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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 980/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra (nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sofia
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- resistente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ) e Controparte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_3 C.F._3
- resistenti –
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/12/2025.
* * *
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 il nonché e (queste Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ultime anche quali eredi dell'enfiteuta UR Spasimina) per sentir dichiarare nei loro confronti l'avvenuto acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà del terreno sito in
1 alla contrada Cicerna, identificato nel catasto terreni al foglio 4, particella CP_1
116, di are 85 e centiare 03.
Il ricorrente ha riferito che il terremo risulta intestato al resistente nonché CP_1 alle altre resistenti quali enfiteute ed ha dedotto a fondamento della propria domanda di averlo utilizzato uti dominus per oltre vent'anni in modo pacifico, continuo ed esclusivo esercitando sullo stesso tutte le attività connesse alla sua natura (ripristino della recinzione, trasformazione colturale, manutenzione, utilizzazione, pulizia e custodia).
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
In via istruttoria è stata assunta la testimonianza di e di Testimone_1 Tes_2
(udienza del 17/12/2025).
[...]
All'udienza del 17/12/2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando al deposito di memoria conclusionale, ed il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare si rileva che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del bene per cui è causa a nome del e delle enfiteute resistenti e della loro dante causa. E' stata, altresì, CP_1 allegata agli atti la documentazione attestante che nei RR.II. non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
Nel merito, le risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che il ricorrente abbia posseduto per più di venti anni il fabbricato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata chiaramente riferita da tutti i testi escussi (si vedano le univoche deposizioni rese all'udienza del 17/12/2025 in ordine alle attività di ripristino della recinzione, di trasformazione colturale, di manutenzione, di utilizzazione, di pulizia e di custodia).
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui resistenti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in
2 mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore del ricorrente in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti resistenti – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui trattasi, il ricorrente deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del nonché di e di Controparte_1 Controparte_2
(queste ultime anche quali eredi dell'enfiteuta UR Spasimina) Controparte_3 così provvede:
• Dichiara, ad ogni effetto di legge, che ha acquistato a titolo Parte_1 di usucapione la proprietà del terreno sito del terreno sito in alla CP_1 contrada Cicerna, identificato nel catasto terreni al foglio 4, particella 116, di are 85 e centiare 03.
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
3
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 980 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra (nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Sofia
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
- resistente -
e
(nata a [...] il [...] – c.f. ) e Controparte_2 C.F._2
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Controparte_3 C.F._3
- resistenti –
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17/12/2025.
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In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/07/2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 il nonché e (queste Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ultime anche quali eredi dell'enfiteuta UR Spasimina) per sentir dichiarare nei loro confronti l'avvenuto acquisto, a titolo di usucapione, della proprietà del terreno sito in
1 alla contrada Cicerna, identificato nel catasto terreni al foglio 4, particella CP_1
116, di are 85 e centiare 03.
Il ricorrente ha riferito che il terremo risulta intestato al resistente nonché CP_1 alle altre resistenti quali enfiteute ed ha dedotto a fondamento della propria domanda di averlo utilizzato uti dominus per oltre vent'anni in modo pacifico, continuo ed esclusivo esercitando sullo stesso tutte le attività connesse alla sua natura (ripristino della recinzione, trasformazione colturale, manutenzione, utilizzazione, pulizia e custodia).
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
In via istruttoria è stata assunta la testimonianza di e di Testimone_1 Tes_2
(udienza del 17/12/2025).
[...]
All'udienza del 17/12/2025 il ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando al deposito di memoria conclusionale, ed il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.
La domanda formulata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare si rileva che, sotto l'aspetto della legittimazione processuale e dell'integrità del contraddittorio in ordine allo specifico petitum spiegato, il ricorrente ha prodotto certificazione catastale da cui risulta l'intestazione del bene per cui è causa a nome del e delle enfiteute resistenti e della loro dante causa. E' stata, altresì, CP_1 allegata agli atti la documentazione attestante che nei RR.II. non risultano trascritti atti comportanti la variazione della titolarità del bene.
Nel merito, le risultanze istruttorie consentono di ritenere sufficientemente raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo.
Osserva il Tribunale che l'elemento oggettivo del possesso – cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso la prova testimoniale;
sul punto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale la prova dell'avvenuta usucapione, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali di talché può essere legittimamente fornita anche per mezzo di testimoni.
Orbene, nel caso di specie la circostanza che il ricorrente abbia posseduto per più di venti anni il fabbricato in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto è stata chiaramente riferita da tutti i testi escussi (si vedano le univoche deposizioni rese all'udienza del 17/12/2025 in ordine alle attività di ripristino della recinzione, di trasformazione colturale, di manutenzione, di utilizzazione, di pulizia e di custodia).
Accertato in capo all'istante l'oggettivo possesso del bene, incombeva sui resistenti l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere sia stato espressione di una mera detenzione o sia derivato da atti di tolleranza (per tutte: Cass. 5415/1990); in
2 mancanza di siffatta contestazione deve, dunque, ritenersi acclarato nel caso in esame l'elemento oggettivo della fattispecie acquisitiva di cui agli artt. 1158 e ss. c.c..
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile ad usucapire, occorre aggiungere che non vi è in atti alcun elemento idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore del ricorrente in presenza del corpus possessionis.
Quanto al decorso del tempo, trattandosi di usucapione di un immobile (e non rientrando nella particolare disciplina di cui agli artt. 1159 e 1159 bis c.c.) il termine normativamente previsto è quello ventennale.
In considerazione delle dichiarazioni testimoniali sopra riportate, il termine a quo in cui il ricorrente ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Si osserva, infine, che in atti non vi è la prova negativa – il cui onere incombeva sempre sulle parti resistenti – che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Pertanto, sussistendo tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui trattasi, il ricorrente deve essere dichiarato proprietario del bene indicato in citazione per averlo usucapito.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata contestazione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti del nonché di e di Controparte_1 Controparte_2
(queste ultime anche quali eredi dell'enfiteuta UR Spasimina) Controparte_3 così provvede:
• Dichiara, ad ogni effetto di legge, che ha acquistato a titolo Parte_1 di usucapione la proprietà del terreno sito del terreno sito in alla CP_1 contrada Cicerna, identificato nel catasto terreni al foglio 4, particella 116, di are 85 e centiare 03.
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
• Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi, 17 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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