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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7337/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. CHESSA CORRADO attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. ISOLA FLORIANA convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che le aree in agro di
Capoterra, censite in Catasto al Foglio 30, mappali 197, 3013 (ex 48),
3009, 3010, 3011 (ex 747)., sono di proprietà della Parte_1
per averle quest'ultima acquistate a titolo originario ai sensi dell'art.
[...] stesse ad opera della Pubblica Amministrazione convenuta;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed egli onorari del giudizio”; per parte convenuta: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI – In via preliminare dichiarare l'incompetenza del giudice adito a favore di quella del Tribunale regionale delle Acque. –
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la da Controparte_1
ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre accessori di legge (da intendersi comprensivi degli oneri riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la
[...] [...]
esponendo che con nota del 1.7.2021, prot, n. 0027681 Controparte_1
indirizzata alla società Poggio Sport Village e al il Controparte_2
Demanio e di Cagliari dell'Assessorato degli Enti CP_3 CP_4
Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, dopo aver riconosciuto che le aree distinte in Catasto con il mappale 197, foglio 30 nel Comune di Capoterra appartengono alla Parte_1
ha rilevato che una particella compresa nelle citate aree,
[...]
individuata al Catasto nella partita speciale delle Acque esenti da estimo sarebbe ab origine di proprietà della in Controparte_1
quanto bene avente natura demaniale. L'odierna attrice, avuta notizia della circostanza dalla società Poggio Sport Village, alla quale aveva concesso in locazione le aree in questione, con pec del 27-7-2021 ha contestato le conclusioni raggiunte dalla Pubblica Amministrazione, evidenziando che le aree in agro di Capoterra, censite in Catasto al Foglio 30, mappali 197,
pag. 2/14 3013 (ex 48), 3009, 3010, 3011 (ex 747), tutte ubicate sulla destra idraulica del Rio San IR, inglobano e sono confinanti da tempo immemorabile con il braccio secondario del predetto corso d'acqua che risulta esser tale esclusivamente nelle carte catastali e non già nel reale stato dei luoghi da oltre cinquant'anni. Infatti fin dal 23.11.1966, quando l'odierna attrice acquistò con atto a rogito notar rep. 18287, racc. Per_1
696 i terreni in contestazione, il detto braccio secondario del Rio San
IR risultava inesistente. Anche dal Piano di Lottizzazione “
[...]
approvato con decreto del 10.3.1970 dell'Assessore degli Enti Pt_1
Locali della medesima Regione Autonoma della Sardegna, risulta l'inesistenza del braccio secondario del predetto corso d'acqua. La circostanza emerge anche dalla variante approvata con decreto n. 64 dell'Assessore Regionale agli Enti Locali del 24.1.1989, in base alla quale l'odierna attrice ha ottenuto il rilascio di numerosi titoli edificatori per la realizzazione di campi da tennis (in data 1.101980), club house (26.4.1985)
e campo da calcetto (15.10.1985). Dalla richiamata planimetria allegata al
Decreto regionale n. 64 del 24.1.1989 emerge altresì l'avvenuta realizzazione, in parziale coincidenza con il precedente letto secondario del
Rio San IR, della viabilità della strada n. 35 interna alla lottizzazione Anche la Soprintendenza per i beni Parte_1
ambientali per le Province di Cagliari e Oristano aveva espresso parere favorevole n. 5505 del 10.4.2014 alla convenzione stipulata il 25.3.2014 tra la ed il attribuendo così Parte_1 Controparte_2
rilevanza pubblicistica sia alla viabilità della strada n. 35 che all'uso degli impianti sportivi in favore della comunità. Infine, il rischio idrogeologico e la pericolosità idraulica delle aree in contestazione evidenziati dal Servizio
pag. 3/14 del Genio Civile di Cagliari presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della nella nota del 3.8.2021, allegata a quella del 1.10.2021 Controparte_1
inviata dal all'odierna attrice, risultano assenti dalla Controparte_2
precedente nota del Direttore Generale del Distretto Idrografico della del 13.2.2014 con la quale era stato espresso parere favorevole CP_1
alla realizzazione di ripristino degli impianti sportivi che si trovano nelle aree in contestazione, danneggiati dall'esondazione del Rio San IR, nonché dallo studio di compatibilità idraulica realizzato su commissione del nell'anno 2013, che certifica la non necessità di Controparte_2
ulteriori approfondimenti in ordine alla compatibilità idraulica per la realizzazione dei suddetti lavori di ripristino degli impianti sportivi.
Su tali premesse, l'attrice invocava l'accertamento dell'inesistenza del braccio secondario del corso d'acqua Rio San IR, con conseguente applicazione della normativa di cui agli artt. 946 e 947 c.c., nel testo precedente rispetto alla modifica introdotta dalla legge 5 gennaio 1994, n.
37, con conseguente accessione automatica del suolo abbandonato dal fiume in favore della quale proprietaria Parte_1
rivierasca, o comunque con riconoscimento della proprietà di quest'ultima per usucapione, a fronte del possesso uti dominus, in buona fede e senza interferenze protrattosi per oltre un ventennio, previo il riconoscimento della sdemanializzazione tacita dell'area controversa.
Si costituiva la contestando la domanda ed eccependo Controparte_1
che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 946 e 947 c.c. ante novella, è da escludere l'acquisto a titolo originario, stante l'intervento antropico rappresentato dalla realizzazione della strada denominata 35 di cui anzidetto e la preclusione di questo alla realizzazione della fattispecie pag. 4/14 acquisitiva a titolo originario (ex multis: Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n.
3854). Contestava altresì la configurazione di una sdemanializzazione tacita, poiché l'alveo di un corso d'acqua non perde la sua natura giuridica di bene demaniale, se per effetto di opere svolte dall'uomo, devia il suo flusso. Né potevano configurarsi atti e fatti significativi della volontà della
P.A. di sottrarre il bene alla sua destinazione pubblica, non essendo mai stata data prova degli atti autorizzativi delle opere eseguite, ex art. 93 R.D.
523/1904, come denunciato dal servizio del Genio Civile, né dimostrato il momento esatto al quale risalirebbe la perdita di qualità di demanio idrico dedotta dall'attrice.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante C.T.U. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 maggio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo fissato, ambo le parti hanno depositato dette note, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente va esaminata, e respinta, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della parte convenuta. La domanda di parte attrice ha infatti ad oggetto l'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 946 e 947
c.c. e dunque concerne il regime del suolo, con specifico riferimento alla pag. 5/14 sua appartenenza al demanio idrico, e non il regime delle acque, con conseguente sussistenza della competenza del Tribunale ordinario (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3561 del 25/10/1975, Rv. 377759).
Ciò posto, la domanda è infondata.
Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: “Descriva, anche attraverso
l'ausilio di allegati fotografici e planimetrici, le aree per cui è causa e accerti: - la loro attuale destinazione;
- se si tratti di aree a pericolosità idraulica secondo le disposizioni cui alle norme tecniche di attuazione del
PAI; - se si tratti di terreni costituenti letto di fiume abbandonato a seguito di eventi naturali, ovvero artificiali indotti dall'attività antropica, indicando ove possibile l'epoca di verificazione di tali eventi”. Per rispondere al quesito, l'ausiliario ha utilizzato la cartografia dei tipi IGM, in scala 1:25.000 e la cartografia tecnica regionale CTR, in scala 1:10.000, con il fine individuare e rappresentare graficamente le superfici oggetto della causa, ed ha poi fatto ricorso ai navigatori satellitari e ai sistemi informativi territoriali consultabili attraverso i portali Mappe e CP_1
SardegnaSit della ha inoltre eseguito Controparte_1
una visura attraverso il catasto provinciale per prendere visione del Foglio catastale n. 30 del Comune di Capoterra, contenente le particelle in causa
(distinte al Foglio N. 30 - Particella 197; Foglio N. 30 - Particella 3008;
Foglio N. 30 - Particella 3009: Foglio N. 30 - Particella 3010; Foglio N. 30
- Particella 3011; Foglio N. 30 - Particella 3013). All'esito, il C.T.U. ha evidenziato che il Rio San IR è corso d'acqua a carattere torrentizio, caratterizzato da forti alternanze stagionali della piovosità, nel quale conferiscono numerosi piccoli affluenti, anch'essi con attività dell'alveo variabile. Il letto dei fiumi a canali intrecciati, come quello di cui è causa, è
pag. 6/14 –secondo l'ausiliario– “… generalmente molto ampio e occupato solo in parte minima da esigui rivoli d'acqua; a volte lo scorrimento delle acque avviene in subalveo, cioè all'interno dei sedimenti;
il letto appare in questo caso completamente asciutto e l'acqua scorre ad una certa profondità tra i depositi ghiaiosi. L'acqua compare nel letto solo quando aumenta la portata, ad esempio in occasione delle piogge autunnali e primaverili”
(cfr. pag. 7 della C.T.U.). Di conseguenza, sempre secondo l'indagine tecnica esperita dal C.T.U., “Le aree oggetto della causa distinte in catasto terreni al Foglio n. 30, sono le particelle nn. 197 - 3008 - 3009 - 3010 -
3011- 3013, si trovano contenute nella valle fluviale percorsa da Rio San
Gerolamo” (cfr. pag. 9 del suo elaborato).
L'ausiliario ha poi accertato che “Come riportato nel certificato Protocollo
N. 7984 emesso dal Comune risulta che l'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 - 3013 - 3009 - 3010, risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona C1c – Espansione Residenziale pianificata”
(cfr. pag. 14 della C.T.U.) e su di esse risultano una serie di vincoli, descritti in dettaglio alle pagg. 15 e 16 dell'elaborato tecnico. In dettaglio:
“L'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 – 3013 maggior parte – 3010 ubicata nel comparto “Pauliara”, costituisce parte del lotto urbanistico AC7 del piano di lottizzazione Parte_1
destinata a servizi strettamente connessi con la residenza. - L'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 – 3013 parte – 3009 ubicata nel comparto “Pauliara”, costituisce porzione di strada del piano di lottizzazione - L'area è sottoposta a vincolo di tutela Parte_1
paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. C) del D.Lgs. n. 42/2004 (150 m dal fiume) di cui alla Legge 08.08.1985, n. 431 (Legge Galasso). - L'area
pag. 7/14 distinta nel catasto terreni al foglio n. 30 particela 197 per la maggior parte - 3013 - 3009 - 3010 ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica elevata Hi3: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica media Hi2: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica moderata Hi1: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle Zone
a pericolosità geomorfologica classificate Hg1 per fenomeni franosi presenti o potenziali marginali, della Variante PAI approvata dal
Consiglio comunale con Del. N. 98 del 23/02/2015, ai sensi dell'art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) e approvata dalla Autorità di Bacino Regionale
Comitato istituzionale con Del. N. 9 del 09/08/2018 pubblicata sul BURAS
n. 43 parte I e II in data 20/09/2018 resa esecutiva con decreto n. 95 del
07/11/2018 pubblicato sul BURAS n. 52 parte I e II del 22/11/2018, nonché dell'aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità idraulica del tratto del Rio San Gerolamo dalla foce all'attraversamento della SS 195 approvata con Del. G.R. n. 41/1 del 07/082020 resa esecutiva con Decreto n. 132 del 25/11/2020 pubblicato sul BURAS n. 71 parte I e II
pag. 8/14 del 03/12/2020: Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica che si allega. (Allegato 4). Inoltre, dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio Tecnico del Comune di Capoterra risulta che l'area nel catasto terreni al foglio 30, particelle 3346 – 3348 – 3349 –
370 – 3791, risultano avere la destinazione urbanistica ZONA E – Zone
Agricole, come da certificato di destinazione urbanistica che si allega.
(Allegato 4)”.
Infine, l'ausiliario ha evidenziato, rispondendo al secondo quesito postogli dal giudice, che le aree di cui è causa sono caratterizzate da rischio idraulico (cfr. pagg. 17 e 18 della C.T.U). In particolare: “Foglio n. 30 particella 197 per la maggior parte - 3013 – 3009 - 3010 ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni;
Foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica elevata Hi3: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni: Foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica media Hi2: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni: Foglio
n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica moderata Hi1: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni: Foglio n. 30 mappali 197 in parte ricade all'interno delle Zone a pericolosità geomorfologica per fenomeni franosi presenti o potenziali marginali classificate Hg1”. Di conseguenza, “… le aree per cui è causa, come si nota, tutte, ricadono all'interno della perimetrazione PAI con grado di pericolosità molto elevata Hi4, tranne alcune porzioni della particella 197 che ha aree
pag. 9/14 ricadenti nei livelli di pericolosità Hi3 - elevata, Hi2 - media, Hi1 moderata o fascia geomorfologica” (cfr. ancora pag. 18).
Ed infine, esaminando gli interventi antropici succedutisi nel tempo, il
C.T.U. ha concluso affermando che non è possibile, ad oggi, individuare in loco una traccia del ramo secondario del Rio San IR (cfr. pag. 28).
Ciò nonostante, ha affermato che i rilievi effettuati “… lasciano spazio all'ipotesi che nel tempo vi sia stato un abbandono del ramo secondario conseguente a fenomeni naturali derivanti dal regime torrentizio irregolare del Rio San Gerolamo, come sopra illustrato. Parallelamente, non si può escludere l'intervento antropico su dette aree giacché risulta palese lo sfruttamento agricolo del territorio nonché la successiva costruzione di una diga in terra posta a monte rispetto al percorso alla direzione di scorrimento delle acque del Rio San Gerolamo. Le alluvioni non sembra abbiano determinato modifiche rispetto al passaggio dell'acqua, salvo che, quando si verificano, interessano tutta l'area in osservazione ed i terreni di causa, in maniera ben evidenziata dalla Tav. 8, non a caso l'intera zona è inclusa fra quelle ad elevato rischio idrogeologico” (cfr. pag. 28 della
C.T.U.).
Da tali premesse, l'ausiliario ha ricavato le seguenti conclusioni: “1 – I terreni distinti nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 - 3013 - 3009
- 3010, risultano avere la seguente destinazione urbanistica: Zona C1c –
Espansione Residenziale pianificata. Le aree distinte nel catasto terreni al foglio 30, particelle 3346 – 3348 – 3349 – 370 – 3791, risultano avere la destinazione urbanistica: ZONA E – Zone Agricole.
2. Le particelle in causa ricadono per la maggior parte, secondo le disposizioni di cui alle norme di attuazione del PAI, nella perimetrazione delle aree a pericolosità
pag. 10/14 idraulica molto elevata Hi4 con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni.
3. Nei terreni di causa distinti al catasto terreni Comune di Capoterra, Foglio 30, particelle nn. 3013 – 197 – 3010 – 3008 – 3346, in corrispondenza con il percorso fluviale demaniale relativo al c.d. ramo secondario del Rio San Gerolamo, non è stato rilevato alcun alveo fluviale, né risulta evidente dalle foto aeree almeno dal 1968 in poi, né appare riportato in pianta nella cartografia IGM scala 1:25.000 e CTR scala
1:10.000. Vi è traccia di alveo fluviale, corrispondente al percorso del ramo secondario del Rio San Gerolamo nelle foto aeree del 1954-1955 e nella carta topografica del 1933, in area sovrapponibile a quella oggi riconosciuta come demaniale fluviale. Si desume che le aree relative alle particelle in questione fossero in origine lambite dal ramo secondario del
Rio San Gerolamo, di cui rappresentano oggi un alveo abbandonato, del quale, peraltro, non si evidenziano in superficie le tracce. Quali possibili cause dell'abbandono dell'alveo secondario si può annoverare, anzitutto, la natura stessa del bacino idrografico a regime torrentizio che, con forti variazioni stagionali della piovosità, può determinare alterazioni nella deposizione e distribuzione dei sedimenti così modificando il deflusso delle acque. L'intervento antropico è altrettanto concausa – non si può affermare se precedente o conseguente – alle cause naturali, dell'abbandono dell'alveo secondario, quantomeno dal 1962 in poi, anno in cui è stata posta in esercizio la diga in località per Parte_1
favorire ed ulteriormente incrementare le attività agricole già localmente esistenti” (cfr. pagg. 29 e 20 della C.T.U.).
Sulla base delle sopra riportate emergenze, deve concludersi che le aree oggetto di causa sono caratterizzate da rischio idrogeologico alto o medio,
pag. 11/14 in relazione alla presenza di un corso d'acqua (il Rio San IR) a carattere torrentizio, con considerevoli mutamenti di portata a seconda dell'andamento stagionale e delle piogge. Deve altresì concludersi che, pur non essendo possibile individuare in loco l'originario percorso del braccio secondario del predetto corso d'acqua, le aree stesse non hanno perduto con certezza la loro destinazione originaria a seguito di un evento naturale, essendo state rilevati importanti interventi antropici che rappresentano quantomeno una concausa rispetto all'evento naturale di cui sopra.
In presenza di un'oggettiva incertezza sulla derivazione dell'abbandono dell'alveo fluviale da cause esclusivamente naturali, deve escludersi l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni invocate da parte attrice, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi dell'art. 947 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio
1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali;
con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno –che era ma non è più al di sotto della quota limite dell'alveo del lago– per acquisirlo al patrimonio disponibile”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002, Rv. 556305). Più nello pag. 12/14 specifico, infatti, “In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt.
942 - 947 cod. civ. (nel testo precedente alla novella introdotta con legge 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2314 del 31/01/2008, Rv. 601670; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 1916 del 27/01/2011, Rv. 616392 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3854 del
17/02/2020, Rv. 657107).
In conclusione, in assenza della prova certa della derivazione da un fatto naturale, non dipendente dall'opera dell'uomo, dell'abbandono del letto secondario cui corrispondono le aree oggetto di causa, la domanda della società attrice va rigettata, dovendosi presumere la perdurante appartenenza delle stesse al demanio fluviale, confermata tra l'altro, almeno a livello indiziario, dalla loro ricomprensione nell'ambito delle aree indicate come ad elevato o medio rischio idraulico. Poiché quindi la prova della domanda di parte attrice non è stata conseguita, per i motivi sin qui esposti, essa non può che essere disattesa.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da € 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre spese prenotate a debito.
pag. 13/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , la rigetta. Controparte_1
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
AN LI
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
946 c.c. previgente ovvero, in subordine, per averle acquistate per usucapione anche in ragione dell'avvenuta sdemanializzazione tacita delle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 7337/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. AN LI, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dall'Avv. CHESSA CORRADO attore e
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
assistito e difeso dall'Avv. ISOLA FLORIANA convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: “piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che le aree in agro di
Capoterra, censite in Catasto al Foglio 30, mappali 197, 3013 (ex 48),
3009, 3010, 3011 (ex 747)., sono di proprietà della Parte_1
per averle quest'ultima acquistate a titolo originario ai sensi dell'art.
[...] stesse ad opera della Pubblica Amministrazione convenuta;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese ed egli onorari del giudizio”; per parte convenuta: “si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI – In via preliminare dichiarare l'incompetenza del giudice adito a favore di quella del Tribunale regionale delle Acque. –
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la da Controparte_1
ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e onorari di giudizio oltre accessori di legge (da intendersi comprensivi degli oneri riflessi)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_2
evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la
[...] [...]
esponendo che con nota del 1.7.2021, prot, n. 0027681 Controparte_1
indirizzata alla società Poggio Sport Village e al il Controparte_2
Demanio e di Cagliari dell'Assessorato degli Enti CP_3 CP_4
Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, dopo aver riconosciuto che le aree distinte in Catasto con il mappale 197, foglio 30 nel Comune di Capoterra appartengono alla Parte_1
ha rilevato che una particella compresa nelle citate aree,
[...]
individuata al Catasto nella partita speciale delle Acque esenti da estimo sarebbe ab origine di proprietà della in Controparte_1
quanto bene avente natura demaniale. L'odierna attrice, avuta notizia della circostanza dalla società Poggio Sport Village, alla quale aveva concesso in locazione le aree in questione, con pec del 27-7-2021 ha contestato le conclusioni raggiunte dalla Pubblica Amministrazione, evidenziando che le aree in agro di Capoterra, censite in Catasto al Foglio 30, mappali 197,
pag. 2/14 3013 (ex 48), 3009, 3010, 3011 (ex 747), tutte ubicate sulla destra idraulica del Rio San IR, inglobano e sono confinanti da tempo immemorabile con il braccio secondario del predetto corso d'acqua che risulta esser tale esclusivamente nelle carte catastali e non già nel reale stato dei luoghi da oltre cinquant'anni. Infatti fin dal 23.11.1966, quando l'odierna attrice acquistò con atto a rogito notar rep. 18287, racc. Per_1
696 i terreni in contestazione, il detto braccio secondario del Rio San
IR risultava inesistente. Anche dal Piano di Lottizzazione “
[...]
approvato con decreto del 10.3.1970 dell'Assessore degli Enti Pt_1
Locali della medesima Regione Autonoma della Sardegna, risulta l'inesistenza del braccio secondario del predetto corso d'acqua. La circostanza emerge anche dalla variante approvata con decreto n. 64 dell'Assessore Regionale agli Enti Locali del 24.1.1989, in base alla quale l'odierna attrice ha ottenuto il rilascio di numerosi titoli edificatori per la realizzazione di campi da tennis (in data 1.101980), club house (26.4.1985)
e campo da calcetto (15.10.1985). Dalla richiamata planimetria allegata al
Decreto regionale n. 64 del 24.1.1989 emerge altresì l'avvenuta realizzazione, in parziale coincidenza con il precedente letto secondario del
Rio San IR, della viabilità della strada n. 35 interna alla lottizzazione Anche la Soprintendenza per i beni Parte_1
ambientali per le Province di Cagliari e Oristano aveva espresso parere favorevole n. 5505 del 10.4.2014 alla convenzione stipulata il 25.3.2014 tra la ed il attribuendo così Parte_1 Controparte_2
rilevanza pubblicistica sia alla viabilità della strada n. 35 che all'uso degli impianti sportivi in favore della comunità. Infine, il rischio idrogeologico e la pericolosità idraulica delle aree in contestazione evidenziati dal Servizio
pag. 3/14 del Genio Civile di Cagliari presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della nella nota del 3.8.2021, allegata a quella del 1.10.2021 Controparte_1
inviata dal all'odierna attrice, risultano assenti dalla Controparte_2
precedente nota del Direttore Generale del Distretto Idrografico della del 13.2.2014 con la quale era stato espresso parere favorevole CP_1
alla realizzazione di ripristino degli impianti sportivi che si trovano nelle aree in contestazione, danneggiati dall'esondazione del Rio San IR, nonché dallo studio di compatibilità idraulica realizzato su commissione del nell'anno 2013, che certifica la non necessità di Controparte_2
ulteriori approfondimenti in ordine alla compatibilità idraulica per la realizzazione dei suddetti lavori di ripristino degli impianti sportivi.
Su tali premesse, l'attrice invocava l'accertamento dell'inesistenza del braccio secondario del corso d'acqua Rio San IR, con conseguente applicazione della normativa di cui agli artt. 946 e 947 c.c., nel testo precedente rispetto alla modifica introdotta dalla legge 5 gennaio 1994, n.
37, con conseguente accessione automatica del suolo abbandonato dal fiume in favore della quale proprietaria Parte_1
rivierasca, o comunque con riconoscimento della proprietà di quest'ultima per usucapione, a fronte del possesso uti dominus, in buona fede e senza interferenze protrattosi per oltre un ventennio, previo il riconoscimento della sdemanializzazione tacita dell'area controversa.
Si costituiva la contestando la domanda ed eccependo Controparte_1
che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 946 e 947 c.c. ante novella, è da escludere l'acquisto a titolo originario, stante l'intervento antropico rappresentato dalla realizzazione della strada denominata 35 di cui anzidetto e la preclusione di questo alla realizzazione della fattispecie pag. 4/14 acquisitiva a titolo originario (ex multis: Cass. Civ. Sez. II, 17.2.2020, n.
3854). Contestava altresì la configurazione di una sdemanializzazione tacita, poiché l'alveo di un corso d'acqua non perde la sua natura giuridica di bene demaniale, se per effetto di opere svolte dall'uomo, devia il suo flusso. Né potevano configurarsi atti e fatti significativi della volontà della
P.A. di sottrarre il bene alla sua destinazione pubblica, non essendo mai stata data prova degli atti autorizzativi delle opere eseguite, ex art. 93 R.D.
523/1904, come denunciato dal servizio del Genio Civile, né dimostrato il momento esatto al quale risalirebbe la perdita di qualità di demanio idrico dedotta dall'attrice.
Venivano depositate le memorie ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva istruita mediante C.T.U. All'esito del deposito della relazione peritale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 maggio 2027, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025.
Nel termine all'uopo fissato, ambo le parti hanno depositato dette note, precisando le rispettive conclusioni.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.pc. di 20 giorni per deposito di conclusionali e di ulteriori 20 giorni per repliche. Nei detti termini le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi.
Preliminarmente va esaminata, e respinta, l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della parte convenuta. La domanda di parte attrice ha infatti ad oggetto l'accertamento dei presupposti di cui agli artt. 946 e 947
c.c. e dunque concerne il regime del suolo, con specifico riferimento alla pag. 5/14 sua appartenenza al demanio idrico, e non il regime delle acque, con conseguente sussistenza della competenza del Tribunale ordinario (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3561 del 25/10/1975, Rv. 377759).
Ciò posto, la domanda è infondata.
Al C.T.U. è stato posto il seguente quesito: “Descriva, anche attraverso
l'ausilio di allegati fotografici e planimetrici, le aree per cui è causa e accerti: - la loro attuale destinazione;
- se si tratti di aree a pericolosità idraulica secondo le disposizioni cui alle norme tecniche di attuazione del
PAI; - se si tratti di terreni costituenti letto di fiume abbandonato a seguito di eventi naturali, ovvero artificiali indotti dall'attività antropica, indicando ove possibile l'epoca di verificazione di tali eventi”. Per rispondere al quesito, l'ausiliario ha utilizzato la cartografia dei tipi IGM, in scala 1:25.000 e la cartografia tecnica regionale CTR, in scala 1:10.000, con il fine individuare e rappresentare graficamente le superfici oggetto della causa, ed ha poi fatto ricorso ai navigatori satellitari e ai sistemi informativi territoriali consultabili attraverso i portali Mappe e CP_1
SardegnaSit della ha inoltre eseguito Controparte_1
una visura attraverso il catasto provinciale per prendere visione del Foglio catastale n. 30 del Comune di Capoterra, contenente le particelle in causa
(distinte al Foglio N. 30 - Particella 197; Foglio N. 30 - Particella 3008;
Foglio N. 30 - Particella 3009: Foglio N. 30 - Particella 3010; Foglio N. 30
- Particella 3011; Foglio N. 30 - Particella 3013). All'esito, il C.T.U. ha evidenziato che il Rio San IR è corso d'acqua a carattere torrentizio, caratterizzato da forti alternanze stagionali della piovosità, nel quale conferiscono numerosi piccoli affluenti, anch'essi con attività dell'alveo variabile. Il letto dei fiumi a canali intrecciati, come quello di cui è causa, è
pag. 6/14 –secondo l'ausiliario– “… generalmente molto ampio e occupato solo in parte minima da esigui rivoli d'acqua; a volte lo scorrimento delle acque avviene in subalveo, cioè all'interno dei sedimenti;
il letto appare in questo caso completamente asciutto e l'acqua scorre ad una certa profondità tra i depositi ghiaiosi. L'acqua compare nel letto solo quando aumenta la portata, ad esempio in occasione delle piogge autunnali e primaverili”
(cfr. pag. 7 della C.T.U.). Di conseguenza, sempre secondo l'indagine tecnica esperita dal C.T.U., “Le aree oggetto della causa distinte in catasto terreni al Foglio n. 30, sono le particelle nn. 197 - 3008 - 3009 - 3010 -
3011- 3013, si trovano contenute nella valle fluviale percorsa da Rio San
Gerolamo” (cfr. pag. 9 del suo elaborato).
L'ausiliario ha poi accertato che “Come riportato nel certificato Protocollo
N. 7984 emesso dal Comune risulta che l'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 - 3013 - 3009 - 3010, risulta avere la seguente destinazione urbanistica: Zona C1c – Espansione Residenziale pianificata”
(cfr. pag. 14 della C.T.U.) e su di esse risultano una serie di vincoli, descritti in dettaglio alle pagg. 15 e 16 dell'elaborato tecnico. In dettaglio:
“L'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 – 3013 maggior parte – 3010 ubicata nel comparto “Pauliara”, costituisce parte del lotto urbanistico AC7 del piano di lottizzazione Parte_1
destinata a servizi strettamente connessi con la residenza. - L'area distinta nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 – 3013 parte – 3009 ubicata nel comparto “Pauliara”, costituisce porzione di strada del piano di lottizzazione - L'area è sottoposta a vincolo di tutela Parte_1
paesaggistica ai sensi dell'art. 142 lett. C) del D.Lgs. n. 42/2004 (150 m dal fiume) di cui alla Legge 08.08.1985, n. 431 (Legge Galasso). - L'area
pag. 7/14 distinta nel catasto terreni al foglio n. 30 particela 197 per la maggior parte - 3013 - 3009 - 3010 ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica elevata Hi3: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica media Hi2: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica moderata Hi1: aree inondabili con portate di colmo
caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni;
- L'area distinta nel catasto
terreni al foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle Zone
a pericolosità geomorfologica classificate Hg1 per fenomeni franosi presenti o potenziali marginali, della Variante PAI approvata dal
Consiglio comunale con Del. N. 98 del 23/02/2015, ai sensi dell'art. 37 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) e approvata dalla Autorità di Bacino Regionale
Comitato istituzionale con Del. N. 9 del 09/08/2018 pubblicata sul BURAS
n. 43 parte I e II in data 20/09/2018 resa esecutiva con decreto n. 95 del
07/11/2018 pubblicato sul BURAS n. 52 parte I e II del 22/11/2018, nonché dell'aggiornamento delle perimetrazioni e dei livelli di pericolosità idraulica del tratto del Rio San Gerolamo dalla foce all'attraversamento della SS 195 approvata con Del. G.R. n. 41/1 del 07/082020 resa esecutiva con Decreto n. 132 del 25/11/2020 pubblicato sul BURAS n. 71 parte I e II
pag. 8/14 del 03/12/2020: Come riportato nel certificato di destinazione urbanistica che si allega. (Allegato 4). Inoltre, dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'ufficio Tecnico del Comune di Capoterra risulta che l'area nel catasto terreni al foglio 30, particelle 3346 – 3348 – 3349 –
370 – 3791, risultano avere la destinazione urbanistica ZONA E – Zone
Agricole, come da certificato di destinazione urbanistica che si allega.
(Allegato 4)”.
Infine, l'ausiliario ha evidenziato, rispondendo al secondo quesito postogli dal giudice, che le aree di cui è causa sono caratterizzate da rischio idraulico (cfr. pagg. 17 e 18 della C.T.U). In particolare: “Foglio n. 30 particella 197 per la maggior parte - 3013 – 3009 - 3010 ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni;
Foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica elevata Hi3: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 100 anni: Foglio n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica media Hi2: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 200 anni: Foglio
n. 30 particella 197 in parte ricade all'interno delle aree a pericolosità idraulica moderata Hi1: aree inondabili con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 500 anni: Foglio n. 30 mappali 197 in parte ricade all'interno delle Zone a pericolosità geomorfologica per fenomeni franosi presenti o potenziali marginali classificate Hg1”. Di conseguenza, “… le aree per cui è causa, come si nota, tutte, ricadono all'interno della perimetrazione PAI con grado di pericolosità molto elevata Hi4, tranne alcune porzioni della particella 197 che ha aree
pag. 9/14 ricadenti nei livelli di pericolosità Hi3 - elevata, Hi2 - media, Hi1 moderata o fascia geomorfologica” (cfr. ancora pag. 18).
Ed infine, esaminando gli interventi antropici succedutisi nel tempo, il
C.T.U. ha concluso affermando che non è possibile, ad oggi, individuare in loco una traccia del ramo secondario del Rio San IR (cfr. pag. 28).
Ciò nonostante, ha affermato che i rilievi effettuati “… lasciano spazio all'ipotesi che nel tempo vi sia stato un abbandono del ramo secondario conseguente a fenomeni naturali derivanti dal regime torrentizio irregolare del Rio San Gerolamo, come sopra illustrato. Parallelamente, non si può escludere l'intervento antropico su dette aree giacché risulta palese lo sfruttamento agricolo del territorio nonché la successiva costruzione di una diga in terra posta a monte rispetto al percorso alla direzione di scorrimento delle acque del Rio San Gerolamo. Le alluvioni non sembra abbiano determinato modifiche rispetto al passaggio dell'acqua, salvo che, quando si verificano, interessano tutta l'area in osservazione ed i terreni di causa, in maniera ben evidenziata dalla Tav. 8, non a caso l'intera zona è inclusa fra quelle ad elevato rischio idrogeologico” (cfr. pag. 28 della
C.T.U.).
Da tali premesse, l'ausiliario ha ricavato le seguenti conclusioni: “1 – I terreni distinti nel catasto terreni al foglio 30, particelle 197 - 3013 - 3009
- 3010, risultano avere la seguente destinazione urbanistica: Zona C1c –
Espansione Residenziale pianificata. Le aree distinte nel catasto terreni al foglio 30, particelle 3346 – 3348 – 3349 – 370 – 3791, risultano avere la destinazione urbanistica: ZONA E – Zone Agricole.
2. Le particelle in causa ricadono per la maggior parte, secondo le disposizioni di cui alle norme di attuazione del PAI, nella perimetrazione delle aree a pericolosità
pag. 10/14 idraulica molto elevata Hi4 con portate di colmo caratterizzate da tempi di ritorno di 50 anni.
3. Nei terreni di causa distinti al catasto terreni Comune di Capoterra, Foglio 30, particelle nn. 3013 – 197 – 3010 – 3008 – 3346, in corrispondenza con il percorso fluviale demaniale relativo al c.d. ramo secondario del Rio San Gerolamo, non è stato rilevato alcun alveo fluviale, né risulta evidente dalle foto aeree almeno dal 1968 in poi, né appare riportato in pianta nella cartografia IGM scala 1:25.000 e CTR scala
1:10.000. Vi è traccia di alveo fluviale, corrispondente al percorso del ramo secondario del Rio San Gerolamo nelle foto aeree del 1954-1955 e nella carta topografica del 1933, in area sovrapponibile a quella oggi riconosciuta come demaniale fluviale. Si desume che le aree relative alle particelle in questione fossero in origine lambite dal ramo secondario del
Rio San Gerolamo, di cui rappresentano oggi un alveo abbandonato, del quale, peraltro, non si evidenziano in superficie le tracce. Quali possibili cause dell'abbandono dell'alveo secondario si può annoverare, anzitutto, la natura stessa del bacino idrografico a regime torrentizio che, con forti variazioni stagionali della piovosità, può determinare alterazioni nella deposizione e distribuzione dei sedimenti così modificando il deflusso delle acque. L'intervento antropico è altrettanto concausa – non si può affermare se precedente o conseguente – alle cause naturali, dell'abbandono dell'alveo secondario, quantomeno dal 1962 in poi, anno in cui è stata posta in esercizio la diga in località per Parte_1
favorire ed ulteriormente incrementare le attività agricole già localmente esistenti” (cfr. pagg. 29 e 20 della C.T.U.).
Sulla base delle sopra riportate emergenze, deve concludersi che le aree oggetto di causa sono caratterizzate da rischio idrogeologico alto o medio,
pag. 11/14 in relazione alla presenza di un corso d'acqua (il Rio San IR) a carattere torrentizio, con considerevoli mutamenti di portata a seconda dell'andamento stagionale e delle piogge. Deve altresì concludersi che, pur non essendo possibile individuare in loco l'originario percorso del braccio secondario del predetto corso d'acqua, le aree stesse non hanno perduto con certezza la loro destinazione originaria a seguito di un evento naturale, essendo state rilevati importanti interventi antropici che rappresentano quantomeno una concausa rispetto all'evento naturale di cui sopra.
In presenza di un'oggettiva incertezza sulla derivazione dell'abbandono dell'alveo fluviale da cause esclusivamente naturali, deve escludersi l'operatività, nel caso di specie, delle disposizioni invocate da parte attrice, dovendosi ribadire, al riguardo, il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi dell'art. 947 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche ad esso apportate dalla legge 5 gennaio
1994, n. 37, le accessioni fluviali comportano l'acquisto della proprietà a titolo originario da parte del proprietario rivierasco solo se si verificano per cause naturali;
con la conseguenza che gli appezzamenti di terreno rientranti, in quanto posti al di sotto della quota dell'altezza di piena ordinaria, nel perimetro dell'invaso naturale di un lago, non perdono la loro natura di beni demaniali se, per effetto di successivo innalzamento dipendente da regolamento artificiale ovvero da altre attività antropiche, vengano a trovarsi al di sopra di tale quota, essendo in tal caso rimesso alla scelta del soggetto titolare del demanio il potere di disporre la sdemanializzazione del terreno –che era ma non è più al di sotto della quota limite dell'alveo del lago– per acquisirlo al patrimonio disponibile”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 11101 del 26/07/2002, Rv. 556305). Più nello pag. 12/14 specifico, infatti, “In tema di accessione fluviale, il presupposto perché possa originarsi il diritto di accessione in favore dei proprietari confinanti dell'alveo derelitto di un fiume o torrente, secondo il disposto degli artt.
942 - 947 cod. civ. (nel testo precedente alla novella introdotta con legge 5 gennaio 1994, n. 37 e applicabile "ratione temporis" qualora la situazione ambientale cui si fa riferimento si sia verificata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina), è che il corso d'acqua abbia abbandonato il letto per una forza spontanea, e non per l'opera dell'uomo” (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 2314 del 31/01/2008, Rv. 601670; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 1916 del 27/01/2011, Rv. 616392 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3854 del
17/02/2020, Rv. 657107).
In conclusione, in assenza della prova certa della derivazione da un fatto naturale, non dipendente dall'opera dell'uomo, dell'abbandono del letto secondario cui corrispondono le aree oggetto di causa, la domanda della società attrice va rigettata, dovendosi presumere la perdurante appartenenza delle stesse al demanio fluviale, confermata tra l'altro, almeno a livello indiziario, dalla loro ricomprensione nell'ambito delle aree indicate come ad elevato o medio rischio idraulico. Poiché quindi la prova della domanda di parte attrice non è stata conseguita, per i motivi sin qui esposti, essa non può che essere disattesa.
Le spese del presente giudizio, determinate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e s.m.i., ai minimi di tariffa, con applicazione dello scaglione di valore indeterminabile basso (da € 5.200,01 ad € 26.000), seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per quella introduttiva, € 840,00 per quella di trattazione ed € 851,00 per quella decisoria), oltre spese prenotate a debito.
pag. 13/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , la rigetta. Controparte_1
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
16/12/2025.
Il giudice
AN LI
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946 c.c. previgente ovvero, in subordine, per averle acquistate per usucapione anche in ragione dell'avvenuta sdemanializzazione tacita delle