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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3057 R.G. 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. - nelle more del procedimento in liquidazione) - Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Nicolò in virtù di procura in atti;
contro
(p. iva - rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Maria Addolorata Renna in virtù di procura in atti;
Oggetto: somministrazione.
LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Il NO , quale titolare della ditta individuale Il Panificio Sant'Antimo 1960 di Controparte_1
Dellisanti Fabrizio, con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 febbraio 2021, sosteneva di essere creditore nei confronti della società della complessiva somma di euro 16.323,63, Parte_1
per la fornitura di pane relativa agli anni 2014-2015.
A sostegno della propria domanda depositava n. 22 fatture relative agli anni 2014-2015, unitamente alle bolle di consegna del pane, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della società sig.
[...]
oltre che il registro Iva. Pt_2
pagina 1 di 5 Nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, la società debitrice non onorava il proprio debito;
da qui il ricorso per decreto ingiuntivo.
In data 16 marzo 2021veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 508/2021 n.rg. 1299/2021 non esecutivo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
I con atto di citazione del 30 aprile 2021 proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1
decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'inesistenza del rapporto da cui sarebbe sorto il credito ingiunto contestando che la documentazione allegata potesse dimostrarlo, in quanto di formazione unilaterale.
In particolare, a seguito della messa in mora con diffida del 28 luglio 2019 inviata dall'opposto, la consulente fiscale della società opponente (v. raccomandata a.r. del 5 agosto 2019) contestava il rapporto di fornitura, rilevando la totale assenza nella contabilità della società di fatture riconducibili ad un rapporto di somministrazione con il . Parte_3
L'opponente, a conferma dell'assenza di efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, aggiungeva che nei documenti di consegna, che non rivestivano affatto il carattere di bolla di consegna, mancasse il timbro della società ed in alcune era illeggibile, disconosceva poi come propria le sottoscrizioni ivi apposte anche perché si trattava di un semplice segno. Senza contare che per altre schede - cliente le firme fossero diverse.
Per altro verso, ancora la difesa opponente, sottolineava che le fatture poste a fondamento del d.i. opposto, non le fossero state mai inoltrate, avendone avuto per la prima volta contezza solo con la messa in mora dell'avvocato Renna in data 28/7/19, a distanza di ben 5 anni dalla pretesa fornitura, che, per di più, veniva tempestivamente riscontrata dal consulente fiscale della società, che con
Pt_ raccomandata del 5/8/19, contestava il rapporto di fornitura, rilevando la totale assenza nella contabilità della società di fatture riconducibili ad un rapporto di somministrazione con il
[...]
Controparte_1
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
LA DIFESA DELL'OPPOSTO
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 luglio 2021 parte opposta fra l'altro sosteneva che in realtà non solo il rapporto obbligatorio dedotto in monitorio era iniziato nel 2013 come attestato dalle fatture 74/2013 del 30.11.2013 e 75/2013 del 30.11.2013, ma anche in questo caso erano accompagnate da analoghe schede di consegna dei beni.
pagina 2 di 5 Le firme in sede di scheda di consegna, precisava l'opposta, ora provenivano dal legale rappresentate ora da un suo delegato.
Precisava poi le modalità della consegna;
“dal lunedì al sabato, il Sig. si recava nei Controparte_1
punti vendita di San Giorgio IC e RO, scaricava il pane che veniva pesato dall'incaricato- dipendente della società (solitamente il Sig. padre di ), il quale Parte_5 Parte_2
compilava la scheda di consegna dei beni, riportando la quantità di pane e siglava la stessa. Una copia della scheda, veniva trattenuta dalla società, mentre l'altra veniva consegnata al Sig. CP_1
. Alla fine di ogni mese, in base al quantitativo di pane fornito, il sig. ,
[...] Controparte_1
emetteva fattura che consegnava alla società brevi manu, e, nei giorni successivi ritirava l'assegno bancario per il pagamento del dovuto”.
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento veniva assegnato al G.O.T. Avv. Anna Casalino, alla prima udienza del 13 settembre
2021, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Successivamente preso atto dell'esito negativo, con ordinanza del 26 giugno
2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. n. 508/2021 emesso il 16 marzo
2021; venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti da parte opposta;
la causa veniva rinviata all'udienza del 7 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In seguito ad una riorganizzazione del ruolo il procedimento veniva assegnato al sottoscritto, dott.
Claudio Casarano.
Esaurita la fase istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
seguiva la riservata per la decisione all'udienza del 16 ottobre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE SCRITTURE CONTABILI PRODOTTE NON POSSONO INTEGRARE INDIZI IDONEI
CIRCA LA DIMOSTRAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO
Come ricordava l'opponente solo con lettera diffida del 28 luglio 2019 veniva richiesto il pagamento della somma poi ingiunta e cioè a distanza di quattro anni circa dal periodo cui si riferiscono le fatture, ossia dicembre 2014 - dicembre 2015.
Non solo ma seguiva immediata e recisa contestazione da parte della società opponente come da raccomandata a.r. del 5 agosto 2019.
pagina 3 di 5 Le firme apposte sulle schede di clienti di consegna, o più precisamente le sigle apposte in corrispondenza dei quantitativi di pane che sarebbero stati consegnati giornalmente, venivano disconosciute dal legale rappresentante della società opponente;
e quelle riferibili ad altri non trovavano conferma nella deposizione testimoniale dell'addetto, ossia dal figlio del legale rappresentate della società opponente, o più in generale nell'istruttoria svolta, come si vedrà più avanti. Né veniva avanzata istanza di verificazione dall'opposto.
Occorre ora verificare l'esito delle prove orali addotte da quest'ultimo, quale attore in via sostanziale.
L'INSUFFICIENZA DELLA PROVA TESTIMONIALE ADDOTTA DALL'ATTORE
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società opponente negava la stessa ricorrenza del rapporto negli anni cui si riferivano le fatture prodotte in giudizio;
non negava invece che fosse intercorso un rapporto tra le parti nel 2013, che però cessava, aggiungeva, nel 2014. Confermava invece che le modalità di consegna e di compilazione delle schede di consegna del pane fossero quelle indicate dall'opposta.
Analoghe dichiarazioni rendeva il figlio in sede di deposizione testimoniale, aggiungendo che altri provvedevano nel periodo contestato alla somministrazione.
Non resta allora che esaminare la prova testimoniale addotta dall'opposta.
La dipendente dell'opposta, NOa sapeva per conoscenza diretta degli ordini Persona_1
della società opponente, mentre circa le modalità di consegna del pane, veniva a saperne per il tramite dello stesso CP_1
Null'altro.
Analogo se non ancora più limitato valore probatorio, beninteso con riferimento al periodo del rapporto di somministrazione contestato, avevano le dichiarazioni del cugino dell'opposto, che era solito accompagnarlo in occasione delle consegne;
ma la deposizione si riferiva pur sempre alle modalità di consegna del pane, che ben avrebbero potuto riferirsi, tuttavia, al 2013/ inizio del 2014, e cioè al diverso periodo per il quale l'opponente non contestava la ricorrenza dello stesso rapporto di somministrazione.
Naturalmente la valutazione della insufficienza della prova orale risulta anche condizionato da quanto sopra sottolineato circa la inefficacia della prova documentale, la circostanza che fosse seguita immediata contestazione delle fatture da parte della società opponente ed il rilievo, infine, che fosse stato richiesto per iscritto, per la prima volta, il pagamento a distanza di ben quattro anni.
L'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 4 di 5 Le spese sopportate dall'opponente seguono giocoforza la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 508/2021 r.g.n. 1299/2021 emesso in data 16 marzo 2021, proposta dalla società con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 nei confronti del NO , quale titolare del Controparte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...] accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
[. condanna il NO al pagamento delle spese processuali sopportate dalla società CP_1
che si liquidano, in favore del difensore anticipante, in euro 2.540,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre accessori di legge, e alla ripetizione del contributo unificato e marca se pagati.
Taranto, 24 gennaio 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3057 R.G. 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da:
(c.f. - nelle more del procedimento in liquidazione) - Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Nicolò in virtù di procura in atti;
contro
(p. iva - rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Maria Addolorata Renna in virtù di procura in atti;
Oggetto: somministrazione.
LA CAUSA
LA FASE MONITORIA
Il NO , quale titolare della ditta individuale Il Panificio Sant'Antimo 1960 di Controparte_1
Dellisanti Fabrizio, con ricorso per decreto ingiuntivo del 23 febbraio 2021, sosteneva di essere creditore nei confronti della società della complessiva somma di euro 16.323,63, Parte_1
per la fornitura di pane relativa agli anni 2014-2015.
A sostegno della propria domanda depositava n. 22 fatture relative agli anni 2014-2015, unitamente alle bolle di consegna del pane, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante della società sig.
[...]
oltre che il registro Iva. Pt_2
pagina 1 di 5 Nonostante i ripetuti solleciti verbali e scritti, la società debitrice non onorava il proprio debito;
da qui il ricorso per decreto ingiuntivo.
In data 16 marzo 2021veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 508/2021 n.rg. 1299/2021 non esecutivo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO
I con atto di citazione del 30 aprile 2021 proponeva opposizione avverso il predetto Parte_1
decreto ingiuntivo.
Eccepiva l'inesistenza del rapporto da cui sarebbe sorto il credito ingiunto contestando che la documentazione allegata potesse dimostrarlo, in quanto di formazione unilaterale.
In particolare, a seguito della messa in mora con diffida del 28 luglio 2019 inviata dall'opposto, la consulente fiscale della società opponente (v. raccomandata a.r. del 5 agosto 2019) contestava il rapporto di fornitura, rilevando la totale assenza nella contabilità della società di fatture riconducibili ad un rapporto di somministrazione con il . Parte_3
L'opponente, a conferma dell'assenza di efficacia probatoria della documentazione allegata al ricorso monitorio, aggiungeva che nei documenti di consegna, che non rivestivano affatto il carattere di bolla di consegna, mancasse il timbro della società ed in alcune era illeggibile, disconosceva poi come propria le sottoscrizioni ivi apposte anche perché si trattava di un semplice segno. Senza contare che per altre schede - cliente le firme fossero diverse.
Per altro verso, ancora la difesa opponente, sottolineava che le fatture poste a fondamento del d.i. opposto, non le fossero state mai inoltrate, avendone avuto per la prima volta contezza solo con la messa in mora dell'avvocato Renna in data 28/7/19, a distanza di ben 5 anni dalla pretesa fornitura, che, per di più, veniva tempestivamente riscontrata dal consulente fiscale della società, che con
Pt_ raccomandata del 5/8/19, contestava il rapporto di fornitura, rilevando la totale assenza nella contabilità della società di fatture riconducibili ad un rapporto di somministrazione con il
[...]
Controparte_1
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
LA DIFESA DELL'OPPOSTO
Con comparsa di costituzione e risposta del 22 luglio 2021 parte opposta fra l'altro sosteneva che in realtà non solo il rapporto obbligatorio dedotto in monitorio era iniziato nel 2013 come attestato dalle fatture 74/2013 del 30.11.2013 e 75/2013 del 30.11.2013, ma anche in questo caso erano accompagnate da analoghe schede di consegna dei beni.
pagina 2 di 5 Le firme in sede di scheda di consegna, precisava l'opposta, ora provenivano dal legale rappresentate ora da un suo delegato.
Precisava poi le modalità della consegna;
“dal lunedì al sabato, il Sig. si recava nei Controparte_1
punti vendita di San Giorgio IC e RO, scaricava il pane che veniva pesato dall'incaricato- dipendente della società (solitamente il Sig. padre di ), il quale Parte_5 Parte_2
compilava la scheda di consegna dei beni, riportando la quantità di pane e siglava la stessa. Una copia della scheda, veniva trattenuta dalla società, mentre l'altra veniva consegnata al Sig. CP_1
. Alla fine di ogni mese, in base al quantitativo di pane fornito, il sig. ,
[...] Controparte_1
emetteva fattura che consegnava alla società brevi manu, e, nei giorni successivi ritirava l'assegno bancario per il pagamento del dovuto”.
Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento veniva assegnato al G.O.T. Avv. Anna Casalino, alla prima udienza del 13 settembre
2021, la causa veniva rinviata per consentire alle parti di esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita. Successivamente preso atto dell'esito negativo, con ordinanza del 26 giugno
2021 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. n. 508/2021 emesso il 16 marzo
2021; venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti da parte opposta;
la causa veniva rinviata all'udienza del 7 novembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
In seguito ad una riorganizzazione del ruolo il procedimento veniva assegnato al sottoscritto, dott.
Claudio Casarano.
Esaurita la fase istruttoria, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni;
seguiva la riservata per la decisione all'udienza del 16 ottobre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE SCRITTURE CONTABILI PRODOTTE NON POSSONO INTEGRARE INDIZI IDONEI
CIRCA LA DIMOSTRAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DEL CREDITO
Come ricordava l'opponente solo con lettera diffida del 28 luglio 2019 veniva richiesto il pagamento della somma poi ingiunta e cioè a distanza di quattro anni circa dal periodo cui si riferiscono le fatture, ossia dicembre 2014 - dicembre 2015.
Non solo ma seguiva immediata e recisa contestazione da parte della società opponente come da raccomandata a.r. del 5 agosto 2019.
pagina 3 di 5 Le firme apposte sulle schede di clienti di consegna, o più precisamente le sigle apposte in corrispondenza dei quantitativi di pane che sarebbero stati consegnati giornalmente, venivano disconosciute dal legale rappresentante della società opponente;
e quelle riferibili ad altri non trovavano conferma nella deposizione testimoniale dell'addetto, ossia dal figlio del legale rappresentate della società opponente, o più in generale nell'istruttoria svolta, come si vedrà più avanti. Né veniva avanzata istanza di verificazione dall'opposto.
Occorre ora verificare l'esito delle prove orali addotte da quest'ultimo, quale attore in via sostanziale.
L'INSUFFICIENZA DELLA PROVA TESTIMONIALE ADDOTTA DALL'ATTORE
In sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della società opponente negava la stessa ricorrenza del rapporto negli anni cui si riferivano le fatture prodotte in giudizio;
non negava invece che fosse intercorso un rapporto tra le parti nel 2013, che però cessava, aggiungeva, nel 2014. Confermava invece che le modalità di consegna e di compilazione delle schede di consegna del pane fossero quelle indicate dall'opposta.
Analoghe dichiarazioni rendeva il figlio in sede di deposizione testimoniale, aggiungendo che altri provvedevano nel periodo contestato alla somministrazione.
Non resta allora che esaminare la prova testimoniale addotta dall'opposta.
La dipendente dell'opposta, NOa sapeva per conoscenza diretta degli ordini Persona_1
della società opponente, mentre circa le modalità di consegna del pane, veniva a saperne per il tramite dello stesso CP_1
Null'altro.
Analogo se non ancora più limitato valore probatorio, beninteso con riferimento al periodo del rapporto di somministrazione contestato, avevano le dichiarazioni del cugino dell'opposto, che era solito accompagnarlo in occasione delle consegne;
ma la deposizione si riferiva pur sempre alle modalità di consegna del pane, che ben avrebbero potuto riferirsi, tuttavia, al 2013/ inizio del 2014, e cioè al diverso periodo per il quale l'opponente non contestava la ricorrenza dello stesso rapporto di somministrazione.
Naturalmente la valutazione della insufficienza della prova orale risulta anche condizionato da quanto sopra sottolineato circa la inefficacia della prova documentale, la circostanza che fosse seguita immediata contestazione delle fatture da parte della società opponente ed il rilievo, infine, che fosse stato richiesto per iscritto, per la prima volta, il pagamento a distanza di ben quattro anni.
L'opposizione va quindi accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
pagina 4 di 5 Le spese sopportate dall'opponente seguono giocoforza la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 508/2021 r.g.n. 1299/2021 emesso in data 16 marzo 2021, proposta dalla società con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 nei confronti del NO , quale titolare del Controparte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...] accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
[. condanna il NO al pagamento delle spese processuali sopportate dalla società CP_1
che si liquidano, in favore del difensore anticipante, in euro 2.540,00 per compenso Parte_1
professionale, oltre accessori di legge, e alla ripetizione del contributo unificato e marca se pagati.
Taranto, 24 gennaio 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
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