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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/09/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 8 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 6629/2022 R.G. Lavoro e al n.11302/2022 R.G. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
21, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Cunsolo
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA Controparte_1
C.F.: , in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Velardi e Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: indebita trattenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 25.07.2022 eccepiva l'illegittimità delle trattenute operate CP_ dall' sulle somme corrisposte in accoglimento della domanda di disoccupazione agricola e ANF presentata per l'anno 2020, comunicati con nota del 5/6/2021. Riteneva, che le trattenute operate dall' facessero riferimento alla cancellazione, operata dall'Istituto, delle giornate lavorative CP_1 agricole quale operaio a tempo determinato nell'anno 2017 e alla conseguente richiesta di restituzione della somma di € 5.931,56 quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare corrisposta per l'anno 2017. Al fine di meglio comprendere l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' esponeva: che, a seguito della pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale CP_1
2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN (pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), apprendeva dell'annullamento delle giornate lavorative CP_1 agricole prestate per l'anno 2017; che, successivamente alla cancellazione, l'Istituto, con lettera del 25/9/2019, gli comunicava di aver pagato, nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017, €.5.931,56 in più sulla Sua prestaz. di
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2018768803367 e ne chiedeva la restituzione;
che avverso la cancellazione e la richiesta di restituzione di somme aveva proposto ricorso amministrativo, in data 16/10/2019; CP_ che, con nota del 23/10/2019, l' gli notificava l'accoglimento della domanda n. 2018768803367, relativa all'anno 2017, riesaminata il 18/09/2019, con importo da pagare pari a €. 0,00, in virtù di
(indebite) trattenute e successivamente, con nota del 4/6/2020, l'accoglimento della domanda n.
2020843407362, relativa all'anno 2019 e la trattenuta, pari ad € 882,79, operata, a parziale recupero dell'indennità di disoccupazione corrisposta per l'anno 2017, sull'importo spettante in accoglimento della domanda, che non avendo ricevuto alcun riscontro al ricorso amministrativo, presentato il 16.10.2019, aveva proposto ricorso giudiziario innanzi a Tribunale del Lavoro di Catania iscritto al n. r.g. 5201/2020, con il quale aveva chiesto: “Annullare e/o dichiarare la nullità del secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN
(pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), nella parte in cui è stato disposto CP_1
l'annullamento delle giornate lavorative agricole prestate dal sig. quale operaio a Parte_1 tempo determinato per l'anno 2017 e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il medesimo anno in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate«2) Annullare e/o dichiarare la nullità della nota del 25/9/2019 con la quale l' ha intimato al sig. la restituzione della somma di € 5.931,56 corrisposta CP_1 Parte_1 quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017 e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la medesima somma;
«3) accertare l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1
per l'anno 2019 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme
[...] CP_1 illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
«4) condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”; che il predetto giudizio si concludeva con la sentenza n. 1734/22 con la quale, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, così statuiva: “dichiara la nullità del secondo elenco nominativo trimestrale
2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN (pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), nella parte in cui è stato disposto l'annullamento delle CP_1 giornate lavorative agricole prestate dal sig. quale operaio a tempo determinato Parte_1 per l'anno 2017, dichiarando il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il medesimo anno in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate;
- dichiara la nullità della nota del 25/9/2019 con cui l' ha intimato al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione della somma di € 5.931,56 corrisposta quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017, dichiarando il diritto del ricorrente a trattenere la medesima somma;
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e
ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e CP_1 gli assegni familiari spettanti al sig. per l'anno 2019 e, condannando l' al Parte_1 CP_1 rimborso delle somme trattenute, con interessi sino al soddisfo.”
Rappresentava che nonostante, con la sopracitata sentenza n. 1734/22, venisse riconosciuto e dichiarato, il suo diritto a trattenere la somma di € 5.931,56, corrisposta quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017, l' non solo non restituiva CP_1 le somme trattenute sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari ad egli spettanti per l'anno
2020, ma continuava a manifestare la volontà di trattenere ulteriori somme a recupero delle somme già (regolarmente) corrisposte per l'anno 2017. Concludeva chiedendo: accertare l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1
per l'anno 2020 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme
[...] CP_1 illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. CP_ Si costituiva l' che eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria e spiegava ampie ed articolate difese volte al rigetto del ricorso. Deduceva di aver proposto appello avverso la sentenza n. 1734/22 per l'integrale modifica della stessa, chiedendo dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'odierno ricorrente ad essere iscritto negli elenchi anagrafici per l'anno 2017. Concludeva chiedendo: rigettare la domanda poichè infondata considerato che l'accertamento del diritto all'iscrizione non è ancora passato in giudicato;
in subordine disporre la sospensione del presente procedimento anche ex art. 295 c.p.c. in ulteriore subordine disporre rinvio in attesa della pronuncia del Giudice di appello sulla questione pregiudiziale riguardante il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici 2)- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con successivo ricorso depositato il 20.11.2022 iscritto al n. 11302/2022, il ricorrente eccepiva CP_ l'illegittimità delle trattenute operate dall' sulle somme corrisposte in accoglimento della domanda di disoccupazione agricola e ANF presentata per l'anno 2021, comunicati con nota del
25/6/2022. Deduceva, a sostegno della eccepita illegittimità, quanto già rilevato in seno al precedente ricorso, depositato il 25.07.2022, e concludeva chiedendo: accertare l'illegittimità delle trattenute
(riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1 per l'anno 2021 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme illegittimamente CP_1 trattenute, con interessi sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. CP_ Si costituiva l' che eccepiva, anche qui la decadenza e spiegava difese volte al rigetto del ricorso rilevando che avverso la sentenza n.1734/2022 pendeva giudizio di appello. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare si deduce l'improcedibilità dell'avverso ricorso, ex art. 4,
L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria e o l'improcedibilità per omesso esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dal'art.443 c.p.c In via principale, dichiarare l'assoluta inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione e la conferma integrale dei provvedimenti di indebito e di rigetto delle domande di disoccupazione e la conseguente, legittimità dei recuperi effettuati. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento reso all'udienza del 12.06.2023 ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt.
274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, veniva disposta la riunione della causa iscritta al n.11302/2022RG a quella portante il n. 6629/2022 R.G.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 25.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
Preliminarmente occorre precisare che nel caso di specie si discute, del diritto a conservare le prestazioni già corrisposte e la conseguente illegittimità delle trattenute operate sugli importi dovuti dall' a titolo di disoccupazione agricola ed assegni nucleo familiare anni 2020 e 2021, in CP_1 accoglimento delle domande n.2021878610208 del 20.01.2021 e n. 2022914605340 del 15.01.2022.
Non avendo il ricorso ad oggetto il riconoscimento di una prestazione, ma il diritto a trattenere la prestazione già ricevuta e l'illegittimità delle trattenute, deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970 che non rileva affatto nella specie.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art.22, 1° comma, D.L. n. 7/70, convertito con modifiche nella legge 83/1970, avendo il ricorrente già impugnato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con ricorso depositato il 16/7/2020
(iscritto al n. r.g. 5201/2020) ed entro i termini decadenziali come accertato dalla sentenza n.
1734/2022 pubbl. 9/5/2022, divenuta esecutiva.
Ciò posto si osserva ed è pacifico tra le parti che le somme trattenute dagli importi dovuti a titolo di disoccupazione agricola ed assegni familiari, pari ad euro 1.208,54, per la prestazione riconosciuta per l'anno 2020 e ad € 1.041,67 per la prestazione riconosciute per l'anno 2021, sono state trattenute dall' per recuperare la disoccupazione agricola corrisposta al ricorrente per l'anno 2017, pari CP_1 ad euro 5.931,56, e ritenuta non dovuta dall' , a seguito della cancellazione delle giornate CP_1 prestate in agricoltura per l'anno 2017.
E', altresì, pacifico tra le parti, oltre che documentato che avverso la cancellazione delle giornate agricole e la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 il ricorrente ha presentato ricorso innanzi al Tribunale civile di Catania, procedimento n. 5201/2020RG, conclusosi con la sentenza n. 1734/2022 che, accogliendo il ricorso, ha dichiarato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il 2017 in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate e dichiarato il suo diritto all'indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per il detto anno.
Quanto statuito con la sentenza n. 1734/2022 è stato confermato in appello con la sentenza n.291/2025 pubblicata il 18 aprile 2025 passata in giudicato (si veda sentenza Corte di Appello di Catania n.
291/2025 pubbl. il 18/04/2025 allegata alle note di trattazione depositate il 20.01.2025 e certificazione di passaggio in giudicato depositato il 17.07.2025).
Il diritto del ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola e agli assegni familiari per l'anno
2017 e quindi divenuto definitivo. Conseguentemente sono da ritenersi illegittime le trattenute operate CP_ dall' sulle prestazioni riconosciute al ricorrente per gli anni 2020 e 2021, per il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari per l'anno 2017 cui il ricorrente ha diritto. CP_ L' va pertanto condannata a restituire quanto indebitamente trattenuto.
3. quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avvocato Antonio CP_1
Cunsolo
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 6629/2022 R.G. Lavoro e al n.11302/2022 R.G. Lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce;
in accoglimento del ricorso, dichiara illegittime le trattenute operate dall' sull'indennità di CP_1 disoccupazione e assegni familiari spettanti al sig. per l'anno 2020, in Parte_1 accoglimento della domanda n.2021878610208 del 20.01.2021, e per l'anno 2021 in accoglimento della domanda n. 2022914605340 del 15.01.2022; e, per l'effetto, condanna l' al rimborso delle CP_1 somme illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Catania, 8 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 8 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte al n. 6629/2022 R.G. Lavoro e al n.11302/2022 R.G. Lavoro, promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
21, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio C.F._1 separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Antonio Cunsolo
- RICORRENTE -
CONTRO
con sede in Via Ciro il Grande 21, ROMA Controparte_1
C.F.: , in persona del suo presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Francesco Velardi e Valentina Schilirò
-RESISTENTE-
Oggetto: indebita trattenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente con ricorso depositato il 25.07.2022 eccepiva l'illegittimità delle trattenute operate CP_ dall' sulle somme corrisposte in accoglimento della domanda di disoccupazione agricola e ANF presentata per l'anno 2020, comunicati con nota del 5/6/2021. Riteneva, che le trattenute operate dall' facessero riferimento alla cancellazione, operata dall'Istituto, delle giornate lavorative CP_1 agricole quale operaio a tempo determinato nell'anno 2017 e alla conseguente richiesta di restituzione della somma di € 5.931,56 quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare corrisposta per l'anno 2017. Al fine di meglio comprendere l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' esponeva: che, a seguito della pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale CP_1
2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN (pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), apprendeva dell'annullamento delle giornate lavorative CP_1 agricole prestate per l'anno 2017; che, successivamente alla cancellazione, l'Istituto, con lettera del 25/9/2019, gli comunicava di aver pagato, nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017, €.5.931,56 in più sulla Sua prestaz. di
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2018768803367 e ne chiedeva la restituzione;
che avverso la cancellazione e la richiesta di restituzione di somme aveva proposto ricorso amministrativo, in data 16/10/2019; CP_ che, con nota del 23/10/2019, l' gli notificava l'accoglimento della domanda n. 2018768803367, relativa all'anno 2017, riesaminata il 18/09/2019, con importo da pagare pari a €. 0,00, in virtù di
(indebite) trattenute e successivamente, con nota del 4/6/2020, l'accoglimento della domanda n.
2020843407362, relativa all'anno 2019 e la trattenuta, pari ad € 882,79, operata, a parziale recupero dell'indennità di disoccupazione corrisposta per l'anno 2017, sull'importo spettante in accoglimento della domanda, che non avendo ricevuto alcun riscontro al ricorso amministrativo, presentato il 16.10.2019, aveva proposto ricorso giudiziario innanzi a Tribunale del Lavoro di Catania iscritto al n. r.g. 5201/2020, con il quale aveva chiesto: “Annullare e/o dichiarare la nullità del secondo elenco nominativo trimestrale 2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN
(pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), nella parte in cui è stato disposto CP_1
l'annullamento delle giornate lavorative agricole prestate dal sig. quale operaio a Parte_1 tempo determinato per l'anno 2017 e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il medesimo anno in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate«2) Annullare e/o dichiarare la nullità della nota del 25/9/2019 con la quale l' ha intimato al sig. la restituzione della somma di € 5.931,56 corrisposta CP_1 Parte_1 quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017 e, per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a trattenere la medesima somma;
«3) accertare l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1
per l'anno 2019 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme
[...] CP_1 illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
«4) condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante”; che il predetto giudizio si concludeva con la sentenza n. 1734/22 con la quale, il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, così statuiva: “dichiara la nullità del secondo elenco nominativo trimestrale
2019 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori relativo alla Provincia di Catania, Comune di AN (pubblicato sul sito internet dell' dal 16 al 30/09/2019), nella parte in cui è stato disposto l'annullamento delle CP_1 giornate lavorative agricole prestate dal sig. quale operaio a tempo determinato Parte_1 per l'anno 2017, dichiarando il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il medesimo anno in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate;
- dichiara la nullità della nota del 25/9/2019 con cui l' ha intimato al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione della somma di € 5.931,56 corrisposta quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017, dichiarando il diritto del ricorrente a trattenere la medesima somma;
- accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e
ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e CP_1 gli assegni familiari spettanti al sig. per l'anno 2019 e, condannando l' al Parte_1 CP_1 rimborso delle somme trattenute, con interessi sino al soddisfo.”
Rappresentava che nonostante, con la sopracitata sentenza n. 1734/22, venisse riconosciuto e dichiarato, il suo diritto a trattenere la somma di € 5.931,56, corrisposta quale indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per l'anno 2017, l' non solo non restituiva CP_1 le somme trattenute sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari ad egli spettanti per l'anno
2020, ma continuava a manifestare la volontà di trattenere ulteriori somme a recupero delle somme già (regolarmente) corrisposte per l'anno 2017. Concludeva chiedendo: accertare l'illegittimità delle trattenute (riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1
per l'anno 2020 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme
[...] CP_1 illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. CP_ Si costituiva l' che eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria e spiegava ampie ed articolate difese volte al rigetto del ricorso. Deduceva di aver proposto appello avverso la sentenza n. 1734/22 per l'integrale modifica della stessa, chiedendo dichiararsi l'inesistenza del diritto dell'odierno ricorrente ad essere iscritto negli elenchi anagrafici per l'anno 2017. Concludeva chiedendo: rigettare la domanda poichè infondata considerato che l'accertamento del diritto all'iscrizione non è ancora passato in giudicato;
in subordine disporre la sospensione del presente procedimento anche ex art. 295 c.p.c. in ulteriore subordine disporre rinvio in attesa della pronuncia del Giudice di appello sulla questione pregiudiziale riguardante il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici 2)- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con successivo ricorso depositato il 20.11.2022 iscritto al n. 11302/2022, il ricorrente eccepiva CP_ l'illegittimità delle trattenute operate dall' sulle somme corrisposte in accoglimento della domanda di disoccupazione agricola e ANF presentata per l'anno 2021, comunicati con nota del
25/6/2022. Deduceva, a sostegno della eccepita illegittimità, quanto già rilevato in seno al precedente ricorso, depositato il 25.07.2022, e concludeva chiedendo: accertare l'illegittimità delle trattenute
(riferite all'indennità di disoccupazione e ANF corrisposti al ricorrente per l'anno 2017) operate dall' sull'indennità di disoccupazione e gli assegni familiari spettanti al sig. CP_1 Parte_1 per l'anno 2021 e, per l'effetto, condannare l' al rimborso delle somme illegittimamente CP_1 trattenute, con interessi sino al soddisfo;
2) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_1 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante. CP_ Si costituiva l' che eccepiva, anche qui la decadenza e spiegava difese volte al rigetto del ricorso rilevando che avverso la sentenza n.1734/2022 pendeva giudizio di appello. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: In via preliminare si deduce l'improcedibilità dell'avverso ricorso, ex art. 4,
L. 438/1992 ed ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria e o l'improcedibilità per omesso esperimento dei ricorsi amministrativi previsti dal'art.443 c.p.c In via principale, dichiarare l'assoluta inammissibilità ed infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del provvedimento di rigetto della domanda di disoccupazione e la conferma integrale dei provvedimenti di indebito e di rigetto delle domande di disoccupazione e la conseguente, legittimità dei recuperi effettuati. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Con provvedimento reso all'udienza del 12.06.2023 ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt.
274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, veniva disposta la riunione della causa iscritta al n.11302/2022RG a quella portante il n. 6629/2022 R.G.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegata al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 25.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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Preliminarmente occorre precisare che nel caso di specie si discute, del diritto a conservare le prestazioni già corrisposte e la conseguente illegittimità delle trattenute operate sugli importi dovuti dall' a titolo di disoccupazione agricola ed assegni nucleo familiare anni 2020 e 2021, in CP_1 accoglimento delle domande n.2021878610208 del 20.01.2021 e n. 2022914605340 del 15.01.2022.
Non avendo il ricorso ad oggetto il riconoscimento di una prestazione, ma il diritto a trattenere la prestazione già ricevuta e l'illegittimità delle trattenute, deve ritenersi infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970 che non rileva affatto nella specie.
Va, altresì, rigettata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art.22, 1° comma, D.L. n. 7/70, convertito con modifiche nella legge 83/1970, avendo il ricorrente già impugnato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con ricorso depositato il 16/7/2020
(iscritto al n. r.g. 5201/2020) ed entro i termini decadenziali come accertato dalla sentenza n.
1734/2022 pubbl. 9/5/2022, divenuta esecutiva.
Ciò posto si osserva ed è pacifico tra le parti che le somme trattenute dagli importi dovuti a titolo di disoccupazione agricola ed assegni familiari, pari ad euro 1.208,54, per la prestazione riconosciuta per l'anno 2020 e ad € 1.041,67 per la prestazione riconosciute per l'anno 2021, sono state trattenute dall' per recuperare la disoccupazione agricola corrisposta al ricorrente per l'anno 2017, pari CP_1 ad euro 5.931,56, e ritenuta non dovuta dall' , a seguito della cancellazione delle giornate CP_1 prestate in agricoltura per l'anno 2017.
E', altresì, pacifico tra le parti, oltre che documentato che avverso la cancellazione delle giornate agricole e la revoca dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 il ricorrente ha presentato ricorso innanzi al Tribunale civile di Catania, procedimento n. 5201/2020RG, conclusosi con la sentenza n. 1734/2022 che, accogliendo il ricorso, ha dichiarato il diritto di parte ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati per il 2017 in relazione alle 131 giornate lavorative effettuate e dichiarato il suo diritto all'indennità di disoccupazione ed assegni per il nucleo familiare per il detto anno.
Quanto statuito con la sentenza n. 1734/2022 è stato confermato in appello con la sentenza n.291/2025 pubblicata il 18 aprile 2025 passata in giudicato (si veda sentenza Corte di Appello di Catania n.
291/2025 pubbl. il 18/04/2025 allegata alle note di trattazione depositate il 20.01.2025 e certificazione di passaggio in giudicato depositato il 17.07.2025).
Il diritto del ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola e agli assegni familiari per l'anno
2017 e quindi divenuto definitivo. Conseguentemente sono da ritenersi illegittime le trattenute operate CP_ dall' sulle prestazioni riconosciute al ricorrente per gli anni 2020 e 2021, per il recupero dell'indennità di disoccupazione agricola e assegni familiari per l'anno 2017 cui il ricorrente ha diritto. CP_ L' va pertanto condannata a restituire quanto indebitamente trattenuto.
3. quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avvocato Antonio CP_1
Cunsolo
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 6629/2022 R.G. Lavoro e al n.11302/2022 R.G. Lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce;
in accoglimento del ricorso, dichiara illegittime le trattenute operate dall' sull'indennità di CP_1 disoccupazione e assegni familiari spettanti al sig. per l'anno 2020, in Parte_1 accoglimento della domanda n.2021878610208 del 20.01.2021, e per l'anno 2021 in accoglimento della domanda n. 2022914605340 del 15.01.2022; e, per l'effetto, condanna l' al rimborso delle CP_1 somme illegittimamente trattenute, con interessi sino al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
Catania, 8 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi