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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Michele Moggi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 141/2025 R.G. promossa da
, nato Siena il 23.09.1968, cod. fisc. , res.te in Parte_1 C.F._1 Monteroni d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, professione impiegato E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , res.te in Monteroni CP_1 C.F._2 d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, professione impiegata entrambi elettivamente domiciliati in Siena Via del Cavallerizzo n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Duccio PANTI (c.f. ) che li rappresenta e difende per mandato C.F._3 alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ex art. 83 co.3 c.p.c.,
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2025 e chiedevano l'omologa della Parte_1 CP_1 separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio in data 12.06.2004 in Siena, secondo il rito concordatario;
di non avere avuto figli;
che durante il matrimonio erano sorte incompatibilità tali da pregiudicare l'armonia familiare e da rendere sconsigliabile la prosecuzione così da decidere di addivenire alla separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza, le cui eventuali variazioni dovranno sempre essere comunicate;
2) I coniugi sono titolari ciascuno di propri conti correnti e si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria attività lavorativa per cui dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al mantenimento;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria auto;
4) La casa coniugale, in comproprietà tra gli stessi, posta in Monteroni d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, viene assegnata (lasciata) a che avrà quindi diritto di abitarla;
ogni altro Parte_1 rapporto di ordine patrimoniale, compresa la divisione dei beni mobili, è già stata effettuata tra le parti antecedentemente la sottoscrizione del presente ricorso. Gli arredi rimasti nel domicilio coniugale, verranno divisi bonariamente tra i coniugi
5) La dichiara quindi di voler cedere e trasferire a titolo definitivo a CP_1 Parte_1 che ne diviene pieno ed esclusivo proprietaria, la propria quota del 50% dell'immobile sito in Monteroni d'Arbia, via Ghini n. 69 Loc. Ponte a Tressa, acquistato dai coniugi in comproprietà, con atto pubblico del 10.07.2009 rep. n. 34702 (ai rogiti Dott. Notaio in Persona_1
Siena) registrato in Siena il 13.7.2009 al n. 4841 serie 1T , trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Siena Servizio di Pubblicità Immobiliari il 13.07.2009 al n. 7115 Reg. Gen e n. 4295 reg.part., censito al N.C.E.U. del Comune di Monteroni d'Arbia al Foglio 15, particella 877 sub graffati 75 e 76 (categ A/3 vani catastali 7,5 rendita € 677,86) e sub 39 (categ. C/6 mq 43 rendita € 137,69).
6) I coniugi rinunciano alla iscrizione di ipoteca legale con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
7) Ai fini puramente fiscali i coniugi dichiarano che il bene in oggetto ha un valore fiscale per l'intero di €uro 94.194,87.
8) I coniugi dichiarano che i redditi derivati dall'immobile predetto sono sempre stati denunciati nei mod. 740 ai fini delle imposte dirette.
9) I coniugi dichiarano che la presente suddetta cessione dell'immobile avviene ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 e della Circolare del Ministero delle Finanze del 16.3.2000 n. 49/E e, pertanto, la stessa è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
10) il gatto di nome “T rimarrà con Parte_1
11) I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si danno reciproco assenso a vivere d'ora in avanti alle condizioni di cui sopra.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare ed evidenziando , che , come chiarito dalle parti con nota depositata in data le stesse con le condizioni di separazione hanno inteso prevedere un impegno al trasferimento immobiliare che verrà concretizzato – dopo l'omologazione della separazione - tramite Notaio da essi incaricato.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte .
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 12.06.2004 in Siena, trascritto nel Registro dei Matrimoni nell'anno 2004, al n. 33, parte II, Serie A, 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Michele Moggi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 141/2025 R.G. promossa da
, nato Siena il 23.09.1968, cod. fisc. , res.te in Parte_1 C.F._1 Monteroni d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, professione impiegato E
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , res.te in Monteroni CP_1 C.F._2 d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, professione impiegata entrambi elettivamente domiciliati in Siena Via del Cavallerizzo n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Duccio PANTI (c.f. ) che li rappresenta e difende per mandato C.F._3 alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico ex art. 83 co.3 c.p.c.,
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.1.2025 e chiedevano l'omologa della Parte_1 CP_1 separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio in data 12.06.2004 in Siena, secondo il rito concordatario;
di non avere avuto figli;
che durante il matrimonio erano sorte incompatibilità tali da pregiudicare l'armonia familiare e da rendere sconsigliabile la prosecuzione così da decidere di addivenire alla separazione alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza, le cui eventuali variazioni dovranno sempre essere comunicate;
2) I coniugi sono titolari ciascuno di propri conti correnti e si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria attività lavorativa per cui dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta patrimoniale in ordine al mantenimento;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver ciascuno una propria auto;
4) La casa coniugale, in comproprietà tra gli stessi, posta in Monteroni d'Arbia (SI), Via B. Ghini n. 69, viene assegnata (lasciata) a che avrà quindi diritto di abitarla;
ogni altro Parte_1 rapporto di ordine patrimoniale, compresa la divisione dei beni mobili, è già stata effettuata tra le parti antecedentemente la sottoscrizione del presente ricorso. Gli arredi rimasti nel domicilio coniugale, verranno divisi bonariamente tra i coniugi
5) La dichiara quindi di voler cedere e trasferire a titolo definitivo a CP_1 Parte_1 che ne diviene pieno ed esclusivo proprietaria, la propria quota del 50% dell'immobile sito in Monteroni d'Arbia, via Ghini n. 69 Loc. Ponte a Tressa, acquistato dai coniugi in comproprietà, con atto pubblico del 10.07.2009 rep. n. 34702 (ai rogiti Dott. Notaio in Persona_1
Siena) registrato in Siena il 13.7.2009 al n. 4841 serie 1T , trascritto presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Siena Servizio di Pubblicità Immobiliari il 13.07.2009 al n. 7115 Reg. Gen e n. 4295 reg.part., censito al N.C.E.U. del Comune di Monteroni d'Arbia al Foglio 15, particella 877 sub graffati 75 e 76 (categ A/3 vani catastali 7,5 rendita € 677,86) e sub 39 (categ. C/6 mq 43 rendita € 137,69).
6) I coniugi rinunciano alla iscrizione di ipoteca legale con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
7) Ai fini puramente fiscali i coniugi dichiarano che il bene in oggetto ha un valore fiscale per l'intero di €uro 94.194,87.
8) I coniugi dichiarano che i redditi derivati dall'immobile predetto sono sempre stati denunciati nei mod. 740 ai fini delle imposte dirette.
9) I coniugi dichiarano che la presente suddetta cessione dell'immobile avviene ai sensi dell'art. 19 della legge 74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 e della Circolare del Ministero delle Finanze del 16.3.2000 n. 49/E e, pertanto, la stessa è esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
10) il gatto di nome “T rimarrà con Parte_1
11) I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi si danno reciproco assenso a vivere d'ora in avanti alle condizioni di cui sopra.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare ed evidenziando , che , come chiarito dalle parti con nota depositata in data le stesse con le condizioni di separazione hanno inteso prevedere un impegno al trasferimento immobiliare che verrà concretizzato – dopo l'omologazione della separazione - tramite Notaio da essi incaricato.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data e non ha formulato conclusioni scritte .
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati Parte_1 CP_1 nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 12.06.2004 in Siena, trascritto nel Registro dei Matrimoni nell'anno 2004, al n. 33, parte II, Serie A, 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.2.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi