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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 08/07/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1125/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 8.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudia Bacci, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 4.9.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5” e la condanna dell' conseguentemente al CP_1 pagamento della rendita in misura del 16%, tenuto conto di un precedente
10% già riconosciuto per le malattie “Tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale” nella misura del 8% ed “Epicondilite bilaterale” nella misura del 4%.
2. Con memoria depositata in data 20.2.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
Pag. 1 di 3 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
3.
1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 18.9.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico - clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 5% (cinque per cento) sia congrua ed aderente al caso di specie.
Considerato che
lo stesso è già titolare di riconoscimento CP_1
10% (dieci per cento) per pregresse patologie lavorative a carico dei gomiti e delle spalle, ritengo che il danno attuale complessivo sia del
14%” (così, relazione di CTU depositata in data 10.5.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, un grado di invalidità pari al 5%.
Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo nella misura del 14%, previa unifica con i precedenti già riconosciuti.
Gli stessi importi, decorrenti dalla data di maturazione, dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali L3 -L4, L4-L5” nei termini di cui alla parte motiva, con grado di invalidità pari al 5%, e condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo, per unifica con il precedente già indennizzato, nella misura del 14%, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1125/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 8.7.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Claudia Bacci, con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariantonietta Rizzuti, presso il quale in Pisa, alla
Via G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 8.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 4.9.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della malattia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali L3-L4, L4-L5” e la condanna dell' conseguentemente al CP_1 pagamento della rendita in misura del 16%, tenuto conto di un precedente
10% già riconosciuto per le malattie “Tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale” nella misura del 8% ed “Epicondilite bilaterale” nella misura del 4%.
2. Con memoria depositata in data 20.2.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
Pag. 1 di 3 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
3.
1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 18.9.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico - clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 5% (cinque per cento) sia congrua ed aderente al caso di specie.
Considerato che
lo stesso è già titolare di riconoscimento CP_1
10% (dieci per cento) per pregresse patologie lavorative a carico dei gomiti e delle spalle, ritengo che il danno attuale complessivo sia del
14%” (così, relazione di CTU depositata in data 10.5.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, un grado di invalidità pari al 5%.
Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo nella misura del 14%, previa unifica con i precedenti già riconosciuti.
Gli stessi importi, decorrenti dalla data di maturazione, dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 1.100,01 sino a 5.200,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali L3 -L4, L4-L5” nei termini di cui alla parte motiva, con grado di invalidità pari al 5%, e condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo, per unifica con il precedente già indennizzato, nella misura del 14%, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 1.312,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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