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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2379/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 654/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010100298 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vibo Valentia, ha interposto appello avverso la sentenza n. 654/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TD9010100298/2021 relativo all'anno d'imposta 2017,. L'atto impositivo originario scaturiva da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società "Società_1 S.r.l.", a ristretta base proprietaria, di cui l'odierno appellato è socio di maggioranza (95%). L'Ufficio, accertati maggiori utili in capo alla società per costi ritenuti indeducibili e operazioni inesistenti, aveva presunto la distribuzione di utili extracontabili ai soci, determinando un maggior reddito di capitale in capo allo Resistente_1. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del contribuente ritenendo che fosse stata fornita la prova contraria atta a superare la presunzione di distribuzione degli utili. Nello specifico, la sentenza impugnata valorizzava la circostanza che la società avesse effettuato, nel maggio 2018, un rilevante investimento immobiliare (acquisto di un capannone per oltre 800.000 euro), dimostrando così il reinvestimento delle disponibilità finanziarie e l'assenza di distribuzione occulta ai soci. Con l'atto di appello, l'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza per carente o insufficiente motivazione e per l'errata valutazione dei fatti. L'Amministrazione sostiene che l'acquisto immobiliare del 2018 sarebbe stato effettuato utilizzando proventi "registrati" e regolarmente iscritti a bilancio (in parte derivanti da un mutuo), e non mediante l'utilizzo degli utili extracontabili ("in nero") accertati,
i quali, secondo la tesi erariale, sarebbero stati comunque distribuiti ai soci. Si è costituito in giudizio il signor
Resistente_1, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e ribadendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa impositiva. La difesa ha evidenziato come la società fosse fortemente patrimonializzata, come dimostrato non solo dall'acquisto immobiliare, ma anche dai sequestri preventivi subiti sui conti correnti per ingenti somme, circostanze che smentiscono la tesi del depauperamento delle casse sociali a favore dei soci. Inoltre, la difesa ha richiamato le risultanze del parallelo procedimento penale
(R.G. Trib. 873/23), producendo i verbali delle udienze dibattimentali,,, dai quali emergerebbe l'effettività delle prestazioni rese dalle cooperative e l'insussistenza del meccanismo fraudolento ipotizzato a monte dall'Ufficio. All'udienza pubblica, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La controversia verte sulla legittimità dell'accertamento di redditi di capitale in capo al socio di una società a ristretta base azionaria, fondato sulla presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata. È principio consolidato che tale presunzione è di natura "semplice" e, pertanto, ammette la prova contraria da parte del contribuente, il quale può dimostrare che i maggiori ricavi o i costi indeducibili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti nella società. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la prova contraria offerta dal contribuente e correttamente valorizzata dai giudici di primo grado sia idonea a vincere la pretesa erariale. Dagli atti di causa emerge documentalmente che la società partecipata, Società_1 S.r.l., ha proceduto nel 2018 all'acquisto di un complesso immobiliare per un importo di Euro 823.600,00,. Tale circostanza fattuale dimostra inequivocabilmente che la società ha mantenuto al proprio interno ingenti risorse finanziarie, destinandole al rafforzamento patrimoniale e all'attività d'impresa, condotta incompatibile con la logica della sistematica sottrazione di liquidità per la distribuzione occulta ai soci ipotizzata dall'Ufficio. La tesi dell'Agenzia, secondo cui l'immobile sarebbe stato acquistato solo con utili "ufficiali" lasciando intatti quelli "in nero" per la distribuzione, appare una costruzione teorica non supportata da elementi concreti e smentita dalla dinamica gestionale complessiva della società. Come evidenziato dalla difesa e supportato dalla documentazione in atti, la società ha subito anche sequestri di liquidità sui conti correnti per oltre
400.000 euro, a riprova della capienza e della permanenza delle risorse nei conti societari, elementi che contrastano con l'ipotesi di un "drenaggio" di denaro verso la sfera privata del socio. Inoltre, dall'istruttoria dibattimentale del procedimento penale, prodotta in giudizio, emergono elementi che indeboliscono il presupposto stesso della creazione di fondi neri derivanti da presunte operazioni inesistenti. Le testimonianze dei dipendenti e dei fornitori (tra cui Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3),, hanno confermato l'effettività dell'attività svolta, l'esistenza di una struttura organizzativa complessa e reale, e la distinzione dei ruoli tra la S.r.l. e le cooperative,. Tali risultanze corroborano la tesi che i costi sostenuti dalla società (e contestati dall'Ufficio come fonte dell'utile extracontabile) fossero reali e tracciati, non generando dunque quella provvista occulta necessaria per la distribuzione di utili in nero. In definitiva, la presunzione di distribuzione non può operare in presenza di elementi certi che attestano il reinvestimento degli utili e la patrimonializzazione della società, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ivi inclusa la produzione documentale relativa al procedimento penale e la complessità delle questioni trattate. La
Corte liquida le spese di giudizio per Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2379/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 654/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 08/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD9010100298 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vibo Valentia, ha interposto appello avverso la sentenza n. 654/02/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TD9010100298/2021 relativo all'anno d'imposta 2017,. L'atto impositivo originario scaturiva da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della società "Società_1 S.r.l.", a ristretta base proprietaria, di cui l'odierno appellato è socio di maggioranza (95%). L'Ufficio, accertati maggiori utili in capo alla società per costi ritenuti indeducibili e operazioni inesistenti, aveva presunto la distribuzione di utili extracontabili ai soci, determinando un maggior reddito di capitale in capo allo Resistente_1. I giudici di prime cure accoglievano le doglianze del contribuente ritenendo che fosse stata fornita la prova contraria atta a superare la presunzione di distribuzione degli utili. Nello specifico, la sentenza impugnata valorizzava la circostanza che la società avesse effettuato, nel maggio 2018, un rilevante investimento immobiliare (acquisto di un capannone per oltre 800.000 euro), dimostrando così il reinvestimento delle disponibilità finanziarie e l'assenza di distribuzione occulta ai soci. Con l'atto di appello, l'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza per carente o insufficiente motivazione e per l'errata valutazione dei fatti. L'Amministrazione sostiene che l'acquisto immobiliare del 2018 sarebbe stato effettuato utilizzando proventi "registrati" e regolarmente iscritti a bilancio (in parte derivanti da un mutuo), e non mediante l'utilizzo degli utili extracontabili ("in nero") accertati,
i quali, secondo la tesi erariale, sarebbero stati comunque distribuiti ai soci. Si è costituito in giudizio il signor
Resistente_1, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e ribadendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa impositiva. La difesa ha evidenziato come la società fosse fortemente patrimonializzata, come dimostrato non solo dall'acquisto immobiliare, ma anche dai sequestri preventivi subiti sui conti correnti per ingenti somme, circostanze che smentiscono la tesi del depauperamento delle casse sociali a favore dei soci. Inoltre, la difesa ha richiamato le risultanze del parallelo procedimento penale
(R.G. Trib. 873/23), producendo i verbali delle udienze dibattimentali,,, dai quali emergerebbe l'effettività delle prestazioni rese dalle cooperative e l'insussistenza del meccanismo fraudolento ipotizzato a monte dall'Ufficio. All'udienza pubblica, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La controversia verte sulla legittimità dell'accertamento di redditi di capitale in capo al socio di una società a ristretta base azionaria, fondato sulla presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società partecipata. È principio consolidato che tale presunzione è di natura "semplice" e, pertanto, ammette la prova contraria da parte del contribuente, il quale può dimostrare che i maggiori ricavi o i costi indeducibili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti nella società. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la prova contraria offerta dal contribuente e correttamente valorizzata dai giudici di primo grado sia idonea a vincere la pretesa erariale. Dagli atti di causa emerge documentalmente che la società partecipata, Società_1 S.r.l., ha proceduto nel 2018 all'acquisto di un complesso immobiliare per un importo di Euro 823.600,00,. Tale circostanza fattuale dimostra inequivocabilmente che la società ha mantenuto al proprio interno ingenti risorse finanziarie, destinandole al rafforzamento patrimoniale e all'attività d'impresa, condotta incompatibile con la logica della sistematica sottrazione di liquidità per la distribuzione occulta ai soci ipotizzata dall'Ufficio. La tesi dell'Agenzia, secondo cui l'immobile sarebbe stato acquistato solo con utili "ufficiali" lasciando intatti quelli "in nero" per la distribuzione, appare una costruzione teorica non supportata da elementi concreti e smentita dalla dinamica gestionale complessiva della società. Come evidenziato dalla difesa e supportato dalla documentazione in atti, la società ha subito anche sequestri di liquidità sui conti correnti per oltre
400.000 euro, a riprova della capienza e della permanenza delle risorse nei conti societari, elementi che contrastano con l'ipotesi di un "drenaggio" di denaro verso la sfera privata del socio. Inoltre, dall'istruttoria dibattimentale del procedimento penale, prodotta in giudizio, emergono elementi che indeboliscono il presupposto stesso della creazione di fondi neri derivanti da presunte operazioni inesistenti. Le testimonianze dei dipendenti e dei fornitori (tra cui Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3),, hanno confermato l'effettività dell'attività svolta, l'esistenza di una struttura organizzativa complessa e reale, e la distinzione dei ruoli tra la S.r.l. e le cooperative,. Tali risultanze corroborano la tesi che i costi sostenuti dalla società (e contestati dall'Ufficio come fonte dell'utile extracontabile) fossero reali e tracciati, non generando dunque quella provvista occulta necessaria per la distribuzione di utili in nero. In definitiva, la presunzione di distribuzione non può operare in presenza di elementi certi che attestano il reinvestimento degli utili e la patrimonializzazione della società, come correttamente statuito dalla sentenza di primo grado. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ivi inclusa la produzione documentale relativa al procedimento penale e la complessità delle questioni trattate. La
Corte liquida le spese di giudizio per Euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.