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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 25361/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 25361/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla Via di Villa Emiliani 24, presso lo studio dell'avv. Michele
QUARISA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e
( ) in proprio e quale genitore titolare CP_1 C.F._1
della responsabilità sul minore;
Persona_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], palazzina B2, scala B, int.
3;
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 4 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 20/12/2024.
Parte attorea:
“condannare (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
13/10/1969, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore (C.F. , nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], palazzina B2, scala B, int. 3,
a rilasciare con effetto immediato l'immobile sito in Roma, via Sante Vandi n. 39, palazzina B2, scala B, int. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio
999, part. 369, sub. 23; condannare (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], anche nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale del minore (C.F. Persona_1
, per le causali di cui in atti, al pagamento, in favore di C.F._2
parte ricorrente, della somma 6 di euro 11.699,40 a titolo di risarcimento per
l'occupazione abusiva posta in essere da settembre 2022 sino a giugno 2024 e tutt'ora in essere, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo ed oltre euro 540,20 per ogni mese di occupazione successivo sino all'effettivo rilascio dell'immobile.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta (rogiti notarili in atti) essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Sante Vandi 1 n. 39, scala B, int. 13, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 396, sub. 23.
Afferma che il medesimo bene è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta sin dal giorno 21/9/2022, come da pagina 2 di 4 rilevazione di operatore di società di vigilanza e -successivamente- delle forze dell'ordine.
Espone la parte essere stata presentata denuncia/querela in data 27/9/2022
(proc. 8587/2023 R.G. G.i.p. Tribunale Roma, esitato con decreto penale di condanna in atti).
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante utilizza il valore locativo mensile minimo O.M.I. nei vari anni in relazione alla superficie di mq. 74 dell'immobile occupato: ciò che determina posta contabile di € 11.699,40 fino al giugno 2024 e posta mensile di
€ 540,20 per periodi successivi), rende l'attore conclusioni in linea con dette argomentazioni come sopra riportate;
con rivalsa delle spese.
Parte convenuta è rimasta contumace, benchè regolarmente citata.
E' stata regolarmente espletata mediazione, rimasta senza esito positivo.
Osserva il giudicante che la circostanza che parte convenuta abiti e viva nell'immobile in questione in assenza di un titolo negoziale trova riscontro nella documentazione prodotta e sopra richiamata.
La proprietà del bene risulta provata da parte attorea, con la documentazione tempestivamente prodotta in atti.
Va quindi resa condanna di parte convenuta:
• al rilascio del bene (a tal fine si fissa la data del 31/5/2025 stante la presenza di minore);
• al risarcimento del danno (sulla sussistenza del quale: Cass. S.U.
33645/2022 e Cass. 30984/2023) per somma di € 11.699,40 per occupazione fino al 30/6/2024; oltre a somma mensile di € 540,20 dal pagina 3 di 4 luglio del 2024 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ragguagliata all'effettiva minima consistenza delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia di parte convenuta- nella causa civile iscritta al n° 25361/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ) -in proprio e quale CP_1 C.F._1
genitore titolare della responsabilità sul minore Persona_1
- il rilascio -in favore di parte attorea- del bene C.F._2
immobile sito in Roma alla via Sante Vandi 1 n. 39, scala B, int. 13, piano
1, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 396, sub.
23; a tal fine fissa la data del 31/5/2025;
• condanna parte convenuta al pagamento di € 11.699,40 in favore di parte attorea e a titolo di risarcimento del danno;
e di ulteriore somma mensile di
€ 540,20 dal luglio del 2024 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi legali dalle scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge.
Roma 3/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta) pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 25361/2024 RGACC, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente Parte_1
domiciliata alla Via di Villa Emiliani 24, presso lo studio dell'avv. Michele
QUARISA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-RICORRENTE-
e
( ) in proprio e quale genitore titolare CP_1 C.F._1
della responsabilità sul minore;
Persona_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], palazzina B2, scala B, int.
3;
-CONVENUTO CONTUMACE-
pagina 1 di 4 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 20/12/2024.
Parte attorea:
“condannare (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._1
13/10/1969, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore (C.F. , nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._2
entrambi residenti in [...], palazzina B2, scala B, int. 3,
a rilasciare con effetto immediato l'immobile sito in Roma, via Sante Vandi n. 39, palazzina B2, scala B, int. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio
999, part. 369, sub. 23; condannare (C.F. CP_1
), nato a [...] il [...], anche nella qualità di C.F._1
esercente la responsabilità genitoriale del minore (C.F. Persona_1
, per le causali di cui in atti, al pagamento, in favore di C.F._2
parte ricorrente, della somma 6 di euro 11.699,40 a titolo di risarcimento per
l'occupazione abusiva posta in essere da settembre 2022 sino a giugno 2024 e tutt'ora in essere, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi dal giorno della domanda fino all'effettivo soddisfo ed oltre euro 540,20 per ogni mese di occupazione successivo sino all'effettivo rilascio dell'immobile.”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea espone e documenta (rogiti notarili in atti) essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Sante Vandi 1 n. 39, scala B, int. 13, piano 1, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 396, sub. 23.
Afferma che il medesimo bene è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta sin dal giorno 21/9/2022, come da pagina 2 di 4 rilevazione di operatore di società di vigilanza e -successivamente- delle forze dell'ordine.
Espone la parte essere stata presentata denuncia/querela in data 27/9/2022
(proc. 8587/2023 R.G. G.i.p. Tribunale Roma, esitato con decreto penale di condanna in atti).
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante utilizza il valore locativo mensile minimo O.M.I. nei vari anni in relazione alla superficie di mq. 74 dell'immobile occupato: ciò che determina posta contabile di € 11.699,40 fino al giugno 2024 e posta mensile di
€ 540,20 per periodi successivi), rende l'attore conclusioni in linea con dette argomentazioni come sopra riportate;
con rivalsa delle spese.
Parte convenuta è rimasta contumace, benchè regolarmente citata.
E' stata regolarmente espletata mediazione, rimasta senza esito positivo.
Osserva il giudicante che la circostanza che parte convenuta abiti e viva nell'immobile in questione in assenza di un titolo negoziale trova riscontro nella documentazione prodotta e sopra richiamata.
La proprietà del bene risulta provata da parte attorea, con la documentazione tempestivamente prodotta in atti.
Va quindi resa condanna di parte convenuta:
• al rilascio del bene (a tal fine si fissa la data del 31/5/2025 stante la presenza di minore);
• al risarcimento del danno (sulla sussistenza del quale: Cass. S.U.
33645/2022 e Cass. 30984/2023) per somma di € 11.699,40 per occupazione fino al 30/6/2024; oltre a somma mensile di € 540,20 dal pagina 3 di 4 luglio del 2024 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ragguagliata all'effettiva minima consistenza delle questioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nella contumacia di parte convenuta- nella causa civile iscritta al n° 25361/2024 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a ) -in proprio e quale CP_1 C.F._1
genitore titolare della responsabilità sul minore Persona_1
- il rilascio -in favore di parte attorea- del bene C.F._2
immobile sito in Roma alla via Sante Vandi 1 n. 39, scala B, int. 13, piano
1, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 999, part. 396, sub.
23; a tal fine fissa la data del 31/5/2025;
• condanna parte convenuta al pagamento di € 11.699,40 in favore di parte attorea e a titolo di risarcimento del danno;
e di ulteriore somma mensile di
€ 540,20 dal luglio del 2024 e fino all'effettivo rilascio;
con interessi legali dalle scadenze al saldo;
• condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge.
Roma 3/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta) pagina 4 di 4