Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 12 febbraio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 29/12/2025, n. 23977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23977 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02526/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2526 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
tutti i soggetti ammessi al concorso indetto con il Decreto Dipartimentale M.I.M. 18.12.2023, n. 2788 qui impugnato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e Merito n. 2788 del 18/12/2023 “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, tra i requisiti generali di ammissione di cui all'' art. 2 richiede un quinquennio di servizio reso “nelle istituzioni scolastiche ed educative statali”, con ciò impedendo la partecipazione al bando di coloro i quali hanno prestato il servizio di insegnamento non di ruolo presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all''istruzione), emesso in attuazione dell''articolo 4 del decreto del Ministro dell''istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell''''economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l''accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell''articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- della nota dell''USR Lombardia Registro Ufficiale n. -OMISSIS- con la quale, in riferimento alla richiesta di partecipazione inviata dal ricorrente in data 10/01/2024, richiama “i requisiti di partecipazione al concorso previsti dall'' art. 2 del bando e le disposizioni in tema di modalità di invio della domanda previste dall'' art. 4 del suddetto bando”;
- di ogni ulteriore atto, presupposto o conseguenziale al suindicato provvedimento, anche se non conosciuto dal ricorrente che nell''eventualità fa espressa riserva di motivi aggiunti.
Per la condanna delle Amministrazioni intimate, previo riconoscimento del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie, all''adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente tra i partecipanti al concorso indetto con il Decreto M.I.M. 18.12.2023, n.2788 consentendogli, previa idonea misura cautelare, di partecipare alle previste prove concorsuali, in misura dell''istanza di partecipazione al concorso per dirigente scolastico inviata dal ricorrente, tramite PEC, all''Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 10/01/2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AV IU il 23\10\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO
- della graduatoria definitiva di merito approvata ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 e pubblicata il 30/06/2025 sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con atto prot. n. 807 del 2025, nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul Portale INPA, inerente al concorso per titoli ed esami di cui al D.D. n. 2788 del 18/12/2023 per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali dei ruoli regionali della Lombardia;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi e comunque depositati in atti e da intendersi espressamente impugnati.
NONCHÉ PER L’ANNULLAMENTO, OVE OCCORRER POSSA, DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON RICORSO INTRODUTTIVO, OVVERO
- del Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione e Merito n. 2788 del 18/12/2023 “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, tra i requisiti generali di ammissione all’art. 2 richiede un quinquennio di servizio reso “nelle istituzioni scolastiche ed educative statali”, con ciò impedendo la partecipazione al bando di coloro i quali hanno prestato il servizio di insegnamento non di ruolo presso le scuole paritarie, istituite ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), emesso in attuazione dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 ottobre 2022, n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- della nota dell’USR Lombardia Registro Ufficiale n. -OMISSIS- con la quale, in riferimento alla richiesta di partecipazione inviata dal ricorrente in data 10/01/2024, richiama “i requisiti di partecipazione al concorso previsti dall’art. 2 del bando e le disposizioni in tema di modalità di invio della domanda previste dall’art. 4 del suddetto bando”;
- di ogni ulteriore atto, presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale e debitamente depositati e impugnati.
NONCHÉ PER LA NN
delle Amministrazioni intimate, previo riconoscimento del servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie, all’adozione del relativo provvedimento di ammissione senza riserva del ricorrente tra i vincitori del concorso indetto con il Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. TO AT TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone l’odierno ricorrente di essere docente di sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo grado (ADSS) con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato titolare presso l’istituto scolastico meglio precisato in atti.
Prendeva parte al concorso indetto con il Decreto M.I.M. 18.12.2023, n. 2788, inoltrando a mezzo pec del 10/01/2024 domanda nella quale dichiarava: 1) di essere destinatario di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche statali e nel ruolo di attuale appartenenza, con decorrenza giuridica dal 01.09.2021 e con decorrenza economica dal 01.09.2022 e di aver ottenuto la conferma in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova dal 01.09.2021, in qualità di docente di ruolo su posto di Sostegno nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (ADSS) e per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche (A-46), titolare presso il Liceo delle Scienze Umane “-OMISSIS- Mazzini”-OMISSIS-, destinatario di provvedimento di assegnazione provvisoria, per l’anno scolastico 2023/2024, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ten. Col.
-OMISSIS- (RC); 2) di essere in possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01), conseguita presso l’Università degli Studi Statale “Mediterranea” di Reggio Calabria (RC) in data -OMISSIS-; 3) di essere in possesso di Anzianità complessiva di servizio: 6 (sei) anni, di cui anni 4 (quattro) di pre-ruolo prestati nelle scuole paritarie, inserite nel sistema nazionale di istruzione, che hanno ottenuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.
Nella propria domanda rappresentava di essere escluso dall’ammissione al concorso per dirigenti scolastici sulla base dei requisiti indicati al c. 1 art. 2 del D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788, in quanto ha prestato servizio, per almeno cinque anni, in istituzioni del sistema nazionale di istruzione ma non esclusivamente nelle scuole statali, per come invece previsto dal bando. Precisava, ancora, di non poter presentare domanda di partecipazione al concorso attraverso la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, come disposto dal c. 2 art. 4 del suddetto D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788, in quanto tale piattaforma non consentiva di poter indicare i requisiti effettivamente posseduti dal ricorrente e procedere alla presentazione della domanda tramite tale modalità.
In data 12/01/2024 l’USR Lombardia trasmetteva al ricorrente la nota Registro Ufficiale n. 1678 con la quale, in riferimento alla richiesta di partecipazione inviata dal ricorrente in data 10/01/2024, richiama “i requisiti di partecipazione al concorso previsti dall’art. 2 del bando e le disposizioni in tema di modalità di invio della domanda previste dall’art. 4 del suddetto bando”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, censura gli atti impugnati per (I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/70CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 62/2000 –IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’ AGERE AMMINISTRATIVO (richiamato il principio sovranazionale di non discriminazione di cui alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, richiamato agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ed il conseguente generale divieto di discriminazione in ragione delle condizioni di impiego dei lavoratori, a meno che non sussistano ragioni oggettive, argomenta circa il fatto che tale divieto di non discriminazione sarebbe coerente con il principio di eguaglianza e imparzialità della PA e con i principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione derivanti dalla tutela costituzionale e dall’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01; su tali basi, afferma che andrebbe riconosciuta piena equivalenza delle mansioni svolte dai docenti in servizio nelle scuole statali e nelle scuole paritarie; il mancato riconoscimento, ai fini concorsuali e di ricostruzione carriera, del servizio di insegnamento pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, determinerebbe un’illegittima discriminazione e disparità di trattamento tra lavoratori in spregio ai sopra indicati principi comunitari e costituzionali; verrebbe in rilievo anche il principio traibile dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994; sostiene che esisterebbe una sostanziale omogeneità anche dei requisiti per accedere al rapporto di lavoro tra le vecchie scuole pareggiate e le attuali scuole paritarie, essendo previsto in entrambi i casi alternativamente il pubblico concorso, l’abilitazione all’insegnamento e/o la presentazione dell’ istanza di messa a disposizione (MAD) corredata dai relativi titoli di studio; e ciò in piena coerenza anche rispetto a quanto disposto dall’art. 33, quarto comma, Cost., che, richiedendo nelle scuole non statali un trattamento scolastico equipollente a quello delle scuole statali, implica un sistema di reclutamento del corpo docente omogeneo tra le due tipologie di istituti, per assicurare lo stesso livello di preparazione e professionalità; argomenta quindi in proposito, affermando la necessità di un trattamento equo e parificato tra il servizio di ruolo e pre-ruolo in istituti privati parificati; (2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/70CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 – SOTTO ALTRO PROFILO (il decreto oggetto di gravame sarebbe illegittimo anche in quanto i precedenti bandi parificavano i servizi in ruolo e quelli pre-ruolo, come nel caso del concorso indetto nel 2017, che all’art. 3, comma 3, specificava ““ Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62 ”); (3) VIOLAZIONE PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE– DISPARITA’ DI TRATTAMENTO (la sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che ha negato la possibilità di riconoscere il servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione della carriera e della mobilità o per la partecipazione a concorsi pubblici per dirigenti scolastici, costituirebbe il presupposto di un “ prospective overruling ” principio che consente la disapplicazione del nuovo orientamento alle fattispecie ad esso precedenti, e dunque la sua irretroattività al fine di tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto formatosi intorno all’interpretazione poi oggetto di overruling giurisprudenziale).
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso.
Con ordinanza n. 1342 del 10/04/2024 veniva respinta la domanda cautelare e disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, adempimento che la parte ricorrente curava ritualmente come da deposito del 14 giugno 2024.
Con memoria del 30 maggio 2025 l’Amministrazione deduceva articolati argomenti difensivi volti al rigetto della domanda cautelare e comunque intesi a dimostrare l’infondatezza del gravame.
In particolare, afferma che non può postularsi, ai fini della partecipazione al concorso oggetto del contendere, l'equivalenza tra il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali, richiesto dal bando impugnato, e il servizio svolto presso scuole paritarie, vantato nella specie dal ricorrente.
Ciò, atteso che il predetto requisito di ammissione non potrebbe essere derogato, non disponendo l'amministrazione di alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso stabilite da norme primarie (cfr. TAR Lazio, n. 2115/2019; Cons. Stato, n. 4102/2018); il requisito di ammissione contestato, consistente nella necessità di aver maturato una specifica anzianità di servizio e che tale servizio sia stato svolto nella scuola statale, non potrebbe considerarsi irragionevole: andrebbe esclusa l'arbitrarietà della discriminazione, posto che l'intenzione del legislatore è quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento (cfr. TAR Lazio, n. 1637/2021); osterebbe alla tesi del ricorrente il diverso sistema di selezione dei docenti tra le scuole pubbliche e quelle private; solo gli istituti scolastici pareggiati, ormai definitivamente superati dall’ordinamento scolastico (art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250) dovevano garantire che il numero e il tipo delle cattedre fossero uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che le stesse cattedre fossero «occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all’insegnamento corrispondente» (art. 356, comma 2, lettera b, del d.lgs. n. 297 del 1994). Per l’accesso all’insegnamento negli istituti paritari, viceversa, non è stabilita alcuna selezione di carattere concorsuale ed è previsto il solo requisito dell’abilitazione (art. 1, comma 4, lettera g, della legge n. 62 del 2000), dovendosi peraltro rilevare che la stessa necessità di tale requisito ha sofferto deroghe secondo modalità ormai di natura fisiologica. Richiama la pronuncia n. 180 del 2021 della Corte costituzionale, quale supporto motivazionale già richiamato dalla stessa amministrazione nel decreto 194/2022; conclude circa l’erroneità delle posizioni espresse dal ricorrente.
Con ordinanza nr. 2693 del 20 giugno 2024 veniva ulteriormente respinta la domanda cautelare, riproposta in esito alla fissazione della prova preselettiva.
Nelle more del giudizio, il ricorrente estendeva l’impugnazione agli atti sopravvenuti, con i motivi aggiunti di cui in epigrafe.
Più precisamente, veniva formulata una nuova istanza cautelare il 23.10.2024, una volta trascorsa la data programmata per la prova preselettiva e una volta fissata quella della prova scritta, ex artt. 55 e 56 c.p.a., con richiesta di disporre, in ossequio a quanto previsto dall’art. 20 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nonché dagli artt. 4, comma 4 lett. l) e 6 comma 9 del bando di concorso oggetto di impugnazione, stante la di lui condizione di disabilità, l’ammissione alla partecipazione alla prova scritta da tenersi in data 30.10.2024.
La domanda cautelare veniva accolta dapprima con decreto n. 4793, pubblicato in data 24.10.2024 e poi con ordinanza n. 5302/2024, con la quale contestualmente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio fissava la trattazione di merito del ricorso per l’udienza del 16.07.2025.
Il ricorrente veniva pertanto ammesso con riserva ai sensi dell’art. 2 comma 6 del bando, sostenendo la prova scritta nella data prevista da concorso; al termine delle operazioni relative alla correzione delle prove scritte del concorso in oggetto, ai sensi dell’art. 7, comma 7 del DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023, con avviso n. 12192 del 7 marzo 2025 veniva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, tra i quali figurava anche il Prof. -OMISSIS-, come confermato anche dal Ministero nell’atto depositato in data 17 marzo 2025, con il quale l’Amministrazione ottemperava alla richiesta di chiarimenti istruttori formulata con ordinanza n. 675 del 2025 dal Tribunale in composizione monocratica.
Il ricorrente sosteneva quindi gli esami orali il 16 aprile 2025 presso l’Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-.
Dalla graduatoria definitiva di merito, approvata ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 e pubblicata il 30/06/2025 sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con atto prot. n. 807 del 2025, nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul Portale INPA, l’odierno ricorrente figurava quale soggetto vincitore ammesso, essendosi collocato in posizione utile di quelle messe a bando per la Regione Lombardia, come da art. 3 comma 4 del DDG n. 2788 del 18 dicembre 2023.
Il ricorrente in vista dell’udienza in camera di consiglio prevista per il merito per la data del 16.07.2025 con propria memoria rappresentava l’intervenuto superamento di tutte le prove previste da concorso, chiedendo così di “ dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessazione della materia del contendere mantenendo fermi gli effetti conseguiti nelle more, per effetto dei provvedimenti cautelari; in subordine (di) accogliere il ricorso ”.
L’udienza prevista per il 16 luglio scorso veniva da ultimo rinviata al 26 novembre 2025, così da consentire al ricorrente di formulare motivi aggiunti a seguito della pubblicazione della graduatoria, che il ricorrente ritualmente proponeva, deducendo le seguenti ragioni di censura.
a) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/70CE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 6 D.LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D.LGS. N. 165/01 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 485 DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 62/2000 – IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, AGERE AMMINISTRATIVO. Argomentando circa il fatto che l’esclusione del servizio prestato presso le scuole paritarie sarebbe discriminatoria perché le scuole paritarie fanno parte del sistema nazionale di istruzione (art. 1 L. 62/2000, TAR Lazio, sent. n. 545/2019, n. 621/2021, n. 6680/2022) e l’Ordinamento riconosce piena omogeneità tra servizio statale e paritario, invoca principi di diritto comunitario secondo cui la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Dal Cerro Alonso) afferma che la diversa natura del datore di lavoro non giustificherebbe disparità di trattamento senza ragioni oggettive.
b) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA COMUNITARIA 1999/70CE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 6 D.LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D.LGS. N. 165/01 – LEGITTIMO AFFIDAMENTO SOTTO ALTRO PROFILO. I bandi precedenti (2017) ammettevano il servizio presso le scuole paritarie; il sito del MIM forniva indicazioni circa l’utilità dei servizi pre-ruolo nelle paritarie erano validi; il ricorrente allega di aver organizzato la propria carriera sulla base di tali informazioni; il mutamento improvviso dei requisiti nel bando 2023 sarebbe lesivo del legittimo affidamento.
c) VIOLAZIONE PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CERTEZZA DEL DIRITTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. La Corte Costituzionale (sent. n. 180/2021) ha negato il riconoscimento del servizio paritario per concorsi e mobilità; tuttavia, il ricorrente aveva già maturato il requisito quinquennale prima di tale mutamento; applicare retroattivamente il nuovo orientamento sarebbe lesivo dell’affidamento e della buona fede.
d) VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2-BIS D.L. N. 115/2005, CONV. IN L. N. 168/2005 IN TEMA DI PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE OTTENUTA SULLA BASE DELLA GRADUATORIA DI MERITO – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL RICORRENTE – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER SOPRAVVENUTO OTTENIMENTO DEL BENE DELLA VITA.
Il ricorrente ha superato tutte le prove (scritta e orale) ed è inserito in graduatoria utile; invoca pertanto il principio del consolidamento (Consiglio di Stato, sent. n. 9246/2022 e n. 7427/2022) ed argomenta in proposito.
e) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VALORIZZAZIONE DI UN APPROCCIO SOSTANZIALISTA CIRCA LA MATURAZIONE DEL REQUISITO DEL PRE-RUOLO QUINQUENNALE PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. il ricorrente sta maturando il requisito quinquennale presso scuole statali e chiede di considerare i requisiti effettivi al momento della nomina, invocando precedenti a sè favorevoli (ad esempio in materia di specializzazioni mediche).
Con deposito di una relazione dell’Ufficio del 20 novembre 2025, l’Amministrazione ha argomentato sulla infondatezza del gravame, concludendo per il suo rigetto.
Nella pubblica udienza del 26 novembre 2025, il procuratore di parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità del deposito dell’Amministrazione avvenuto il 20 novembre 2025 per tardività; inoltre, in punto di persistenza dell’interesse alla pronuncia, ha rilevato che il proprio assistito è in posizione 156°; in Lombardia sarebbero 156 i posti utili per l’assunzione in ruolo, come del resto rileva l’Avvocatura nella memoria tardiva, all’ammissione della quale comunque si oppone; il ricorrente sarebbe quindi in posizione utile, anche tenuto conto che due candidati (posizioni nn. 60 e 61) avrebbero rinunciato, come risulta da atto di provenienza avversaria pubblicato sul sito dell’Amministrazione il 27.08.2025; ed ha insistito nell’accoglimento.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento degli atti relativi al concorso per dirigente scolastico, al quale non avrebbe avuto titolo a partecipare essendo stato previsto – nella parte impugnata del relativo bando – quale requisito di accesso un ammontare di anzianità di servizio di insegnamento nella sola scuola pubblica, con esclusione del periodo di insegnamento prestato presso scuole private paritarie che il ricorrente annovera nel proprio curriculum. Per effetto delle misure cautelari disposte nel corso del processo, il ricorrente è stato ammesso con riserva al concorso, le cui prove superava pienamente, collocandosi da ultimo in posizione utile nella graduatoria, nella quale è stato iscritto con riserva (ovvero in dichiarata esecuzione della misura cautelare, senza riconoscimento delle pretese).
A fondamento del gravame invoca principi di parità di trattamento tra i lavoratori, tra le istituzioni scolastiche, nonché la tutela dell’affidamento formatosi (anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 180 del 31 luglio 2021) sulla validità del servizio prestato quale docente in istituto privato ai fini dell’accesso anche presso l’istituzione pubblica.
Oppone l’Amministrazione – con riguardo a tutte le memorie depositate, salvo l’ultima fuori termine – l’infondatezza del gravame per essere la previsione contestata del bando direttamente applicativa dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza nr. 180/2021; ciò priverebbe di rilievo tutte le argomentazioni svolte, con particolare riguardo alla pretesa disparità di trattamento tra docenti privati e docenti pubblici, atteso che i primi non risulterebbero selezionati con meccanismi di reclutamento sovrapponibili a quelli dei secondi, così che le relative condizioni non sarebbero comparabili.
I) La fattispecie all’odierno esame del Collegio si caratterizza per una connotazione del tutto eccezionale del rapporto controverso per tre ordini di ragioni di fatto, concorrenti tra loro.
In primo luogo, si rileva invero che il concorso di cui si discute è il primo ad essere stato indetto in tempi immediatamente successivi alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale nr. 180/2021, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all’articolo 3 della Costituzione - dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (sentenza richiamata nelle premesse narrative del decreto 13 ottobre 2022, n. 194).
La circostanza che nei concorsi precedenti fosse ammesso – a quadro normativo vigente invariato – il requisito di esperienza costituito dall’insegnamento prestato presso le scuole paritarie dai candidati, è pacifica tra le parti (ciò consente di non dover rilevare che il ricorrente non produce in giudizio copie dei bandi di cui si discute).
Un secondo rilievo di fatto è dato dalla circostanza che il ricorrente – in forza della misura cautelare – ha superato le prove del concorso. E’ quindi accertata, pacificamente, la sua idoneità soggettiva a svolgere le funzioni per le quali il concorso è indetto.
Un terzo rilievo è dato dalla circostanza che il posizionamento del ricorrente in graduatoria non genera conflitti attuali con sostanziali controinteressati: egli si è infatti collocato nell’ultima posizione utile e due candidati meglio posizionati hanno rinunciato all’assunzione. Vero è che, potenzialmente, la sua esclusione comporterebbe l’accesso al relativo posto del primo concorrente in posizione non utile immediatamente a seguire, ma non essendoci stata alcuna costituzione in giudizio di controinteressati e dunque non risultando esercitata alcuna azione difensiva in proposito, dopo l’integrazione del contraddittorio, l’interesse oppositivo di terzi è processualmente da escludersi.
II) Tenendo presenti i descritti caratteri della fattispecie processuale, il Collegio prende adesso in esame i motivi di censura come anche sviluppati nei successivi motivi aggiunti, ed osserva quanto segue.
IIa) Deve darsi atto al ricorrente che la giurisprudenza di questo TAR ha affermato (nelle sentenze che la sua difesa ha invocato quali precedenti favorevoli, con particolare riguardo, da ultimo, ad una fattispecie nella quale veniva in rilievo l’impugnazione di un provvedimento relativo alla “ Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023”, nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio dimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali ”), che “ il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza di questa Sezione “(n. 621/2021): “ Invero l’articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”. Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (…)”.Dunque non può che affermarsi che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).” Questa Sezione in altra pronuncia ha affermato che “ la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415). Le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso tendenziale principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali. ”.
Tale orientamento è conforme alla giurisprudenza civile che il ricorrente ha ampiamente richiamato nel corpo del primo motivo; venendo in rilievo per lo più massime anteriori alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 180/2021 (o di poco successive), il Collegio è chiamato a riesaminarne la perdurante validità e ritiene di doverlo confermare nei limiti ed alle condizioni che sono esposte a seguire.
IIb) Si osserva preliminarmente che, nella motivazione della Corte, il diverso meccanismo di reclutamento che distingue il personale dei due plessi (quello pubblico e quello paritario) è stato sì riconosciuto elemento sufficiente a costituire un presupposto oggettivo che consente di differenziare lo status dei due gruppi di docenti, con le relative conseguenze in ordine alla loro non completa equiparazione ai fini della mobilità; tuttavia, non può rimanere senza rilievo la prassi dell’Amministrazione per l’accesso alla dirigenza scolastica.
Quest’ultima, invero, nel medesimo quadro normativo oggi vigente, ammetteva ai fini dell’anzianità di partecipazione entrambe le tipologie di servizio (come accennato, tale circostanza non è contestata).
Ciò poteva certamente fondare un’aspettativa non irragionevole, trattandosi di un contesto coerente con un dato univoco, ossia che – a prescindere dalla sua qualificazione formale – l’insegnamento nei due plessi scolastici - paritario e pubblico - stante la omogeneità dei programmi, costituisce occasione di esperienza dei docenti altrettanto omogenea; ed altresì appariva (ancorchè in un quadro giurisprudenziale incerto) non in contrasto, sul piano strettamente testuale, con l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, in quanto, sebbene quest’ultimo disponga per l’ammissione al concorso alla dirigenza scolastica del personale in servizio presso istituzioni “statali”, veniva in rilievo quell’effetto ampliativo della fattispecie normativa che si poteva ragionevolmente trarre dalle clausole di equiparazione del personale contenute nel d.lgs. 62/2000 e 297/1994.
Ne deriva che, ai fini della partecipazione al bando di concorso di cui si discute, avrebbe dovuto essere riconosciuta tutela alla aspettativa legittima di chi, come il ricorrente, aveva non irragionevolmente fatto affidamento nella validità del proprio percorso professionale anche ai fini dell’accesso alla dirigenza nelle scuole statali ex art. 29 del d.lgs. 165/2001 in combinato disposto con la norma di cui all’art.2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 ed aveva maturato i requisiti prima della sentenza della Corte Costituzionale nr. 180/2021 (che, altrettanto pacificamente, è considerata da entrambe le parti come un vero e proprio spartiacque nella disciplina sostanziale dell’istituto).
IIc) A sostegno di quanto sin qui esposto, si consideri ulteriormente quanto segue.
Si deve riconoscere che il fondamento della tutela dell’aspettativa, nella materia amministrativa, connotata dalla prevalenza dell’interesse pubblico che giustifica la natura autoritativa della regolazione dei rapporti da parte dell’Autorità, possa spingersi dalla dimensione dell’aspettativa (formalmente) legittima a quella dell’aspettativa (sostanziale) ragionevole.
Quest’ultima si può certamente riconoscere quando, all’interno di un rapporto di supremazia speciale (come quello che intercorre tra l’autorità scolastica ed i docenti che ad essa sono soggetti per essere parte del relativo plesso), le prassi della PA concorrono ad orientare il comportamento dell’utente o del cittadino in ordine alla regolazione di quei loro interessi che dipendano dall’esercizio del potere (lealmente osservandone i precetti, secondo buona fede e diligenza).
In questi casi, è autoevidente come un mutamento repentino delle direttive impresse dalla prassi della PA, ancorché legittimo, in assenza di un’adeguata misura transitoria, possa generare una grave frustrazione dell’aspettativa di chi confidava nella stabilità delle regole di condotta sino a prima osservate; e ciò è tanto più grave quando derivi da mutamenti di interpretazione di un quadro normativo legale invariato.
In siffatte ipotesi, pur mantenendo ferma la legittimità del mutamento della prassi dell’Amministrazione (quand’essa scaturisca da una rinnovata valutazione degli interessi pubblici nei limiti che la norma attributiva del potere regola e definisce), l’aspettativa ragionevole dovrebbe trovare protezione – in applicazione dei generali principi di equità, trasparenza, neutralità ed efficienza dell’amministrazione - mediante una apposita previsione di salvaguardia o transitoria che determini la salvezza di quelle utilità maturate da terzi in buona fede nella vigenza delle prassi precedenti, pur graduandole in maniera subordinata rispetto alle situazioni giuridiche che si intendono regolare ex novo.
II d) La descritta necessità di tutelare tale genere di aspettativa incontra però, come accennato, un limite specifico, del tutto autoevidente e che discende dal principio di tipicità dell’azione amministrativa: ossia che la tutela non debba essere lesiva di interessi (di azione o sostanziali) di terzi che abbiano, a loro volta, confidato nella legittimità del nuovo quadro normativo (come, ad esempio, eventuali controinteressati): nel contrasto tra chi vantava un’aspettativa di vantaggio in costanza di una determinata prassi amministrativa e chi abbia poi fatto affidamento in legittimi atti innovativi, questi ultimi non possono che prevalere.
Tenuto conto di queste premesse, nel presente caso all’esame del Collegio, il Tribunale ritiene di poter quindi dare seguito alla propria giurisprudenza, mantenendone fermo il presupposto e valorizzando quanto di recente deciso dal Giudice di Appello in fattispecie similari, laddove si è statuito circa il mantenimento della validità ed effetti alle prove di concorso (o comunque di accesso a corsi contingentati e dunque sottoposti a regole di selezione sovrapponibili ai concorsi) che i ricorrenti avevano superato in conseguenza alla tutela cautelare (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 9246 del 27 ottobre 2022; v. anche, con diverso percorso motivazionale, Consiglio di Stato, sentenza 24 agosto 2022 nr. 07427).
III) A tale statuizione si ritiene di dover accedere in quanto, nel corso del processo, sono intervenute nuove volizioni amministrative, successive ai provvedimenti impugnati che, pur se dipendenti da mera esecuzione di misure cautelari propulsive, hanno però fatto emergere requisiti sostanziali (non dipendenti dal mero effetto cautelare) conformi allo scopo per il quale sono stati emanati gli atti impugnati, ossia l’accertamento della idoneità del ricorrente a ricoprire l’ufficio per il quale concorreva: in questa ipotesi, la cessazione degli effetti cautelari e la conferma dell’atto originariamente impugnato si rivelerebbe corrispondente ad una legittimità solo formale dell’azione amministrativa, priva di effetti utili per l’Ente e lesiva di un’aspettativa non irragionevole del privato.
Peraltro, non si può predicare una sopravvenienza vera e propria che fondi ex novo il rapporto d’interessi (e che determinerebbe la improcedibilità dell’azione che il ricorrente aveva pure prospettato), posto che gli atti successivi a quelli impugnati scaturiscono solo dalla misura cautelare propulsiva; tuttavia l’azione dell’Amministrazione conseguente alla misura cautelare comporta l’accertamento di una condizione favorevole ad entrambe le parti di cui non può non tenersi conto in quanto confermativa della correttezza dell’aspettativa pregressa che si è descritta in precedenza.
In sostanza, nel caso di specie, la conferma del precedente orientamento del Tribunale e l’accoglimento conseguente del motivo ad esso conforme, è consentita dalla circostanza che non sono dedotte attuali posizioni di controinteresse sostanziale e vengono in rilievo motivi di equità.
IV) Ciò conduce ad una applicazione dei precedenti di giurisprudenza del TAR che è coerente con gli effetti sostanziali del principio del consolidamento che il ricorrente ha invocato nei motivi aggiunti.
Invero, in linea di principio, il “consolidamento” ex art. ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n.168 (secondo cui “ Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”) non è applicabile alle fattispecie dei concorsi pubblici (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 03/11/2020, n.11316), in quanto è considerata ostativa la condizione di conflitto che ne deriva rispetto alle posizioni dei controinteressati.
IV b) Tuttavia, nella giurisprudenza che si è dapprima richiamata, si è fatta applicazione del suddetto principio anche in materia concorsuale, mantenendo efficacia agli atti medio tempore adottati dalla PA in esito alla misura cautelare, con possibilità di quest’ultima di avvalersene nel pubblico interesse (si veda, sul punto, in particolare il precedente del Consiglio di Stato, 24 agosto 2022 nr. 07427/2022, laddove il giudice d’appello, premesso che la disposizione di cui all’art. 4, comma 2 bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con legge 17 agosto 2005, n.168 “…. esprime il principio per cui il titolo è comunque conseguito, a prescindere dalla circostanza che sia stato rilasciato dall'Amministrazione con riserva all'esito del giudizio o meno, atteso che comunque il candidato ha superato le prove concorsuali ed il conseguimento del titolo è ormai irreversibile e l'effetto sostanziale consolidato….il principio relativo al consolidamento del titolo, secondo l'insegnamento di questo Consiglio, è estensibile a tutti i corsi di studio e anche alla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 106/2016, in relazione alla quale è stata emessa la sentenza n. 8601/2019 e la Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e l’ordinanza 19 maggio 2009 n.158, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della disposizione, che ad avviso della Corte non prevede una sanatoria, dato che non riguarda vizi o irregolarità già verificatisi, ma dispone per il futuro, disciplinando in via generale gli effetti dell’azione amministrativa alla luce della necessità di proteggere l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta …”).
Tale risultato esegetico è, ad avviso del Collegio, applicabile anche alla presente fattispecie proprio in quanto, come più volte indicato prima, non sono presenti posizioni di controinteressati e dunque viene meno, in concreto, quel (giusto) ostacolo all’applicazione del consolidamento che normalmente si ravvisa nelle fattispecie ordinarie.
V) Conclusivamente, può affermarsi che l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati è possibile solo in quanto viene in rilievo la tutela di un’aspettativa ragionevole, formatasi in costanza di un precedente quadro giuridico scaturito da una prassi dell’Amministrazione coerente con un orientamento di giurisprudenza anche non pacifico, non essendo stati dedotti interessi contrapposti coerenti con il quadro normativo e giurisprudenziale sopravvenuto ed avendo il ricorrente positivamente superato le prove una volta ammesso in forza della misura cautelare, così dimostrando in concreto il possesso dei requisiti di idoneità corrispondenti agli standard di selezione voluti dall’Amministrazione.
Da quanto sin qui esposto deriva dunque l’annullamento degli atti impugnati nella parte di interesse e dunque esclusivamente ai fini della conferma in graduatoria del ricorrente nella posizione conseguita all’esito delle prove.
Ex art. 34 del c.p.a., a tutela delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio, l’effetto dell’annullamento degli atti, con la rimozione della riserva dalla graduatoria, avrà decorrenza solo dal passaggio in giudicato della sentenza, così da consentire all’Amministrazione ogni opportuno spazio valutativo ed altresì per fondare l’assunzione in ruolo del ricorrente quale dirigente, con i conseguenti effetti sul rapporto di lavoro attuale, solo su di una base giuridica certa.
L’esposizione che precede comporta evidenti ragioni per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA Caminiti, Presidente
TO AT TA, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO AT TA | IA Caminiti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.