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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti LEONE LUIGI Parte_1 C.F._1
AL PA e AR ER ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Alfonsine (RA), via Stroppata n. 38;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA LE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici (NA), via San
Cristofaro n. 51;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – modifica delle condizioni
CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da terza memoria integrativa depositata in data 31.10.2025, ovvero come segue: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: rigettare, previa declaratoria di tardività della costituzione avversa, l'eccezione di inammissibilità ed ogni altra eccezione o domanda per l'effetto preclusa;
rigettare in ogni caso la domanda avversaria volta ad ottenere la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc del sig. accogliere il ricorso proposto da anche Parte_1 Parte_1 alla stregua delle conclusioni aderenti della come espresse nel punto “punto 1” della CP_1 propria memoria;
adottare ex art. 96.c.p.c comma terzo ogni statuizione ritenuta congrua ed opportuna nei confronti della sig.ra ; condannare la resistente alla refusione delle spese CP_1 di lite resesi necessarie dalla temeraria avversa tardiva costituzione.”
La parte resistente, con note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
31.10.2025, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta ovvero come segue: “1)
Confermare le condizioni già disposte col Decreto del 25.02.2022 rgvg 471/2020 prevedendo in aggiunta la possibilità del padre di stare con il figlio nelle due settimane di giugno e in quella si settembre non scolastiche, dal giovedì piuttosto che dal venerdì; 2) Verificata la pretestuosità del presente giudizio che poteva essere sostituito da un accordo scritto tra le parti, condannare il ricorrente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio a carico del e in favore dal procuratore della che si Pt_1 CP_1 dichiara antistatario ed attributario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato il [...]) che erano già state oggetto di due precedenti Persona_1 provvedimenti di questo Tribunale: dapprima, nel procedimento V.G. n. 471/2020, conclusosi con decreto del 15.02.2022, e successivamente con il decreto del 20/04/2023, emesso nel procedimento
RG n. 664/2023, su domanda congiunta delle parti.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che il diritto di visita padre-figlio per le vacanze estive, disciplinato al punto e) del dispositivo del provvedimento del 15.02.2022 nei seguenti termini: “per le vacanze estive i genitori potranno contare su 15 giorni per uno anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
inoltre il padre potrà contare su ulteriori 15 giorni di vacanze estive allo scopo di recuperare la minor frequentazione del figlio durante il periodo scolastico del figlio, da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno”, potesse essere modificato giudizialmente – con compensazione delle spese di lite - nel senso di aggiungere che il padre, nel periodo estivo, “nei weekend di propria spettanza, preleverà da casa della madre nella giornata di giovedì, anziché il venerdì, in mattinata o nel Persona_1 pomeriggio, a seconda degli impegni contingenti delle parti”, rappresentando inoltre che non vi sarebbe contrasto tra i genitori in ordine alla suddetta modifica, peraltro già concordata, di fatto, anche per l'estate 2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2025, la resistente ha preliminarmente chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività della notifica alla sig.ra
, e nel merito ha dedotto di non essersi mai opposta alla modifica richiesta dal ricorrente CP_1 in ordine all'ampliamento del finesettimana di spettanza paterna nel periodo estivo. Pertanto, la resistente ha evidenziato che l'iniziativa giudiziale del sig. arebbe del tutto superflua perché Pt_1 il medesimo risultato, stante la non opposizione della sig.ra , sarebbe stato raggiungibile CP_1 anche con un accordo stragiudiziale tra le parti. La resistente ha dunque chiesto che il ricorrente venisse condannato per lite temeraria ex art. 96, co 3 c.p.c., nonché condannato a rifondere le spese di lite di questo giudizio alla sig.ra . CP_1
All'udienza del 05.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. su istanza congiunta delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica formulata dalla parte resistente va disattesa in quanto il ricorso risulta, dall'esame della cartolina di ricevimento in atti, essere stato notificato tempestivamente, entro il termine del
01.09.2025 indicato dal decreto di fissazione di udienza. In ogni caso, giova rammentare che, anche ove la suddetta notifica fosse stata tardiva, la stessa non avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso bensì unicamente la necessità di provvedere al suo rinnovo.
Quanto al merito delle modifiche al provvedimento del 15.02.2022 di questo Tribunale domandate in questa sede, va rilevato che le parti sono d'accordo, non controvertendo in ordine alle suddette questioni.
Stante l'accordo delle parti sulle modifiche richieste, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle stesse in quanto non risultano in contrasto con l'interesse del minore. Il Tribunale pertanto provvede in conformità alle modifiche richieste.
Le parti controvertono invece in ordine alla necessità stessa di questo procedimento giudiziale di modifica e conseguentemente sulla regolamentazione del carico delle spese di lite.
Il ricorrente, considerato il sostanziale accordo tra le parti sul merito della questione, ha chiesto disporre la compensazione delle spese di lite, ribadendo la necessità di adire il Tribunale per ottenere la modifica di un provvedimento giudiziale già emesso;
la resistente, invece, ha chiesto che il ricorrente fosse condannato a rifonderle le spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna necessità di adire l'autorità giudiziaria per dar seguito alla modifica richiesta, che avrebbe potuto anche essere concordata in via stragiudiziale. Ai fini della risoluzione della questione controversa, occorre verificare se effettivamente era necessario o meno, per ottenere la modifica del provvedimento previgente, l'introduzione di un nuovo giudizio o se le parti avrebbero potuto ottenere gli stessi effetti giuridici nell'esercizio della loro autonomia privata e senza dover adire nuovamente il Tribunale.
In generale, va osservato che il principio dell'autonomia negoziale che permea la disciplina dei contratti consente alle parti non solo di determinare liberamente, nei limiti dettati dalla legge, il contenuto del contratto che le stesse intendono stipulare, ma consente altresì alle stesse di esplicare tale autonomia privata anche concludendo contratti atipici, ossia non inquadrabili completamente in alcuno degli schemi negoziali disciplinati dal codice civile.
Tale autonomia negoziale, tuttavia, incontra dei limiti, sanciti dall'art. 1322 c.c., che impongono che il contratto atipico sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
In tal senso, riconoscendo meritevolezza di tutela e la sussistenza di una idonea causa, ex art. 1325
c.c., a tale tipologia di accordi, la giurisprudenza più recente si è espressa in senso positivo in ordine alla legittimità ed efficacia di accordi tra coniugi o conviventi correlati alle vicende processuali della separazione ma non trasfuse in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In ordine a tali accordi stragiudiziali la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel senso del riconoscimento di un'autonomia negoziale delle parti sempre più ampia, iniziando a distinguere, nell'ambito degli accordi intervenuti in sede di disgregazione del nucleo familiare, un contenuto necessario, inerente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale mantenimento del coniuge, ed un contenuto eventuale, consistente nella regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale tra le parti.
Sulle pattuizioni di questa ultima tipologia, la giurisprudenza si è progressivamente espressa nel senso del riconoscimento di un più ampio margine all'autonomia privata, riconoscendo la validità di pattuizioni di carattere patrimoniale indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento giudiziale di omologa, rientrando le clausole eventuali nell'ambito della discrezionale ed autonoma determinazione delle parti (cfr. Cass. civ. n. 24621/2015; Cass. civ. n. 5065/2021).
Tale principio risulta ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Questa Corte ha già affermato che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all'oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l'omologazione (Cass. n. 24621/2015); ha, altresì, chiarito che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti (Cass.
n. 1324/2025)” (cfr. Cass. n. 1985/2025).
Va comunque considerato che il maggiore favor espresso dalla giurisprudenza più recente in ordine al riconoscimento di margini più ampi all'autonomia privata delle parti nella regolamentazione delle questioni correlate alla disgregazione del nucleo familiare riguarda aspetti di carattere patrimoniale e non aspetti strettamente correlati allo status filiationis e alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, infatti, va osservato che le statuizioni che riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale riguardano diritti indisponibili del figlio e dunque vanno sottoposte, perché abbiano rilevanza giuridica, al vaglio del Tribunale.
Non si ravvisa, dunque, temerarietà nell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal sig. con Pt_1 conseguente reiezione della domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla resistente, né si ravvisano i presupposti per la condanna alle spese del ricorrente, che non risulta soccombente in relazione alle domande dispiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- a parziale modifica del dispositivo del decreto del 15.02.2022 di questo Tribunale nel procedimento VG n. 471/2020,
- in aggiunta a quanto già previsto dalla lettera e) del suddetto dispositivo, il sig. Pt_1
nel periodo estivo, ovvero nei periodi in cui il non è
[...] Persona_1 soggetto alla frequenza scolastica, nei weekend di propria spettanza, preleverà il figlio da casa della madre nella giornata di giovedì, anziché il venerdì, Persona_1 in mattinata o nel pomeriggio, a seconda degli impegni contingenti delle parti;
- rigetta la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1571/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti LEONE LUIGI Parte_1 C.F._1
AL PA e AR ER ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Alfonsine (RA), via Stroppata n. 38;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA LE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portici (NA), via San
Cristofaro n. 51;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale – modifica delle condizioni
CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da terza memoria integrativa depositata in data 31.10.2025, ovvero come segue: “chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia: rigettare, previa declaratoria di tardività della costituzione avversa, l'eccezione di inammissibilità ed ogni altra eccezione o domanda per l'effetto preclusa;
rigettare in ogni caso la domanda avversaria volta ad ottenere la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc del sig. accogliere il ricorso proposto da anche Parte_1 Parte_1 alla stregua delle conclusioni aderenti della come espresse nel punto “punto 1” della CP_1 propria memoria;
adottare ex art. 96.c.p.c comma terzo ogni statuizione ritenuta congrua ed opportuna nei confronti della sig.ra ; condannare la resistente alla refusione delle spese CP_1 di lite resesi necessarie dalla temeraria avversa tardiva costituzione.”
La parte resistente, con note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
31.10.2025, ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta ovvero come segue: “1)
Confermare le condizioni già disposte col Decreto del 25.02.2022 rgvg 471/2020 prevedendo in aggiunta la possibilità del padre di stare con il figlio nelle due settimane di giugno e in quella si settembre non scolastiche, dal giovedì piuttosto che dal venerdì; 2) Verificata la pretestuosità del presente giudizio che poteva essere sostituito da un accordo scritto tra le parti, condannare il ricorrente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 cpc;
3) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio a carico del e in favore dal procuratore della che si Pt_1 CP_1 dichiara antistatario ed attributario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore (nato il [...]) che erano già state oggetto di due precedenti Persona_1 provvedimenti di questo Tribunale: dapprima, nel procedimento V.G. n. 471/2020, conclusosi con decreto del 15.02.2022, e successivamente con il decreto del 20/04/2023, emesso nel procedimento
RG n. 664/2023, su domanda congiunta delle parti.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che il diritto di visita padre-figlio per le vacanze estive, disciplinato al punto e) del dispositivo del provvedimento del 15.02.2022 nei seguenti termini: “per le vacanze estive i genitori potranno contare su 15 giorni per uno anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
inoltre il padre potrà contare su ulteriori 15 giorni di vacanze estive allo scopo di recuperare la minor frequentazione del figlio durante il periodo scolastico del figlio, da concordare entro il 31 maggio e godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno”, potesse essere modificato giudizialmente – con compensazione delle spese di lite - nel senso di aggiungere che il padre, nel periodo estivo, “nei weekend di propria spettanza, preleverà da casa della madre nella giornata di giovedì, anziché il venerdì, in mattinata o nel Persona_1 pomeriggio, a seconda degli impegni contingenti delle parti”, rappresentando inoltre che non vi sarebbe contrasto tra i genitori in ordine alla suddetta modifica, peraltro già concordata, di fatto, anche per l'estate 2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.10.2025, la resistente ha preliminarmente chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per tardività della notifica alla sig.ra
, e nel merito ha dedotto di non essersi mai opposta alla modifica richiesta dal ricorrente CP_1 in ordine all'ampliamento del finesettimana di spettanza paterna nel periodo estivo. Pertanto, la resistente ha evidenziato che l'iniziativa giudiziale del sig. arebbe del tutto superflua perché Pt_1 il medesimo risultato, stante la non opposizione della sig.ra , sarebbe stato raggiungibile CP_1 anche con un accordo stragiudiziale tra le parti. La resistente ha dunque chiesto che il ricorrente venisse condannato per lite temeraria ex art. 96, co 3 c.p.c., nonché condannato a rifondere le spese di lite di questo giudizio alla sig.ra . CP_1
All'udienza del 05.11.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. su istanza congiunta delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica formulata dalla parte resistente va disattesa in quanto il ricorso risulta, dall'esame della cartolina di ricevimento in atti, essere stato notificato tempestivamente, entro il termine del
01.09.2025 indicato dal decreto di fissazione di udienza. In ogni caso, giova rammentare che, anche ove la suddetta notifica fosse stata tardiva, la stessa non avrebbe determinato l'inammissibilità del ricorso bensì unicamente la necessità di provvedere al suo rinnovo.
Quanto al merito delle modifiche al provvedimento del 15.02.2022 di questo Tribunale domandate in questa sede, va rilevato che le parti sono d'accordo, non controvertendo in ordine alle suddette questioni.
Stante l'accordo delle parti sulle modifiche richieste, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle stesse in quanto non risultano in contrasto con l'interesse del minore. Il Tribunale pertanto provvede in conformità alle modifiche richieste.
Le parti controvertono invece in ordine alla necessità stessa di questo procedimento giudiziale di modifica e conseguentemente sulla regolamentazione del carico delle spese di lite.
Il ricorrente, considerato il sostanziale accordo tra le parti sul merito della questione, ha chiesto disporre la compensazione delle spese di lite, ribadendo la necessità di adire il Tribunale per ottenere la modifica di un provvedimento giudiziale già emesso;
la resistente, invece, ha chiesto che il ricorrente fosse condannato a rifonderle le spese di lite nonché per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna necessità di adire l'autorità giudiziaria per dar seguito alla modifica richiesta, che avrebbe potuto anche essere concordata in via stragiudiziale. Ai fini della risoluzione della questione controversa, occorre verificare se effettivamente era necessario o meno, per ottenere la modifica del provvedimento previgente, l'introduzione di un nuovo giudizio o se le parti avrebbero potuto ottenere gli stessi effetti giuridici nell'esercizio della loro autonomia privata e senza dover adire nuovamente il Tribunale.
In generale, va osservato che il principio dell'autonomia negoziale che permea la disciplina dei contratti consente alle parti non solo di determinare liberamente, nei limiti dettati dalla legge, il contenuto del contratto che le stesse intendono stipulare, ma consente altresì alle stesse di esplicare tale autonomia privata anche concludendo contratti atipici, ossia non inquadrabili completamente in alcuno degli schemi negoziali disciplinati dal codice civile.
Tale autonomia negoziale, tuttavia, incontra dei limiti, sanciti dall'art. 1322 c.c., che impongono che il contratto atipico sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
In tal senso, riconoscendo meritevolezza di tutela e la sussistenza di una idonea causa, ex art. 1325
c.c., a tale tipologia di accordi, la giurisprudenza più recente si è espressa in senso positivo in ordine alla legittimità ed efficacia di accordi tra coniugi o conviventi correlati alle vicende processuali della separazione ma non trasfuse in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In ordine a tali accordi stragiudiziali la giurisprudenza di legittimità si è evoluta nel senso del riconoscimento di un'autonomia negoziale delle parti sempre più ampia, iniziando a distinguere, nell'ambito degli accordi intervenuti in sede di disgregazione del nucleo familiare, un contenuto necessario, inerente all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale mantenimento del coniuge, ed un contenuto eventuale, consistente nella regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale tra le parti.
Sulle pattuizioni di questa ultima tipologia, la giurisprudenza si è progressivamente espressa nel senso del riconoscimento di un più ampio margine all'autonomia privata, riconoscendo la validità di pattuizioni di carattere patrimoniale indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento giudiziale di omologa, rientrando le clausole eventuali nell'ambito della discrezionale ed autonoma determinazione delle parti (cfr. Cass. civ. n. 24621/2015; Cass. civ. n. 5065/2021).
Tale principio risulta ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui
“Questa Corte ha già affermato che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti in occasione di un giudizio di separazione o di divorzio, ed estraneo all'oggetto del giudizio di divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), seppure avente causa nella crisi coniugale, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto neppure al giudice per l'omologazione (Cass. n. 24621/2015); ha, altresì, chiarito che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al Giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti (Cass.
n. 1324/2025)” (cfr. Cass. n. 1985/2025).
Va comunque considerato che il maggiore favor espresso dalla giurisprudenza più recente in ordine al riconoscimento di margini più ampi all'autonomia privata delle parti nella regolamentazione delle questioni correlate alla disgregazione del nucleo familiare riguarda aspetti di carattere patrimoniale e non aspetti strettamente correlati allo status filiationis e alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
A tal proposito, infatti, va osservato che le statuizioni che riguardano l'esercizio della responsabilità genitoriale riguardano diritti indisponibili del figlio e dunque vanno sottoposte, perché abbiano rilevanza giuridica, al vaglio del Tribunale.
Non si ravvisa, dunque, temerarietà nell'iniziativa giudiziaria intrapresa dal sig. con Pt_1 conseguente reiezione della domanda ex art. 96, co. 3, c.p.c. formulata dalla resistente, né si ravvisano i presupposti per la condanna alle spese del ricorrente, che non risulta soccombente in relazione alle domande dispiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- a parziale modifica del dispositivo del decreto del 15.02.2022 di questo Tribunale nel procedimento VG n. 471/2020,
- in aggiunta a quanto già previsto dalla lettera e) del suddetto dispositivo, il sig. Pt_1
nel periodo estivo, ovvero nei periodi in cui il non è
[...] Persona_1 soggetto alla frequenza scolastica, nei weekend di propria spettanza, preleverà il figlio da casa della madre nella giornata di giovedì, anziché il venerdì, Persona_1 in mattinata o nel pomeriggio, a seconda degli impegni contingenti delle parti;
- rigetta la domanda ex art. 96, co. 3 c.p.c. avanzata dalla parte resistente nei confronti della parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni