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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/05/2024, n. 13793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13793 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 25613/2021 R.G. proposto da: CALCESTRUZZI VOLTURNIA INERTI S.R.L., c.f. 00891910622, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Ricciardelli, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Salvatore Coletta nel suo studio in via Mazzini n. 114/b ricorrente contro LA MASSERIA DI SESSA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., c.f. 03660520614, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Odierno, con domicilio digitale stefanoodierno@avvocatinapoli.legalmail.it controricorrente EN AN, RA IN intimati avverso la sentenza n. 851/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 9-3-2021, OGGETTO: appalto RG. 25613/2021 P.U.7-5-2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 13793 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/05/2024 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7-5- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, uditi l’avv. Luigi Ricciardelli per la ricorrente e l’avv. Stefano Odierno per la controricorrente FATTI DI CAUSA 1.La sentenza n. 1988/2018 pubblicata in data 11-6-2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura di calcestruzzo stipulato il 24-7-2013 per inadempimento della fornitrice AL UR IN s.r.l. e l’ha condannata a pagare Euro 115.291,14 a favore di La Masseria di Sessa Società Agricola s.r.l.; ha rigettato le domande proposte da AL UR IN s.r.l. nei confronti di AN NG e MI TO, rispettivamente titolare dell’impresa esecutrice dei lavori e direttore dei lavori. 2.Ha proposto appello AL UR IN s.r.l., che la Corte d’appello di Napoli ha rigettato con sentenza n. 851/2021 pubblicata il 9-3-2021, condannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado a favore di La Masseria di Sessa Società Agricola s.r.l. e compensando le spese del grado nei confronti di AN NG e MI TO. 3.AL UR IN s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Masseria di Sessa Società Agricola s.r.l. ha resistito con controricorso, mentre AN NG e MI TO sono rimasti intimati. 3 Con ordinanza interlocutoria n. 17165/2022 della Sesta Sezione – Sottosezione Seconda la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, dichiarando che non sussistevano le condizioni per la pronuncia in camera di consiglio. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. per la pubblica udienza del 7-5-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni, la ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Preliminarmente deve essere rilevata l’inammissibilità dei documenti prodotti dalla controricorrente unitamente alla memoria illustrativa, in quanto l’art. 372 cod. proc. civ. ammette solo il deposito dei documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e non anche quelli concernenti il merito delle questioni (Cass. Sez. 1 24-11-2022 n. 34658 Rv. 666447-01, Cass. Sez. 3 26-5-2020 n. 9685 Rv. 657689-01). 2.Con il primo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 cod. civ. e, comunque, dell’art. 2697 c.c. in relazione ai medesimi articoli (art.360 co.1 n.3 c.p.c.)”, la ricorrente AL UR IN s.r.l. evidenzia come la consulenza tecnica d’ufficio abbia accertato che il calcestruzzo da essa fornito fosse idoneo e fosse risultato carente sotto il profilo della resistenza per due fattori, successivi ed estranei al pompaggio nelle strutture, riferiti all’aggiunta di acqua durante la lavorazione e all’errore di costipazione del prodotto;
rileva che la prestazione a carico della società consisteva nella fornitura in cantiere del calcestruzzo e non nella costipazione del prodotto e perciò sostiene che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto che la ricorrente non aveva adempiuto correttamente alla prestazione alla quale si era obbligata;
anche in ordine all’aggiunta di acqua, rileva trattarsi di attività che viene svolta durante la posa e quindi di esclusiva 4 competenza dell’utilizzatore. Sulla base di questi dati, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia addossato sul venditore obblighi non rientranti nel contratto di fornitura, con la conseguente violazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 cod. civ. 2.1.Il motivo è inammissibile in quanto, sotto la rubrica della violazione di legge, tenta di dare ingresso nel giudizio di legittimità a una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha espressamente dato atto che le lavorazioni successive allo scarico, inclusa la compattazione con vibratore, non erano eseguite da AL UR, ma (punto 3.1) ha anche espressamente accertato, quale “rilievo di decisiva pregnanza”, che a cura di AL UR era eseguita l’immissione nelle casseforme del prodotto, che conseguentemente non era manipolabile dalla committente;
la sentenza sul punto ha espressamente confermato l’accertamento già svolto dal giudice di primo grado, secondo il quale la società fornitrice “immetteva detto materiale direttamente nelle casseforme predisposte”. Posto che la sentenza ha altresì accertato (punto 3.3) la consegna di materiale non idoneo all’impiego per maggiore apporto di acqua, in contrasto con il rispetto delle caratteristiche commissionate dichiarato nel certificato, la tesi della ricorrente secondo la quale l’aggiunta di acqua era avvenuta in una fase successiva allo scarico non si confronta con l’accertamento dei fatti eseguito in causa e la cui censura rimane esterna al motivo proposto. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non ha posto a carico della fornitrice obbligazioni estranee e ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto, perché ha accertato che oggetto dell’obbligazione assunta dalla fornitrice era anche l’immissione del calcestruzzo nelle casseforme;
per questo, non 5 è configurabile alcuna violazione di legge con riferimento all’individuazione delle obbligazioni a carico del fornitore del calcestruzzo. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha accertato che il calcestruzzo non era idoneo per maggiore apporto di acqua, senza incorrere in alcuna violazione dei principi sul riparto dell’onere della prova in materia. E’ acquisito il principio che, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all’allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento ma l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di provare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. U 30-10-2001 n. 13533 Rv. 549956-01, Cass. Sez. 2 11- 11-2008 n. 26953 Rv. 605412-01, Cass. Sez. 6-2 4-1-2019 n. 98 Rv. 652214-01). Nella fattispecie non solo la fornitrice non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, ma è stata accertata la consegna di materiale non idoneo all’impiego per maggiore apporto di acqua. 3.Con il secondo motivo, rubricato “violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1218, 1223, 2043, 2056 cod. civ. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), la ricorrente evidenzia che con il proprio terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla quantificazione del danno. Rileva di avere dedotto che grande parte delle strutture realizzate dalla committente avevano carattere abusivo e che perciò non poteva essere posto a suo carico il costo per la 6 demolizione di quelle opere non conformi;
lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che il c.t.u. aveva calcolato il costo per la demolizione dell’intera opera e questo costo era stato posto a suo carico, per cui deduce la violazione delle disposizioni in tema di liquidazione del danno e di oneri probatori. 3.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha dato atto che effettivamente il consulente d’ufficio aveva indicato alcune difformità del manufatto, relativamente alle fondazioni e strutture in elevazione fino al primo livello e propedeutiche al getto del solaio del primo piano;
ha dato atto che si trattava di difformità per le quali il consulente d’ufficio non segnalava la necessità di demolizione a prescindere dai materiali impiegati e ha escluso che le difformità fossero parte integrante di un organismo edilizio totalmente difforme da quello assentito;
quindi ha dichiarato che ricorrevano le condizioni per la regolarizzazione amministrativa delle difformità -nel caso di idoneità del materiale fornito, che fosse stato conforme a quello pattuito e alla normativa in materia-, che sussisteva il nesso causale tra l’inadempimento addebitabile alla fornitrice e il danno patrimoniale, riferito alla demolizione di costruzione eseguita con calcestruzzo non idoneo;
ha dato atto che il consulente d’ufficio aveva attestato l’impossibilità di dequalificare l’opera o di eseguire lavori di consolidamento, a causa dell’inidoneità del calcestruzzo, e ciò imponeva di commisurare il quantum alla spesa occorrente per la demolizione di tutte le opere realizzate, nonché per la ricostruzione del manufatto nello stato riscontrato dal consulente d’ufficio. Con questo contenuto, la pronuncia si sottrae a tutte le critiche della ricorrente, perché la Corte d’appello -svolgendo l’accertamento di fatto a essa demandato e che rimane estraneo al sindacato di legittimità- ha accertato che le difformità edilizie dell’opera non erano 7 tali da imporne la demolizione, che invece si era resa necessaria e inevitabile -non potendosi neppure eseguire lavori di consolidamento- a causa dell’inidoneità del calcestruzzo utilizzato nella costruzione. In questo modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza ha individuato il costo della demolizione come conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. dell’inadempimento della società ricorrente, in quanto erano stati i vizi del calcestruzzo dalla stessa fornito e non le caratteristiche della costruzione a rendere necessaria la demolizione. 4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, il quale ne ha fatto richiesta. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. Stefano Odierno dichiaratosi antistatario. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di 8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
rileva che la prestazione a carico della società consisteva nella fornitura in cantiere del calcestruzzo e non nella costipazione del prodotto e perciò sostiene che erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto che la ricorrente non aveva adempiuto correttamente alla prestazione alla quale si era obbligata;
anche in ordine all’aggiunta di acqua, rileva trattarsi di attività che viene svolta durante la posa e quindi di esclusiva 4 competenza dell’utilizzatore. Sulla base di questi dati, sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia addossato sul venditore obblighi non rientranti nel contratto di fornitura, con la conseguente violazione degli artt. 1497, 1453 e 1176 cod. civ. 2.1.Il motivo è inammissibile in quanto, sotto la rubrica della violazione di legge, tenta di dare ingresso nel giudizio di legittimità a una ricostruzione dei fatti diversa da quella eseguita dalla sentenza impugnata. La sentenza impugnata ha espressamente dato atto che le lavorazioni successive allo scarico, inclusa la compattazione con vibratore, non erano eseguite da AL UR, ma (punto 3.1) ha anche espressamente accertato, quale “rilievo di decisiva pregnanza”, che a cura di AL UR era eseguita l’immissione nelle casseforme del prodotto, che conseguentemente non era manipolabile dalla committente;
la sentenza sul punto ha espressamente confermato l’accertamento già svolto dal giudice di primo grado, secondo il quale la società fornitrice “immetteva detto materiale direttamente nelle casseforme predisposte”. Posto che la sentenza ha altresì accertato (punto 3.3) la consegna di materiale non idoneo all’impiego per maggiore apporto di acqua, in contrasto con il rispetto delle caratteristiche commissionate dichiarato nel certificato, la tesi della ricorrente secondo la quale l’aggiunta di acqua era avvenuta in una fase successiva allo scarico non si confronta con l’accertamento dei fatti eseguito in causa e la cui censura rimane esterna al motivo proposto. Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’appello non ha posto a carico della fornitrice obbligazioni estranee e ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto, perché ha accertato che oggetto dell’obbligazione assunta dalla fornitrice era anche l’immissione del calcestruzzo nelle casseforme;
per questo, non 5 è configurabile alcuna violazione di legge con riferimento all’individuazione delle obbligazioni a carico del fornitore del calcestruzzo. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata ha accertato che il calcestruzzo non era idoneo per maggiore apporto di acqua, senza incorrere in alcuna violazione dei principi sul riparto dell’onere della prova in materia. E’ acquisito il principio che, in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi all’allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento ma l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore è sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di provare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass. Sez. U 30-10-2001 n. 13533 Rv. 549956-01, Cass. Sez. 2 11- 11-2008 n. 26953 Rv. 605412-01, Cass. Sez. 6-2 4-1-2019 n. 98 Rv. 652214-01). Nella fattispecie non solo la fornitrice non ha dimostrato di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione, ma è stata accertata la consegna di materiale non idoneo all’impiego per maggiore apporto di acqua. 3.Con il secondo motivo, rubricato “violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1218, 1223, 2043, 2056 cod. civ. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), la ricorrente evidenzia che con il proprio terzo motivo di appello aveva censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla quantificazione del danno. Rileva di avere dedotto che grande parte delle strutture realizzate dalla committente avevano carattere abusivo e che perciò non poteva essere posto a suo carico il costo per la 6 demolizione di quelle opere non conformi;
lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato che il c.t.u. aveva calcolato il costo per la demolizione dell’intera opera e questo costo era stato posto a suo carico, per cui deduce la violazione delle disposizioni in tema di liquidazione del danno e di oneri probatori. 3.1.Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha dato atto che effettivamente il consulente d’ufficio aveva indicato alcune difformità del manufatto, relativamente alle fondazioni e strutture in elevazione fino al primo livello e propedeutiche al getto del solaio del primo piano;
ha dato atto che si trattava di difformità per le quali il consulente d’ufficio non segnalava la necessità di demolizione a prescindere dai materiali impiegati e ha escluso che le difformità fossero parte integrante di un organismo edilizio totalmente difforme da quello assentito;
quindi ha dichiarato che ricorrevano le condizioni per la regolarizzazione amministrativa delle difformità -nel caso di idoneità del materiale fornito, che fosse stato conforme a quello pattuito e alla normativa in materia-, che sussisteva il nesso causale tra l’inadempimento addebitabile alla fornitrice e il danno patrimoniale, riferito alla demolizione di costruzione eseguita con calcestruzzo non idoneo;
ha dato atto che il consulente d’ufficio aveva attestato l’impossibilità di dequalificare l’opera o di eseguire lavori di consolidamento, a causa dell’inidoneità del calcestruzzo, e ciò imponeva di commisurare il quantum alla spesa occorrente per la demolizione di tutte le opere realizzate, nonché per la ricostruzione del manufatto nello stato riscontrato dal consulente d’ufficio. Con questo contenuto, la pronuncia si sottrae a tutte le critiche della ricorrente, perché la Corte d’appello -svolgendo l’accertamento di fatto a essa demandato e che rimane estraneo al sindacato di legittimità- ha accertato che le difformità edilizie dell’opera non erano 7 tali da imporne la demolizione, che invece si era resa necessaria e inevitabile -non potendosi neppure eseguire lavori di consolidamento- a causa dell’inidoneità del calcestruzzo utilizzato nella costruzione. In questo modo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza ha individuato il costo della demolizione come conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 cod. civ. dell’inadempimento della società ricorrente, in quanto erano stati i vizi del calcestruzzo dalla stessa fornito e non le caratteristiche della costruzione a rendere necessaria la demolizione. 4.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. In applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, il quale ne ha fatto richiesta. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. Stefano Odierno dichiaratosi antistatario. Sussistono ex art.13 co.
1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di 8 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.
1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione