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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1223/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SA GEREMIA, TO
NOLA CATIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3481/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: compare alle 11.20 Municipia, non costituito il Comune
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 14421\24, ha provveduto sul ricorso di Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, relativo a Tari anni 2018-21; i primi giudici hanno rimarcato che la società contribuente – già in data 13\13\12, aveva denunciato al Comune di Giugliano in Campania l'ampliamento di superficie (con la realizzazione di nuove camere), conseguendo l'abilitazione sanitaria n. 15\12. Ne seguiva che alla ricorrente non poteva essere denunciata alcuna infedele denuncia. Inoltre l'attività alberghiera era cessata (a seguito del periodo emergenziale Covid) in data 29\4\21.
Da qui l'annullamento dell'avviso de quo, limitatamente a sanzioni e interessi, per gli anni 2018, 2019,
2020, e per intero con riferimento all'anno 2021.
La società Municipia (concessionaria del servizio di riscossione) ha proposto appello;
non si sono costituiti né la società contribuente, né il Comune di Giugliano.
La corte ha provveduto all'esito della udienza del 13 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che i primi giudici hanno annullato l'avviso in oggetto, limitatamente a sanzioni e interessi, pur in mancanza di specifica “dichiarazione Tari”, come previsto dalla l. 147\13, art. 1, comma
639 e dalla normativa regolamentare comunale.
Di contro, è agevole osservare che la società contribuente aveva denunciato tempestivamente, come rilevato già dal primo giudice, l'aumento di superficie al Comune competente, quello di Giugliano in
Campania, che -pertanto- era a conoscenza della modifica (in aumento) dell'area utile per il tributo, infatti legittimamente incrementato.
Ne segue che, effettivamente, va escluso che il contribuente sia incorso , per colpa, nella “infedele dichiarazione”; da qui – appunto- l'annullamento di sanzioni e interessi.
L'appellante non coglie poi nel segno quando lamenta che non erano previste agevolazioni connesse all'emergenza Covid;
in realtà – come emerge agevolmente dalla sentenza appellata- l'annullamento della cartella per l'anno 2021, discende dalla circostanza che l'attività imprenditoriale cessò (e tanto fu debitamente comunicato) il 29\4\21, sicchè il tributo non poteva essere richiesto per l'intera annualità (la sentenza di prime cure, oltretutto, evidenzia che il concessionario ben può procedere alla rideterminazione per il limitato periodo di effettivo esercizio dell'attività alberghiera).
Da qui il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
SA GEREMIA, TO
NOLA CATIA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3481/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Sede 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14421/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 388 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 219/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: compare alle 11.20 Municipia, non costituito il Comune
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 14421\24, ha provveduto sul ricorso di Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, relativo a Tari anni 2018-21; i primi giudici hanno rimarcato che la società contribuente – già in data 13\13\12, aveva denunciato al Comune di Giugliano in Campania l'ampliamento di superficie (con la realizzazione di nuove camere), conseguendo l'abilitazione sanitaria n. 15\12. Ne seguiva che alla ricorrente non poteva essere denunciata alcuna infedele denuncia. Inoltre l'attività alberghiera era cessata (a seguito del periodo emergenziale Covid) in data 29\4\21.
Da qui l'annullamento dell'avviso de quo, limitatamente a sanzioni e interessi, per gli anni 2018, 2019,
2020, e per intero con riferimento all'anno 2021.
La società Municipia (concessionaria del servizio di riscossione) ha proposto appello;
non si sono costituiti né la società contribuente, né il Comune di Giugliano.
La corte ha provveduto all'esito della udienza del 13 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che i primi giudici hanno annullato l'avviso in oggetto, limitatamente a sanzioni e interessi, pur in mancanza di specifica “dichiarazione Tari”, come previsto dalla l. 147\13, art. 1, comma
639 e dalla normativa regolamentare comunale.
Di contro, è agevole osservare che la società contribuente aveva denunciato tempestivamente, come rilevato già dal primo giudice, l'aumento di superficie al Comune competente, quello di Giugliano in
Campania, che -pertanto- era a conoscenza della modifica (in aumento) dell'area utile per il tributo, infatti legittimamente incrementato.
Ne segue che, effettivamente, va escluso che il contribuente sia incorso , per colpa, nella “infedele dichiarazione”; da qui – appunto- l'annullamento di sanzioni e interessi.
L'appellante non coglie poi nel segno quando lamenta che non erano previste agevolazioni connesse all'emergenza Covid;
in realtà – come emerge agevolmente dalla sentenza appellata- l'annullamento della cartella per l'anno 2021, discende dalla circostanza che l'attività imprenditoriale cessò (e tanto fu debitamente comunicato) il 29\4\21, sicchè il tributo non poteva essere richiesto per l'intera annualità (la sentenza di prime cure, oltretutto, evidenzia che il concessionario ben può procedere alla rideterminazione per il limitato periodo di effettivo esercizio dell'attività alberghiera).
Da qui il rigetto del gravame.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia degli appellati.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze