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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1229/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1229 dell'anno 2022 e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. MAZZONI FRANCESCO e dall'avv. DE PRATA ANTONIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente CONTRO
, quale titolare dell'impresa individuale TECNOROCCE DI FOULLOUS Controparte_1 KHADIJA, rappresentato e difeso dall'avv. GRIMANI FEDERICA presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 10/12/2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 18.4.2022 la
[...] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni , in Parte_1 Controparte_1 qualità di titolare dell'impresa individuale TECNOROCCE DI FOULLOUS KHADIJA, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria : a) in via preliminare :- dichiarare nullo/inefficace e/o annullare /revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 274/2022, emesso dal Tribunale di Terni in data 6 aprile 2022, a seguito del ricorso n. 752/ 2022 R.G., per difetto di competenza del giudice che lo ha emanato, essendo competente a decidere la Sezione Lavoro del Tribunale di Terni , b) nel merito - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo e/o annullare o comunque dichiarare privo di effetti nei confronti della società il decreto ingiuntivo opposto n. 274/2022, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Terni in data 6 aprile 2022,per i motivi di cui in narrativa , dichiarando altresì che nulla è dovuto, a qualunque titolo, dalla società alla resistente - Parte_1 opposta, per i medesimi motivi per i medesimi motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio, oltre iva e cpa di legge”. A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente: - eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo n. 274/2022 perché emanato da un giudice incompetente, ossia dalla Sezione Civile del Tribunale di Terni in luogo del Giudice del Lavoro del medesimo Tribunale;
- contestava la pretesa creditoria
azionata per insussistenza di un titolo negoziale vincolante tra le parti, atteso che il rapporto di distacco a cui faceva riferimento l'opposta non legittimava la distaccante ad agire nei confronti della distaccataria, e per insufficienza probatoria, non essendo a tal fine sufficienti le sole fatture;
- sosteneva che il titolo negoziale prodotto non era riferibile all'opponente e doveva intendersi disconosciuto, in quanto riferito ad un'altra fattispecie, estranea al caso in esame. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.10.2022 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria delle spese di lite. A tal fine esponeva che: - il credito azionato si fondava sul mancato pagamento di due fatture (n. 5/2021 del 21.4.2021 di € 7.462,72, di cui l'opponente aveva pagato solo l'importo di € 1.462,72, per cui residuavano € 6.000,00, e la n. 11/2021 dell'8.7.2021 per € 10.485,68, di cui l'opponente aveva pagato la somma di € 485,68, per cui residuavano € 10.000,00); - le parti avevano stipulato un contratto per il distacco dei lavoratori della ditta dell'opposto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003; - il credito si sostanziava nel rimborso degli oneri retributivi e contributivi che l'opposto aveva corrisposto per i propri operai, distaccati presso il cantiere dell'opponente, sito a Montignoso (MS); - in base al d.lgs. 276/2003 il distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato;
- le fatture fanno riferimento solo al rimborso dei costi sostenuti per ogni lavoratore per il periodo del c.d. distacco (dal 25.1.2021 al 30.5.2021); - non veniva in rilievo la competenza del Giudice del lavoro, non trattandosi di una controversia che investiva il rapporto tra il datore di lavoro ed i lavoratori;
- la contestazione dell'opponente era strumentale e smentita dalla corrispondenza poi intercorsa tra le parti. Con ordinanza del 15.3.2024 il giudice all'epoca assegnatario aveva respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c.. La causa veniva istruita documentalmente, nonché, stante la mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, mediante prova testimoniale ( , Tes_1
) assunta alle udienze del 16.7.2025 e del 10.9.2025. Persona_1 Testimone_2
Con dichiarazione depositata il 15.4.2025 i procuratori di parte opponente dichiaravano di rinunciare al mandato conferito dalla Con ordinanza dell'8.10.2025 veniva ammesso Parte_1
l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dall'opposto avente ad oggetto tutta la documentazione relativa all'allestimento del cantiere di Montignoso (MS) e le comunicazioni all'INAIL relative ai dipendenti distaccati della ditta di . Controparte_1
All'udienza del 10.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c..
2. L'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da parte opponente in favore del giudice del lavoro non è meritevole di accoglimento. Sul punto merita condivisione il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e dell'istituzione del giudice unico di primo grado la natura di controversia del lavoro della causa incide solo sul rito applicabile e non più sulla competenza” (cfr. Cass. n. 3780/2000).
3. Nel merito, l'opposizione deve esser respinta per le ragioni di seguito illustrate. Giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili
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dal disposto dell'art. 2697 c.c. e ribadite dalla Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi impeditivi o modificativi del credito azionato in sede monitoria. Come accennato, il credito azionato è portato dalle fatture n. 5/21 del 21.04.2021 e n. 11 /21 del 08.07.2021, emesse per complessivi € 17.948,40. Secondo il Tribunale l'opposto ha dato prova del titolo negoziale a fondamento della sua pretesa creditoria, avente fondamento nell'obbligazione di rimborso dei costi e delle spese sostenuti per i lavoratori in distacco nell'interesse e presso il cantiere della Parte_1
E' emerso, anzitutto, che in data 21.7.2021 le parti avevano stipulato un accordo per il distacco temporaneo di n. 3 operai alle dipendenze dell'opposto (ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 276/2003 - Circolare 3 del 15.01.2004 del Ministero del Lavoro) per lo svolgimento delle mansioni relative ai lavori di dissesto idrogeologico in Loc. Tombara-Cantiere di Montignoso (MS) nell'interesse dell'opponente (all. 2 fascicolo monitorio). L'opponente ha disconosciuto tale scrittura privata, ma a ben vedere non risulta presente la sottoscrizione del legale rappresentante della per cui non viene in rilievo Parte_1 la disciplina di cui all'art. 214 e ss. c.p.c.. Ad ogni modo la prova del contratto di distacco è supportata positivamente dalle dichiarazioni rese all (all. 3 e 10 fascicolo opposto), dalle contestuali comunicazioni obbligatorie Unilav Parte_2
(all. 2 fascicolo opposto) e dalle convergenti dichiarazioni testimoniali. E' vero come sostiene l'opponente che “il datore di lavoro distaccante continua ad essere titolare del rapporto di lavoro, con la conseguenza che il rapporto di lavoro resta disciplinato ai fini economici dalle regole applicabili al datore distaccante” (Cass. del 6.6.2013 n. 14314). Ciò però non esclude che le parti possano logicamente aver stipulato a latere un accordo per la restituzione degli esborsi che il datore distaccante avrebbe sostenuto per i lavoratori in distacco, come può ritenersi essersi verificato nel caso di specie. Anzitutto, non siamo di fronte ad una inammissibile mutatio libelli, come pretende sostenere parte opposta. Ebbene, la prova di un tale accordo si ricava, inequivocabilmente, dal riconoscimento di debito per € 18.000 reso via pec dalla in data 19.04.2022 con richiesta di Parte_1 rateizzazione (all. 8 fascicolo opposto) e dalla dichiarazione del legale rappresentante del 10.09.2021 (all. 5 fascicolo opposto) anch'essa dimostrativa di un accordo per la restituzione degli oneri sostenuti dall'opposto per i lavoratori in distacco (oggetto: “Re:fatture distacco” in cui si legge “il pagamento verrà effettuato dopo il nostro incasso da parte dell'Ente”). Si aggiunga che alle udienze del 16.07.2025 e del 10.09.2025 sono stati sentiti i testi dell'opposto ing. e geom. , dalle cui convergenti dichiarazioni è Persona_1 Tes_1 Testimone_2 emerso che effettivamente nel 2021 la ditta Tecnorocce aveva distaccato alcuni lavoratori presso il cantiere della e che l'opposto aveva sostenuto gli esborsi economici Parte_1
(oneri retributivi e contributivi) a costoro riferiti.
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Inoltre, va dato atto della mancata risposta dell'opponente all'interrogatorio formale, da valorizzare ai sensi dell'art. 232 c.p.c.. La mancata risposta non ha trovato alcuna giustificazione, per cui, anche alla luce degli altri elementi di prova acquisiti – si consideri, a supporto della domanda dell'opposto, anche il pagamento parziale, avvenuto in sede stragiudiziale, della fattura n. 5/2021 per € 1.462,72 e della fattura n. 11/2021 per € 485,68 (all. 5 e 6 fascicolo monitorio) - i fatti oggetto dell'interpello ben possono considerarsi integralmente ammessi. Le risultanze istruttorie compendiano, infine, l'inottemperanza della società opponente all'ordine di esibizione disposto dal Giudice;
com'è noto l'inosservanza dell'ordine di esibizione di documenti integra un comportamento da cui il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c., che in questo caso confortano il quadro probatorio già emerso. Dall'espletata istruttoria deve, quindi, ritenersi ampiamente provata e, perciò, fondata la pretesa creditoria avanzata dall'opposto. Stante il rigetto dell'opposizione, in base all'art. 653, co. 1, c.p.c. il decreto ingiuntivo, non essendone già munito, acquista efficacia esecutiva.
4. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra €
5.201 ed € 26.000, in base ai parametri medi per tutte le fasi processuali, ad eccezione della fase decisionale che va liquidata in base ai parametri minimi alla luce del modulo adottato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva;
- condanna a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4.227,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.. Terni, 15/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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