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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37442/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Parte_1
Mancusi per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ratei assegno di invalidità, ex art. 1 della legge n. 222/1984. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in forma telematica depositato in data 16 ottobre 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che con sentenza n. 8085 del 23 ottobre 2023, corretta con provvedimento dell'8 aprile 2024, il Tribunale di Roma ha accertato in suo favore la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 della legge n. 222/1984 per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla revoca del 27 gennaio 2021 e sino al mese di settembre 2022; - che tale provvedimento è stato regolarmente notificato all' il 12 CP_1 aprile 2024, seguito in data 18 aprile 2024 dalla trasmissione della documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione;
- che, ciononostante, l' non ha provveduto alla liquidazione della CP_1 prestazione, malgrado il decorso di 120 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale e malgrado la sussistenza anche del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento della provvidenza economica. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato l'accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidità e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge e con il CP_2 favore delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto;
in CP_1 particolare, l ha dedotto che i ratei dell'assegno ordinario per il CP_2 periodo accertato in giudizio sono stati accreditati prima del deposito del ricorso, specificamente in data 20 settembre 2024, sulla base del modello TE08 del 23 agosto 2024, dovendosi così respingere la domanda e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli atti di costituzione in giudizio, sulle conclusioni delle parti e alla luce delle note sostitutive di udienza depositate dal solo è stata decisa. CP_1
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato. Emerge dagli atti di causa, infatti, che i ratei dell'assegno ordinario di inabilità, ex art. 1 della legge n. 222/1984, riconosciuti in favore dalla ricorrente da questo Tribunale con sentenza n. 8085/2023, siano stati liquidati dall' con provvedimento TE08 del 23 agosto 2024, nonché effettivamente CP_1 corrisposti con valuta al 20 settembre 2024, prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le suddette circostanze di fatto, comprovate dalla documentazione prodotta dall (doc. n. 1 e 2) - il quale ha altresì prodotto il prospetto di CP_2 liquidazione del 28 agosto 2024, da cui si evince il metodo utilizzato per la quantificazione del credito in favore della ricorrente (doc. n. 3) -, non sono state contestate in alcun modo dalla parte, né sotto il profilo dell'effettiva ricezione degli importi, né sull'importo netto dei ratei spettanti. Invero, successivamente al deposito della memoria di costituzione la ricorrente non ha svolto alcuna deduzione, in fatto o in diritto, e ha omesso anche il deposito delle note sostitutive dell'udienza di discussione. Ne consegue l'infondatezza delle domande azionate in ricorso, proposte quanto l'Istituto aveva già estinto l'obbligazione portata nel titolo giudiziale in favore dell'assicurata.
2 3. In difetto di dichiarazione ex art. 152, disp. att., c.p.c., le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 17 marzo 2025
Il giudice Cesare Russo
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