezionatasi per compiuta giacenza per quanto qui di seguito si dirà – in caso di irreperibilità della convivente, irreperibilità che banalmente può nel quotidiano verificarsi per il solo fatto che quest'ultima poteva trovarsi fuori casa per sbrigare i normali servizi o per andare al lavoro o per accompagnare i figli a scuola o dal pediatra e, comunque, per qualsivoglia attività o faccenda.
È chiaro che se l'Ufficiale Giudiziario nell'accedere al luogo non ha rinvenuto la compagna o altro familiare convivente con il ricorrente, non poteva far altro che procedere con la notifica ex art. 140 c.p.c. ed analogamente ha provveduto l'agente postale nel consegnare la raccomandata contenente l'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. provvedendo a lasciare l'avviso del passaggio nella cassetta postale e portare la raccomandata presso l'Ufficio Postale di competenza per il successivo ritiro.
Va da sé che se la convivente non era presente durante l'accesso, prima, dell'Ufficiale Giudiziario e, poi, dell'agente postale, la raccomandata contenente l'avviso rimane in giacenza presso l'ufficio postale in quanto – salvo deleghe per le quali il ricorrente nulla ha dedotto – l'unico soggetto abilitato a ritiro della corrispondenza era lo stesso ricorrente, ma all'evidenza impossibilitato perché detenuto.
Quanto, infine, alla questione della irreperibilità della compagna convivente, richiamando quanto sopra dedotto, va evidenziato che l'Ufficiale Giudiziario nell'eseguire la notifica a mani ed accertata l'assenza di persone nell'abitazione
(accertamento implicito per il solo fatto di aver apposto nella relata di notifica sotto il nome del ricorrente il timbro degli adempimenti ex art. 140 c.p.c.)
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 provvede ex art. 140 c.p.c. a meno che non rinvenga i nominativi nel campanello o nella cassetta delle lettere, ma sul punto nulla ha riferito il ricorrente, pertanto, deve darsi per scontato che il nominativo del ricorrente era facilmente individuabile nell'abitazione di Via Caprini n.16.
Appurata, quindi, l'assenza del soggetto destinatario della notifica, l'Ufficiale
Giudiziario non era tenuto ad accertare l'irreperibilità della convivente tenuto conto che quest'ultimo non può conoscere quante persone convivino insieme al destinatario dell'atto.
Va, infine, respinta l'ulteriore affermazione del ricorrente secondo cui anche alle notifiche civili dovrebbe estendersi con interpretazione analogica il sistema di notifica tracciato nel sistema penale.
Tale soluzione è stata da tempo respinta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che: “a differenza di quanto previsto dal codice di procedura penale (si veda, sul punto, Cass. pen., Sez. Un., n. 12778/2020) - manca una specifica regola per le notificazioni a detenuti nell'ambito del codice di procedura civile e della stessa legislazione speciale, sicché (ovviamente esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni procedurali penalistiche) non possono che trovare applicazione le regole ordinarie ………..… - del resto, questa Corte ha già affermato - benché con decisione risalente - che “In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza” (Cass. n. 9279/1998)” (Cass.
11
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Civ., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 11210 del 28.4.2025) ed ancora “
1.7. in altri termini, nel caso in cui la notificazione venga eseguita a mezzo posta e
l'agente postale l'esegua, secondo le forme indicate dall'art. 7, primo
(«L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario...») e secondo comma («Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato ... a persona di famiglia che conviva anche
5 temporaneamente con lui...») della legge n. 890 del 1982, «nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare», è da presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario, laddove, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha
l'onere di fornirne idonea prova contraria, la quale, però, non può essere costituita dalla produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione
(cfr. Cass. 9 maggio 2014 n. 10107; Cass. 19 luglio 2005, n.15200; Cass. 23 settembre 2004, n.19132; Cass. 26 luglio 2002, n.11077; Cass. 14 giugno
1999, n. 5884), dal momento che siffatte risultanze, di valore semplicemente dichiarativo, offrono, a loro volta, una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi capaci di evidenziare, in concreto, la diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario dell'atto, presso la quale la notificazione, anche ai fini di cui all'art.3, secondo comma, della già citata legge n.890/1982, è validamente eseguita ed il cui accertamento, come compiuto dal giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità se non per vizi della relativa motivazione (cfr. Cass. 30 marzo 2012 n. 5201; Cass. 20 marzo 2006, n.6101; Cass. 5 agosto 2005, n.16525; Cass. 26 maggio 1999,
n. 5076);
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025
1.8. la Commissione tributaria regionale ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, l'avviso di rettifica e liquidazione, sotteso alla cartella esattoriale impugnata, risultava validamente notificato al legale rappresentante della società contribuente a mani di familiare convivente, avendo la ricorrente omesso di dedurre e documentare che « - contrariamente a quanto certificato dal Messo Speciale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo … nella relazione di notifica trascritta in calce all'avviso di rettifica e liquidazione prodotto in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – l'atto impositivo in oggetto non sia stato consegnato il 03/04/2008 in Via Provinciale n. 56, Carini, a moglie CP_4
convivente del suo legale rappresentante, ; CP_5
1.9. a fronte della mancata prova, dunque, da parte del destinatario della notifica, circa il diverso luogo di residenza, dimora o domicilio, la Commissione tributaria regionale ha correttamente affermato la legittimità della notifica eseguita a persona diversa dal legale rappresentante presso la sua abitazione;
1.10. in merito, inoltre, a quanto dedotto dalla ricorrente circa la detenzione in carcere del legale rappresentante alla data della notifica dell'atto impositivo, è assorbente, rispetto ad ogni altra questione, evidenziare che in tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire, al che consegue che, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (cfr. Cass. n. 9279 del 17 settembre 1998) come nel caso in esame” (Cass. Civ., Sez. Trib., ordinanza n.
34824 del 13.12.2023).
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Si condivide, infine, che lo stato di detenzione non può costituire una causa di forza maggiore impeditiva della comparizione in udienza, tenuto conto che il detenuto può richiedere ex art. 35, comma 3 del D.P.R. n. 230 del 30.6.2000 la sua traduzione o rilasciare una procura ad un legale.
Per quanto motivato, ne consegue che le notifiche del ricorso ex art. 657 c.p.c. nonché del titolo e dell'atto di precetto per rilascio eseguite su richiesta della resistente sono da ritenersi valide e l'opposizione risulta infondata.
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OPPOSIZIONE EX ART. 668 C.P.C. E PASSAGGIO IN GIUDICATO DELL'ORDINANZA DI
CONVALIDA
Dato atto della regolarità e validità delle notifiche occorre ora svolgere alcune riflessioni in merito all'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c. ed all'eccezione di giudicato dell'ordinanza di convalida svolta dalla resistente.
L'art. 668 c.p.c. al comma 1 stabilisce che “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” ed al comma 2 che “Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata”.
E' evidente che tale opposizione riguarda la sola e specifica ipotesi in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico per un vizio di notifica dell'intimazione di licenza o di sfratto, perché irregolare o inesistente (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 13879 del
19.5.2023) o perché ciò è avvenuto per un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3629 del 14.2.2018).
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 Ed, infatti, “ancora diversa è l'ipotesi in cui la violazione dello schema processuale abbia riguardato soltanto la conoscenza dell'intimazione e la possibilità del conduttore di esprimere la propria opposizione: in questo caso - che è quello contemplato dall'art. 668 c.p.c. e da Corte Cost. n. 89/1972 - soccorre il rimedio dell'opposizione tardiva, che consente all'intimato - che provi di essere stato impedito ad opporsi - di recuperare la possibilità di proporre opposizione e di far valere, per tale via, le proprie ragioni di merito.”
(Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 15230 del 3.7.2014)
Circostanze tutte, per quanto sopra motivato, già escluse nella fattispecie in esame poiché la regolarità della notifica non ha impedito al ricorrente di opporsi all'ordinanza di convalida.
Ne consegue che nella fattispecie in esame l'ordinanza di convalida del
9.12.2024 ha acquisito efficacia di cosa giudicata sostanziale e sono, infatti,
“numerose le pronunce secondo le quali l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale con preclusione di ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, tuttavia, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento, e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi (Cass., 3,
n. 4292 del 17/11/1976; Cass., 3, n. 12994 del 2013; Cass., 3 n. 15904 del
2014), tranne il caso, pacificamente escluso nell'ipotesi in esame, in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, nel quale caso il giudicato avrebbe coperto anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass. 24/7/2007 n. 16319)”
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 17049 del 11.7.2017) ed ancora
“L'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, preclusa
l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull'esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione, se la scadenza del medesimo, richiesta e accordata dal giudice, è strettamente collegata alla tipologia del contratto.” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 411 del 11.1.2017).
Principi che valgono anche nella (nuova) fattispecie in esame in cui lo sfratto per finita locazione è stato richiesto per un contratto di comodato di bene immobile.
La regolarità delle notifiche comporta l'inammissibilità – e quindi la preclusione
– dell'opposizione tardiva con acquisizione di efficacia di cosa giudicata sostanziale dell'ordinanza di convalida non solo sull'esistenza del comodato, sulla qualità di comodante dell'intimante e di comodatario dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione.
Ne consegue che le contestazioni di merito svolte dal ricorrente con riferimento all'illegittimità ed inefficacia della risoluzione, alla asserita sussistenza di un contratto dissimulato di locazione ad uso abitativo, alla finalità abitativa del contratto del comodato in esame sono inammissibili.
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QUANTO ALLA NULLITÀ DELLA PROCURA ALLE LITI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE
DEL RICORSO EX ART. 657 C.P.C.
Il ricorrente ha contestato che la procura alle liti rilasciata dalla al legale CP_1
costituito sarebbe nulla in quanto rilasciata per dar corso ad un procedimento
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 di sfratto per scadenza del termine di comodato nei confronti di CP_2
e non nei confronti di Parte_1
La resistente ha replicato alla suddetta eccezione rappresentando che la procura alle liti dimessa nella procedura di convalida di sfratto ha ad oggetto l'intimazione di sfratto nei confronti di ed è stata depositata Parte_1
regolarmente e tempestivamente.
Premesso che anche tale questione è coperta dal giudicato e come tale inammissibile, la stessa risulta, comunque, infondata.
Il ricorrente ha dimesso quale doc. 1 la copia del ricorso ex art. 657 c.p.c. notificato nel quale vi è collazionata la procura alle liti con l'indicazione a mano a seguito di correzione del nome di Parte_1
Esaminando d'ufficio il fascicolo della procedura di sfratto R.G. 2651/2024 emerge che la ricorrente ha dimesso copia dell'originale notificato del ricorso ex art. 657 c.p.c. che riporta allegata identica procura (ovviamente quella del doc. 1 di è una copia), contestualmente ha dimesso altra procura che Pt_1
riporta l'indicazione del nominativo di . CP_2
Considerato che la procedura di sfratto è stata promossa con ricorso ex art. 657 c.p.c. (i.e. atto di citazione) notificato prima dell'iscrizione a ruolo è evidente che tra le due procure l'unica procura valida è quella allegata all'originale dell'atto notificato la cui copia è stata allegata all'atto notificato al che quest'ultimo ha dimesso quale doc. 1. Pt_1
E' altrettanto manifesto l'errore materiale in cui è incorsa la ricorrente che, prima di notificare l'atto, ha provveduto a correggere la procura la cui copia ante modifica era stata scannerizzata e successivamente, all'evidenza per mero errore, allegata in fase di iscrizione a ruolo.
L'eccezione è, pertanto, inammissibile ed infondata.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025 *
QUANTO ALLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di causa sono poste, sulla base del principio della soccombenza, a carico di e vengono liquidate come da dispositivo ex art. 5, comma 6, Pt_1
del D.L. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022.
Tenuto conto del valore indeterminabile e dell'ordinaria complessità della causa pare congruo considerare lo scaglione da €.26.000,01 ad €.52.000,00 con riduzione del 50% delle fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida ex D.M. n. 55/2014, così come modificato dal CP_1
D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, in complessivi €.5.260,50 (di cui
€.1.701,00 per la fase di studio della controversia, €.1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €.903,00 per la fase istruttoria e di trattazione,
€.1.452,50 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Udine il 29.7.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 422/2025