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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6138 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8758 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: riscossione somme ereditarie,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2 dall' avv. Francesco NATY, domiciliatario in Napoli, alla via R. Bracco, 15;
[...]
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. Parte_3
e C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe SAVINO, P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso Direzione Affari legali Sud in Parte_3
Napoli, piazza Matteotti, 1;
-Convenuta-
Conclusioni: per e “dichiararsi la cessata materia del contendere con Parte_1 Parte_2 statuizione sulle spese con attribuzione”; per “dichiararsi cessata la materia del contendere”. Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo in particolare:
-. di essere figli di , deceduta a Napoli l'8.2.2018; Persona_1
- che la si era sposata in seconde nozze il 6.9.1984 con Per_1 Persona_2
- che la defunta era cointestataria, con il marito, di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF), emessi il 29.8.1994, di cui gli attori detengono fotocopie:
a). BPF n. 01.493.769.07 del valore nominale di lire 5.000.000; 2
b). BPF n. 01.493.770.07 del valore nominale di lire 7.000.000;
-. che detti titoli furono emessi dalla Succursale n. 70 di Napoli (vico V. Valente n. 2);
-. che, a seguito del decesso della gli attori richiesero alla competente sede postale la Per_1
documentazione necessaria per determinare il valore attuale dei buoni e procedere all'incasso delle somme spettanti, senza tuttavia ricevere riscontro;
-. che, successivamente, presso un diverso ufficio postale, ottennero informalmente una stampa del valore aggiornato al 4.12.2018, indicante, per ciascun buono, un importo lordo di
€ 19.445,13 (con ritenuta fiscale di € 2.408,98);
-. di essere eredi per 2/3 della metà del controvalore dei buoni, spettando l'altra parte della somma a sia in quanto cointestatario sia perché erede della defunta;
Persona_2
- che, conseguentemente, spetta a ciascun attore un importo lordo di circa € 6.481,71 (pari a
1/3 della somma di € 19.445,13 pari alla metà spettante alla defunta sul complessivo controvalore dei BPF).
Hanno quindi chiesto al Tribunale di condannare in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento complessivo di € 12.963,42, vinte le distraende spese di lite.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_3
della domanda per inesistenza dei titoli e, nel merito, chiedendo il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, affermando la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 27.6.2019 il Tribunale ha rilevato l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnando il termine di
15 giorni per la sua proposizione e rinviando la causa.
All'udienza del 30.1.2020, preso atto dell'istanza di rinvio formulata dalla parte attrice per documentare l'avvenuto pagamento, la causa è stata rinviata.
All'udienza del 2.7.2020, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate il 9.6.2021 per l'udienza del 14.6.2021, parte attrice ha dichiarato che in data 11.9.2019, mediante vaglia postale n. 0366539535-11, ha Parte_3
provveduto al pagamento di € 6.865,50 in favore di ciascun attore, a saldo del debito oggetto della presente controversia, con causale: "SUCCESSIONE MONIS 1526671".
All'udienza del 14.6.2021, considerata la necessità di sottoporre al contraddittorio la “Matrice vaglia postale dell'11.09.2019 con causale”, è stato disposto nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni. 3
All'udienza del 5.12.2024, precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
2). Dalla documentazione in atti emerge che ha provveduto a versare Parte_3
agli attori le somme richieste, in relazione ai buoni fruttiferi cointestati alla de cuius, con espressa causale riferita alla successione.
Sussistendo, dunque, un fatto sopravvenuto idoneo a soddisfare l'interesse azionato in giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuto soddisfacimento spontaneo da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, attesa la peculiarità della fattispecie, inserita in un contesto normativo e giurisprudenziale non pacifico all'epoca dell'introduzione della causa.
In particolare, il comportamento processuale della convenuta, ispirato a disposizioni regolamentari (artt. 187 e 203 del D.P.R. 256/1989) e ad un orientamento giurisprudenziale allora consolidato (cfr. Cass. ord. n. 11137/2020), non può ritenersi improntato a colpa grave o resistenza temeraria, tenuto conto anche del successivo mutamento di orientamento da parte della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 24639/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8758 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto: riscossione somme ereditarie,
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2 dall' avv. Francesco NATY, domiciliatario in Napoli, alla via R. Bracco, 15;
[...]
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. Parte_3
e C.F. , rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe SAVINO, P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso Direzione Affari legali Sud in Parte_3
Napoli, piazza Matteotti, 1;
-Convenuta-
Conclusioni: per e “dichiararsi la cessata materia del contendere con Parte_1 Parte_2 statuizione sulle spese con attribuzione”; per “dichiararsi cessata la materia del contendere”. Parte_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
esponendo in particolare:
-. di essere figli di , deceduta a Napoli l'8.2.2018; Persona_1
- che la si era sposata in seconde nozze il 6.9.1984 con Per_1 Persona_2
- che la defunta era cointestataria, con il marito, di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF), emessi il 29.8.1994, di cui gli attori detengono fotocopie:
a). BPF n. 01.493.769.07 del valore nominale di lire 5.000.000; 2
b). BPF n. 01.493.770.07 del valore nominale di lire 7.000.000;
-. che detti titoli furono emessi dalla Succursale n. 70 di Napoli (vico V. Valente n. 2);
-. che, a seguito del decesso della gli attori richiesero alla competente sede postale la Per_1
documentazione necessaria per determinare il valore attuale dei buoni e procedere all'incasso delle somme spettanti, senza tuttavia ricevere riscontro;
-. che, successivamente, presso un diverso ufficio postale, ottennero informalmente una stampa del valore aggiornato al 4.12.2018, indicante, per ciascun buono, un importo lordo di
€ 19.445,13 (con ritenuta fiscale di € 2.408,98);
-. di essere eredi per 2/3 della metà del controvalore dei buoni, spettando l'altra parte della somma a sia in quanto cointestatario sia perché erede della defunta;
Persona_2
- che, conseguentemente, spetta a ciascun attore un importo lordo di circa € 6.481,71 (pari a
1/3 della somma di € 19.445,13 pari alla metà spettante alla defunta sul complessivo controvalore dei BPF).
Hanno quindi chiesto al Tribunale di condannare in persona del legale Parte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento complessivo di € 12.963,42, vinte le distraende spese di lite.
La convenuta si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_3
della domanda per inesistenza dei titoli e, nel merito, chiedendo il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto e in diritto, affermando la legittimità del proprio operato.
All'udienza del 27.6.2019 il Tribunale ha rilevato l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, assegnando il termine di
15 giorni per la sua proposizione e rinviando la causa.
All'udienza del 30.1.2020, preso atto dell'istanza di rinvio formulata dalla parte attrice per documentare l'avvenuto pagamento, la causa è stata rinviata.
All'udienza del 2.7.2020, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note scritte depositate il 9.6.2021 per l'udienza del 14.6.2021, parte attrice ha dichiarato che in data 11.9.2019, mediante vaglia postale n. 0366539535-11, ha Parte_3
provveduto al pagamento di € 6.865,50 in favore di ciascun attore, a saldo del debito oggetto della presente controversia, con causale: "SUCCESSIONE MONIS 1526671".
All'udienza del 14.6.2021, considerata la necessità di sottoporre al contraddittorio la “Matrice vaglia postale dell'11.09.2019 con causale”, è stato disposto nuovo rinvio per la precisazione delle conclusioni. 3
All'udienza del 5.12.2024, precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con riserva all'esito della decisione.
2). Dalla documentazione in atti emerge che ha provveduto a versare Parte_3
agli attori le somme richieste, in relazione ai buoni fruttiferi cointestati alla de cuius, con espressa causale riferita alla successione.
Sussistendo, dunque, un fatto sopravvenuto idoneo a soddisfare l'interesse azionato in giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuto soddisfacimento spontaneo da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione integrale, attesa la peculiarità della fattispecie, inserita in un contesto normativo e giurisprudenziale non pacifico all'epoca dell'introduzione della causa.
In particolare, il comportamento processuale della convenuta, ispirato a disposizioni regolamentari (artt. 187 e 203 del D.P.R. 256/1989) e ad un orientamento giurisprudenziale allora consolidato (cfr. Cass. ord. n. 11137/2020), non può ritenersi improntato a colpa grave o resistenza temeraria, tenuto conto anche del successivo mutamento di orientamento da parte della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 24639/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli, 18 giugno 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Nicoletta CALISE