Articolo 7 della Legge 30 marzo 1965, n. 224
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 aprile 1965
Art. 7.
Il complesso edilizio di cui all'art. 1 fara' parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Entrata in vigore il 23 aprile 1965