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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2656 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TUDISCO DANIELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato PINI RAFFAELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MODENA (MO) in data
16/10/1999 e dalla loro unione sono nati i figli in data 05/11/2001, Per_1
in data 21/01/2004 e in data 03/04/2009. Per_2 Per_3
I coniugi sono comparsi in data 18/09/2019 dinanzi al Presidente del Tribunale di
OD e si sono separati in forza di decreto di omologazione n. cronol. 2302/2019 del 25/09/2019, reso nell'ambito della procedura per separazione consensuale iscritta al n. 4187/2019 R.G., con cui sono state omologate le condizioni così come rassegnate in sede di udienza.
2. Con ricorso depositato in data 30/05/2025 parte ricorrente, nel rappresentare che dall'epoca della separazione sono sopraggiunti giustificate circostanze che impongono la revisione delle pattuizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne avendo la medesima raggiunto l'indipendenza economica, ha Per_1 chiesto di revocare il contributo al mantenimento ordinario per la figlia oltre Per_1 ad altre questioni accessorie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita, in data 04/07/2025, la resistente, dando atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui all'istanza congiunta depositata in pari data.
4. Con decreto del 07/07/2025, il Giudice, vista l'istanza sopra indicata, ha disposto lo svolgimento della già fissata udienza del 15/10/2025 in forma scritta.
5. Le parti hanno tempestivamente depositato le suddette note scritte, confermando di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“A. Confermate nel resto le condizioni di separazione omologate dal Tribunale di
OD con decreto n. 2302/2019 del 25 settembre 2019 (R.G. n. 4187/2019):
1. disporre, a modifica della condizione n. 10) omologata dal Tribunale di OD con decreto n. 2302/2019 del 25 settembre 2019 (R.G. n. 4187/2019), che, a decorrere del mese di luglio 2025, nulla sia più dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1
e/o alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Per_1 ordinario di quest'ultima e che, per l'effetto, il Signor a decorrere dal Pt_1 mese di luglio 2025, verserà alla Signora a titolo di contributo al CP_1
pagina 2 di 5 mantenimento dei figli e , la somma mensile di 1.100,00 euro Per_2 Per_3
(550,00 euro per ciascun figlio), oggi rivalutata in € 647,53 per ciascun figlio
(somma da rivalutare a ottobre 2025), entro il giorno 1 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
2. disporre, a modifica della condizione n. 11) omologata dal Tribunale di OD con decreto n. 2302/2019 del 25 settembre 2019 (R.G. n. 4187/2019), che, a decorrere del mese di luglio 2025, nulla sia più dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1
e/o alla figlia maggiorenne a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Per_1 straordinario di e che, per l'effetto, il Signor a decorrere dal mese Per_1 Pt_1 di luglio 2025, verserà le spese extra assegno riferite ai figli e Per_2 Per_3 nella misura del 100% secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
f) trattamenti estetici anche coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) conseguimento della patente di guida e/o del patentino;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi pagina 3 di 5 di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto;
occorrerà l'espressa accettazione scritta per mail. Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa entro e non oltre la fine del mese dell'avvenuto pagamento. Entro il mese successivo all'esborso la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa. Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo al padre nella misura del 100%; pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli e ed a consegnarne copia all'altro genitore. Per_2 Per_3
B) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti. Ogni spesa viva relativa al presente procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contributo unificato e spese di notificazione) sarà sostenuta integralmente dal
Signor Pt_1
C) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione della presente istanza, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa”.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di OD, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel decreto di omologazione n. cronol.
2302/2019 del 25/09/2019, reso nell'ambito della procedura per separazione pagina 4 di 5 consensuale iscritta al n. 4187/2019 R.G.:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in OD nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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