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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario avv. Annarita Giuliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1717/22 promossa da:
rappresento e difeso dall'Avv. Leonardo Rosa e dall'Avv. Parte_1
UI CC, elett.te dom.to come in atti
ATTORE
Contro
IL Controparte_1
in persona del Sig.Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, dom.to come in atti
CONVENUTO
e contro
rappresentato e difeso dall'avv. Rosita Di Lorenzo elett.te Controparte_2 dom.to come in atti,
CONVENUTO
Nonché contro
E Controparte_3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni in forma specifica o per equivalente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1
e il di Roma, Controparte_1 Controparte_5 nonché e per sentirli condannare Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 alla restituzione delle armi o dell'equivalente in valore ed alla dichiarazione di nullità della vendita delle stesse da parte di agli altri. In particolare ha Controparte_2 concluso: “
1.accertare e dichiarare che la cessione delle armi effettuata da in Parte_1 favore di on data 24.2.2016 è avvenuta in ottemperanza alle disposizioni prefettizie Controparte_3 tale da configurare un mero spossessamento temporaneo e transitorio dei beni, dichiarando nel contempo inefficace ed errata la postilla a firma del apposta in calce al CP_6 CP_7 documento del 24.2.2016; 2.per l'effetto revocare e/o dichiarare inefficaci le successive cessioni alienazioni effettuate da in favore di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2 comunque consapevoli del fatto che la cessione del 24.2.2016 rappresentava un mero spossessamento in ottemperanza dell'ordine del Prefetto di l'AQ, revocando l'atto di cessione vendita del 25.818 a favore di con condanna di questi alla restituzione in favore Controparte_2 dell'attore del fucile marca Beretta;
3.per l'effetto condannare i convenuti in ragione dei diversi titoli di responsabilità dolosa e/o colposa, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni, in forma specifica (mediante restituzione delle armi in favore dell'avente diritto) e/o per equivalente, patrimoniali e non subiti dall'attore a seguito dell'avverso illegittimo operato, nella misura in cui saranno liquidati in corso di causa anche in termini equitativi;
4.riconosciuta la temerarietà della lite con particolare riferimento alla condotta di nel corso dell'intera vicenda, Controparte_2 condannare questi al risarcimento dei danni ex art.96e 66 c.p.c.; 5. sempre con rifusione integrale delle spese e competenze di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si è costituita ritualmente L'avvocatura dello Stato per conto del e del CP_1
Comando dei Carabinieri convenuti contestando in diritto ed in fatto il contenuto della citazione concludendo: “piaccia all'Onorevole Giudice adito in riassunzione , respinta ogni avversa istanza, gradatamente: 1) Dichiarare nullo l'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e dei fatti fondanti della stessa, per quanto concerne , ovviamente la sola domanda rivolta contro il 2) Dichiarare nulla la citazione per mancata evocazione in giudizio di CP_1 litisconsorte necessario , cui attribuire( eventualmente) il criterio di collegamento alla responsabilità civile extracontrattuale dell'amministrazione; 3) Respingere nel merito la domanda per evidente infondatezza. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Illimitate salvezze”.
Si è costituito altresì contestando in fatto ed in diritto le avverse Controparte_2 deduzioni e domande e così concludendo “Voglia l'On. Tribunale di Avezzano adito, respinta ogni contraria istanza perché infondata in fatto ed in diritto, In via preliminare accertare e dichiarare inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione in quanto contenente nuove e differenti domande rispetto a quello originario oggetto del giudizio avanti al Tribunale di Avezzano;
accertare e dichiarare inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità della domanda attorea nello specifico: accertare e dichiarare la qualità di litisconsorte necessario del Luogotenente e, conseguentemente la lesione o mancanza di integrità del Controparte_8 contraddittorio, con ogni effetto e conseguenza di legge;
in via ulteriormente gradata, stabilita l'integrità del contraddittorio, voglia l'On. Tribunale accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda attorea, complessivamente ovvero nella parte in cui chiede di pronunciare l'inefficacia, l'abuso e, dunque principalmente la falsità della c.d. “postilla” collocata in calce alla dichiarazione del 24 febbraio 2016 e sottoscritta dal Luogotenente CP_8
, posto che per tale specifico accertamento la norma processuale prescrive unicamente il
[...] ricorso alla querela di falso, accertare e dichiarare l'assoluta estraneità dell' Controparte_2 rispetto ai fatti di causa posto che alcun rapporto ha intrattenuto, direttamente e personalmente, con l'attore , dunque difetta di legittimazione passiva, con ogni effetto e Parte_1 conseguenza di legge per la pronuncia di estromissione;
Nel merito, decise tutte le eccezioni preliminari di rito voglia l'On. Tribunale adito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea, ritenuta insussistente la prova di quanto sostenuto da parte attrice;
accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'alienazione del 25 agosto 2018, intervenuta esclusivamente fra l' e il , avente per oggetto il fucile Beretta, calibro 12, modello Controparte_2 Controparte_3
Vittoria matricola n. 91512; accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione ex art. 96 c.p.c. a carico del e, per gli effetti condannare al risarcimento dei danni Parte_1 Parte_1 subìti e subendi dall' nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, Controparte_2 ovvero secondo equità; condannare al pagamento delle spese processuali, Parte_1 onorari, rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge”.
e sono rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_4
Nel corso del giudizio, - riassunto dinanzi a questo Ufficio a seguito di provvedimento del Tribunale di Avezzano che aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore de L'Aquila - sono state prodotte prove documentali, non ammessa la prova orale di parte attrice;
ritenuta matura per la decisione e fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contradittorio nel presente giudizio è integro;
non è stato chiamato a CP_7 rispondere del suo operato;
la domanda di risarcimento avanzata dall'attore e diretta alla P.A può essere oggetto di successiva rivalsa qualora accolta.
Quanto alla contestazione della falsità del contenuto dell'atto redatto da pubblico ufficiale, essa va sollevata con querela di falso quando attiene ai fatti o alle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ufficiale.
Nel caso di specie la falsità che si contesta attiene invece alla veridicità del contenuto di quelle attestazioni che il Luogotenente ha raccolto dagli interessati e dunque non ricade su un fatto avvenuto alla sua presenza né su una dichiarazione attestata come da lui ricevuta. Dunque la veridicità del contenuto delle dichiarazioni del luogotenente può essere provata con ogni mezzo. CP_7 Va ricordato infatti che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale, deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante” (cfr. Ordinanza Cass. civ., sez. VI, 21 ottobre 2022, n. 31107; sent. Cass. 11751/04, Cass. Sez. 2 n 27037/08; cass sez 2 n. 3787/12).
Tuttavia questo giudice ritiene che in questo giudizio nessun interesse giuridico si debba riporre nelle intenzione delle parti, e pertanto a poco vale che il pubblico ufficiale la abbia riportata correttamente;
non è di nessun rilievo per la decisione del caso se le parti abbiano inteso addivenire ad una cessione o una vendita;
l'elemento utile a delineare la questione è il dettato del provvedimento del Prefetto finalizzato a spossessare delle armi il a motivo delle querele a suo carico. Pt_1
Il provvedimento prefettizio richiamato prevede il divieto di detenzione in capo a ed il conseguente obbligo di alienazione o cessione: “alienate o cedute”.(all Pt_1 al fascicolo di parte convenuta . La ratio del provvedimento è Controparte_2 revocare il diritto di detenzione delle armi, consentendo che la dismissione avvenga alternativamente con una delle due modalità, cessione o vendita.
A nulla rileva pertanto che il abbia ceduto le armi a titolo gratuito o a titolo Pt_1 oneroso e che queste successivamente siano state cedute a terzi. Ciò che invece importa e che è provato in atti, è la circostanza che il Prefetto, con il suo provvedimento, abbia imposto a la dismissione della detenzione delle armi e Pt_1 non certo un “spossessamento temporaneo” come vuol far intendere l'attore.
E' infondato pertanto il distinguo che l'attore ha inteso fare fra i due istituti, lì dove attribuisce alla cessione il carattere di temporaneità e revocabilità mentre alla vendita quello di definitività. Ciò avrebbe potuto essere ritenuto corretto qualora il Prefetto avesse disposto la temporaneità e la revoca della cessione in ragione del superamento dell'incapacità del a detenere le armi, ma questo non è avvenuto pertanto Pt_1
l'attore non ha titolo per rivendicare il diritto alla restituzione delle armi e per impugnare i passaggi di proprietà successivi alla perdita del diritto di detenzione. Per quanto sopra la domanda dell'attore non risulta degna di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate, ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa così provvede:
a) rigetta le domande dell'attore;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite a favore di ciascuno dei convenuti costituiti, che liquida in € 5.077,00 oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila il 04.12.2025
Il Giudice Onorario
avv. Annarita Giuliani