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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 745 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MISSINEO NATALE
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 previ i necessari accertamenti, la condanna del : Controparte_1
- al riconoscimento di un punteggio pari a 6 punti per anno (o a 0,5 punti per ogni mese/frazione di mese superiore a 15 giorni) per il servizio militare prestato, non in costanza di rapporto di lavoro, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2024/2027;
- alla corretta collocazione nelle graduatorie stesse, in forza di punteggio rideterminato. A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver svolto servizio militare di leva obbligatorio dal 30.05.1990 al 18.02.1991.
Ha esposto di aver presentato, in data 26.06.2024, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia 2024/2027 (profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico) e di essersi visto riconoscere, secondo quanto previsto dal D.M. 89/2024, solo 0,45 punti per il citato servizio di leva
(pari a 0,05 punti per ogni mese).
Ha censurato la condotta di controparte, ritenendo illegittima la distinzione operata tra servizio svolto in costanza di rapporto – corrispondente a 6 punti per anno e 0,50 per ogni mese – e servizio non in costanza di nomina.
Ha lamentato, in particolare, una violazione degli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/94, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, nonché dell'art. 52 Cost., come interpretati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie, deducendo, nel merito, la correttezza del proprio operato alla luce della normativa applicabile al caso in esame.
Ha sostenuto che nessuna norma primaria ostasse all'equiparazione del solo servizio svolto in costanza di nomina a quello scolastico e al riconoscimento, invece, dei medesimi punteggi previsti per gli incarichi conferiti da altre amministrazioni per quello svolto in precedenza.
Ha sottolineato come la giurisprudenza citata in ricorso fosse inconferente nel caso di specie e ha dedotto l'idoneità dell'interpretazione offerta da controparte a determinare: una ingiusta equiparazione di situazioni differenti;
una discriminazione di genere;
una discriminazione rispetto ai destinatari di incarichi presso amministrazioni statali.
Ha evidenziato, infine, come la tesi del ricorrente distorca la ratio stessa della normativa invocata, che, in realtà, si fonderebbe non sulla volontà di privilegiare, tout court,
l'espletamento del servizio di leva;
ma, piuttosto, sulla necessità di non discriminare quei dipendenti pubblici, che si vedono costretti ad interrompere il rapporto di servizio con il per adempiere ai loro obblighi militari. Controparte_1
***
Si premette che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente, diversi dal , in quanto mere Controparte_1
2 articolazioni organizzative di quest'ultimo, unico soggetto munito di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti inseriti nella graduatoria citata in ricorso. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822).
Nel caso di specie, la generica citazione di tutti coloro siano inseriti in graduatoria non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 89/2024 - per violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. 297/94 - laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego da quello svolto in precedenza.
L'assunto non può tuttavia essere condiviso: le disposizioni richiamate sono entrambe dedicate alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la regola di cui all'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il
3 periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, è sufficiente in questa sede evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art. 2050, comma 1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa (come vorrebbe parte ricorrente); bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale (come in effetti è avvenuto nel caso di specie).
La differente valutazione della leva è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Illuminante risulta, invece, a conferma di quanto esposto, il recente arresto della Suprema
Corte, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima…sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente
4 equiparare le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)…Il tema di causa è però ben diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso…va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del 'riconoscimento del servizio agli effetti della carriera'…Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi…Il comma 1 dell'art. 2050…non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli 'a tutti gli effetti'…Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento…Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato…Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n.22432).
Trattasi di principio ribadito anche di recente dalla stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 13705 del 22 maggio 2025.
Alla luce di quanto sopra, le domande di parte ricorrente devono dunque essere rigettate.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2024, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 800, oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 02/07/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MISSINEO NATALE
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.03.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, Parte_1 previ i necessari accertamenti, la condanna del : Controparte_1
- al riconoscimento di un punteggio pari a 6 punti per anno (o a 0,5 punti per ogni mese/frazione di mese superiore a 15 giorni) per il servizio militare prestato, non in costanza di rapporto di lavoro, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA, valide per il triennio 2024/2027;
- alla corretta collocazione nelle graduatorie stesse, in forza di punteggio rideterminato. A sostegno delle proprie ragioni ha premesso di aver svolto servizio militare di leva obbligatorio dal 30.05.1990 al 18.02.1991.
Ha esposto di aver presentato, in data 26.06.2024, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia 2024/2027 (profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico) e di essersi visto riconoscere, secondo quanto previsto dal D.M. 89/2024, solo 0,45 punti per il citato servizio di leva
(pari a 0,05 punti per ogni mese).
Ha censurato la condotta di controparte, ritenendo illegittima la distinzione operata tra servizio svolto in costanza di rapporto – corrispondente a 6 punti per anno e 0,50 per ogni mese – e servizio non in costanza di nomina.
Ha lamentato, in particolare, una violazione degli artt. 485 e 569 d.lgs. 297/94, dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010, nonché dell'art. 52 Cost., come interpretati dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande avversarie, deducendo, nel merito, la correttezza del proprio operato alla luce della normativa applicabile al caso in esame.
Ha sostenuto che nessuna norma primaria ostasse all'equiparazione del solo servizio svolto in costanza di nomina a quello scolastico e al riconoscimento, invece, dei medesimi punteggi previsti per gli incarichi conferiti da altre amministrazioni per quello svolto in precedenza.
Ha sottolineato come la giurisprudenza citata in ricorso fosse inconferente nel caso di specie e ha dedotto l'idoneità dell'interpretazione offerta da controparte a determinare: una ingiusta equiparazione di situazioni differenti;
una discriminazione di genere;
una discriminazione rispetto ai destinatari di incarichi presso amministrazioni statali.
Ha evidenziato, infine, come la tesi del ricorrente distorca la ratio stessa della normativa invocata, che, in realtà, si fonderebbe non sulla volontà di privilegiare, tout court,
l'espletamento del servizio di leva;
ma, piuttosto, sulla necessità di non discriminare quei dipendenti pubblici, che si vedono costretti ad interrompere il rapporto di servizio con il per adempiere ai loro obblighi militari. Controparte_1
***
Si premette che alcuna decisione deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente, diversi dal , in quanto mere Controparte_1
2 articolazioni organizzative di quest'ultimo, unico soggetto munito di legittimazione passiva.
Ancora in via preliminare, si deve escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti inseriti nella graduatoria citata in ricorso. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “spetta a chi eccepisce la non integrità del contraddittorio non soltanto indicare le persone che assume dover essere partecipi del giudizio e provarne l'esistenza, ma anche dimostrare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione” (Cassazione civile sez. un., 04/12/2001, n.15289). Spetta, in particolare, alla parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio “indicare nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di documentare altresì i presupposti della loro vocatio” (Cassazione civile sez. II, 19/03/2013, n.6822).
Nel caso di specie, la generica citazione di tutti coloro siano inseriti in graduatoria non integra né la necessaria indicazione nominativa richiesta dalla giurisprudenza, né tantomeno la prova che vi siano soggetti certamente destinati a subire effetti pregiudizievoli, in caso di accoglimento della domanda proposta.
Tanto premesso, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità del D.M. 89/2024 - per violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. 297/94 - laddove distingue, nell'individuazione dei punteggi assegnabili per il servizio militare di leva, il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego da quello svolto in precedenza.
L'assunto non può tuttavia essere condiviso: le disposizioni richiamate sono entrambe dedicate alla ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo del lavoratore, come si evince espressamente dall'art. 570, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale “il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La natura speciale di tale disposizione osta all'applicazione generalizzata della stessa, anche nell'ambito della valutazione dei punteggi ai fini dell'inserimento in graduatoria, con riferimento alla quale opera invece la regola di cui all'art. 2050 d.lgs. 66/2010.
Tale disposizione prevede che i periodi di effettivo servizio militare “sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il secondo comma della norma prevede poi che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il
3 periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Ebbene, è sufficiente in questa sede evidenziare come il decreto ministeriale censurato abbia valorizzato anche il periodo di servizio militare non prestato in costanza di rapporto di lavoro, equiparandolo, ai fini del punteggio, a quello svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali. La previsione appare del tutto compatibile con quanto disposto dall'art. 2050, comma 1, cit., considerando che la norma non impone di equiparare il servizio a quello svolto presso il medesimo ente e per la qualifica oggetto della selezione pubblica lato sensu intesa (come vorrebbe parte ricorrente); bensì a quello prestato “negli impieghi civili presso enti pubblici” in generale (come in effetti è avvenuto nel caso di specie).
La differente valutazione della leva è altresì coerente con l'art. 52 Cost.: la norma di rango primario impone infatti esclusivamente che l'adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Ha senso, dunque, che il servizio svolto in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a quello reso nella medesima qualifica, determinandosi altrimenti un pregiudizio in contrasto con il dettato costituzionale. Tali considerazioni, invece, non valgono con riferimento al servizio militare svolto al di fuori del rapporto di impiego, che viene comunque valorizzato come periodo presso un'amministrazione statale.
Illuminante risulta, invece, a conferma di quanto esposto, il recente arresto della Suprema
Corte, che si cita anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere – in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per
l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto. Tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, Cass.3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e
Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima…sul presupposto che l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente
4 equiparare le graduatorie per l'accesso alla scuola – il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2)…Il tema di causa è però ben diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso…va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del 'riconoscimento del servizio agli effetti della carriera'…Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi…Il comma 1 dell'art. 2050…non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli 'a tutti gli effetti'…Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento…Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato…Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo” (Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n.22432).
Trattasi di principio ribadito anche di recente dalla stessa Suprema Corte, con la sentenza n. 13705 del 22 maggio 2025.
Alla luce di quanto sopra, le domande di parte ricorrente devono dunque essere rigettate.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2024, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché del concreto svolgimento del giudizio (conclusosi in un'unica udienza)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: rigetta il ricorso;
condanna a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 800, oltre accessori.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 02/07/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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