CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1259/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 334/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 16/11/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.TDY03T400348/2009 relativi all'anno d'imposta 2006 riguardanti maggiori imposte dovute per IVA, IRES e IRAP.
La Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro, annullava parzialmente l'avviso di accertamento con sentenza n.334/10.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro e la società Ricorrente_1
s.r.l. proponeva separati appelli, dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n.373/13, aveva accolto parzialmente gli appelli riuniti.
L'Agenzia delle Entrate, così come la società proponevano ricorso per Cassazione, affidandoli a tre motivi ciascuno.
La Suprema Corte emetteva l'Ordinanza n.3683/2022 del 25/11/2022, pubblicata il 13/12/2022.
Con atto di riassunzione, la società chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste di cui al proprio secondo motivo di ricorso per Cassazione e di cui alla rimessione alla CGT di 2° grado ed il rigetto del secondo motivo dell'Ufficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma in toto dell'avviso di accertamento gravato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di riassunzione deve essere accolto parzialmente.
Col secondo motivo del ricorso per cassazione l'Agenzia aveva censurato la riconosciuta deducibilità dei costi relativi a prestazioni di servizi, noleggi e materie prime, poiché erano riferiti a lavori effettuati presso uno stabilimento alberghiero gestito dalla società contribuente. La società non aveva né emesso né preventivato l'emissione di fatture per la contabilizzazione di ricavi futuri con esclusione della deducibilità di tali costi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo poiché:” In tema di deducibilità delle spese e delle componenti negative di reddito diverse dagli interessi passivi ... spetta al contribuente fornire la prova dell'esistenza e dell'entità delle componenti negativi deducibili”. La società si era limitata a riportare in contabilità le spese senza dimostrare la ragione e la coerenza economica delle stesse, cioè la prova che ne legittimerebbe la deduzione.
Per tale motivo la ripresa a tassazione risulta legittima.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n.3683/2022 aveva, altresì, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, presentato dalla società contribuente.
Il motivo era relativo alla deducibilità dei canoni di leasing da parte della contribuente.
La Corte ha riaffermato che: “il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzionalità dello stesso non in senso oggettivo e astratto, ma in rapporto all'attività dell'azienda... occorre pertanto verificare se sussista un utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, da valutare in concreto, in base agli elementi dedotti in giudizio”. Ed effettivamente, poiché l'azienda svolge anche l'attività di locazione immobili e per tale attività ne consegue ricavi, non si può non riconoscere “il carattere strumentale dell'immobile (dato in locazione) in base alla prova della funzionalità dello stesso in rapporto all'attività dell'azienda”.
I canoni di leasing devono essere, perciò, ritenuti deducibili.
Nel resto, l'Ordinanza della Cassazione aveva confermato quanto statuito dai giudici di secondo grado.
Per quanto sin qui dedotto la sentenza d'appello deve essere riformata parzialmente per come sopra, specificamente, motivato. Giusta la compensazione delle spese stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale, come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore SARACO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1259/2023
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante_2 CF_Rappresentante_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 334/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 1 e pubblicata il 16/11/2010
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IRES-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 03T400348 IRAP 2006 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n.TDY03T400348/2009 relativi all'anno d'imposta 2006 riguardanti maggiori imposte dovute per IVA, IRES e IRAP.
La Commissione Tributaria provinciale di Catanzaro, annullava parzialmente l'avviso di accertamento con sentenza n.334/10.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro e la società Ricorrente_1
s.r.l. proponeva separati appelli, dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n.373/13, aveva accolto parzialmente gli appelli riuniti.
L'Agenzia delle Entrate, così come la società proponevano ricorso per Cassazione, affidandoli a tre motivi ciascuno.
La Suprema Corte emetteva l'Ordinanza n.3683/2022 del 25/11/2022, pubblicata il 13/12/2022.
Con atto di riassunzione, la società chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste di cui al proprio secondo motivo di ricorso per Cassazione e di cui alla rimessione alla CGT di 2° grado ed il rigetto del secondo motivo dell'Ufficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma in toto dell'avviso di accertamento gravato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di riassunzione deve essere accolto parzialmente.
Col secondo motivo del ricorso per cassazione l'Agenzia aveva censurato la riconosciuta deducibilità dei costi relativi a prestazioni di servizi, noleggi e materie prime, poiché erano riferiti a lavori effettuati presso uno stabilimento alberghiero gestito dalla società contribuente. La società non aveva né emesso né preventivato l'emissione di fatture per la contabilizzazione di ricavi futuri con esclusione della deducibilità di tali costi.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo poiché:” In tema di deducibilità delle spese e delle componenti negative di reddito diverse dagli interessi passivi ... spetta al contribuente fornire la prova dell'esistenza e dell'entità delle componenti negativi deducibili”. La società si era limitata a riportare in contabilità le spese senza dimostrare la ragione e la coerenza economica delle stesse, cioè la prova che ne legittimerebbe la deduzione.
Per tale motivo la ripresa a tassazione risulta legittima.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n.3683/2022 aveva, altresì, accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, presentato dalla società contribuente.
Il motivo era relativo alla deducibilità dei canoni di leasing da parte della contribuente.
La Corte ha riaffermato che: “il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile presuppone la prova della funzionalità dello stesso non in senso oggettivo e astratto, ma in rapporto all'attività dell'azienda... occorre pertanto verificare se sussista un utilizzo diretto del bene da parte dell'azienda, da valutare in concreto, in base agli elementi dedotti in giudizio”. Ed effettivamente, poiché l'azienda svolge anche l'attività di locazione immobili e per tale attività ne consegue ricavi, non si può non riconoscere “il carattere strumentale dell'immobile (dato in locazione) in base alla prova della funzionalità dello stesso in rapporto all'attività dell'azienda”.
I canoni di leasing devono essere, perciò, ritenuti deducibili.
Nel resto, l'Ordinanza della Cassazione aveva confermato quanto statuito dai giudici di secondo grado.
Per quanto sin qui dedotto la sentenza d'appello deve essere riformata parzialmente per come sopra, specificamente, motivato. Giusta la compensazione delle spese stante la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello principale e l'appello incidentale, come da parte motiva. Spese compensate.