TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10818 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5530/2025 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Bruschi per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
già Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(contumace), Controparte_3
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio già e il Parte_1 Controparte_1 CP_4
per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti Controparte_3 conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta,
(già , per il mancato versamento, sulla Controparte_1 Controparte_4
posizione individuale del sig. presso il Fondo di previdenza Parte_1
complementare “ ”, degli importi dovuti a titolo di danno per Controparte_3
il mancato investimento delle quote di contribuzione omesse e/o tardivamente versate dalla convenuta nel periodo di cui è causa, quantificati dal , Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, in complessivi € 5.955,82, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
B) Condannare, per l'effetto, la convenuta
“ (già , in persona del suo legale CP_1 CP_1 CP_4 CP_4
rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al “Fondo SI Priamo”, terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 13/02/2025, complessivamente pari ad € 5.955,82, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, e con rimborso del contributo unificato versato “.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anche il non si è costituito e ne è stata analogamente Controparte_3
dichiarata la contumacia
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che ha prestato la propria opera lavorativa dal Parte_1
1.6.2010 sino al 30.9.2019 alle dipendenze della Controparte_4
concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo di previdenza complementare “ ”, allegato al ricorso (cfr. doc. Controparte_3
3, Estratto contributivo Fondo aggiornato al 13/02/2025). Controparte_5 E' il caso poi di precisare subito che, in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di è stato registrato il mutamento della denominazione in CP_4 [...]
e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende CP_1
societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1, Visura camerale storica
[...]
già “ dalla quale risulta il solo mutamento di CP_1 Controparte_4
denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg. 1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che, in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “ Controparte_3
”) (cfr. doc. 4, CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori del 2015 e s.m.i., e
[...]
doc. 5, Accordo sindacale del 23 aprile 1998).
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
SI Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. ancora estratto contributivo, doc. 3).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
Fondo di previdenza complementare “ ”, per come risultanti Controparte_3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati al , dal 01/06/2010 al 31/10/2019, tanto per la “quota Controparte_3
lavoratore” quanto per la “quota azienda”, la “quota TFR” e le quote dovute a titolo di “ristoro posizione”. All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha omesso poi di versare al “ ” i contributi di competenza del Controparte_3
ricorrente, con riferimento alla c.d. “quota lavoratore”, alla c.d. “quota azienda”, alla c.d. “quota TFR” e, da ultimo, alle quote dovute a titolo di “ristoro posizione”.
A seguito della cessazione della sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta e della conseguente domanda di pensionamento (a far data dal
01/10/2019), il ricorrente ha inoltrato al una domanda di Controparte_3
riscatto immediato della sua posizione individuale presso il Fondo, protocollata in data 07/01/2020, con contestuale liquidazione delle prestazioni maturate sin dal
01/10/2005, alle dipendenze delle sue diverse datrici di lavoro (cfr. doc. 6).
In data 10/03/2020, il SI Priamo, come si vedrà terzo litisconsorte CP_3
necessario, inviava al ricorrente una comunicazione con la quale lo informava dell'accoglimento della sua domanda di riscatto e di liquidazione delle somme maturate, riconosceva un importo lordo complessivo pari ad € 45.455,49 e, al netto delle ritenute IRPEF e delle commissioni di uscita (rispettivamente pari ad € 6.981,30
e ad € 20,00), provvedendo al versamento, sulle coordinate bancarie del ricorrente, di un importo netto pari ad € 38.454,19 (cfr. doc. 7).
Successivamente, nel mese di giugno 2022, la società convenuta, come si è visto al tempo denominata , provvedeva al tardivo versamento, sulla Controparte_4
posizione individuale del ricorrente presso il Fondo , degli importi Controparte_3
trattenuti in busta paga e non versati in costanza di rapporto di lavoro, per complessivi € 40.336,27; a seguito di nuova domanda di riscatto delle somme tardivamente versate, il ricorrente riceveva dal il versamento Controparte_3
di un ulteriore importo netto di € 31.136,04, detratte le ritenute di legge (doc. 8).
In data 27/10/2023, il ricorrente inviava a mezzo pec, al Fondo SI Priamo, una domanda di calcolo e conseguente certificazione degli importi dovuti dalla convenuta a titolo di mancato rendimento delle quote di contribuzione non versate tempo per tempo dall'azienda e, quindi, non investite in termini utili dal;
tale CP_3 CP_3 richiesta veniva riscontrata dal in data 29/11/2023, il quale Controparte_3
informava il ricorrente che “l'importo totale degli interessi non maturati dalla Sua posizione a seguito di ritardati versamenti da parte dell'azienda ammonta a €
5.102,60” ed allegava analitico conteggio dei ristori (c.d. quote “ristoro posizione”) dovuti dalla convenuta (cfr. doc. 9).
Infine, in data 12/02/2025, per il tramite del proprio difensore e a mezzo pec, il ricorrente inviava al una nuova domanda di calcolo degli Controparte_3
interessi non maturati dalla sua posizione individuale, a causa dei tardivi versamenti operati solamente nel giugno 2022 dalla convenuta;
il Fondo riscontrava prontamente tale richiesta, producendo un estratto contributivo aggiornato al 13/02/2025, il quale riporta un importo complessivo pari ad € 5.955,82, a titolo di contributi dovuti dalla convenuta per il ristoro della posizione previdenziale individuale del ricorrente (cfr. doc. 3, Estratto contributivo Fondo SI Priamo – Circelli, aggiornato al
13/02/2025, pag. 13) .
Con il presente giudizio il afferma proprio che la società convenuta risulta Pt_1
ancora debitrice, nei confronti del Fondo di previdenza complementare “
[...]
”, delle somme, quantificate al punto 12 del ricorso, da versare sulla Controparte_3
posizione individuale del ricorrente, a titolo di interessi non maturati dal medesimo a causa del ritardato versamento, sulla sua posizione, delle quote di contribuzione da parte dell'azienda (c.d. “totale non abbinato”, cfr. doc. 3, pag. 13):
****
Tutto ciò premesso in punto fatto, è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro, assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo. Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il Controparte_6
ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Ha affermato a tal proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V
Ord.,14/04/2017, n. 9669) che: "In tema di fondi previdenziali integrativi,per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi
l'accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego."
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al non solo le somme di propria CP_3
competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi.
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo. Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020,secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005,attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari
– e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni”
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale.
****
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento della
Convenuta all'obbligo di corrispondere al tutti quei Controparte_3
contributi, relativi alla sua posizione individuale, destinati alla previdenza complementare e dovuti a titolo di risarcimento per il tardivo versamento della contribuzione, da calcolarsi sulle rivalutazioni, se positive, attribuite alla linea di investimento scelta dal ricorrente e riferite ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna nei confronti della società (già “ alla Controparte_1 Controparte_4
regolarizzazione contributiva e previdenziale, presso il Fondo SI , della CP_3
sua posizione individuale con versamento di tutte le quote di contribuzione indicate con la voce “ristoro posizione”, all'interno dell'estratto contributivo allegato al ricorso (doc. 3).
Il ha infatti lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del CP_3
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio
(cfr. doc. 10, art. 3) ed è strutturato secondo una gestione multicomparto, differenziata per profilo di rischio e di rendimento, così da poter assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. All'atto dell'adesione, il lavoratore sceglie uno o più comparti in cui fare confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione (cfr. doc. 10, art. 6).
Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR via via maturato, la cui misura minima è stabilita dall'accordo istitutivo (e successive modifiche) (cfr. doc. 10, art. 8).
Attualmente, la misura minima dei contributi è fissata, secondo quanto previsto dalla
Nota informativa del Fondo prodotta dal ricorrente, nella misura del 2% della CP_3
retribuzione a carico dell'azienda e del 2% della retribuzione a carico del lavoratore, oltre al 100% degli accantonamenti del Trattamento di fine rapporto (cfr. doc. 11,
Nota informativa del Fondo , pag. 12 del documento allegato). CP_3
La posizione individuale del lavoratore iscritto consiste, pertanto, nella somma di capitale accumulato e di pertinenza di ciascun aderente, capitale rivalutato poi in base al rendimento del comparto prescelto (cfr. doc. 10, pag. 7-8, art. 9).
In caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il datore di lavoro, secondo lo Statuto del Fondo (cfr. doc. 10, art. 8, comma 11), è tenuto a reintegrare la posizione individuale del lavoratore e a risarcire il danno secondo le modalità definite nel regolamento per la gestione delle irregolarità contributive (cfr. doc. 12,
Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del 22/03/2018).
Secondo l'art. 1 del Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del adottato dall'Ente in data 22/03/2018 (cfr. doc. 12), l'azienda CP_3
ottempera correttamente ai propri obblighi contributivi ove: effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito, ossia entro il sedicesimo giorno di ogni mese (lett. a); invii la relativa lista di contribuzione entro il medesimo termine (lett. b); e vi sia una perfetta coincidenza tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata (lett.
c).
Come si è detto le situazioni di irregolarità contributiva, per come definite dall'art. 3 del sopracitato Regolamento, sono idonee a produrre danni nei confronti sia del
Fondo sia del singolo lavoratore.
Difatti, ai sensi del successivo art. 4, lett. a, del Regolamento nel caso di danno individuale, la richiesta di risarcimento può essere effettuata direttamente dal «singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ripianato mediante la ricostruzione della posizione individuale attraverso il versamento dei contributi individuali a cui si aggiungono le rivalutazioni, se positive», in base al rendimento del comparto prescelto dal lavoratore, «tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento». Tale importo, conseguentemente, viene attribuito ed acquisito alla posizione individuale dell'iscritto
(cfr. doc. 12, pag. 4 e 5).
Ove l'aderente ritenga di dover intraprendere azioni legali per il recupero delle misure risarcitorie di propria competenza, egli «potrà avvalersi del supporto tecnico della struttura del Fondo per il calcolo dell'ammontare a lui spettante» (art. 2, comma 5, del Regolamento, cfr. doc. 12, pag. 3).
Anche in questo caso è quindi necessaria la partecipazione del terzo legittimato alla ricostruzione della posizione contributiva individuale ai fini della quantificazione del danno.
In conclusione, la domanda è fondata risultando documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al , per tutto il periodo di cui è causa;
dai documenti allegati Controparte_3
al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al Fondo SI
Priamo; gli importi maturati ed acquisiti alla posizione individuale dell'iscritto; oltre a tutti gli importi, per come accertati e quantificati dal SI , CP_3 CP_3
dovuti dalla società convenuta a titolo di interessi per il mancato tempestivo investimento delle quote di contribuzione, solo tardivamente versate nel giugno del
2022, indicati all'interno dell'estratto contributivo con la dicitura “ristoro CP_3
posizione” e complessivamente pari ad € 5.955,82 (cfr. doc. 3, doc. 6, doc. 7, doc. 8 e doc. 9).
Con la precisazione che, ai fini dell'elaborazione del, l'esatta quantificazione delle singole irregolarità contributive, è stata correttamente calcolata traendo i dati direttamente dall'estratto conto contributivo, rilasciato al ricorrente alla data del
13/02/2025 ed allegato al presente ricorso (il citato doc. 3).
Considerate le situazioni di irregolarità contributive, che sono determinate da quanto sopra descritto e che le stesse hanno prodotto per il ricorrente un danno individuale, di cui, in quanto titolare del credito, lo stesso ricorrente ha insomma certamente diritto al risarcimento e ripianamento mediante la ricostruzione della sua posizione individuale con le rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempio vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento, quantificate dal Fondo di previdenza complementare, terzo litisconsorte necessario, in € 5.955,82.
Per le esposte ragioni,il ricorso, e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
. CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento della società convenuta, (già “ Controparte_1 [...]
, per il mancato versamento, sulla posizione individuale del sig. Controparte_4
presso il Fondo di previdenza complementare “ Parte_1 Controparte_3
”, degli importi dovuti a titolo di danno per il mancato investimento delle
[...]
quote di contribuzione omesse e/o tardivamente versate dalla stessa società convenuta nel periodo di cui è causa, quantificati dal in Controparte_3
complessivi € 5.955,82, per l'effetto, condanna la convenuta “ (già “ Controparte_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
[...]
posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al
“ ” delle somme analiticamente determinate nel corpo Controparte_3
dell'atto, sino al 13/02/2025, complessivamente pari ad € 5.955,82; condanna (già “ a rifondere al ricorrente Controparte_1 Controparte_4
le spese processuali, liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%),rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge e compensa le altre spese.
Roma 28.10.2025 Il Giudice
UM SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM SI, quale giudice del lavoro, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5530/2025 R.G. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Bruschi per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E
già Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
(contumace), Controparte_3
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio già e il Parte_1 Controparte_1 CP_4
per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti Controparte_3 conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta,
(già , per il mancato versamento, sulla Controparte_1 Controparte_4
posizione individuale del sig. presso il Fondo di previdenza Parte_1
complementare “ ”, degli importi dovuti a titolo di danno per Controparte_3
il mancato investimento delle quote di contribuzione omesse e/o tardivamente versate dalla convenuta nel periodo di cui è causa, quantificati dal , Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, in complessivi € 5.955,82, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
B) Condannare, per l'effetto, la convenuta
“ (già , in persona del suo legale CP_1 CP_1 CP_4 CP_4
rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al “Fondo SI Priamo”, terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 13/02/2025, complessivamente pari ad € 5.955,82, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, e con rimborso del contributo unificato versato “.
non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Anche il non si è costituito e ne è stata analogamente Controparte_3
dichiarata la contumacia
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che ha prestato la propria opera lavorativa dal Parte_1
1.6.2010 sino al 30.9.2019 alle dipendenze della Controparte_4
concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo di previdenza complementare “ ”, allegato al ricorso (cfr. doc. Controparte_3
3, Estratto contributivo Fondo aggiornato al 13/02/2025). Controparte_5 E' il caso poi di precisare subito che, in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di è stato registrato il mutamento della denominazione in CP_4 [...]
e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende CP_1
societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1, Visura camerale storica
[...]
già “ dalla quale risulta il solo mutamento di CP_1 Controparte_4
denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg. 1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che, in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “ Controparte_3
”) (cfr. doc. 4, CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori del 2015 e s.m.i., e
[...]
doc. 5, Accordo sindacale del 23 aprile 1998).
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
SI Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. ancora estratto contributivo, doc. 3).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
Fondo di previdenza complementare “ ”, per come risultanti Controparte_3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati al , dal 01/06/2010 al 31/10/2019, tanto per la “quota Controparte_3
lavoratore” quanto per la “quota azienda”, la “quota TFR” e le quote dovute a titolo di “ristoro posizione”. All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha omesso poi di versare al “ ” i contributi di competenza del Controparte_3
ricorrente, con riferimento alla c.d. “quota lavoratore”, alla c.d. “quota azienda”, alla c.d. “quota TFR” e, da ultimo, alle quote dovute a titolo di “ristoro posizione”.
A seguito della cessazione della sua attività lavorativa alle dipendenze della convenuta e della conseguente domanda di pensionamento (a far data dal
01/10/2019), il ricorrente ha inoltrato al una domanda di Controparte_3
riscatto immediato della sua posizione individuale presso il Fondo, protocollata in data 07/01/2020, con contestuale liquidazione delle prestazioni maturate sin dal
01/10/2005, alle dipendenze delle sue diverse datrici di lavoro (cfr. doc. 6).
In data 10/03/2020, il SI Priamo, come si vedrà terzo litisconsorte CP_3
necessario, inviava al ricorrente una comunicazione con la quale lo informava dell'accoglimento della sua domanda di riscatto e di liquidazione delle somme maturate, riconosceva un importo lordo complessivo pari ad € 45.455,49 e, al netto delle ritenute IRPEF e delle commissioni di uscita (rispettivamente pari ad € 6.981,30
e ad € 20,00), provvedendo al versamento, sulle coordinate bancarie del ricorrente, di un importo netto pari ad € 38.454,19 (cfr. doc. 7).
Successivamente, nel mese di giugno 2022, la società convenuta, come si è visto al tempo denominata , provvedeva al tardivo versamento, sulla Controparte_4
posizione individuale del ricorrente presso il Fondo , degli importi Controparte_3
trattenuti in busta paga e non versati in costanza di rapporto di lavoro, per complessivi € 40.336,27; a seguito di nuova domanda di riscatto delle somme tardivamente versate, il ricorrente riceveva dal il versamento Controparte_3
di un ulteriore importo netto di € 31.136,04, detratte le ritenute di legge (doc. 8).
In data 27/10/2023, il ricorrente inviava a mezzo pec, al Fondo SI Priamo, una domanda di calcolo e conseguente certificazione degli importi dovuti dalla convenuta a titolo di mancato rendimento delle quote di contribuzione non versate tempo per tempo dall'azienda e, quindi, non investite in termini utili dal;
tale CP_3 CP_3 richiesta veniva riscontrata dal in data 29/11/2023, il quale Controparte_3
informava il ricorrente che “l'importo totale degli interessi non maturati dalla Sua posizione a seguito di ritardati versamenti da parte dell'azienda ammonta a €
5.102,60” ed allegava analitico conteggio dei ristori (c.d. quote “ristoro posizione”) dovuti dalla convenuta (cfr. doc. 9).
Infine, in data 12/02/2025, per il tramite del proprio difensore e a mezzo pec, il ricorrente inviava al una nuova domanda di calcolo degli Controparte_3
interessi non maturati dalla sua posizione individuale, a causa dei tardivi versamenti operati solamente nel giugno 2022 dalla convenuta;
il Fondo riscontrava prontamente tale richiesta, producendo un estratto contributivo aggiornato al 13/02/2025, il quale riporta un importo complessivo pari ad € 5.955,82, a titolo di contributi dovuti dalla convenuta per il ristoro della posizione previdenziale individuale del ricorrente (cfr. doc. 3, Estratto contributivo Fondo SI Priamo – Circelli, aggiornato al
13/02/2025, pag. 13) .
Con il presente giudizio il afferma proprio che la società convenuta risulta Pt_1
ancora debitrice, nei confronti del Fondo di previdenza complementare “
[...]
”, delle somme, quantificate al punto 12 del ricorso, da versare sulla Controparte_3
posizione individuale del ricorrente, a titolo di interessi non maturati dal medesimo a causa del ritardato versamento, sulla sua posizione, delle quote di contribuzione da parte dell'azienda (c.d. “totale non abbinato”, cfr. doc. 3, pag. 13):
****
Tutto ciò premesso in punto fatto, è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro, assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo. Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e , il Controparte_6
ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Ha affermato a tal proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. V
Ord.,14/04/2017, n. 9669) che: "In tema di fondi previdenziali integrativi,per rendimento del capitale deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, del capitale accantonato, la cui quantificazione deve essere compiuta dal giudice di merito sulla base di una congruente analisi giuridica della fattispecie concreta, che operi
l'accertamento della natura e quantità del rendimento che sarebbe stato erogato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l'impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego."
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al non solo le somme di propria CP_3
competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi.
Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente - in virtù dell'adesione - dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo. Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020,secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005,attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari
– e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni”
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo” (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016).
Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale.
****
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento della
Convenuta all'obbligo di corrispondere al tutti quei Controparte_3
contributi, relativi alla sua posizione individuale, destinati alla previdenza complementare e dovuti a titolo di risarcimento per il tardivo versamento della contribuzione, da calcolarsi sulle rivalutazioni, se positive, attribuite alla linea di investimento scelta dal ricorrente e riferite ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Ha chiesto, conseguentemente, la condanna nei confronti della società (già “ alla Controparte_1 Controparte_4
regolarizzazione contributiva e previdenziale, presso il Fondo SI , della CP_3
sua posizione individuale con versamento di tutte le quote di contribuzione indicate con la voce “ristoro posizione”, all'interno dell'estratto contributivo allegato al ricorso (doc. 3).
Il ha infatti lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del CP_3
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio
(cfr. doc. 10, art. 3) ed è strutturato secondo una gestione multicomparto, differenziata per profilo di rischio e di rendimento, così da poter assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. All'atto dell'adesione, il lavoratore sceglie uno o più comparti in cui fare confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione (cfr. doc. 10, art. 6).
Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR via via maturato, la cui misura minima è stabilita dall'accordo istitutivo (e successive modifiche) (cfr. doc. 10, art. 8).
Attualmente, la misura minima dei contributi è fissata, secondo quanto previsto dalla
Nota informativa del Fondo prodotta dal ricorrente, nella misura del 2% della CP_3
retribuzione a carico dell'azienda e del 2% della retribuzione a carico del lavoratore, oltre al 100% degli accantonamenti del Trattamento di fine rapporto (cfr. doc. 11,
Nota informativa del Fondo , pag. 12 del documento allegato). CP_3
La posizione individuale del lavoratore iscritto consiste, pertanto, nella somma di capitale accumulato e di pertinenza di ciascun aderente, capitale rivalutato poi in base al rendimento del comparto prescelto (cfr. doc. 10, pag. 7-8, art. 9).
In caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il datore di lavoro, secondo lo Statuto del Fondo (cfr. doc. 10, art. 8, comma 11), è tenuto a reintegrare la posizione individuale del lavoratore e a risarcire il danno secondo le modalità definite nel regolamento per la gestione delle irregolarità contributive (cfr. doc. 12,
Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del 22/03/2018).
Secondo l'art. 1 del Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del adottato dall'Ente in data 22/03/2018 (cfr. doc. 12), l'azienda CP_3
ottempera correttamente ai propri obblighi contributivi ove: effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito, ossia entro il sedicesimo giorno di ogni mese (lett. a); invii la relativa lista di contribuzione entro il medesimo termine (lett. b); e vi sia una perfetta coincidenza tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata (lett.
c).
Come si è detto le situazioni di irregolarità contributiva, per come definite dall'art. 3 del sopracitato Regolamento, sono idonee a produrre danni nei confronti sia del
Fondo sia del singolo lavoratore.
Difatti, ai sensi del successivo art. 4, lett. a, del Regolamento nel caso di danno individuale, la richiesta di risarcimento può essere effettuata direttamente dal «singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ripianato mediante la ricostruzione della posizione individuale attraverso il versamento dei contributi individuali a cui si aggiungono le rivalutazioni, se positive», in base al rendimento del comparto prescelto dal lavoratore, «tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento». Tale importo, conseguentemente, viene attribuito ed acquisito alla posizione individuale dell'iscritto
(cfr. doc. 12, pag. 4 e 5).
Ove l'aderente ritenga di dover intraprendere azioni legali per il recupero delle misure risarcitorie di propria competenza, egli «potrà avvalersi del supporto tecnico della struttura del Fondo per il calcolo dell'ammontare a lui spettante» (art. 2, comma 5, del Regolamento, cfr. doc. 12, pag. 3).
Anche in questo caso è quindi necessaria la partecipazione del terzo legittimato alla ricostruzione della posizione contributiva individuale ai fini della quantificazione del danno.
In conclusione, la domanda è fondata risultando documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al , per tutto il periodo di cui è causa;
dai documenti allegati Controparte_3
al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al Fondo SI
Priamo; gli importi maturati ed acquisiti alla posizione individuale dell'iscritto; oltre a tutti gli importi, per come accertati e quantificati dal SI , CP_3 CP_3
dovuti dalla società convenuta a titolo di interessi per il mancato tempestivo investimento delle quote di contribuzione, solo tardivamente versate nel giugno del
2022, indicati all'interno dell'estratto contributivo con la dicitura “ristoro CP_3
posizione” e complessivamente pari ad € 5.955,82 (cfr. doc. 3, doc. 6, doc. 7, doc. 8 e doc. 9).
Con la precisazione che, ai fini dell'elaborazione del, l'esatta quantificazione delle singole irregolarità contributive, è stata correttamente calcolata traendo i dati direttamente dall'estratto conto contributivo, rilasciato al ricorrente alla data del
13/02/2025 ed allegato al presente ricorso (il citato doc. 3).
Considerate le situazioni di irregolarità contributive, che sono determinate da quanto sopra descritto e che le stesse hanno prodotto per il ricorrente un danno individuale, di cui, in quanto titolare del credito, lo stesso ricorrente ha insomma certamente diritto al risarcimento e ripianamento mediante la ricostruzione della sua posizione individuale con le rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempio vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento, quantificate dal Fondo di previdenza complementare, terzo litisconsorte necessario, in € 5.955,82.
Per le esposte ragioni,il ricorso, e merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
. CP_3
P.Q.M.
dichiara l'inadempimento della società convenuta, (già “ Controparte_1 [...]
, per il mancato versamento, sulla posizione individuale del sig. Controparte_4
presso il Fondo di previdenza complementare “ Parte_1 Controparte_3
”, degli importi dovuti a titolo di danno per il mancato investimento delle
[...]
quote di contribuzione omesse e/o tardivamente versate dalla stessa società convenuta nel periodo di cui è causa, quantificati dal in Controparte_3
complessivi € 5.955,82, per l'effetto, condanna la convenuta “ (già “ Controparte_1 CP_4
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
[...]
posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al
“ ” delle somme analiticamente determinate nel corpo Controparte_3
dell'atto, sino al 13/02/2025, complessivamente pari ad € 5.955,82; condanna (già “ a rifondere al ricorrente Controparte_1 Controparte_4
le spese processuali, liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%),rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge e compensa le altre spese.
Roma 28.10.2025 Il Giudice
UM SI