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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 22831/2023, avente ad oggetto: rideterminazione posizione stipendiale;
differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via L. Giordano n. 15, presso lo studio dell'avv. Guido Marone che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2023, esponeva di essere Parte_1 dipendente del , inquadrato nell'area professionale del Controparte_1 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, con profilo di collaboratore scolastico in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Quarto (NA), con contratto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2014/2015.
1 Specificava che, prima dell'assunzione, aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente già a partire dall'anno scolastico 2006/2007, in virtù di plurimi contratti a CP_1 tempo determinato e con le medesime mansioni.
Aggiungeva che, a seguito della presentazione dell'istanza di ricostruzione carriera,
l'istituto scolastico (con decreto prot. n. 1560FP del 26.2.2016) – nel disporre il suo inquadramento retributivo, non aveva valutato a fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo prestato – riconoscendole, a far data dal 01.09.2014, l'anzianità di anni 4 mesi 2 e giorni 22; mentre la residua anzianità pre-ruolo di mesi 1 giorni 12 era stata considerata ai soli fini economici.
Lamentava che, per effetto di tale inquadramento, era stato collocato nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 0-8 anni (di cui alle tabelle retributive aggiornate ed introdotte dal CCNL 4 agosto 2011) nel mese di settembre 2014, laddove, in base all'effettiva anzianità maturata anche ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, che prevedeva un'apposita disciplina transitoria a salvaguardia del personale già in servizio prima del 2010, avrebbe dovuto beneficiare della conservazione delle prime fasce stipendiali (0-2 anni e 3-8 anni) prevista dall'art. 3 del CCNL 4 agosto 2011, con conseguente assoggettamento ad un trattamento più sfavorevole.
Deduceva la contrarietà del decreto di ricostruzione al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, così come sancito dalla normativa sovranazionale: clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento, ad ogni effetto economico e giuridico, anche ai fini della ricostruzione di carriera, dell'anzianità diservizio pre-ruolo maturata quale dipendente dell'Amministrazione scolastica statale, inquadrato nel profilo ATA come supplente, assunto con contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica negli aa.ss. 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, con conseguente parificazione al corrispondente status del personale di ruolo;
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto in favore del personale di ruolo dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro, Comparto Scuola intervenuti, con conseguente attribuzione della posizione stipendiale negli anni dovuta secondo la progressione economica spettante in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, ivi computati anche i periodi di servizio pre- ruolo;
PER L'EFFETTO, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, laddove preserva
l'attuazione dei gradoni contrattuali “0-2” anni e “3-8” al personale assunto entro l'a.s.
2 2010/2011, dovendo intendersi compresi anche gli incarichi di lavoro supplenza ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/Ce;
CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE IL MINISTERO RESISTENTE: A) a disporre
l'integrale ricostruzione della carriera del ricorrente, computando per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio pre-ruolo complessivamente maturata in virtù di incarichi di supplenza conferiti, in disapplicazione dei criteri previsti dall'art. 569 del D.Lgs.
16 aprile 1994 n. 297; B) a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata anche con contratti di lavoro a tempo determinato, secondo i livelli retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Comparto
Scuola ratione temporis vigenti, disapplicando eventuali criteri temperati (cd. temporarizzazione) siccome peggiorativi rispetto alla piena valorizzazione dell'anzianità maturata;
C) a corrispondere le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata, e quindi maggiori rispetto al trattamento economico sinora erogato, da quantificarsi in complessivi € 2.377,11, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 cod. proc civ. o a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., come da conteggio allegato, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia, da determinarsi anche a seguito di eventuale perizia tecnica;
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,siccome irrimediabilmente illegittimo, invalido e/o nullo ex art. 1418 cod. civ., ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: 1) il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione resistente a seguito della conferma in ruolo del ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2014; 2) il CCNL Comparto Scuola del
4 agosto 2011 (in particolare, l'art. 2), attuativo dell'art. 9, co. 17 del d.l. 13 maggio 2011 n.
70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n. 106), in parte qua, laddove non estende gli effetti della clausola di salvaguardia che preserva l'applicazione dei gradoni stipendiali pregressi anche al personale precario in servizio al 1° settembre 2010; 3) il CCNL Comparto Scuola quadriennio 1994 – 1997 (in particolare l'art. 53), laddove si dispone che «Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo»; 4) qualora occorra i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente nella parte in cui quantificano il trattamento economico spettante quale dipendente a tempo determinato ancorandolo sempre allo stipendio inziale senza considerare l'anzianità di servizio comunque maturata;
5) qualsiasi altro atto e/o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30
3 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, inerente a rapporto di pubblico impiego, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato, posto che il reddito imponibile del ricorrente è inferiore alla soglia indicata dall'art. 37, co. 6 del d.l. n.
98/2011 (conv. in l. n. 111/11), come risulta dalla documentazione in atti (doc. 14).”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, deduceva la conformità al diritto euro comunitario della norma di cui all'art. 485 del d.lgs. 297/94, in virtù della quale si era proceduto alla ricostruzione del servizio pre- ruolo con decreto n. 321/2019, evidenziando che il diritto sovranazionale non aveva proibito la sussistenza di una disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti a tempo determinato, in considerazione del sistema di reclutamento e delle modalità di assunzione dei medesimi.
Evidenziava il corretto inquadramento del ricorrente nella fascia stipendiale 0-8 anni in quanto assunto in ruolo dopo il 01.9.2011 ed aggiungeva che il periodo lavorativo dal
19.12.2011 al 21.12.2011 non risultava dal certificato di servizio allegato.
In ogni caso, contestava i conteggi eccependo l'intervenuta parziale prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2018.
Concludeva per l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. CP_1
Il ricorrente ha chiesto la corretta ricostruzione dell'anzianità maturata prima dell'inserimento in servizio con contratto a tempo indeterminato, chiedendo che il ministero venisse condannato al pagamento delle relative differenze retributive.
La legittimazione passiva, dunque, non può che essere dell'amministrazione resistente in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita ed alla corretta liquidazione delle relative differenze retributive, materie che, senza dubbio, sono di competenza del convenuto. CP_1
L'eccezione in esame va, dunque, rigettata.
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente, come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul
4 presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-
570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva
1999\70\CE, alla clausola n. 4.
Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al Part personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la Per_1 normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526
e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera (cfr. all. n. 1, prod. parte ricorrente), certifica che il ricorrente ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato
(cfr. stato matricolare, prod. parte resistente), in particolare a partire dall'anno scolastico
2006/2007.
5 Pertanto, è illegittima la ricostruzione di anzianità operata con il predetto decreto che certifica, a far data dal 01.09.2014, l'anzianità di anni 4 mesi 2 e giorni 22 a fini giuridici ed economici (con esclusione della residua anzianità pre-ruolo), con riconoscimento della prima posizione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola fascia stipendiale 0/8, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 3/8, con violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, co.
2-3 CCNL Scuola 2011.
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 2924/2020 della Corte di Cassazione, con cui i
Giudici di legittimità hanno chiarito che la predetta clausola non può essere limitata al personale di ruolo in possesso dei requisiti ivi sanciti, dovendo necessariamente essere estesa anche al personale che, alla data di entrata in vigore del predetto accordo, lavorava già in qualità di precario alle dipendenze del , ai sensi del sopra esposto principio CP_1 comunitario di non discriminazione (“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”, sent. cit.).
Alla stregua di quanto esposto, dunque, il ricorrente ha diritto a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, con conseguente inquadramento di Parte_1 nella fascia stipendiale 3-8 anni, a far data dall'immissione in ruolo del 01.09.2014, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ministero convenuto in relazione alle somme richieste per il periodo anteriore al 2018.
L'eccezione è fondata.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di
6 servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”).
Nella specie, il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è la notifica dell'odierno ricorso a mezzo PEC del 9.1.2024, risultando prescritte le differenze retributive richieste per il periodo anteriore al 09.1.2019.
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle differenze retributive Parte_1 dovute in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, devono essergli riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2023, ossia sino al deposito del ricorso.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si può tenere conto dei conteggi prodotti dal ricorrente in quanto conformi alle disposizioni normative e di settore, decurtando ovviamente le differenze retributive relative al periodo coperto da prescrizione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 256,22, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
4. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica ala compensazione delle spese di lite per
2/3 ; le spese di lite per la restante parte seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 con attribuzione in favore dell'avv. Guido Marone dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, a far data dal
01.09.2014;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., ad Controparte_1 attribuire alla ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate che si quantificano in € 256,22, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite per la restante parte di 1/3 , che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 22831/2023, avente ad oggetto: rideterminazione posizione stipendiale;
differenze retributive;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via L. Giordano n. 15, presso lo studio dell'avv. Guido Marone che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ), in persona dei legali
[...] P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, co. 1, c.p.c., dal Dirigente
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.12.2023, esponeva di essere Parte_1 dipendente del , inquadrato nell'area professionale del Controparte_1 personale amministrativo, tecnico ed ausiliario area A, con profilo di collaboratore scolastico in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” di Quarto (NA), con contratto a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2014/2015.
1 Specificava che, prima dell'assunzione, aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente già a partire dall'anno scolastico 2006/2007, in virtù di plurimi contratti a CP_1 tempo determinato e con le medesime mansioni.
Aggiungeva che, a seguito della presentazione dell'istanza di ricostruzione carriera,
l'istituto scolastico (con decreto prot. n. 1560FP del 26.2.2016) – nel disporre il suo inquadramento retributivo, non aveva valutato a fini giuridici ed economici l'intero servizio pre-ruolo prestato – riconoscendole, a far data dal 01.09.2014, l'anzianità di anni 4 mesi 2 e giorni 22; mentre la residua anzianità pre-ruolo di mesi 1 giorni 12 era stata considerata ai soli fini economici.
Lamentava che, per effetto di tale inquadramento, era stato collocato nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 0-8 anni (di cui alle tabelle retributive aggiornate ed introdotte dal CCNL 4 agosto 2011) nel mese di settembre 2014, laddove, in base all'effettiva anzianità maturata anche ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011, che prevedeva un'apposita disciplina transitoria a salvaguardia del personale già in servizio prima del 2010, avrebbe dovuto beneficiare della conservazione delle prime fasce stipendiali (0-2 anni e 3-8 anni) prevista dall'art. 3 del CCNL 4 agosto 2011, con conseguente assoggettamento ad un trattamento più sfavorevole.
Deduceva la contrarietà del decreto di ricostruzione al principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato, così come sancito dalla normativa sovranazionale: clausola 4 dell'Accordo Quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE, attuato mediante d.lgs. 368/01.
Tanto premesso, adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il – rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento, ad ogni effetto economico e giuridico, anche ai fini della ricostruzione di carriera, dell'anzianità diservizio pre-ruolo maturata quale dipendente dell'Amministrazione scolastica statale, inquadrato nel profilo ATA come supplente, assunto con contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione scolastica negli aa.ss. 2006/2007,
2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, con conseguente parificazione al corrispondente status del personale di ruolo;
ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto in favore del personale di ruolo dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro, Comparto Scuola intervenuti, con conseguente attribuzione della posizione stipendiale negli anni dovuta secondo la progressione economica spettante in relazione all'anzianità di servizio effettivamente maturata, ivi computati anche i periodi di servizio pre- ruolo;
PER L'EFFETTO, ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011, laddove preserva
l'attuazione dei gradoni contrattuali “0-2” anni e “3-8” al personale assunto entro l'a.s.
2 2010/2011, dovendo intendersi compresi anche gli incarichi di lavoro supplenza ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva
1999/70/Ce;
CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE IL MINISTERO RESISTENTE: A) a disporre
l'integrale ricostruzione della carriera del ricorrente, computando per intero a fini giuridici ed economici l'anzianità di servizio pre-ruolo complessivamente maturata in virtù di incarichi di supplenza conferiti, in disapplicazione dei criteri previsti dall'art. 569 del D.Lgs.
16 aprile 1994 n. 297; B) a collocare il ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata anche con contratti di lavoro a tempo determinato, secondo i livelli retributivi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, Comparto
Scuola ratione temporis vigenti, disapplicando eventuali criteri temperati (cd. temporarizzazione) siccome peggiorativi rispetto alla piena valorizzazione dell'anzianità maturata;
C) a corrispondere le differenze retributive dovute in ragione dell'effettiva anzianità di servizio maturata, e quindi maggiori rispetto al trattamento economico sinora erogato, da quantificarsi in complessivi € 2.377,11, oltre interessi e rivalutazione ai sensi di legge, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 cod. proc civ. o a titolo di maggior danno ex art. 1224 cod. civ., come da conteggio allegato, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia, da determinarsi anche a seguito di eventuale perizia tecnica;
IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE
DISAPPLICARE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente,siccome irrimediabilmente illegittimo, invalido e/o nullo ex art. 1418 cod. civ., ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: 1) il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione resistente a seguito della conferma in ruolo del ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 01/09/2014; 2) il CCNL Comparto Scuola del
4 agosto 2011 (in particolare, l'art. 2), attuativo dell'art. 9, co. 17 del d.l. 13 maggio 2011 n.
70 (conv. con L. 12 luglio 2011 n. 106), in parte qua, laddove non estende gli effetti della clausola di salvaguardia che preserva l'applicazione dei gradoni stipendiali pregressi anche al personale precario in servizio al 1° settembre 2010; 3) il CCNL Comparto Scuola quadriennio 1994 – 1997 (in particolare l'art. 53), laddove si dispone che «Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del servizio medesimo»; 4) qualora occorra i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente nella parte in cui quantificano il trattamento economico spettante quale dipendente a tempo determinato ancorandolo sempre allo stipendio inziale senza considerare l'anzianità di servizio comunque maturata;
5) qualsiasi altro atto e/o provvedimento premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30
3 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, inerente a rapporto di pubblico impiego, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato, posto che il reddito imponibile del ricorrente è inferiore alla soglia indicata dall'art. 37, co. 6 del d.l. n.
98/2011 (conv. in l. n. 111/11), come risulta dalla documentazione in atti (doc. 14).”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il Controparte_2
– si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, deduceva la conformità al diritto euro comunitario della norma di cui all'art. 485 del d.lgs. 297/94, in virtù della quale si era proceduto alla ricostruzione del servizio pre- ruolo con decreto n. 321/2019, evidenziando che il diritto sovranazionale non aveva proibito la sussistenza di una disparità di trattamento a sfavore dei dipendenti a tempo determinato, in considerazione del sistema di reclutamento e delle modalità di assunzione dei medesimi.
Evidenziava il corretto inquadramento del ricorrente nella fascia stipendiale 0-8 anni in quanto assunto in ruolo dopo il 01.9.2011 ed aggiungeva che il periodo lavorativo dal
19.12.2011 al 21.12.2011 non risultava dal certificato di servizio allegato.
In ogni caso, contestava i conteggi eccependo l'intervenuta parziale prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2018.
Concludeva per l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 12.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto. CP_1
Il ricorrente ha chiesto la corretta ricostruzione dell'anzianità maturata prima dell'inserimento in servizio con contratto a tempo indeterminato, chiedendo che il ministero venisse condannato al pagamento delle relative differenze retributive.
La legittimazione passiva, dunque, non può che essere dell'amministrazione resistente in quanto il giudizio attiene alla corretta individuazione della fascia stipendiale attribuita ed alla corretta liquidazione delle relative differenze retributive, materie che, senza dubbio, sono di competenza del convenuto. CP_1
L'eccezione in esame va, dunque, rigettata.
3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente, come detto, agisce per ottenere l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intera anzianità lavorativa maturata nel periodo pre-ruolo, sul
4 presupposto dell'illegittima disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo (assunto con contratto a tempo indeterminato) derivante dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 569-
570, TU Scuola, ritenuti in contrasto con la disciplina sovranazionale enunciata nella Direttiva
1999\70\CE, alla clausola n. 4.
Chiede, quindi, la ricostruzione dell'anzianità di servizio e il reinquadramento nella fascia stipendiale utile per la progressione del trattamento retributivo, con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.
Ai fini del decidere, dunque, occorre muovere da quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza n. 31150\2019 con specifico riguardo al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), secondo cui: “a) L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del personale ATA ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al Part personale assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.”.
I Giudici di legittimità, anche sulla scorta della pronuncia della giurisprudenza sovranazionale (cfr. sent. caso C-466/17, allegati in atti), hanno quindi ritenuto la Per_1 normativa nazionale che disciplina il trattamento economico e la ricostruzione della carriera del personale assunto a tempo indeterminato dopo diversi anni di precariato, ossia gli artt. 526
e 569-570, TU Scuola, in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 99/70/C e, pertanto, da disapplicare.
Calando il principio appena richiamato nella fattispecie in esame, si rileva che la documentazione in atti e, in particolare, il decreto di ricostruzione di carriera (cfr. all. n. 1, prod. parte ricorrente), certifica che il ricorrente ha effettivamente lavorato, in forza di plurimi contratti a tempo determinato e nel periodo anteriore all'assunzione a tempo indeterminato
(cfr. stato matricolare, prod. parte resistente), in particolare a partire dall'anno scolastico
2006/2007.
5 Pertanto, è illegittima la ricostruzione di anzianità operata con il predetto decreto che certifica, a far data dal 01.09.2014, l'anzianità di anni 4 mesi 2 e giorni 22 a fini giuridici ed economici (con esclusione della residua anzianità pre-ruolo), con riconoscimento della prima posizione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola fascia stipendiale 0/8, a discapito della più favorevole fascia stipendiale 3/8, con violazione della clausola di salvaguardia di cui all'art.2, co.
2-3 CCNL Scuola 2011.
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 2924/2020 della Corte di Cassazione, con cui i
Giudici di legittimità hanno chiarito che la predetta clausola non può essere limitata al personale di ruolo in possesso dei requisiti ivi sanciti, dovendo necessariamente essere estesa anche al personale che, alla data di entrata in vigore del predetto accordo, lavorava già in qualità di precario alle dipendenze del , ai sensi del sopra esposto principio CP_1 comunitario di non discriminazione (“In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione”, sent. cit.).
Alla stregua di quanto esposto, dunque, il ricorrente ha diritto a vedersi interamente riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato, con conseguente inquadramento di Parte_1 nella fascia stipendiale 3-8 anni, a far data dall'immissione in ruolo del 01.09.2014, con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Va, infine, esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal ministero convenuto in relazione alle somme richieste per il periodo anteriore al 2018.
L'eccezione è fondata.
Com'è noto, secondo costante giurisprudenza, quando il lavoratore deduce una maggiore anzianità di servizio quale presupposto di fatto per conseguire differenze retributive, il datore di lavoro può opporre la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti, con applicazione del termine di cui all'art. 2948 c.c. (in tal senso, cfr. Cass. n. 2232/2020:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di
6 servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.”).
Nella specie, il primo atto utile ad interrompere la prescrizione è la notifica dell'odierno ricorso a mezzo PEC del 9.1.2024, risultando prescritte le differenze retributive richieste per il periodo anteriore al 09.1.2019.
Pertanto, accertato il diritto di alla percezione delle differenze retributive Parte_1 dovute in ragione della corretta anzianità di servizio maturata, devono essergli riconosciute le differenze retributive maturate nel periodo dal gennaio 2019 al dicembre 2023, ossia sino al deposito del ricorso.
In ordine alla quantificazione delle stesse, si può tenere conto dei conteggi prodotti dal ricorrente in quanto conformi alle disposizioni normative e di settore, decurtando ovviamente le differenze retributive relative al periodo coperto da prescrizione.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il va Controparte_1 condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 256,22, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
4. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica ala compensazione delle spese di lite per
2/3 ; le spese di lite per la restante parte seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 con attribuzione in favore dell'avv. Guido Marone dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, a far data dal
01.09.2014;
• condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., ad Controparte_1 attribuire alla ricorrente il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata e, per l'effetto, lo condanna a pagare le differenze retributive maturate che si quantificano in € 256,22, oltre interessi legali dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
• compensa per 2/3 le spese di lite e condanna il , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite per la restante parte di 1/3 , che liquida in € 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2025 Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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