Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1113/2023 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 1113/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(CF: , nato [...] a Parte_1 C.F._1
IO ON (RC), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Malavenda (indirizzo
PEC: , giusta procura in atti,; Email_1
opponente nei confronti di
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (PEC ed Email_2
Andrea Ornati (PEC: ; Email_3
opposto preso atto che l'udienza del 28.01.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 27.11.2024, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte opposta in data
24.01.2025, con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 05.09.2023, Parte_1
conveniva in giudizio la società al fine di ottenere
[...] Controparte_1 la revoca dell'anzidetto decreto con cui venne ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di € 12.966,16, oltre interessi e spese di procedura, in base alla pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio dalla società odierna opposta nei seguenti termini:
1. il ha stipulato con Findomestic Banca S.p.a. in data 01.04.2019 il Pt_1
contratto di prestito personale n. 20220036855432 (cfr. doc. all. n.
6-7 al ricorso monitorio), il cui rapporto ha presentato un andamento irregolare e, quindi, visto il perdurare dello stato di morosità, si verificava il passaggio a sofferenza dello stesso;
2. in data 05.12.2022, ha sottoscritto con Findomestic Controparte_1
Banca S.p.a. un contratto di cessione di crediti pecuniari non in blocco, in forza del quale ha acquistato pro soluto un portafoglio di crediti pecuniari nella titolarità di
Findomestic Banca S.p.a. e derivanti da contratti di credito di varia tipologia (cfr. doc. all. n. 2);
3. tra i crediti rientranti in tale cessione è compreso quello vantato nei confronti di come si evince dagli estratti del contratto di cessione e della Parte_1
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lista crediti ceduti, comprovanti l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente ricorso per ingiunzione (cfr. doc. all. n. 4 - 5).
In particolare, la parte opponente – nei termini come argomentati nel relativo atto introduttivo a cui si rinvia – ha eccepito quanto segue: 1) prescrizione del credito azionato a titolo di sorte capitale;
2) prescrizione quinquennale del credito azionato a titolo di interessi;
3) nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato in monitorio in capo alla società Controparte_1
e, quindi, suo difetto di legittimazione attiva;
4) nullità del decreto ingiuntivo
[...] opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
5) violazione dell'art. 1264
C.C. per mancata notifica dell'avvenuta cessione del credito;
6) indeterminatezza del tasso di interesse applicato.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta che, nel contestare la domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizione.
Una volta concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 12.06.2024, nonché esperito il tentativo di mediazione come disposto nella stessa ordinanza, all'udienza del 28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
La domanda di revoca del decreto ingiuntivo, spiegata da parte opponente, è infondata e, quindi, non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti, atteso che l'originaria pretesa creditoria azionata nel ricorso monitorio, nei termini come riconosciuti nel decreto ingiuntivo, risulta fondata all'esito del presente giudizio in contraddittorio.
In via preliminare, è opportuno precisare, in termini generali, che con l'atto di opposizione, sia esso un atto di citazione od un ricorso, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel senso che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non consiste in un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo ma è un ordinario processo di cognizione “che ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria, sia
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quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione)”. Dunque, non consistendo la fase dell'opposizione in “un'actio nullitatis o (in) un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione”, ma essendo, invece, “un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio – nel quale è ammessa l'integrazione delle prove, la modifica della causa petendi, la proposizione di nuove eccezioni – può [...] ritenersi che il giudice dell'opposizione deve affrontare e decidere il merito, e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, superando e revocando
l'originario decreto ingiuntivo. Infatti, riconoscendo il dovuto rilievo ai fatti sopravvenuti, sia costitutivi che estintivi, dedotti in giudizio e verificatisi prima della decisione, tanto nell'ipotesi di decreto ingiuntivo illegittimo, quanto in quella del decreto legittimamente emesso, il giudice dell'opposizione accerta l'esistenza o la riduzione (più raramente, l'inesistenza) del credito al momento della sentenza di condanna, rendendo del tutto incompatibile la coesistenza della sentenza di condanna con una precedente ingiunzione relativa ad un diverso ammontare” (così
Cass., Sez. Un. sent. 07.97.1993 n. 7448).
Dunque, con la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale, ben potendo il creditore opposto produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma le condizioni di fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, cosicché
l'accertamento dell'esistenza del credito nel giudizio di cognizione travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, n. 4234/83; Tribunale Bari, sez. IV, 09/03/2016, n.1302).
Risulta così del tutto irrilevante l'eccezione di parte opponente incentrata sulla lamentata inidoneità della documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio.
E' necessario effettuare, sempre in linea generale, altra breve premessa in ordine all'anzidetta valutazione nel merito sulla fondatezza della pretesa creditoria oggetto addotta dall'originario ricorrente in base al compendio probatorio acquisito nell'odierno giudizio.
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Nel giudizio di opposizione, come è noto, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, restando invariata la posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente (cfr., tra le tante, Cass. 528/2000).
Occorre, dunque, porre mente alla regola di ripartizione dell'onere della prova, che, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, importa che la prova del fatto costitutivo del credito incomba al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetti all'opponente-attore.
In applicazione dei principi generali spetta al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr.
Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, la società opposta ha assolto all'onus probandi gravante sulla stessa, avendo prodotto in atti i titoli costitutivi del suo credito, in particolare l'originario contratto di contratto di prestito personale n. 20220036855432 tra il contraente Findomestic Banca S.p.a. e l'odierno opponente, sottoscritto dallo stesso nonché il successivo atto di cessione del credito tra l'anzidetto Pt_1 contraente e la società odierna opposta, oltre ad aver addotto l'avvenuto
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inadempimento dell'obbligazione restitutoria in capo al (quest'ultima Pt_1 circostanza non contestata dall'opponente).
In particolare, risulta adeguatamente documentato in allegato al ricorso monitorio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore dell'odierna parte opposta
(contestato dalla controparte), stante il prodotto contratto di cessione con l'allegato estratto del richiamato elenco dei crediti ceduti, tra cui quello nei confronti di oggetto del così intervenuto accordo di cessione tra le parti. Parte_1
Anche l'eccezione di prescrizione del credito, formulato dalla parte opponente, non è fondata
Sul punto, invero, va evidenziato in termini generali che il contratto di finanziamento oggetto di giudizio non ha natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire (e cioè la restituzione delle somme finanziate) è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo (cfr.
Cass. Sent. n. 2086 del 30.1.08; sent. n. 17798 del 30.8.11). Il contratto di finanziamento, pertanto, deve ritenersi fonte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato, sicchè, così come addotto da parte opposta, la prescrizione decennale del diritto al rimborso della somma oggetto di finanziamento non può che iniziare a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 17798/2011: “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia
a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”; cfr., altresì, Cass. n. 2301/2004; Corte appello L'Aquila, sez. lav., 29/05/2014, n. 556).
Sempre in termini generali, si deve rilevare che la rateizzazione di un unico debito in più versamenti periodici non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4) C.C. (cfr., in questo senso, Cass., sez. I, 23/09/2024, n. 25420:
“L'obbligazione restitutoria della banca relativa agli interessi è legata è legata a quella principale solo nel momento genetico, ma le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale, pertanto, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., tuttavia, se l'obbligazione riguarda un
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debito rateizzato in prestazioni periodiche, il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e si identifica, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale”; cfr., altresì, Trib. Roma, sez. XVII, 27/02/2023, n.
3283: “Con riferimento all'obbligazione di restituzione rateale di un finanziamento, la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. è applicabile tanto al capitale quanto agli interessi atteso che, la rateizzazione in molteplici versamenti periodici di un unico debito nascente dal contratto e dall'utilizzazione della linea di credito non comporta il frazionamento in distinti rapporti obbligatori”; nonché Trib. Pisa, sez. I,
08/06/2021, n. 796).
A sua volta, nel caso di specie, dalla documentazione negoziale in atti è dato desumere che, come previsto nel contratto di finanziamento sottoscritto il
01.04.2019, la restituzione doveva avvenire in 54 rate mensili e l'ultima rata cadeva il 05.10.2023, con la conseguenza che, al momento della notifica del decreto monitorio non era ancora decorso il termine prescrizionale di dieci anni a partire da quest'ultima data sia per il capitale sia per gli interessi.
Ancora, relativamente a quanto eccepito da parte opponente in ordine alla lamentata violazione dell'art. 1264 C.C., si deve evidenziare, in ordine alla previsione di cui all'art. 1260 C.C. (cedibilità dei crediti: “Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”), che, con il termine cessione, si intendono sia il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri (cessionario) il proprio credito verso il debitore ceduto sia gli effetti che si producono con il trasferimento del credito in capo al cessionario. Dunque, con il contratto di cessione si può trasferire qualsiasi credito, purchè: a) il credito non abbia carattere strettamente personale;
b) il trasferimento non sia vietato dalla legge, c) il divieto di trasferimento non sia stato pattuito con il debitore.
La cessione del credito è retta dal principio consensualistico e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione - anche in via esecutiva - pur se sia mancata la
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notificazione prevista dall'art. 1264 C.C.. Questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (Cass., sez. I, 28/07/2010, n. 17669).
Pertanto, nel caso di specie, a nulla rileva, ai fini della legittimazione del cessionario del credito a pretendere il pagamento da parte del debitore ceduto, la lamentata mancanza della comunicazione della cessione e della relativa notificazione, atteso appunto che nel caso concreto non si era nel frattempo verificato alcun pagamento al cedente, con efficacia liberatoria, da parte del ceduto, né si pone qualsivoglia questione di conflitto tra più cessionari.
Va in ogni caso evidenziato, sempre in termini generali, che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n. 9761/2005). Pertanto, la notifica al debitore ceduto non deve essere necessariamente eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio genus costituito dalla notificazione, intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n.
1770/2014; Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 28300/2005; Cass. n. 4774/1998). Essa può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Dunque, nel caso di specie – quand'anche dovesse ritenersi veritiero il fatto addotto da parte opponente – deve comunque evidenziarsi che la notifica alla stessa
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del decreto ingiuntivo costituisce comunque idonea comunicazione anche della avvenuta cessione del credito.
Infine, parte opponente ha addotto l'ulteriore eccezione di indeterminatezza del tasso di interesse applicato, con la conseguente asserita nullità ai sensi dell'art. 1346
C.C. solo in termini generici e meramente assertivi, senza alcun riferimento alla regolamentazione negoziale tra le parti in relazione all'interesse effettivamente applicato dalla controparte.
A siffatto proposito, va evidenziato che è onere dell'opponente, convenuto sostanziale, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, C.C., provare il fondamento delle sue eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come addotti dalla stessa parte, in quanto, per un caso analogo a quello di specie, se è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere comunque fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla parte che la nullità ha affermato (cfr., sul punto, Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n.
2072), nel senso quindi che non è la banca opposta a dover provare che gli interessi previsti dalle clausole contrattuali non sono usurari, ma la parte opponente a dover provare che lo sono.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 147/2022 vigente al momento della decisione, avuto riguardo al valore della controversia (la somma oggetto del decreto monitorio opposto), al fatto della assenza della fase istruttoria e con i valori tenuti al minimo per la fase decisoria stante la forma semplificata della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea Amadei, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così decide:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 238/2023 emesso dal Tribunale di Locri in data 05.09.2023 nei confronti dell'odierno opponente;
2) per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
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3) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta che si liquidano in euro 2.547,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA se dovute.
Così deciso in Locri il 29 gennaio 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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