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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 10054 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 07/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Bronzato Luca, il secondo dall'Avv. Mattiolo Barbara,, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 08/12/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GAZZO
VERONESE al Num. 19 - PARTE II - SERIE A - ANNO2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Darsi atto che il figlio continuerà ad avere residenza presso la madre in Gazzo Veronese Per_1
(VR) Via Paglia n.1/T Int.4;
3)Confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori che provvederanno al Per_1
suo mantenimento, educazione ed istruzione, concordando tutte le decisioni di maggiore interesse attinenti alla vita del medesimo, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4)Disporsi che il signor abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il Parte_2
figlio:
- a fine settimana alternati dalle ore 11 del sabato al lunedì mattina, nonché nella settimana in cui trascorrerà il weekend con lui, il martedì dalle ore 18.30/19,00 al mattino successivo e il Per_1
mercoledì sempre dalle ore 18.30/19.00 al mattino successivo, mentre nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il giovedì dalle 18,30 al mattino successivo e il venerdì Per_1
dalle 18,30 al mattino successivo, fermo restando che sarà suo onere accompagnarlo a scuola o alla fermata dell'autobus;
- alternativamente di anno in anno metà delle vacanze natalizie, alternando con la signora Parte_1
di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle vacanze
[...]
natalizie;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- alternativamente tutte le festività religiose e nazionali;
5)Disporsi l'obbligo per il signor di corrispondere, alla signora Parte_2 Parte_1
, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 entro il
[...] Per_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario permanente. Tale somma beneficerà annualmente della rivalutazione ISTAT;
6)Disporsi l'obbligo per entrambi i genitori di rimborsarsi, rispettivamente nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora , le seguenti spese Parte_2 Parte_1 che andranno a sostenere per il figlio , così come disciplinate dal protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Verona e di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco (ancorché prescritta dal medico di medicina generale); protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi
a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.500,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
corsi di lingue;
spese di baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spese o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori;
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7)Darsi atto che i genitori confermano sin d'ora di prestarsi reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio, impegnandosi a rendere la formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le modalità richieste dalle competenti autorità;
8)Darsi atto che i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale competerà integralmente alla signora , Parte_1
9)Darsi atto che nessun contributo al mantenimento verrà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto economicamente autosufficienti;
10)Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano che qualsiasi altro rapporto personale, economico e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio, è stato risolto con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11)I signori e si danno reciprocamente atto che gli accordi di Parte_2 Parte_1
cui al presente ricorso sono adeguati alle esigenze materiali e morali del figlio minore ed Per_1
esonerano il Presidente dal suo ascolto.
12)Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio congiunto, le cui condizioni sono state integralmente accettate e sottoscritte dalle stesse.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
ER D'IC
N. 10054 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ER D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 07/08/2025
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo dall'Avv. Bronzato Luca, il secondo dall'Avv. Mattiolo Barbara,, come da mandati in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 08/12/2005 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GAZZO
VERONESE al Num. 19 - PARTE II - SERIE A - ANNO2005 , ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) Darsi atto che il figlio continuerà ad avere residenza presso la madre in Gazzo Veronese Per_1
(VR) Via Paglia n.1/T Int.4;
3)Confermarsi l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori che provvederanno al Per_1
suo mantenimento, educazione ed istruzione, concordando tutte le decisioni di maggiore interesse attinenti alla vita del medesimo, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4)Disporsi che il signor abbia il diritto-dovere di vedere e tenere con sé il Parte_2
figlio:
- a fine settimana alternati dalle ore 11 del sabato al lunedì mattina, nonché nella settimana in cui trascorrerà il weekend con lui, il martedì dalle ore 18.30/19,00 al mattino successivo e il Per_1
mercoledì sempre dalle ore 18.30/19.00 al mattino successivo, mentre nella settimana in cui trascorrerà il weekend con la madre, il giovedì dalle 18,30 al mattino successivo e il venerdì Per_1
dalle 18,30 al mattino successivo, fermo restando che sarà suo onere accompagnarlo a scuola o alla fermata dell'autobus;
- alternativamente di anno in anno metà delle vacanze natalizie, alternando con la signora Parte_1
di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al termine delle vacanze
[...]
natalizie;
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- alternativamente tutte le festività religiose e nazionali;
5)Disporsi l'obbligo per il signor di corrispondere, alla signora Parte_2 Parte_1
, quale contributo per il mantenimento del figlio , la somma mensile di € 300,00 entro il
[...] Per_1
giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario permanente. Tale somma beneficerà annualmente della rivalutazione ISTAT;
6)Disporsi l'obbligo per entrambi i genitori di rimborsarsi, rispettivamente nella misura del 70% a carico del signor e del 30% a carico della signora , le seguenti spese Parte_2 Parte_1 che andranno a sostenere per il figlio , così come disciplinate dal protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Verona e di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1
medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco (ancorché prescritta dal medico di medicina generale); protesi ed ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di Euro 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata ed uscita posticipata se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali.
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi
a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.500,00; l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali.
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura;
corsi di lingue;
spese di baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente.
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria od utile la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spese o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori;
Tutte le suindicate spese potranno essere sostenute indifferentemente dall'uno o l'altro genitore. Il genitore che sosterrà la spesa dovrà tempestivamente consegnare le relative pezze giustificative all'altro e quest'ultimo dovrà rimborsare la propria quota entro la mensilità successiva rispetto a quella di esibizione. Nel caso di spese mediche sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti dovrà permanere il rispetto della reciproca tempestiva informazione;
7)Darsi atto che i genitori confermano sin d'ora di prestarsi reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio, impegnandosi a rendere la formale dichiarazione di assenso nelle forme e secondo le modalità richieste dalle competenti autorità;
8)Darsi atto che i ricorrenti concordano che l'assegno unico universale competerà integralmente alla signora , Parte_1
9)Darsi atto che nessun contributo al mantenimento verrà versato dall'uno all'altro coniuge in quanto economicamente autosufficienti;
10)Darsi atto che entrambi i coniugi dichiarano che qualsiasi altro rapporto personale, economico e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio, è stato risolto con reciproca soddisfazione e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
11)I signori e si danno reciprocamente atto che gli accordi di Parte_2 Parte_1
cui al presente ricorso sono adeguati alle esigenze materiali e morali del figlio minore ed Per_1
esonerano il Presidente dal suo ascolto.
12)Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio congiunto, le cui condizioni sono state integralmente accettate e sottoscritte dalle stesse.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 23/12/2025
Il Presidente
ER D'IC