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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 297/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gian Piero RAVAZZINI Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Albina RASILE Controparte_1 appellata
***
Oggetto: Dimissioni posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 19.3.2020 il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) accertare e CP_1 dichiarare che le mansioni di cui al contratto di lavoro in premessa e/o le mansioni effettivamente svolte dal sig. alle dipendenze di sino al Parte_1 CP_1
19.4.2014 sono correttamente inquadrabili nella categoria B, posizione organizzativa B1, del C.C.N.L. del settore Ceramica ed abrasivi industria;
b) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a retribuzioni corrispondenti alla Parte_1 categoria B, posizione organizzativa B1, del C.C.N.L. per gli addetti all'industria di piastrella per ceramica, e pertanto a maggiori retribuzioni, nella misura di complessivi €229.142,75 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, rispetto a quanto effettivamente percepito. c) accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
pag. 1 di 3 ad ottenere il versamento da parte di al fondo pensione Foncer Pt_1 CP_1 di somma pari al 33% della retribuzione differita;
d) accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni presentate in data 3.12.2018 da a;
e) accertare e dichiarare l'esistenza e l'entità del Parte_1 CP_1 danno biologico e comunque non patrimoniale patito dal sig. n conseguenza Pt_1 della condotta della datrice di lavoro descritta in premessa, nella misura equivalente di €26.580,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto: 1) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €229.142,75 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario diurno e notturno, ratei di 13ª mensilità, indennità di lavoro festivo, indennità di reperibilità, festività, pausa retribuzione turni, indennità di malattia, indennità sostituiva delle ferie, dei permessi e dei R.O.L. non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, al versamento, CP_1 in favore del sig. al fondo pensione Foncer, di somma pari al 33% Parte_1 della retribuzione differita del ricorrente;
3) condannare la società , in CP_1 persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva di preavviso nella misura prevista dal CCNL applicabile;
4) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 al risarcimento del danno biologico e comunque non patrimoniale patito dal sig. in conseguenza della condotta della datrice di lavoro descritta in premessa, Pt_1 nella misura di €26.580,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa». Si costituiva la resistente che, sostanzialmente, chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso. L'adito Tribunale pronunciava quindi sentenza, all'esito di istruttoria anche testimoniale, con la quale, ritenendo infondato il ricorso, rigettava tutte le domande proposte dal ricorrente, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
2. Proponeva appello il ensurando l'impugnata sentenza per n. 4 motivi Pt_1
e concludendo per l'integrale riforma della stessa;
si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma del decisum di primo grado.
3. La causa è stata trattata all'udienza del 03/07/2025, all'esito della quale le parti hanno chiesto rinvio ad altra udienza per consentire loro di addivenire alla formalizzazione di un accordo già sostanzialmente raggiunto. Alle successive udienze nessuno compariva, nonostante rituale comunicazione del rinvio disposto per l'assenza delle parti. Orbene, stante il disposto dell'art. 359 c.p.c. trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio. L'estinzione - stante l'art. 350 c.p.c. - deve essere dichiarata con sentenza. Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
pag. 2 di 3 In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n. 34025/2023).
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Parte_1
Modena pubblicata il giorno 15/04/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 436 bis c.p.c. nella causa di II grado iscritta al n. 297/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Gian Piero RAVAZZINI Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Albina RASILE Controparte_1 appellata
***
Oggetto: Dimissioni posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 23/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 19.3.2020 il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) accertare e CP_1 dichiarare che le mansioni di cui al contratto di lavoro in premessa e/o le mansioni effettivamente svolte dal sig. alle dipendenze di sino al Parte_1 CP_1
19.4.2014 sono correttamente inquadrabili nella categoria B, posizione organizzativa B1, del C.C.N.L. del settore Ceramica ed abrasivi industria;
b) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a retribuzioni corrispondenti alla Parte_1 categoria B, posizione organizzativa B1, del C.C.N.L. per gli addetti all'industria di piastrella per ceramica, e pertanto a maggiori retribuzioni, nella misura di complessivi €229.142,75 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, rispetto a quanto effettivamente percepito. c) accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
pag. 1 di 3 ad ottenere il versamento da parte di al fondo pensione Foncer Pt_1 CP_1 di somma pari al 33% della retribuzione differita;
d) accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni presentate in data 3.12.2018 da a;
e) accertare e dichiarare l'esistenza e l'entità del Parte_1 CP_1 danno biologico e comunque non patrimoniale patito dal sig. n conseguenza Pt_1 della condotta della datrice di lavoro descritta in premessa, nella misura equivalente di €26.580,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
per l'effetto: 1) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1
a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di €229.142,75 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario diurno e notturno, ratei di 13ª mensilità, indennità di lavoro festivo, indennità di reperibilità, festività, pausa retribuzione turni, indennità di malattia, indennità sostituiva delle ferie, dei permessi e dei R.O.L. non goduti, indennità sostitutiva del preavviso e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
2) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, al versamento, CP_1 in favore del sig. al fondo pensione Foncer, di somma pari al 33% Parte_1 della retribuzione differita del ricorrente;
3) condannare la società , in CP_1 persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva di preavviso nella misura prevista dal CCNL applicabile;
4) condannare la società , in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 al risarcimento del danno biologico e comunque non patrimoniale patito dal sig. in conseguenza della condotta della datrice di lavoro descritta in premessa, Pt_1 nella misura di €26.580,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa». Si costituiva la resistente che, sostanzialmente, chiedeva l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso. L'adito Tribunale pronunciava quindi sentenza, all'esito di istruttoria anche testimoniale, con la quale, ritenendo infondato il ricorso, rigettava tutte le domande proposte dal ricorrente, con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
2. Proponeva appello il ensurando l'impugnata sentenza per n. 4 motivi Pt_1
e concludendo per l'integrale riforma della stessa;
si costituiva la Controparte_1 chiedendo il rigetto del proposto gravame e la conferma del decisum di primo grado.
3. La causa è stata trattata all'udienza del 03/07/2025, all'esito della quale le parti hanno chiesto rinvio ad altra udienza per consentire loro di addivenire alla formalizzazione di un accordo già sostanzialmente raggiunto. Alle successive udienze nessuno compariva, nonostante rituale comunicazione del rinvio disposto per l'assenza delle parti. Orbene, stante il disposto dell'art. 359 c.p.c. trova applicazione anche al giudizio di appello il combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con la conseguenza che deve essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio. L'estinzione - stante l'art. 350 c.p.c. - deve essere dichiarata con sentenza. Nulla sulle spese stante il tipo di pronuncia.
pag. 2 di 3 In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n. 34025/2023).
P.q.m.
La Corte d'Appello – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Parte_1
Modena pubblicata il giorno 15/04/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, dichiara l'estinzione del giudizio di appello e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Bologna, 23/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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