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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 1205/24
Oggi 29 ottobre 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Alessandro Monti, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo per la già richiesta distrazione ex art.93 c.p.c. l'Avv. Monti, in caso di vittoria, e chiedendo i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 12,53 alle ore 13,11 per cause R.G. 778/25 e 777/25) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,39). Alle ore 17,41 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,42
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1205 /2024 R.Lav.
promossa da:
residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, Piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Monti dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso lasede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso Avviso di Addebito n. 397.2024.00207212.17.000 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito emesso in data 24.10.2024 da Sede di Siena, recante il n. 397.2024.00207212.17.000 e notificato in data 20.11.2024; 2) CP_1
In via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza dell'intero debito contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace integralmente l'atto stesso;
3) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale di cui sopra, accertare e dichiarare l'insussistenza quantomeno di quota parte del debito contributivo oggetto dell'avviso di addebito impugnato e, segnatamente, di quello maturato successivamente alla cessazione dell'attività societaria corrispondente alla chiusura dell'unica unità locale della a far data dal Controparte_3
23.05.2023 e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace parzialmente l'atto stesso in relazione al debito contributivo addebitato alla ricorrente per il periodo successivo al
23.05.2023; 4) In ogni caso, condannare l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in CP_1 favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore eccependo CP_1
l'incompetenza territoriale del giudice adito, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena - sezione Lavoro : in via preliminare , nel rito : in accoglimento della sollevata eccezione , dichiarare la incompetenza a giudicare , dovendosi individuare , nel caso di specie , la competenza del Tribunale di Civitavecchia , in funzione di giudice del lavoro;
In ogni caso , nel merito : respingere tutte le domande promosse da parte ricorrente;
n ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di lite.” .
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 29 ottobre 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
La ricorrente ha impugnato l' Avviso di Addebito n. 397.2024.00207212.17.000 che le è stato notificato in data 24.10.2024 con cui le è stato chiesto il pagamento della somma di €
4.776,71, per omissioni contributive IVS relative alla gestione commercianti con riferimento al periodo contributivo dal 01/2022 al 12/2023, in particolare la rata n. 4 del 2022 (trimestre dal
10/2022 al 12/2022), la rata n. 1 del 2023 (trimestre dal 01/2023 al 03/2023), la rata n. 2 del 2023
(trimestre dal 04/2023 al 06/2023) e la rata n. 3 del 2023 (trimestre dal 07/2023 al 09/2023).
Nell'introdurre il giudizio ha eccepito di essere stata Parte_1 amministratrice della società solo fino al 11.12.2020 e che successivamente Controparte_3 era stata solo socia della stessa senza mai svolgere all'interno alcuna attività lavorativa. Peraltro, ha anche precisato che durante il periodo in cui è stata Amministratrice unica, in epoca antecedente a quella in contestazione, non ha mai partecipato in alcun modo alla gestione operativa dell'attività commerciale, precisando di aver risieduto e lavorato nel periodo in cui rivestiva detta carica prevalentemente in Germania, suo paese d'origine. A fronte di ciò ha lamentato l'erronea iscrizione nella Gestione Commercianti per i periodi indicati nell'avviso di addebito opposto, con conseguente inesistenza del debito contestato, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, evidenziando che CP_1 trattandosi di omissione contributiva relativa a crediti IVS la competenza territoriale andava individuata nel distretto del Tribunale in cui risiede la ricorrente ex art. 444, comma I, c.p.c., non potendosi applicare il comma III della richiamata norma che ha ad oggetto un'ipotesi specifica e circoscritta. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo sufficiente ai fini della prova della detta omissione e della legittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti la circostanza che non era mai stata richiesta la cessazione dell'iscrizione dalla Gestione Commercianti la cui contribuzione, invece, risultava regolarmente versata dall'anno 2001 fino all'anno 2020, con ciò solo legittimando la richiesta per cui è giudizio e comprovando la sussistenza di tutti i requisiti di fatto e di diritto per essere iscritta alla Gestione dei Commercianti.
Nelle note autorizzate parte ricorrente ha dedotto che nel caso di specie deve ritenersi applicabile la norma ex art. 444, comma III, c.p.c., con conseguente competenza territoriale del giudice adito, rilevando come se errore vi è stato, lo stesso sarebbe da addebitarsi all' a fronte CP_1 delle comunicazioni in ordine al Tribunale territorialmente competente contenute nell'atto impugnato.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla competenza del giudice adito
L'eccezione di incompetenza sollevata dall' è fondata e deve essere accolta per quanto CP_1 segue.
Risulta dallo stesso ricorso introduttivo e dalla documentazione versata in atti che la ricorrente al momento del deposito del ricorso ed alla notifica dell'atto opposto, nonché alla data odierna, risulta residente a [...], conseguentemente ai sensi dell'art. 444, comma I, c.p.c. la competenza territoriale compete al Tribunale di Civitavecchia. Detta competenza è inderogabile.
Non può essere accolta la tesi della ricorrente che ritiene applicabile il comma III dell'art. 444 c.p.c. in quanto si tratta di ipotesi specificamente e tassativamente indicate fra cui non rientra la fattispecie sub iudice, dato che nel caso di specie non si tratta di omissioni contributive relative ai lavoratori dipendenti ma di omesso versamento di contributi IVS relativi alla Gestione separata.
L'eccezione, pertant e che per quanto sostenutoo, deve essere accolta e per l'effetto va dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Civitavecchia, giudice del lavoro.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare da un lato che le indicazioni contenute nell'atto impugnato in relazione al giudice competente potevano trarre in inganno, anche se ignorantia legis non excusat, dall'altro che in base alla documentazione versata in atti appare evidente che la ricorrente alla data del 11.12.2020 ha cessato di essere l'Amministratrice di e che, per quanto ammesso dall' in atto Controparte_3 CP_1 di costituzione fino a detta data ha versato regolarmente e per intero i contributi IVS dovuti, comunicando alla sede di Roma la richiesta di cancellazione, appaiono pertanto sussistenti i CP_1 presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite relative alla presente fase processuale
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Civitavecchia assegnando termini di legge per l'eventuale riassunzione
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 29/10/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T deposito ripetuto perché per malfunzionamento informatico la sentenza non risulta depositata nella data ed all'orario indicati a verbale.
Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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