Art. 7.
Il complesso edilizio di cui all'art. 1 fara' parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Il complesso edilizio di cui all'art. 1 fara' parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.