Art. 33. Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali 1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresi' promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalita' di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche':
a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attivita' e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
d) le modalita' per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo puo' essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresi' promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalita' di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalita' di cui al comma 1, nonche':
a) i criteri e le priorita' per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
b) le attivita' e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
c) i criteri e le modalita' per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
d) le modalita' per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. L' attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo puo' essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.